29/02/2016: chiarimenti da CODAU e Agenzia Entrate

Riporto il testo della mail dell'ing. Pedranzini (POLIMI, referente CODAU), in merito a cosa includere o meno nell'invio, a seguito di scambio con i referenti di A.E.:

Gentilissimi,

vi invio un ultimo aggiornamento in relazione alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli importi pagati dagli studenti.

A fronte del seguente quesito, che avevo posto nei giorni scorsi all’Agenzia delle Entrate:

Si chiede conferma in merito al fatto che debbano o meno essere comunicati gli importi di tasse e contributi versati per:

a.       Test di ammissione e prove di preselezione => si richiama a riguardo la risoluzione dell’Agenzia Entrate 87/E 11/03/2008

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2008/marzo+2008/risoluzione+n+87+2008/ris+87e+11+marzo+2008.pdf

“si ritiene che il relativo onere sia detraibile ai sensi del richiamato art. 15, comma 1, lett. e ) in quanto, laddove richiesto dall'ordinamento universitario, lo svolgimento della prova di preselezione, costituisce una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria”

b.       Frequenza di corsi singoli, ovvero frequenza a singoli insegnamenti con sostenimento esami, attestazione dei CFU acquisiti ma senza rilascio di un titolo

c.       Immatricolazione e frequenza ai Corsi di Alta Formazione, che prevedono l’attestazione dei CFU acquisiti ma non il rilascio di un titolo

d.      Iscrizione all’esame finale e conseguimento del titolo (Laurea, Dottorato, Master,….)

e.       Trasferimento verso altro Ateneo

f.        Passaggio di Corso di studi

g.      Ricongiunzione di carriera

h.      Tirocini post lauream

ho avuto poco fa dal dott. Palma il chiarimento richiesto.

Lo allego e ne riporto sotto una sintesi:

Confermo che le spese universitarie da trasmettere sono esclusivamente quelle elencate nelle FAQ http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/ComunicareDati/Soggetti+obbligati+comunicazione+dati+dichiarazione+precompilata/Dati+relativi+alle+spese+universitarie/Faq+spese+universitarie/   e codificate nel tracciato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne le ulteriori tipologie di spese universitarie da lei elencate, che comprendono sia spese detraibili sia spese non detraibili, attualmente non vanno comunicate in quanto si tratta di fattispecie particolari che non sono codificate nel tracciato. Se le spese sono detraibili il contribuente potrà aggiungerle integrando la dichiarazione proposta dall’Agenzia.

Si valuterà se prevedere la comunicazione all’Agenzia delle entrate di ulteriori tipologie di spese universitarie a partire dal prossimo anno, identificandole con un’apposita codifica nel tracciato.

Infine, con riferimento alle tasse regionali, le confermo che le stesse non vanno comunicate se l’Università non gestisce anche i relativi rimborsi.

Tale parere esplicita una distinzione, non emersa in precedenza, tra ciò che dovrà essere trasmesso e ciò che potrà essere portato in detrazione dal contribuente e consente di sciogliere i dubbi che erano emersi nell’interpretazione del decreto.

Nessuna delle voci sopra indicate andrà quindi trasmessa.

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Riporto anche la risposta del referente di A.E. in merito agli scarti che la procedura  genera al caricamento di record di spesa (record 1) afferente ad AA successivi al 2015-16 (caso pratico su alcune università):

Premesso che:

-          le specifiche tecniche e la procedura di controllo non consentono l’indicazione di anni accademici successivi al 2015-2016;

-          la scadenza del 29 febbraio è imminente e pertanto non è opportuno effettuare modifiche alla procedura di controllo;

-          le spese universitarie sostenute presso università non statali sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente con decreto del MIUR e, quindi, per individuare il limite di detraibilità delle spese relative ad anni accademici futuri sarebbe comunque necessario attendere i relativi decreti del MIUR,

per questo primo anno, le Università comunicano all’Agenzia delle entrate solo le spese universitarie sostenute nel 2015 con riferimento all’anno accademico 2015/2016 e agli anni accademici precedenti.

Al riguardo, sarebbe opportuno che le Università interessate avvisassero gli studenti di tale circostanza (ossia che nella dichiarazione precompilata 2016 saranno indicate solo le spese sostenute nel 2015 con riferimento all’anno accademico 2015/2016 e agli anni accademici precedenti).

 

24/02/2016: anomalie riscontrate

Sono stati riscontrati due problemi nella vista per l’estrazione dati coinvolta nella produzione dei file per l’Agenzia delle Entrate; tali problemi sono:

1)      Mancato censimento di alcune tipologie di corso (ad esempio LM5)

2)      Recupero non corretto degli importi per errati pagamenti

La soluzione del punto 1) prevede il rilascio di un operando di calcolo (codice TIPI_CORSO_ENTRATEL, visualizzabile sulla maschera ‘Definizione operandi di calcolo’) nel quale ogni Ateneo è libero di inserire le tipologie di corsi da inviare; a standard comprende tutti le tipologie di corso istituzionali;ulteriori tipologie andranno aggiunte nell’operando.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota funzionale.

La soluzione al punto 2) è solo tecnica e non prevede attività di configurazione da parte degli Atenei.

 

Nel caso in cui non si sia ancora provveduto ad inviare i file all’Agenzia (non è ancora presente il numero di protocollo) è consigliabile procedere con una nuova generazione e cancellazione dei precedenti flussi.

Se invece si è già provveduto all’invio (è presente il numero di protocollo) andranno generati gli invii sostitutivi per tutti i file già fatti (anomalia punto 2) e andrà fatta una nuova generazione per includere gli studenti iscritti a tipologie di corso non incluse precedentemente (anomalia punto 1).

A breve seguirà comunicazione alle liste di distribuzione Cineca, con le modalità di distribuzione della patch correttiva.

19/02/2016: pubblicata nota funzionale di rilascio

Nota funzionale

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Come comunicato nell'Informativa fiscale del 20 gennaio 2016, risulta approvato il decreto datato 13 gennaio 2016 che fissa le modalità di trasmissione di una serie di dati riguardanti gli oneri detraibili, ovvero tutte quelle spese per cui è prevista la detrazione dall'Irpef del 19% in applicazione del TUIR n. 917/86, che i sostituti d’imposta-università incassano direttamente dai cittadini e/o studenti.

L’art. 1 del citato decreto stabilisce che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all'anno solare 2015, le Università statali e non statali devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, una comunicazione contenente i dati di spese e rimborsi riferiti all'anno precedente, per la frequenza di corsi di istruzione universitaria di ciascuno studente.

Il decreto prevede che l'invio avvenga entro e non oltre il 28 FEBBRAIO di ciascun anno.

A valle degli incontri tra gli analisti Esse3 e i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, sono stati pianificate le seguenti fasi:

1^ FASE: sviluppo una nuova funzionalità applicativa di Esse3 che permetterà l'estrazione e la gestione del/dei file contenenti le informazioni per Agenzia Entrate, così come si trovano attualmente nei vari sistemi --> rilascio nella rel. 16.02.02 di Esse3

2^ FASE: sviluppo di una nuova funzionalità web di Esse3 che permetterà agli studenti di dichiarare, per ciascun bollettino, il codice fiscale della persona che se lo porterà in dichiarazione; adeguamento della funzionalità di estrazione dati per utilizzare questa informazione --> rilascio entro il 31/12/2016

Per quel che riguarda la 1^ fase, seguirà nota funzionale volta a fornire le indicazioni necessarie all'estrazione dei dati e al caricamento sul software dell'Agenzia delle Entrate (ENTRATEL).

Original post date: 26/01/2016