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Disciplinati dall'Art. 50 TUIR comma 1 lettera c bis + Art .52

"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1,concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Le attività derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono lavoratori dipendenti, tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con rispetto dell'orario di lavoro per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata.
Per gestire i compensi a collaboratori coordinati e continuativi si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo CC. La prestazione del CC viene riconosciuta dall'ente attraverso l'erogazione di un compenso.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09856 per i CC, la procedura calcola le ritenute fiscali a scaglioni IRPEF, l'IRAP istituzionale in percentuale dell' 8.50%, la ritenuta INPS al 28.72% ad aliquota piena. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

1.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09856

Compenso x Collab. Coordinata (1)

E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente.
La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF a scaglioni, INPS 28.72%.
A conguaglio la voce applica in Ugov le Add.Reg e Add.Comunali.

CC RESIDENTI ALL'ESTERO

09618
(NO CONV)

Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)

La voce applica in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + la 9853.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.


    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.

09636
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + 223.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.

09774

Compenso per CC all'estero
(IRPEF 50%)

La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%.

Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).

 


CC RESIDENTI ALL'ESTERO: NORMATIVA

Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

  • Se il soggetto lavora all'estero <183 giorni nell'arco di 12 mesi, è residente in Italia e sarà tassato dallo stato di residenza (ovvero nel comune dove si è prodotto il reddito) sulla retribuzione effettiva.
  • Se il soggetto lavora all'estero >183 giorni è residente all'estero. A quel punto qualora risiedesse in uno Stato che adotta la convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto pagherà le imposte dove è residente (cioè all'estero), mentre in caso contrario, senza convenzione, pagherà le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta).

    Quindi:
  • Senza Convenzione: si pagano le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta)
  • Con Convenzione: si paga dove si ha la residenza.


    A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?

    In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l'INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).
    "Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l'art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell'articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
  • Stato italiano
  • Soggetti residenti nello Stato Italiano
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti


    Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.
    L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:
    sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

    Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

    Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare?
  • ridotta: per Paesi dell'UE e quelli legati all'ITALIA da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
  • piena: per Paesi non legati all'UE da convenzioni

 

 

09749

Co.co.co a titolo gratuito

Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero.
E' il caso in cui l'Ateneo abbia rapporti con soggetti che effettuano docenze gratuite, trattate come un rapporto di collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell'ente.
Il sistema calcola in automatico la voce 04478 sul minimale previsto per legge (per il 2012 1292,90)..
La voce va utilizzata insieme alla 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E." qualora l'Ateneo voglia accollarsi la quota di INAIL C. Dipendente, normalmente calcolata con l'utilizzo della sola voce di Compenso 09749.

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che applica IRPEF e IRAP.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese netto.

09944

Gettoni Presenza

Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione).
Soggetti a IRPEF, IRAP. INPS GS calcolata da procedura.

VOCI DI COMPENSO CON  RIDUZIONE  L.662/96 AUTOMATICA

Le voci in oggetto  sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016


"I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

L'Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:

 

 

2582,29

a

5164.57

 

(5%)

5164.58

a

10329.14

(10%)

10329.15

in poi

 

(20%)

 

A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L'Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista "per ciascun incarico" e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto. Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione.

Esempio pratico:

La voce 09631 - "Compenso Nucleo di Valutazione (L.662/96)" calcola in automatico la ritenuta L.662/96 sulla base del montante:

  • fino a 2582,28 euro nessuna riduzione;
  • da 2.582,28 a 5.164,57: 5%;
  • da 5.164,57 a 10.329,14: 10%;
  • da 10.329,14: 20%.

Il compenso lordo erogato incrementa il montante. Se il lordo percipiente indicato per la voce 09631 è = 6.750,00, ipotizzando che questo sia l'unico CTR percepito dalla matricola utilizzando la voce 09631, il calcolo effettuato dal sistema sarà il seguente:

Compenso da RATA 1. MONTANTE = 1.687,50: NESSUNA RITENUTA;

Compenso da RATA 2. MONTANTE = 3.375,00: RITENUTA L. 662/96 = [(3.375,00 – 2.582,28) * 5%] = 39,636 = 39,64;

Compenso da RATA 3. MONTANTE = 5.062,50: RITENUTA L. 662,96 = [(5.062,50 - 3.375,00) * 5%] = 84,375 = 84,37;

Compenso da RATA 4. MONTANTE = 6.750,00: RITENUTA L. 662,96 = [(5.164,57 - 5.062,50) * 5%] + [(6.750,00 - 5.164,57) * 10%] = 5,1035 + 158,543 = 163,65.

 

Le nuove voci sono:

9645

Compenso Consiglio Amm. (L.662/96)

Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.

9631

Compenso Nucleo Valutazione (L.662/96).

Voce ad importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.

09644

Compenso revisori L.662/96

Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.

09686Compenso Senato Accademico (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.


09966
Compenso Commissione (L.662/96)

Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.

VOCI DI COMPENSO CON  RIDUZIONE  L.662/96 NON AUTOMATICA

Le voci in oggetto  sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016


09795Compenso CDA (L.662/96) 
09871Compenso revisori (L.662/96) 
09992Gettoni di presenza (L.662/96)  per il Consiglio degli studenti 

VOCI DI COMPENSO ATTIVE  PER  ORGANI ISTITUZIONALI

09796Compenso CDAVoce senza riduzione erariale per Compenso CDA
09963Compenso Nucleo ValutazioneE' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.
09549Compenso Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09956Compenso ai Revisori

 Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione

09646
Gettoni di presenzaCompenso per Gettone presenza

COMPENSI IRAP COMMERCIALE

Normalmente l’IRAP per gli enti pubblici, IRAP ISTITUZIONALE è ad aliquota 8.50%,  se i fondi per il compenso derivano dal MIUR. Questo per tutte le somme di stipendi, compensi, AU occasionali.

Per chi svolge attività commerciali invece si considera l’utile riclassificato secondo le regole IRAP e sull’utile o perdita trovati, si applica l’aliquota ridotta di IRAP COMMERCIALE se i fondi derivano da enti esterni.

09708

Comp. per collab. finanziata da terzi IRAP commerciale

La voce calcola in automatico la tassazione IRPEF a scaglioni, IRAP commerciale, INPS aliquota piena. Per i non residenti accorerà, qualora si avvalgano della convenzione, inibire il calcolo dell'IRPEF (voce 00223).

COMPENSI IRAP COMMERCIALE NON RESIDENTI

09656
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc. - IRAP Comm)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e calcola IRAP Commerciale.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP Commerciale in Italia.

09614
(NO CONV)

Comp. per collab. coord. (estero 30% IRAP Comm.)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30% IRAP Commerciale.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP Commerciale in Italia.


    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.

VOCI DI BOLLO

09783

Applicazione imposta di bollo
(Da applicare qualora dovesse essere utilizzata l'imposta di bollo sui cedolini il cui importo supera 77.47. Prevede il conteggio automatico.

La voce prevede l'obbligatorietà dell'inserimento del soggetto collettivo e non richiede l'importo.
Non è una voce di compenso come la 9685 ma di trattenuta valida per il personale assimilato. L'importo del bollo viene incamerato dalle amministrazioni centrali degli Atenei e a fine anno versato alla tesoreria dello Stato, sommando tutti i valori dei bolli virtuali incassati.

 

1.2 RITENUTE FISCALI : TASSAZIONE

...


La procedura, se non sono inserite le voci fiscali, applica la normale tassazione ordinaria a scaglioni con detrazioni personali (che spettano semplicemente per il fatto che il soggetto esegue una prestazione di lavoro) e familiari (se il soggetto ha famigliari a carico). Per inibire le detrazioni di familiari a carico non esiste un'apposita voce specifica ma bisogna intervenire dal pannello menù Risorse Umane - Carico Familiari chiudendo le Valutabilità (caratteristiche del componente nucleo famigliare).

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01387
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

00955
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13) e Familiari a carico

La voce inibisce sia il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente che per familiari a carico.

00223
(Liq+Cong)

Inibizione IRPEF non residenti in Italia.

Se il CC è residente all'estero e si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni, non viene operata la ritenuta IRPEF in Italia, ma si pagheranno le imposte nel paese di origine.

08289
(Cong)

Detrazione minima non rapportata ai giorni (Tempo Determinato).

Da utilizzare quando il percipiente richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo di lavoro poiché il suo rapporto è inferiore a 8.000€.
La detrazioni spettante per i redditi inferiori a 8000€ sarebbe pari a 1880€ qualora sia rapportata su un rapporto nell'intero anno di 365 giorni. La detrazione minima per lavori a tempo determinato è di 1380€.

E’ possibile riconoscere le detrazioni minime tramite l’inserimento  della  voce 8289 se il rapporto è a tempo determinato. Il Conguaglio in ogni caso le riconosce se superiori alle detrazioni calcolate in base ai giorni lavorati.

Per i tempi indeterminati la detrazione minima è di 690.

La voce da utilizzare in questi casi è la 08290, valida solo per il personale strutturato.

08134
(Cong)

Giorni per detrazioni personali
(Nel campo "Parti", occorre inserire i giorni che si vuole considerare per il calcolo)

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

14175

Inibizione Bonus IRPEF DL 66/2014

Voce personale per inibire il Bonus Fiscale sia nel calcolo del singolo compenso che a Conguaglio Fiscale. La voce può passare per questo motivo da Scheda fiscale.

14176

Rettifica bonus IRPEF DL 66/2014

Voce variabile ad importo per rettificare l'importo del Bonus calcolato. E' una voce che può assumere valori sia positivi che negativi.
La voce non passa da scheda fiscale.


INTERVENTI SU SCAGLIONI E ALIQUOTE

01352
(Liq)

CC con tassazione aliquota max.

In sede di liquidazione innesca la tassazione ordinaria IRPEF marginale e non applica le detrazioni ART.13 in sede di singola liquidazione. In sede di conguaglio sarà invece applicata la tassazione a scaglioni.

Per gli assimilati deve essere accompagnata dalla voce 00221 al fine di definire che aliquota applicare SOLO QUANDO non si hanno altre tipologie di redditi di lavoro nei quali è già determinata l'applicazione di un aliquota marginale.

Dovrebbe essere richiesta dal dipendente in sede di dichiarazione fiscale; è utile quando il dipendente abbia più rapporti sovrapposti in ognuno dei quali siano applicate le detrazioni; per evitare conguagli troppo pesanti, a debito, si può decidere di applicare in sede di liquidazione mese per mese la tassazione marginale.
Per questo motivo la voce NON va inserita da scheda fiscale ma va inserita direttamente nel compenso previo inserimento della 00221 da scheda fiscale.

00221
(Liq)

Memorizzazione aliquota max
(Specifica che aliquota inserire)

In sede di liquidazione il percipiente richiede l'applicazione di un'aliquota IRPEF marginale non a scaglioni progressivi d'imposta. In sede di conguaglio invece sarà applicata la tassazione a scaglioni.
La voce può essere inserita sia da scheda fiscale che da compenso.

N.B: Per i dipendenti liquidati in UGOV su capitoli diversi da quello stipendiale (Capitolo 100) la voce non necessita di essere accompagnata dalla 01352.

09853

Tassazione non residenti, 30%

Per CC non residenti in Italia, che non si avvalgono della convenzione contro le doppie imposizioni. La tassazione è applicata sul lordo inserito con la voce 09856. Non passa per la scheda fiscale in quanto è sempre meglio verificare gli effettivi giorni di presenza all'estero.

04350

Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota max

La voce applica l'aliquota max in fase di liquidazione e al momento del conguaglio (soprattutto nei casi di incertezza del proprio reddito) adeguerà il calcolo in funzione della data competenza voce inserita, per i mesi antecedenti. Non calcola le detrazioni.

08241

Richiesta conguaglio ad aliquota max

In fase di liquidazione saranno applicati gli scaglioni IRPEF mentre in quella di conguaglio l'aliquota marginale.

08299

Richiesta Add. reg. ad aliquota max

Implica l'applicazione dell'aliquota max nel calcolo dell'addizionale regionale, con lo stesso criterio della tassazione IRPEF.

09652

Rettifica fiscale (Solo Compensi)

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.


INTERVENTI SUL REDDITO Il calcolo mensile delle detrazioni viene effettuato su un reddito presunto perché solo a fine anno, potrà essere definito il reddito certo. Nel calcolo del conguaglio fiscale verranno quindi ricalcolate tutte le imposte, comprese le detrazioni. Se in corso dell'anno si vuole intervenire sul reddito presunto automatico si utilizzeranno le voci 1379- 1265 – 1531.

01379
(Liq)

Stima reddito In fase di liquidazione dei compensi la stima del reddito viene considerata su tutto l'arco dell'anno e solo con il lancio del conguaglio verrà riproporzionata alla durata effettiva del contratto. Pertanto le detrazioni, che dipendono dal reddito, saranno rideterminate in fase di conguaglio e calcolate correttamente sul reddito certo e per il periodo corretto. per deduzioni/detrazioni
(La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, sostituisce sempre il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura considerando l'importo indicato nella voce.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

In fase di liquidazione la procedura considera il valore indicato nell'importo della voce solo se più alto di quello stimato dalla procedura.

01265
(Liq+Cong)

Reddito totale (dichiarato dal dipendente)

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

01531
(Liq+Cong)

Reddito aggiuntivo per detrazione d'imposta (in fase di liquidazione e conguaglio)

Deve essere inserita se il percipiente dichiara di avere nell'anno ulteriori redditi da considerare per le detrazioni, rispetto a quelli erogati dall'ente. Tale campo può essere utilizzato anche nel caso il soggetto abbia più rapporti in essere all'interno dello stesso ente per evitare conguagli troppo eccessivi.

01219
(Liq+Cong)

Ricercatore rientrato in Italia.

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che hanno svolto attività di ricerca all'estero e sono rientrati in Italia, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette. Per questo la procedura come stima automatica del reddito riduce l'imponibile fiscale al 10%.
Così facendo le detrazioni calcolate sull'imponibile fiscale totale non sono però calcolate correttamente e occorrerà intervenire correggendo la stima automatica con la voce 01218.
La voce 01219 e la 01218, dovranno passare per la scheda dati fiscali e saranno comunque accompagnate, all'interno del documento gestionale, dalla voce di Compenso.

08291

Reddito abitazione principale

Tale voce consente di far confluire la rendita dell'abitazione principale nel reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni d'imposta.
La voce non ha nessun effetto in ambito di conguaglio ma serve unicamente per compilare i campi CUD e 770 relativi a tale casistica.


TRATTENUTA SUL NETTO (valide per ogni ruolo)

09102

Trattenute Varie

Voci extra-erariali di trattenuta sul netto del compenso percepito dal collaboratore.
Sono voci ad importo, ed escluse da imponibile fiscale e previdenziale.
Non è necessario inserire il capitolo poiché è lo stesso della voce di compenso.

02737

Polizza assicurativa RC

 

01779

Quota associativa

 

01805

Trattenuta Tessera Parcheggio

 

00887

Spese Telefoniche

 

04830

Quota associativa CURC

 

04831

Spese Telefoniche

 

04832

Spese telefoniche CURC

 

04319

Rit. Sindacale CIPUR Confsal

Unica voce già ad importo (7.50€).
Non prevede la scelta del capitolo perché associato a quello della voce di compenso.
Se per uno stesso compenso dovesse esserci l'esigenza di trattenere 2 volte tale importo, occorrerà duplicare la voce 4319 due volte nel trattamento economico. L'importo 7.50€ sarà così raddoppiato.

09625

Recupero Abbonamento bus treno

Qualora l'Ateneo richieda la configurazione di queste voci, trattandosi di voci di recupero, occorre sapere su quale gruppo contabile debbano transitare.
In particolare, se devono transitare nei versamenti perché sono somme che l'Ateneo reincamera o se il giro contabile a livello stipendiale è già chiuso e non devono transitare per gli stipendi.

09678

Recupero Netto

 

1.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

...


Il sistema da procedura, se non è inserita alcuna voce, calcola il versamento contributivo GS ad aliquota piena. Volendo applicare l'aliquota ridotta si dovrà inserire la voce 01439.
Per i collaboratori non residenti la ritenuta previdenziale segue la regola della tassazione fiscale (vedi nota numero 1 pag.3).

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

 

01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta. 
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia). 

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.

 

04686 Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

 

VOCI PER INPGI

Con l'aggiornamento CSA del 16/02/15, in applicazione della circ. INPGI 1/2015 sono stati modificati il tetto per l'applicazione della rit. 438/92 che per il 2015 è pari a 44.888 euro annui (3741 euro mensili) e l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata - cassa unica che diventa complessivamente del 26,72%: 17,81% a carico dell'amministrazione (voce 2696) e 8,91% a carico del giornalista (voce 04643).

04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.

 

 

04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.

 

 

VOCI DI RITENUTA ENPAPI

Valide per CC-AU

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2016 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 31% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2016 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede  l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

 

Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI.

 

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati.
Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.

14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

 

14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

 

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

 

 
09551Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)  
09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.)  
09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.)  

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

 

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 

09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

 

 

09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

VOCI DI RETTIFICA INPGI

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp

 

 

09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)

 

 

09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa

 

 

09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)

 

 

09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica

 

 

09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)

 

 

VOCI DI RETTIFICA INAIL

 

09836

Rettifica contributi INAIL C.E

 

 

09837

Rettifica contributi INAIL C.D

 

 

VOCI DI RETTIFICA IRPEF

 

09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.

 

1.6 DETERMINAZIONE IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO

...

E' stato creato il nuovo ruolo SC- Supplenti docenti (soggetti a contrib.)- che come richiesto dalla Circolare n. 6/2014 assoggetterà a contribuzione INPDAP (Tesoro e Fondo Credito) le supplenze liquidate a dipendenti di altre università o di altri enti. Il nuovo ruolo SC, ai fini BDM ha l'inquadramento 000 00 con qualifica 047000 -Tempo determinato e l'inquadramento 200 00 con qualifica BDM CAID0 - Contratto per attività di insegnamento (legge 240/10 art. 23).
Le voci da usare devono essere assoggettate a ritenuta previdenziale ed essere liquidate su un capitolo con codice BDM S611- Compenso per supplenze.

2.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI AD IMPORTO

 

 

00291

Pagamento Supplenze

 

03529

Pag. Supplenza

 

03544

Affidamento

 

03522

Affidamento

 

03685

Attività didattica aggiuntiva

 

03702

Master - Affidamenti didattici

 

03740

Supplenza (l+ce)

 

03884

Incarichi di insegn. e att. didattiche integr.

 

03875

Pag. Supplenza

 

03876

Pagamento Supplenze

 

03930

Pag. incentivo didattica

 

04172

Incar. didatt. scuole di specializzazione

 

 

Liquidabili per esempio sui capitoli 000208, 000241, 000242, 000243 e 000244.
I compensi liquidati sul ruolo SC sono quindi assoggettati a ritenute INPDAP, fiscali e ad IRAP.Ai fini del conguaglio il ruolo SC è definito come ruolo di lavoro dipendente e quindi i compensi saranno raccolti nel punto 1 del CUD, senza generare dettagli. Il ruolo SC è definito come secondario: quindi non verranno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
N.B: Qualora per liquidare Compensi di Supplenze si utilizzasse il ruolo CB in alternativa al ruolo SC, le voci da utilizzare per la liquidazione sarebbero le stesse di una co.co.co (ruolo CC).
Inoltre utilizzando il ruolo CB con un tipo contratto specifico per le supplenze legato alla QUALIFICA BDM OCAID0 (a sua volta collegata all'inquadramento CSA 20000) tale inquadramento calcolerebbe sempre l'IRPEF marginale invece degli scaglioni + detrazioni. Qualora si volessero applicare gli scaglioni + le detrazioni allora andrà inserita la voce 09859 " Scelta capitolo stipend. x CC" in Scheda dati Fiscali.

...


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09867 per il ruolo PR la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%. Non sarà applicata in automatica l'IVA al 20%. Per questo occorre una voce specifica. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

3.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09867

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRPEF al 20%.

09747

Compenso a creditore pignoratizio

La voce applica in automatico il 20% di ritenuta d'acconto, no IRAP. Richiede comunque l'inserimento della voce di IVA 4413 al 20% che poi verrà inibita in sede di calcolo.

09513

Compenso professionisti revisori (L.662/96)

Voce di compenso. Genera la voce 1568 "Ritenuta L.662/96 art.1 c.126 (Revisori)" sulla quota che supera la soglia prevista dalla Legge 662/96. Da usare in caso di pagamento di compenso a professionisti appartenenti al collegio dei revisori.


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PROFESSIONISTI ESORDIENTI. Legge 24/12/2007 n.244

09526

Compenso professionisti esordienti
(Legge 24/12/2007 N.244 (art.1 comma da 96 a 117)

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014).

09525

Rimborso spese professionisti esordienti

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto su un rimborso spese per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014).

02029

Rivalsa 4% Legge 111/2011 – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)

E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9526 "Compenso professionisti Esordienti" .
La voce 2029 attiva la voce di cedolino 2030 "Rivalsa 4% Legge 111/2011- Esordienti" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.

VOCI DI RIMBORSO SPESE

09753 La voce 9753 diventa 9754 dopo il calcolo.

Rimborso spese esente per Art.15

Voce che prevede l'inserimento dell'importo e codice Iva (IVA 0%). Con questa voce l'importo di rimborso che viene inserito non sarà soggetto né ad IVA né a ritenuta d'acconto.
La voce 9753 genera anche la voce 9754 di IVA su rimborso spese esente art.15 che ha imponibile pari all'importo della voce 9753, aliquota 0, importo 0. Entrambe le voci vengono registrate sul liquidato con riferimento IVA uguale a quello indicato nella voce 9753.

09759

Rimborso spese tassate

Serve per pagare i rimborsi spese tassati ai PR, soggetti a ritenuta d'acconto, IVA, contributo previdenziale. Sul 770 viene associata alla causale A.

09606

Spese sostenute per conto del PR

La voce, ad importo e capitolo obbligatori, è imponibile IVA e rivalsa iscritti all'albo (4415). L'importo della voce 9606 deve essere sottratto dal totale del compenso in quanto si tratta di spese già pagate dall'ateneo per conto del PR. Per tale motivo viene generata anche la voce extraerariale 9607: a dedurre spese sostenute per conto PR.

09559

Spese di trasporto PR pagate dall'Ateneo (non liq, si IVA, rivalsa,fisc e IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un PR con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per il PR perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali, rivalsa e IVA. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo costituisce un "bene in natura" per il soggetto perché incrementa gli imponibili rivalsa, IVA, ritenuta d'acconto.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09759.

PR NON RESIDENTI: VOCI DI COMPENSO E RIMBORSO SPESE


09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese in rit.d' imposta (non residenti – no rit. d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%



09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%)

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%

09529
(NO CONV)

Rimborso spese in rit. d' imposta (non residenti – 30%)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30%

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%




09639

Compenso in rit. d' imposta (non resid. – no rit. d'imposta – no prev)

PR non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero.

  • NO RITENUTA D'IMPOSTA al 30%

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09577Gettoni professionali per Componenti Organi di AteneoDa utilizzare per pagare ai professionisti (PR) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto.

VOCI DI BOLLO

09771


Recupero imposta di bollo

Voce di recupero imposta di bollo.
Da applicare in caso in cui il PR chieda in restituzione all'ateneo l'importo del bollo da lui precedentemente pagato. Sarà poi il PR stesso che penserà a versarla all'erario.

3.2 COMPENSI L. 111 del 15/7/11 : NUOVO REGIME MINIMI e REGIME FORFETTARIO art. 58 e art. 67 L. 190/2014

...


Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.


VOCI DI COMPENSO

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI DI COMPENSO e RIMBORSO SPESE

09633

Compenso professionisti Regime Minimi

La voce inibisce il calcolo della ritenuta d'acconto. Il compenso verrà assoggettato ad imposta sostitutiva ad aliquota ridotta del 5% in sede di dichiarazione dei redditi. Per il conteggio dell'IVA a zero occorre inserire la voce 04413 con apposito codice dei contribuenti minimi.

09528

Rimborso spese professionisti Regime Minimi

La voce si utilizza per il rimborso esente dei PR secondo la Legge 111/2011 oppure secondo il regime previsto dagli articoli 58 e 67 L.190/2014. E' esente da ritenute fiscali, assoggettata a IVA e rivalsa, non valida ai fini della BDM.


VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

02029

Rivalsa 4% Regime Minimi – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)

E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9633 "Compenso professionisti Legge 111/2011" oppure la voce 09526 "Compenso Professionisti Esordienti".

La voce 2029 attiva la voce di cedolino 2030 "Rivalsa 4% Legge 111/2011" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.


N.B: Qualora il professionista minimo sia iscritto all'albo e alla cassa dell'albo (no gestione separata), allora la combinazione di voci da usare sarà la 09633 "Compenso professionisti Legge 111/2011" + la 04415 "Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA)". che non rientrerà nella certificazione fiscale ma solo nella certificazione valida ai fini IVA.

...


Generalmente i PR hanno da procedura la ritenuta fiscale automatica al 20%.
La ritenuta è calcolata sul totale del Compenso + Rivalsa.
Qualora si volesse intervenire per modificare tale percentuale occorre inserire le voci 09808 quando il PR richieda di applicare un'aliquota differente maggiore del 20%.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.
Essa infatti potrebbe aumentare nel tempo per cui va messa direttamente nel compenso o contratto se si parte da questo come DG predecessore. L'autonomo infatti si applica una ritenuta d'acconto che ha facoltà di richiedere un'aliquota maggiore solo per sua comodità per non avere un saldo troppo alto nel suo unico.Il professionista o l'occasionale non comunicherà tale aliquota in sede di scheda dati fiscali.
E' più probabile che tali aliquota possa variare da parcella a parcella al variare del suo reddito.In ogni caso anche se la comunicasse ad inizio anno per i professionisti o AU,  fa fede sempre e solo quanto riportato in parcella.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI PER RITENUTA D'ACCONTO

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

La voce si inserisce direttamente nel trattamento economico del DG e NON in scheda fiscale, poichè nono è detto che il soggetto indichi la stessa aliquota per tutte le prestazioni.

VOCI DI TRATTENUTA SUL NETTO

09101

Pignoramenti e sequestri

Voce di trattenuta sul netto a pagare in caso di pignoramenti del Professionista.

09713

Rettifica Ritenuta d'acconto

Voce ad importo, per rettificare l'importo di ritenuta d'acconto non spettante al soggetto.


Per i professionisti non residenti la risoluzione da seguire è la 69/E 2003.
Ai sensi del TUIR, art.23, comma 1 lett. d) si considerano prodotti in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Sono imponibili ai fini IRPEF sia il compenso che i rimborsi spese, sia che si tratti di PR che AU . L'IRPEF è al 30%.

...


Generalmente i PR possono versare alla cassa INPS, rientrando nella GS, con le regole di un parasubordinato o ad una cassa previdenziale specifica, seguendo le regole della cassa stessa. In entrambi i casi è cura del PR provvedere a versare i contributi alla cassa interessata, applicando al datore di lavoro esclusivamente una quota di Rivalsa.
L'aliquota è del 4% sia che il PR versi alla GS sia che versi alla cassa previdenziale.
Il PR espone in fattura la rivalsa che poi sarà pagata dall'ente al momento della liquidazione del compenso.
Generalmente seguono il 4% la categoria degli avvocati, geometri, commercialisti.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

PR NON ISCRITTI ALL'ALBO MA ALLA GESTIONE SEPARATA Sono tutte le nuove professioni, attività di consulenza che non hanno un albo e una vera e propria cassa ma versano alla GS.

04417 Vedi Appendice Num. 1 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (Iscritti GS, imponibile IVA e altre rivalse). IVA = IRPEF = 20% sullo stesso imponibile.

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04414 nel Tab Voci Calcolate.

Si utilizza per i PR non iscritti all'albo ma alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è del 4%, inserita in automatico da procedura, per cui non accorerà inserire la sua percentuale. Il 4% è calcolato sul compenso.
La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA e Fiscale.

PR ISCRITTI ALL'ALBO E ALLA CASSA DELL'ALBO (NO GESTIONE SEPARATA) Avvocati, Architetti, Ingegneri che solitamente sono al 4% mentre i Biologi, Agronomi al 2%.

04415 Vedi Appendice Num. 2 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA).

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04416 nel Tab Voci calcolate.

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
Occorre indicare l'aliquota della rivalsa (2% in genere o 4%).
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14039

Rivalsa 2% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 2%
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14040

Rivalsa 4% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 4%.
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

02039

Rivalsa 4% su quota (imp. IVA e altre rivalse)

La voce chiede la valorizzazione dell'imponibile su cui applicare la rivalsa.
La voce genera nel calcolo la 2040 "Rivalsa 4% su quota" il cui importo confluisce nell'imponibile rivalse iscritti all'albo, nell'imponibile IVA e nell'imponibile ritenuta d'acconto.

 

PROFESSIONISTI CASSA ENPALS

 

 

04423

Imponibile Ritenuta ENPALS
(Aliquote C.E. 9.19% più ulteriore onere C.E. 23.81%)

La voce va accompagnata alla voce di compenso 09867. La 4423 richiede l'imponibile su cui calcolare i contributi come indicato nell'immagine sottostante.

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Le voci calcolate risultano:

 

 

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PR ISCRITTI ALL'ALBO (che non ha una cassa) MA NON ALLA CASSA ->
VERSA ALLA GS

 

 


Uso contemporaneo delle voci 4417 + 4415

  1. Contributo previdenziale alla Cassa GS. Addebito al committente di una Rivalsa del 4% (SI IVA, SI IRPEF)
  2. Contributo previdenziale alla Cassa dell'Albo. Addebito al committente di un Contributo Integrativo del 2% (SI IVA, NO IRPEF)


    Se le voci 04417 e 04415, sono utilizzate contemporaneamente, il calcolo agisce applicando prima la 04417 sull'imponibile della voce del compenso, e successivamente, la 04415 sull'imponibile del compenso sommato alla quota della rivalsa della voce 04417.

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STUDI ASSOCIATI

Qualora il contratto preveda più rate (anche di importo differente), attualmente il DG Contratto nella stima, non gestisce correttamente l’uso delle voci 04661 e 04663; il sistema non calcolerà la rivalsa distribuita quota parte sulle singole rate, come l'utente si aspetterebbe, ma per il totale inserito come imponibile ai fini della rivalsa suddiviso per ciascuna quota (2% e 4%). In ogni caso, sarà possibile procedere con le operazioni connesse al DG (quali creazione estensioni e contabilizzazione COAN), anche se la rivalsa nel DG Contratto non è calcolata puntualmente, in quanto tale voce potrà essere correttamente gestita nel momento in cui si creerà il DG Compenso dalla FE.

A tal fine, nel momento in cui si dovrà creare il Dg Compenso, prima sarà necessario entrare in modifica del DG Contratto, valorizzare il campo Importo relativo a ciascuna quota imponibile di rivalsa con l’imponibile su cui il sistema dovrà calcolare effettivamente la rivalsa e salvare.

Poi si potrà creare il DG Compenso dalla FE ed il sistema erediterà correttamente l’informazione relativa alla rivalsa con relativo imponibile.

 

04661

Rivalsa con imponibile: quota 1

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato Produce reddito da lavoratore autonomo anche l'esercizio di arti e professioni in forma associata sempreché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, in quanto il reddito prodotto da tali tipi di società è in ogni caso considerato reddito di impresa.
Ex: Parcella di studio associato XY, con il 90% del totale soggetto alla cassa previdenziale Dottori commercialisti (4%) e il 10% del totale soggetto alla cassa nazionale previdenziale e associazione nazionale forense. (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote differenti.
L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile.
La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

04663

Rivalsa con imponibile: quota 2

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote diverse. L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile. La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.



I PR può applicare una percentuale (Rivalsa) a carico del datore di lavoro sull'importo lordo percepito, percentuale che utilizzerà per accantonare parte dei contributi dovuti. La restante quota del contributo da versare, variabile a seconda della cassa, è a carico del professionista stesso.

3.7 VOCI DI IVA

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04413 La voce 4413 diventa 4418 dopo il calcolo.

IVA imposta sul valore aggiunto
Calcolata sull'importo del Compenso + Rivalsa

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04418 nel Tab Voci Calcolate.

Di default impostata al 20%.
In casi particolari di non imponibilità l'utente dovrà modificare il codice IVA di riferimento (è il caso dei contribuenti minimi con esenzione IVA che di fatto vedranno un aliquota 0%).

04665

IVA con imponibile

Per i contratti europei in cui l'imponibile IVA è minore all'imponibile del compenso.
Si utilizza per i compensi che presentano una quota soggetta ad IVA e un'altra no; entrambe le quote saranno soggette a contribuzione previdenziale.
Occorre valorizzare l'imponibile su cui si intende calcolare l'IVA come nel caso della non imponibilità definita all'ART.72 comma 2 DPR. 633/72.



Per i contribuenti minimi Sono coloro che nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non > 30.000€, non hanno avuto dipendenti o collaboratori, non hanno erogato utili da partecipazione agli associati; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per importi > 15.000. Per loro NO IVA, NO IRAP, SI IRPEF 22%. con fattura esonerata dal campo IVA ai sensi della L. 244/2007, si utilizza sempre la voce di IVA 04413 ma con Codice Iva diverso, da scegliere aprendo l'apposito menù a tendina. Il vantaggio fiscale che ne deriva è l'esonero dagli adempimenti IVA, no dichiarazioni, comunicazioni, versamenti, no registri IVA.
Nel trattamento economico del contratto al personale e compenso, se si inserisce una voce di tipo IVA, il sistema propone come codice IVA di default, quello con aliquota al 20%, modificabile da parte dell'operatore: - nel caso il DG sia di tipo commerciale il codice proposto è I302B- nel caso il DG sia di tipo istituzionale il codice proposto è I103B
Il codice IVA per l'esenzione di contribuenti minimi è invece I120 ("Operazione non rilevante") in attività istituzionale, I362 (fuori campo IVA contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007) in attività commerciale.
Si precisa che il sistema, nella scelta dei codici IVA nel documento contratto/compenso mostra solo i codici IVA compatibili con il tipo di attività indicato nel documento, per cui se il documento è istituzionale si vedranno solo i codici istituzionali, se commerciale, solo i codici commerciali.

...


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09955 per il ruolo AU, la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%, l'IRAP istituzionale al 8.50%.
Qualora l'importo del compenso per prestazione occasionale superasse i 5000€, la procedura applicherà anche l'INPS con aliquota automatica piena.
Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.


4.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto
(Seminario)

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS 28.72 % al superamento della franchigia.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09954Rimborsi Vari

E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali.

Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.
Genera la voce di ritenuta d'imposta 9763 al 25%. Non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP.
I premi e le vincite sono certificato nel 770 ordinario (quadro SH prospetto G) e non nel 770 semplificato. CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770 ordinario.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

Art. 28 DPR 600/1973

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523).
E'associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP.  La voce viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

La disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir.

Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973).

L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale).

Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che:

- se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;

- ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica:

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale.

Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568).

Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU.

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta.

09584Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP)Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.
09568Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR)

Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in  questo caso  il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto.

Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO  rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568).

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

Causale L1:  redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione

 

09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73).
09566Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico

 

09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo Art.25 del DPR 600/73)

09565Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale L:  EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore).


09563Diritti d'autore (caus. L)Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori).

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73)

09567Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.

 

Le voci per "Diritti d'Autore" andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti. Qualora liquidate sul Ruolo PR, seppur il calcolo sia corretto, verranno estratte sulla PCC, in quanto presenterebbero la riga a zero per l'IVA nelle voci calcolate del compenso.

 

VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI

 

Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta.

Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:

  • Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
  • Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi.

Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.

La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte.
14294Attiva calcolo contr. integrativo 2% per cessione diritto autore.

Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INGI senza partita IVA sul ruolo AU.
Deve innescare "una rivalsa del 2%". Il funzionamento è simile alla voce 4415-Rivalsa (iscritti ad albo impon. IVA).

La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo 2% per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 2% sull'importo delle voci 9561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 9806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso.

Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali.

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO


09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS



09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS




09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE


09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€


09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09576

Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo

 Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata.

VOCI DI BOLLO

09684

Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2)

E' una voce di trattenuta sul netto uguale alla 09685; cambia solo nella descrizione.

09685

Imposta di bollo ( -2)

Valida per CC, AU, PR


E' una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo.
Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo.
Si applica per importi lordi > 77.47€.

 

4.1.2 NORMATIVA FISCALE RIMBORSI SPESE AU

...

per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:
a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.
Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).
Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).
Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.
Certificazioni e modello 770
Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.

Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata
I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.
Comportamento ai fini IRAP
L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.
Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale

 

Tipologia Rimborso Spese

IRPEF

IRAP

INPS

Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA

   

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

NO

NO

Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura

   

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

NO

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

SI

NO sul Rimborso SI sull'indennità

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

SI

NO sul Rimborso SI sul compenso

 

4.3 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

09713

Rettifica ritenuta d'acconto

Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

 

4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE



Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
(Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

 

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

 

04685

Reddito INPS AU esterno.

Voce ad importo (cioè il reddito esterno del AU) da inserire direttamente in scheda fiscale in modo da poterla ereditare nel contratto.
Si riferisce al reddito percepito dall'AU al di fuori dal rapporto con l'ente, che serve per calcolare la franchigia dei 5000€ oltre la quale si applicheranno i contributi e per conteggiare il montante totale INPS e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa raggiungimento del reddito totale annuo (100.324 euro dal 1 Gennaio 2015)

 

01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa

Inibizione ritenute previdenziali

Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

 

04686 Per la GS non è possibile versare annualmente più di un certo numero di contributi.

Reddito INPS GS esterno.
E' una voce generica non solo per AU ma anche per gli altri redditi assimilati soggetti a GS INPS.

Tale voce serve per indicare l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi percepiti extra procedura dal soggetto, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

Serve per conteggiare il montante totale INPS (inserendo appunto anche l'informazione relativa ad eventuali redditi esterni, che il sistema non può conoscere) e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa appunto raggiungimento del massimale.

 

VOCI DI RITENUTA ENPAPI
Valide per CC-AU

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2016 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 31% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2016 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede  l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

 

Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI.

 

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati.
Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.

14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

 

14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

 

09580

Rettifica Contr. ENPAPI lavoratori autonomi  cassa unica  (c.e.)

  

09581

Rettifica contr. ENPAPI lav.autonomi cassa unica  (c.d.)

  
09582Rettifica contr. ENPAPI lav.autonomi altra cassa  (c.e.) 
09583Rettifica contr. ENPAPI lav.autonomi altra cassa 

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

 

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 

09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

  

09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 


5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)

...

N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

 

5.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09947 Vedi Appendice Num.3 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Borse di studio (Tass. IRPEF)

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

09824

Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.
Si utilizza nei casi previsti all'ex art. 50 lett. C TUIR ("somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante") per erogazione di un premio di studio.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese esente.

COMPENSI IRAP COMMERCIALE

  

09776

Borsa di studio (Tass. IRPEF – IRAP Comm)

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale

 

5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

08289

Detrazione minima intera
(Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo.

01531

Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

Reddito dichiarato dal dipendente da aggiungere al reddito stimato dalla procedura, valido anche in fase di conguaglio.

08134

GG per detrazioni personali

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

09652

Rettifica fiscale. Vale anche per compensi a rettifica di dipendenti

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.


INTERVENTI SUL REDDITO

  

01379 Si veda appendice numero 7 come caso pratico di utilizzo della voce.
(Liq)

Stima reddito per deduzioni/detrazioni

(La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01265
(Liq+Cong)

 

Reddito totale

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

01387 (Liq+Cong)

 

Inibizione detrazioni personali (art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

04350

 

Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

 



5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE

...

N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP..

6.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

QUALIFICHE BDM

NOTE

09941

Borse di studio (Tot.esente)

B001

09733

Borse di studio per attività di ricerca esenti

B001

09835

Borsa di post-dottorato (no IRAP)

B003

09981

Borsa di studio perfezionamento estero

B005

09781

Borsa di studio Erasmus Mundus

B001

09980

Borsa di studio post-dottorato

B003

09850

Borsa di specializzazione (no IRAP)

B004

09766

Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

B006

09651

Rimborso spese esenti

S999

Rimborso spese esente.

 

6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

...

  • Se l'iter e' invece stato quello standard, di un'assunzione fatta con decreto nominativo, la tipologia e' C-bis (ruolo CC).

 

7.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09953

Compensi Vari

La voce applica IRPEF marginale e IRAP.

09611

Comp. Assimilato con IRAP comm.

La voce applica IRPEF marginale e IRAP commerciale

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che  applica IRPEF e IRAP.

09651

Rimb. spese esente

Voce totalmente esente.

03654

09790

Compenso x commissione

L’uso di questo voce consente in fase di CU di generare correttamente le annotazioni

La voce applica IRPEF marginale e IRAP. Non viene estratta  ai fini BDM. Si differenzia dalla 09953, solo per la descrizione più specifica.

VOCI DI COMPENSO ATTIVE  PER  ORGANI ISTITUZIONALI

09796Compenso CDAVoce senza riduzione erariale per Compenso CDA
09963Compenso Nucleo ValutazioneE' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.
09549Compenso Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09956Compenso ai Revisori

Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione

09646
Gettoni di presenzaCompenso per Gettone presenza

 

N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo PE la procedura calcola in automatico IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

...


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP; soggetti alla GS INPS ma non INAIL.

8.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09985

Borsa di studio per dottorato di ricerca (INPS, no IRAP)

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP - NO IRPEF

09940

Borsa di dottorato di ricerca

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP - NO IRPEF

09834

Magg. x estero (360 gg)

INPS; no IRAP; importo annuo della maggiorazione aggiornato come da DM (ultimo 18.6.2008); inserire numero giorni di soggiorno all'estero

09939

Magg. borsa estero (365 gg)

INPS; no IRAP; importo annuo della maggiorazione aggiornato come da DM (ultimo 18.6.2008); inserire numero giorni di soggiorno all'estero

09820

Magg. estero

 



N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo DR la procedura calcola INPS da GS al 28.72 % e non IRPEF, INAIL.

8.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

 

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

 

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

 

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 



Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa.

...


Il sostituto di imposta ha l'obbligo di rilasciare anche per i tutor la certificazione (CUD) per indicare in un'annotazione (BQ – Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito) le somme corrisposte a questa categoria di redditi esenti.
In CSA, ai fini delle rilevazioni mensili 'DALIA' (BDM da Adempimenti MUR), il personale inquadrato nel ruolo TU al quale vengono corrisposti compensi, è classificato con qualifica 00TU00 (Tutor). Nella BDM economica i tutor sono individuati con B006, cioè ALTRE BORSE DI STUDIO.

9.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09121

Attività di Tutorato

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP- NO IRPEF.

09711

Attività di Tutorato (l +ce)

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP - NO IRPEF

09111

Attività di Tutorato

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP- NO IRPEF.

09118

Attività di Tutorato

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP- NO IRPEF.



N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo TU la procedura calcola INPS da GS al 28.72 % e non IRPEF, INAIL, IRAP.

9.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


10 SPECIALIZZANDI (SP)


Categoria di personale (medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) esente IRPEF, IRAP e soggetti alla GS INPS (secondo l'Art.2 comma 26, della legge n.335/95).
In merito alla GS, si ricorda che il messaggio INPS n.4317 del 24-02-2009 recita:
"il medico in formazione specialistica non iscritto alla cassa professionale versi la contribuzione calcolata con aliquota piena, mentre quello iscritto alla cassa versi i contributi con aliquota ridotta", alla stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione nella Gestione separata".
Si ricorda che tale messaggio sospende di fatto l'efficacia della Circ. INPS n. 88 del 1 ottobre 2008.

10.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09850

Borse di specializzazione (no IRAP)
Se non sono specializzandi medici, sono totalmente esenti anche da contribuzione INPS.

La voce, valida per gli Specializzandi non medici, NON applica INPS, IRPEF, IRAP.

09119

Scuola di spec. L 266/2005 (INPS)

La voce, valida per gli Specializzandi medici, applica aliquota GS INPS ridotta (poiché si presuppone siano già iscritti all'ENPAM).


Il Ministero del Lavoro con la nota interpretativa del 18 Dicembre 2008 ha sospeso l'efficacia della circolare INPS n. 88 del 1° Ottobre 2008, che stabiliva per gli specializzandi medici l'applicazione retroattiva dal 2006 dell'aliquota gestione separata nella misura massima. 
L'INPS ha diffuso la notizia col messaggio 0028284 del 19 dicembre 2008, precisando che a seguito della nota ministeriale l'aliquota applicabile per i medici in formazione specialistica, già iscritti all'ENPAM, è quella 'ridotta' e non quella 'piena'.

10.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 

11 ASSEGNISTI RICERCA (AR)


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP, INAIL; soggetto alla GS INPS, NO IRAP.

11.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09995

Assegni per attività di ricerca

La voce applica INPS ad aliquota piena.
NO IRPEF - NO IRAP - NO INAIL - SI INPS.

09642

Integrazione ass.ricerca per maternità

NO IRPEF - NO IRAP - NO INAIL - SI INPS.
La voce viene utilizzata per gestire casi di maternità degli assegnisti di ricerca secondo la L.240/10. Non prevede però l'automatismo di calcolo (come per CSA) per cui nell'importo Lordo Percipiente del contratto occorrerà inserire direttamente il valore numerico dato dalla differenza tra quanto l'Ateneo deve pagare e quanto INPS comunica di aver già pagato.

09870

Magg. ass. di ricerca (estero)

In fase di inserimento vengono richiesti: l''importo
annuo della maggiorazione percepita dall'assegnista che presta servizio all'estero e le parti che costituiscono i giorni relativi al soggiorno all'estero.


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo AR la procedura calcola INPS da GS ad aliquota piena e non IRPEF, INAIL, NO IRAP.

11.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

01345

Inibizione ritenute previdenziali

Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

 

VOCI DI RETTIFICA INPS

 

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata



Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa. In tal caso dovrà essere usata la voce 01345 insieme alla voce di compenso 09995.

 

11.3 VOCI DI TRATTENUTA

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09586

Rimborso polizza sanitaria assegnisti comunitari

La voce si utilizza per rimborsare la "Polizza sanitaria" agli assegnisti di ricerca provenienti dai paesi della Comunità Europea. E' esente e non rilevabile ai fini BDM

 

 

12 TIROCINANTI (TC)


Lo stage o tirocinio formativo di orientamento (ovvero il classico Tirocinio Curriculare promosso dalle Università) è un periodo di formazione presso un'azienda per un contatto diretto del mondo del lavoro.
I principali riferimenti normativi sono l'art.18 della Legge n. 196 del 24/06/1997 e il D.I. n. 142 del 25/03/1998.
In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti è stato predisposto il ruolo TC – Tirocinanti. Tale ruolo è soggetto a ritenuta IRPEF (redditi assimilati si detrazione), IRAP ma NON gestione separata INPS.

12.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09758

Borse di studio (tass. IRPEF)

Le voci NON applicano INPS, si IRPEF, SI IRAP, no INAIL.
Hanno come Tipologia reddito fiscale: la lettera C "Borse - assegni di studio".

09947

Borse di studio (tass. IRPEF)

Le voci NON applicano INPS, si IRPEF, SI IRAP, no INAIL.

Hanno come Tipologia reddito fiscale: la lettera C “Borse - assegni di studio”.

09752

Borsa per tirocinio L+CE rapp gg

La voce è utilizzabile sia come personale che come variabile richiede la valorizzazione obbligatoria di aliquota e importo, l'importo è rapportato ai giorni di servizio con scorporo degli oneri a carico dell'ateneo (INPS e IRAP).
Ha come Tipologia reddito fiscale: la lettera C "Borse - assegni di studio".

 

13 TIROCINI EXTRA-CURRICULARI: ruolo TX (Inail CE)

...

In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti EXTRA-CURRICULARI è stato predisposto il ruolo TX. Al tirocinante sarà corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio che costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l'obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.
Come ha precisato l'INAIL nella circolare n. 16 del 4 Marzo 2014 in tema di garanzie assicurative, vi è l'obbligo di copertura assicurativa per i tirocinanti.
Secondo le "Linee guide in materia di tirocini", approvate, in data 24 gennaio 2013, nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni Province autonome di Trento e Bolzano, questi tirocini rientrano, infatti, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi soggetti alla disciplina dell'art. 1 num. 28 e art. 4 num. 5 del DPR 1124/1965 (TU INAIL).
E' quindi necessario, a carico dell'Università procedere all'apertura di una specifica  posizione assicurativa INAIL, tendo conto come retribuzione imponibile quella convenzionale annuale pari al minimale di rendita, con un premio interamente a carico dell'ateneo.
Restano estranee all'ambito di applicazione dell'accordo le seguenti esperienze, quindi si può utilizzare il Ruolo TU:•    Tirocini curriculari promossi da Università, istituzioni scolastiche, ecc•    Periodi di pratica professionale•    Tirocini transazionali•    Tirocini per soggetti extracomunitari•    Tirocini estivi.
Secondo la normativa sopracitata, al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio, tale indennità costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l'obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.
Sotto il profilo degli aspetti previdenziali, si esclude l'applicazione della gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 e seguenti, della Legge 335/1995. Il ruolo TX ruolo è stato creato per gestire i casi di tirocini extracurriculari, e in particolare:
•    I tirocini formativi e di orientamento•    I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro•    I tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.
L'attivazione del ruolo TX da parte del CINECA, deve avvenire previa richiesta tramite ticket.
La voce di compenso da utilizzare è la 09545 - Tirocini extra-curriculari (IRPEF); applica in automatico IRPEF a scaglioni, IRAP C.E., INAIL ma NON gestione separata INPS. Al fine di convertire la quota di INAIL C. Dipendente, in quota a carico Ente, si deve inserire la voce 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E.".
Per il solo ruolo TX l'Inail viene applicato considerando sempre il minimale indipendentemente dagli importi pagati. Si fa notare come la sovrapposizione del ruolo TX con altri che abbiano attivo il calcolo dell'imponibile inail secondo il consueto meccanismo di confronto della rata con minimale/massimale, pone il limite ancora non chiarito dalla normativa su come calcolare l'imponibile qualora i ruoli sovrapposti abbiano la medesima PAT. Non è infatti chiaro se debba prevalere il minimale o il confronto minimale/massimale. Attualmente per tale tipologia di contratti si presuppone non vi siano sovrapposizioni con altri contratti. Il sistema non gestirà eventuali sovrapposizioni a parità di percipiente e PAT INAIL su ruoli diversi.

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09545

Tirocini extra-curriculari (IRPEF)

La voce applica IRPEF a scaglioni, IRAP, INAIL, NO INPS. L'INAIL è conteggiata sul minimale.

04675

Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E.

La voce ha lo scopo di convertire la quota di contributi C.D. in contributi a C.E.

 

14 COMPENSI IMPONIBILI RUOLI ESENTI : Ruolo CA e CG

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14.1 VOCI DI COMPENSO PRESTAZIONI CONTO TERZI

 

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03524

Prestazioni conto terzi (Lett. “e”)

Applica tassazione marginale, IRAP, ma non le previdenziali.

03435   

Conv. da terzi a.66 DPR 382/80 - IRAP comm

Applica tassazione marginale, IRAP Comm, ma non le previdenziali.

 

Il compenso accessorio invece rientra nel reddito principale del dipendente; prevede tassazione marginale,  previdenziali, IRAP.

...

14.2 VOCI PER COMPENSI  ACCESSORI

 

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03784

Compensi accessori Vari

Applica fiscali,  IRAP e previdenziali.  Rientra nel punto 1 della CU.

03690

Compensi accessori vari.

Applica fiscali,  IRAP e previdenziali. Rientra nel punto 1 della CU.

03434

"Compensi accessori vari (IRAP comm.)"

Trattamento previdenziale accessorio (Tesoro e Fondo Credito). Assoggettata a ritenute fiscali e IRAP commerciale.

 

14.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03524

Prestazioni conto terzi (Lett. "e")

Applica tassazione marginale, IRAP, ma non le previdenziali.

 

14.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04584

Forza aliquota max (NON USARE)

Per forzare l'aliquota max applicata nel calcolo sulla base del cedolino mensile; per tali casistiche il consiglio è quello di non usare la voce 00221 "Memorizzazione aliquota max" in quanto, per i dipendenti, necessita prima del passaggio della liquidazione sul capitolo stipendiale 100. Tuttavia è possibile usare la voce 04584 con competenza pari a quella del compenso da liquidare.
Il rischio però è che il calcolo applichi poi l'aliquota max inserita con tale voce 04584 anche per le successive liquidazioni.
Non si ha modo di isolare la singola liquidazione. Pertanto, dopo la liquidazione interessata, il consiglio è quello di mettere alla firma (da CSA) la voce personale 4584 e inserire una nuova voce 4584 ad aliquota più bassa eventualmente.
Si raccomanda di contattare il servizio consulenza prima di utilizzare la voce 4584.

 

15 RUOLO PI: COMPENSI per LAVORO INTERINALE

...

Nel caso in cui si abbia necessità di liquidare compensi per attività interinale gestiti attraverso contratti di somministrazione nei quali non deve scaturire un pagamento vero e proprio (la retribuzione rimane a carico delle società interinali) ma deve generarsi il calcolo dell'IRAP da versare, si può utilizzare il ruolo PI: Contratti di somministrazione- SOLO IRAP.
Il ruolo PI ha un unico inquadramento disponibile: 10000, non estratto ai fini della BDM.
La voce di compenso da utilizzare è la 09524 –"Compenso teorico somministrati per IRAP"-, voce variabile liquidabile solo sul capitolo 005600 - Somministrati (solo IRAP). Tale tipologia di compenso non genera il pagamento di un netto e non rientrano in nessun adempimento; l'importo viene assoggettato a IRAP confluisce nell'F24EP per il versamento e nelle stampe riepiloghi/oneri amministrazione per la dichiarazione IRAP.
Se l'Ateneo ritiene utile avere il dettaglio dell'IRAP con il nominativo del percipiente che esegue l'attività è possibile generare un compenso per ogni lavoratore interinale, altrimenti è possibile inserire un unico compenso alla società che gestisce il lavoro a somministrazione per il totale.
Tale società andrà però immatricolata per pagare il compenso.

15.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09524

Compenso teorico somministrati per IRAP

Applica solo IRAP

 

16 TABELLA RIEPILOGATIVA TRATTAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI PER OGNI RUOLO


Riepiloghiamo in tabella, per ciascun ruolo, chi è soggetto a IRPEF, INPS, INAIL e IRAP.

 

IRPEF

INPS

INAIL

IRAP

RUOLI

 

 

 

 

CC

SI

SI

SI

SI

AU

SI

SI

NO

SI

PR

SI

SI se versa alla GS

NO

NO

BS

SI

NO

NO

SI

PE

SI

NO

NO

SI

BE

NO

NO

NO

NO

DR

NO

SI

NO

NO

SP

NO

SI

NO

NO

TU

NO

SI

NO

NO

AR

NO

SI

NO

NO

TC

SI

NO

NO

SI

PI

NO

NO

NO

SI

TX

SI

NO

SI

SI

 

17 SCHEDA DATI FISCALI E PREVIDENZIALI


Il percipiente che deve effettuare una prestazione presso l'ente, normalmente compila una dichiarazione in cui indica le sue informazioni previdenziali e fiscali, di cui il sostituto dovrà tener conto per effettuare il corretto calcolo delle somme, che gli erogherà a prestazione avvenuta.
Tali informazioni devono essere inserite in U-GOV COMPENSI nella Scheda dei dati fiscali e previdenziali, in modo che poi possano essere ereditate nei documenti gestionali successivi, che saranno creati al percipiente.
Inserendo le voci da questo menù, si presuppone che la situazioni fiscale/previdenziale valga per tutti i compensi che saranno pagati al soggetto, almeno a livello annuale. Solo così, calcolando il compenso con conguaglio, che è il riassunto di tutto l'anno di lavoro, la procedura terrà conto delle voci inserite nella SDF.
Le voci non inserite in tale scheda, ma direttamente nel trattamento economico del contratto o compenso (perché valide solo per una rata e non sempre) non saranno considerate per il calcolo con conguaglio dalla procedura, perché non valide per l'intera prestazione lavorativa effettuata presso l'ente.
Al momento le voci configurate nella scheda dati fiscali e previdenziali (secondo la proposta che CINECA presenta agli atenei al momento delle scelte di configurazione iniziale) sono:

 

CODICE VOCE

DESCRIZIONE VOCE


00221

Memorizzazione aliquota marginale (selezionabile anche nel contratto)

01265

Reddito totale (Dichiarato dal dipendente)

01352

Collaboratore con tassazione aliquota marginale

04350

Richiesta calcolo e Conguaglio ad aliquota Max

01379

Stima reddito x ded./detr.

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

01439

Gest.Sep.INPS iscritto altra cassa/titolare pensione

01531

Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (artt. 12 e 13 TUIR)

04350

Richiesta calcolo e cong. ad aliq. massima

04685

Reddito INPS lavoro autonomo esterno (AU)

04686

Reddito INPS ges. sep esterno (AU)

08289

Detrazione minima intera

08291

Reddito abitazione princ.(Dichiarato dal dipendente)

08299

Richiesta add.reg. ad aliq. max



Volutamente sono state escluse le voci per PR, perché il professionista per sua natura non deve fare delle dichiarazioni fiscali, ma è lui a decidere cosa mettere in fattura a seconda della situazione e delle sue scelte, scelte che potrebbero essere diverse all'interno dello stesso anno. Ad esempio il professionista può decidere di applicare la rivalsa, ma è una sua facoltà, per cui potrebbero esserci casi in cui non la mette in fattura e altri in cui la mette, quindi non avrebbe senso indicarlo nella SDF.
Così vale anche per le voci di IVA, che hanno codici diversi a seconda che il compenso sia in attività commerciale o istituzionale, informazione non definibile prima del contratto e quindi nella SDF. Infine per come è fatto CSA nel caso il professionista emetta anche fatture su progetti UE, in cui solo una parte del contratto è soggetta a IVA, andrebbero utilizzate delle voci di IVA e rivalsa diverse da quelle usuali.
La situazione di un PR è quindi troppo volatile e si può definire solo con la fattura davanti: non avrebbe quindi senso inserire informazioni di cui non si è sicuri, nel pannello SDF e PREVIDENZIALI.


APPENDICE
Numero 1: Voce 04417
Compenso a PR in ritenuta d'acconto (09867), con Rivalsa al 4% (04414 rientrante nell'imponibile IVA e fiscale) e IVA al 20%.



Come si può notare la quota di rivalsa al 4% (320) rientra nell'imponibile IVA ( 8320) e Fiscale (8320).
Essendo la voce 04417 una voce che influisce sul trattamento economico del soggetto, il numero con il quale il sistema indicherà tale voce, dopo il calcolo del compenso, varierà da 4417 a 4414

Numero 2: Voce 04415
Compenso a PR in ritenuta d'acconto (09867), con rivalsa a scelta secondo la cassa (04416, rientrante nell'imponibile IVA ma non fiscale) e IVA al 20%.



Come si può notare la quota di rivalsa al 2% (160) rientra nell'imponibile IVA ( 8160) ma non in quello Fiscale (8000).
Essendo la voce 04415 una voce che influisce sul trattamento economico del soggetto, il numero con il quale il sistema indicherà tale voce, dopo il calcolo del compenso, varierà da 4415 a 4416.

Numero 3: Voce 09947
Compenso a borsista, tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente.



Numero 4: Stima reddito per deduzione e detrazione
Esempio: contratto BS dal 1/1/2011 al 14/02/2011 per importo di 1683,03€ suddiviso in 2 rate di cui, la prima, da 1.122,02€ e la seconda da 561,01€.





Al pagamento della prima rata, in fase di liquidazione, il sistema come reddito sul quale calcolare le detrazioni non legge il reddito certo di 1683.03€ ma l'importo della prima rata per 12 mesi (1.122,02€*12 = 13464,24€). In realtà se si vuole considerare il reddito effettivo (1683.03€) di cui la procedura terrà conto solo in fase di conguaglio, accorerà inserire la voce 01379 con l'importo esatto.



Numero 5: Fattura PR spese sostenute dall'ente per conto del PR (Voce 9606)

Rimborso spese per partecipazione, per conto dell'università a convegni

€ 249.05

Spese sostenute dal committente per conto del PR

€ 314.00

TOTALE ONORARI

€ 563.05

Contributi INAR CASSA sul totale onorari (4%)

€ 22.52

TOTALE IMPONIBILE

€ 585.57

IVA 20% SU IMPONIBILE

€ 117.11

TOTALE FATTURA

€ 702.68

A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari

€ 112.61

A dedurre spese sostenute dal committente per conto del PR

€314.00

TOTALE NETTO DA CORRISPONDERE

€ 276.07




Numero 6: Uso della voce 02039 "Rivalsa 4% su quota (impon. IVA e altre rivalse)"
Compenso a PR di 5200€
INPS al 4% sulla metà del compenso (voce 02039 ad importo)
INPS al 4% sull'imponibile del compenso (5200€) + Rivalsa della voce 02039
Iva al 21%
Ritenuta d'acconto al 20% sull'imponibile del compenso 5200€+ Rivalsa 02039 (104€)


...