1 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (CC)


Disciplinati dall'Art. 50 TUIR comma 1 lettera c bis + Art .52

"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1,concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Le attività derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono lavoratori dipendenti, tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con rispetto dell'orario di lavoro per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata.
Per gestire i compensi a collaboratori coordinati e continuativi si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo CC. La prestazione del CC viene riconosciuta dall'ente attraverso l'erogazione di un compenso.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09856 per i CC, la procedura calcola le ritenute fiscali a scaglioni IRPEF, l'IRAP istituzionale in percentuale dell' 8.50%, la ritenuta INPS ad aliquota piena. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.


1.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09856

Compenso x Collab. Coordinata (1)

E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente.
La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF a scaglioni, INPS ad aliquota piena.
A conguaglio la voce applica in Ugov le Add.Reg e Add.Comunali.

09408Collaudo (CC dirigenti pubblici)Si utilizza per liquidare un collaudo ai co.co.co. (per i lavoratori autonomi è disponibile la voce 9768 "Collaudo dirigenti pubblici").  Il 50% dell'importo è assoggettato a ritenute INPS gestione separata, IRPEF e IRAP; il restante 50% non viene assoggettato a ritenute e genera la voce 9769 "Quota da trasferire collaudo extraerariale" da versare all'ente A00226 "DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO DI ROMA".

CC RESIDENTI ALL'ESTERO

09618
(NO CONV)

Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)

La voce applica in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + la 9853.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.
    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.
  •  N.B: la voce 09618 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09856 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"09853 - Tassazione non resid.(30%)".


09636
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + 223.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.
  • N.B: la voce 09636 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09856 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"00223 - Inib. IRPEF per non residenti".

09774

Compenso per CC all'estero
(IRPEF 50%)

La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%.

Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).



CC RESIDENTI ALL'ESTERO: NORMATIVA

Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

  • Se il soggetto lavora all'estero <183 giorni nell'arco di 12 mesi, è residente in Italia e sarà tassato dallo stato di residenza (ovvero nel comune dove si è prodotto il reddito) sulla retribuzione effettiva.
  • Se il soggetto lavora all'estero >183 giorni è residente all'estero. A quel punto qualora risiedesse in uno Stato che adotta la convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto pagherà le imposte dove è residente (cioè all'estero), mentre in caso contrario, senza convenzione, pagherà le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta).

    Quindi:

  • Senza Convenzione: si pagano le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta)
  • Con Convenzione: si paga dove si ha la residenza.


    A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?

    In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l'INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).
    "Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l'art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell'articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
  • Stato italiano
  • Soggetti residenti nello Stato Italiano
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti


    Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.
    L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:
    sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

    Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

    Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare?
  • ridotta: per Paesi dell'UE e quelli legati all'ITALIA da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
  • piena: per Paesi non legati all'UE da convenzioni


ESENZIONE IRAP:

In caso di pagamento a soggetti NON residenti, che adottano la convenzione oppure non la adottano, l'IRAP è sempre dovuta.

Solo la risoluzione 57/E del 5 marzo 2003 specifica che l'IRAP non è dovuta nei casi in cui il sostituto d'imposta, abbia una sede/uffici stabile all'estero, presso cui opererà il personale.

''...non devono assoggettare ad IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.''

Per uffici operanti si intende appunto sedi distaccate del sostituto d'imposta, che dovrebbe avere fuori del territorio dello stato una base stabile presso cui impiegare lavoratori e prestatori.

CASI DI LIQUIDAZIONE ERRATA A NON RESIDENTI EFFETTUATA IN CORSO D’ANNO

Nel caso di collaboratori all’estero assoggettati in corso d’anno all’imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09618_ Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)   e che in seguito risultano non avere diritto a tale trattamento oppure collaboratori all’estero non assoggettati in corso d’anno ad imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09636_ Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)  e che in seguito risultano avere diritto a tale trattamento, occorre intervenire in sede di conguaglio fiscale, senza necessariamente interrompere il contratto alla data precedente quella di inizio rapporto generando dei compensi a rettifica.


Solo un inserimento manuale in scheda dati fiscali delle voci :

  • '08317 Annul.Tassazione 30% non resid.'  annulla gli effetti della tassazione al 30% della voce di compenso 09618;
  • '08316 Annul.Inib.IRPEF non residenti' che annulla gli effetti dell'inibizione irpef per non residenti della voci di compenso (09636)

 Le voce 08317-08316  andranno inserite da scheda fiscale della matricola XXXX per l'anno XXXX;  il compenso andrà  ricalcolato con conguaglio.

09749

Co.co.co a titolo gratuito

Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero.
E' il caso in cui l'Ateneo abbia rapporti con soggetti che effettuano docenze gratuite, trattate come un rapporto di collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell'ente.
Il sistema calcola in automatico la voce 04478 sul minimale previsto per legge (per il 2012 1292,90)..
La voce va utilizzata insieme alla 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E." qualora l'Ateneo voglia accollarsi la quota di INAIL C. Dipendente, normalmente calcolata con l'utilizzo della sola voce di Compenso 09749.

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che applica IRPEF, INPS e IRAP.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese netto.

09404Rimborso spese esenti (2)Rimborso spese netto. La voce è esattamente uguale alla 09651.

09944

Gettoni Presenza

Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione).
Soggetti a IRPEF, IRAP. INPS GS calcolata da procedura.

09920Interessi legali

Voce, da aggiungere direttamente in sede di liquidazione del relativo compenso, o come voce aggiuntiva sulla relativa rata di contratto, se si deve liquidare al percipiente anche degli interessi legali, in forza di una sentenza che li ha previsti in favore del percipiente. La voce prevede solo assoggettamento a IRPEF non a ritenute previdenziali.

VOCI DI COMPENSO CON  RIDUZIONE  L.662/96 AUTOMATICA            

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le voci in oggetto  sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016 “I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:



2582,29

a

5164.57


(5%)

5164.58

a

10329.14

(10%)

10329.15

in poi

 

(20%)


A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L’Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista “per ciascun incarico” e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto.  Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione.

Le nuove voci sono:


09645Compenso Consiglio Amm. (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09631Compenso Nucleo Valutazione (L.662/96).Voce ad importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09644Compenso revisori L.662/96Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09686Compenso Senato Accademico (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09966

Comp.commissione (rid.L.662/96)

Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia

VOCI DI COMPENSO CON  RIDUZIONE  L.662/96 NON AUTOMATICA

Le voci in oggetto  sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016

09795Compenso CDA (L.662/96).
09871Compenso revisori (L.662/96)
09992Gettoni di presenza (L.662/96)  per il Consiglio degli studenti


VOCI DI COMPENSO ATTIVE  PER  ORGANI ISTITUZIONALI


09796Compenso CDAVoce senza riduzione erariale per Compenso CDA
09963Compenso Nucleo ValutazioneE' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.
09549Compenso Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09956Compenso ai Revisori

 Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione

09646
Gettoni di presenzaCompenso per Gettone presenza. Da utilizzare per studenti o personale non dipendente che non è soggetto alla riduzione della L.662/96.

09412

Compenso per organi istituzionali pers.assimilato


E’ una copia delle altre voci presenti per gli Organi. Da utilizzare per liquidare compensi per organi di Ateneo a personale assimilato (es. CC, PE). Assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali a seconda del ruolo associato. Deve essere abbinata ad uno dei capitoli di compenso per organi istituzionali (CC + esterni). Ignorata da BDM e Conto Annuale.

La descrizione è volutamente generica per permettere di personalizzare la voce a seconda del compenso erogato (es. Gettone di presenza per Comitato Etico).

COMPENSI IRAP COMMERCIALE


Normalmente l’IRAP per gli enti pubblici, IRAP ISTITUZIONALE è ad aliquota 8.50%,  se i fondi per il compenso derivano dal MIUR. Questo per tutte le somme di stipendi, compensi, AU occasionali.Per chi svolge attività commerciali invece si considera l’utile riclassificato secondo le regole IRAP e sull’utile o perdita trovati, si applica l’aliquota ridotta di IRAP COMMERCIALE se i fondi derivano da enti esterni.

09708

Comp. per collab. finanziata da terzi IRAP commerciale

La voce calcola in automatico la tassazione IRPEF a scaglioni, IRAP commerciale, INPS aliquota piena. Per i non residenti occorrerà, qualora si avvalgano della convenzione, inibire il calcolo dell'IRPEF (voce 00223).

COMPENSI IRAP COMMERCIALE NON RESIDENTI

09656
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc. - IRAP Comm)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e calcola IRAP Commerciale.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP Commerciale in Italia.
  •  N.B: la voce 09656 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09708 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"00223 - Inib. IRPEF per non residenti".

09614
(NO CONV)

Comp. per collab. coord. (estero 30% IRAP Comm.)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30% IRAP Commerciale.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP Commerciale in Italia.
    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.
  •  N.B: la voce 09614 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09708 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"09853 - Tassazione non resid.(30%)".
VOCI DI BOLLO

09783

Applicazione imposta di bollo
(Da applicare qualora dovesse essere utilizzata l'imposta di bollo sui cedolini il cui importo supera 77.47. Prevede il conteggio automatico.

La voce prevede l'obbligatorietà dell'inserimento del soggetto collettivo e non richiede l'importo, al calcolo movimenta la voce '09784 -  imposta di bollo'.
Non è una voce di compenso come la 09976 o 09828 ma di trattenuta valida per il personale assimilato. L'importo del bollo viene incamerato dalle amministrazioni centrali degli Atenei e a fine anno versato alla tesoreria dello Stato, sommando tutti i valori dei bolli virtuali incassati.


1.2 RITENUTE FISCALI : TASSAZIONE


Al momento dell'erogazione della retribuzione il datore di lavoro, deve determinare l'imposta dovuta ed effettuare la ritenuta sulla parte imponibile e le detrazioni previste rapportate al periodo di paga.
Le regole di imposizione dei redditi da lavoro dipendente (LD) si basano fondamentalmente sull'applicazione della ritenuta alla fonte; tali redditi sono soggetti alla ritenuta d'acconto con riferimento al periodo di paga (mese, settimana, quindicina, giornata) in cui sono effettivamente corrisposti.
La tassazione può essere:


1.2.1 TASSAZIONE ORDINARIA


E' il sistema normale di calcolo dell'imposta dovuta sulle somme e valori percepiti dal lavoratore; si attua applicando le aliquote progressive e, successivamente attribuendo le detrazioni spettanti (per reddito da lavoro dipendente e famigliari a carico, ART.12 TUIR).


LA RITENUTA IRPEF


L' IRPEF è l'imposta dovuta dalle persone fisiche; aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione cui si colloca il reddito. Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d'imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.


Aliquote annuali e scaglioni in vigore per l'anno 2017:

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.






Aliquote mensili e scaglioni in vigore per l'anno 2017:

 


Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).
Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).
Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).
N.B:


Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'IRPEF:


Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l'area di esenzione dall'Irpef risulta così determinata:


Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.


LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF: IRPEF LOCALE

  
Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere, dalle somme corrisposte al lavoratore, anche l'addizionale regionale e quella comunale.


L'Addizionale Regionale

  
E' dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 01/01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: a saldo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
Trattenuta: in massimo di 11 rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Le rate saranno 9 nel caso il conguaglio sia fatto a Febbraio. (Nel 2017 si pagano le addizionali relativi al 2016).
L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.

 


L'Addizionale Comunale

 
L'addizionale comunale all'Irpef è un'imposta istituita da ogni singolo Comune.
E' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 01/01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: in sede di conguaglio, sia a saldo che in acconto.
Trattenuta: il saldo è trattenuto in massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
Per l'A.C è dovuto un acconto del 30%, trattenuto dal datore di lavoro in massimo 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Si calcola solo per chi è in servizio; se il rapporto di lavoro cessa prima, non viene calcolato.


BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE ADDIZIONALI:


La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).


Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

 


Come avviene per il pagamento della ritenuta Irpef, gli importi delle addizionali sono versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono stati trattenuti.


LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PER FAMILIARI A CARICO


A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente (a partire da 1840 €) man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.
Annualmente il lavoratore deve presentare una richiesta al datore di lavoro in cui dichiarare di averne diritto e, se si vuol usufruire della detrazione per un familiare a carico, occorre inoltre indicare la composizione del nucleo famigliare.
Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

 
ALCUNE REGOLE GENERALI


Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro (espresso in giorni). Le altre si applicano sull'intero mese di lavoro.

 
Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.

 
DETRAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE


Le detrazioni "base" (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri. Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
La presente entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. La Legge di Stabilità si compone di un unico articolo suddiviso in 749 commi. Tra le numerose novità fiscali introdotte rientrano quelle riguardanti le detrazioni IRPEF (Art.1, co. 127, Legge 147/2013)

Quindi:

Detrazioni Art.13 a conguaglio


Per il loro calcolo si assume come parametro di riferimento l’intero reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.


La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:


DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO


I contribuenti che hanno familiari a carico hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.
La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede possiede un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.


CHI E' CONSIDERATO A CARICO


Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

 
L'IMPORTO DELLA DETRAZIONE

 
L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.
In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

PER I FIGLI

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:

• 1220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni

• 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni (se sono due figli a carico > 3 anni,  diventa 1900, 3 figli a carico 2850).

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio,

a partire dal primo.


La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 220 euro. Dal 1° gennaio 2013, con la Legge di Stabilità, questo incremento è stato elevato a 400 euro.

IN PRESENZA DI UN UNICO FIGLIO A CARICO

1 FIGLIO > 3 ANNI                                                            950 * (95.000-RC)/95000

1 FIGLIO < 3 ANNI                                                           1220 * (95.000-RC)/95000

1 FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP > 3 ANNI          1350 * (95.000-RC)/95000

1 FIGLIO PORTATORE DI HANDICAP < 3 ANNI          1620 * (95.000-RC)/95000


DETRAZIONE TEORICA:

Per i contribuenti con più di tre figli a carico, la detrazione teorica è aumentata di 200 per ciascun figlio a partire dal primo. Pertanto in tale ipotesi (più di 3 figli a carico) la detrazione di 950 aumenta a 1150; quella di 1220 (figlio < 3 anni) passa a 1420; la detrazione di 1350 (Figlio maggiore di 3 anni portatore di handicap) aumenta a 1550; quella di 1620 figlio minore di 3 anni portatore di handicap) a 1820.


DIVISORE DI 95000

Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente

che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694

Se i figli sono più di uno, l’importo del divisore di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio, l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.



ESEMPI:


Nel caso di due figli a carico di età superiore a 3 anni:

1900 * (110.000-RC) /110000


Nel caso di tre figli a carico di età superiore a 3 anni:

2850 * (125.000-RC) /125000


Nel caso di quattro figli a carico di età superiore a 3 anni:

4600 * (140.000-RC) /140000


Come va divisa la detrazione tra i genitori:
La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori.
È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.
Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.
In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.


OBBLIGHI DEL COMMITTENTE


Il committente, in caso di pagamento di compenso a CC, ha l'obbligo:


1.3 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


La procedura, se non sono inserite le voci fiscali, applica la normale tassazione ordinaria a scaglioni con detrazioni personali (che spettano semplicemente per il fatto che il soggetto esegue una prestazione di lavoro) e familiari (se il soggetto ha famigliari a carico). Per inibire le detrazioni di familiari a carico non esiste un'apposita voce specifica ma bisogna intervenire dal pannello menù Risorse Umane - Carico Familiari chiudendo le Valutabilità (caratteristiche del componente nucleo famigliare).

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01387
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365. Tale voce inibisce anche l'erogazione dell'eventuale trattamento integrativo, essendo questo strettamente legato all'applicazione delle detrazioni. La voce ha effetto sia in fase di liquidazione che a conguaglio.

00955
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13) e Familiari a carico

La voce inibisce sia il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente che per familiari a carico.

00223
(Liq+Cong)

Inibizione IRPEF non residenti in Italia.

Se il CC è residente all'estero e si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni, non viene operata la ritenuta IRPEF in Italia, ma si pagheranno le imposte nel paese di origine.

08289
(Cong)

Detrazione minima non rapportata ai giorni (Tempo Determinato).

Da utilizzare quando il percipiente richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo di lavoro poiché il suo rapporto è inferiore a 8.000€.
La detrazioni spettante per i redditi inferiori a 8000€ sarebbe pari a 1880€ qualora sia rapportata su un rapporto nell'intero anno di 365 giorni. La detrazione minima per lavori a tempo determinato è di 1380€.

E’ possibile riconoscere le detrazioni minime tramite l’inserimento  della  voce 8289 se il rapporto è a tempo determinato. Il Conguaglio in ogni caso le riconosce se superiori alle detrazioni calcolate in base ai giorni lavorati.

Per i tempi indeterminati la detrazione minima è di 690.

La voce da utilizzare in questi casi è la 08290, valida solo per il personale strutturato.

Nella singola rata di contratto UGOV vengono riconosciuti i gg di detrazione per quella rata; a conguaglio per tutto il rapporto.

08134
(Cong)

Giorni per detrazioni personali
(Nel campo "Parti", occorre inserire i giorni che si vuole considerare per il calcolo)

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

14175

Inibizione Bonus IRPEF DL 66/2014

Voce personale per inibire il Bonus Fiscale sia nel calcolo del singolo compenso che a Conguaglio Fiscale. La voce può passare per questo motivo da Scheda fiscale.

14176

Rettifica bonus IRPEF DL 66/2014

Voce variabile ad importo per rettificare l'importo del Bonus calcolato. E' una voce che può assumere valori sia positivi che negativi.
La voce non passa da scheda fiscale.

14340Lavoratori rimpatriati Art. 16 Dlg 147/2015

La voce riduce l'imponibile IRPEF del 30% e di lasciare invariato l'imponibile IRAP.

La riduzione varrà anche ai fini del calcolo delle detrazioni personali e dei carichi di famiglia. Non vale  per il calcolo del bonus DL66, a scopo cautelativo e in linea con quanto già avviene per le agevolazioni relative al rientro ricercatori e talenti
INTERVENTI SU SCAGLIONI E ALIQUOTE

01352
(Liq)

Contratto secondario: aliq. max, no detr, no bonus DL 66/14, no tratt. L 21/20

Questa voce è da inserire per i contratti secondari dei collaboratori al fine di non applicare la tassazione a scaglioni, le detrazioni , il bonus DL 66/14 e il trattamento integrtivo . La voce è utile nel calcolo di liquidazione e non viene letta dal conguaglio fiscale. Sì dà per scontato che il trattamento fiscale "standard" venga effettuato sul contratto principale (sempre da co.co.co o altro ruolo dipendente).

La voce non va mai inserita in Scheda Dati Fiscali e Previdenziali (non è possibile inserirla).


Ricordiamo, infine che l’inserimento di questa voce è un escamotage per gestire le casistiche nei nostri applicativi dunque non sono richieste che arrivano dal lavoratore (come ad esempio può essere la richiesta di inibizione di detrazioni).


Per questo motivo la voce NON va inserita  da scheda fiscale ma va inserita direttamente nel singolo contratto/compenso.

00221
(Liq)

Memorizzazione aliquota max
(Specifica che aliquota inserire)

In sede di liquidazione il percipiente richiede l'applicazione di un'aliquota IRPEF marginale non a scaglioni progressivi d'imposta. In sede di conguaglio invece sarà applicata la tassazione a scaglioni.
La voce può essere inserita sia da scheda fiscale che da compenso.

N.B: Per i dipendenti liquidati in UGOV su capitoli diversi da quello stipendiale (Capitolo 100) la voce non necessita di essere accompagnata dalla 01352.

09853

Tassazione non residenti, 30%

Per CC non residenti in Italia, che non si avvalgono della convenzione contro le doppie imposizioni. La tassazione è applicata sul lordo inserito con la voce 09856. Non passa per la scheda fiscale in quanto è sempre meglio verificare gli effettivi giorni di presenza all'estero.

04350

Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota max

La voce applica l’aliquota max in fase di liquidazione e al momento del conguaglio (soprattutto nei casi di incertezza del proprio reddito) adeguerà il calcolo in funzione della data competenza voce inserita, per i mesi antecedenti. Non calcola le detrazioni.

La voce si utilizza a fronte di un’esplicita richiesta del dipendente di trattare gli emolumenti e il conguaglio ad aliquota fissa. Si presti attenzione che la voce o meglio l’aliquota inserita nella voce influisce sull’applicazione della soglia di esenzione in caso di eventuali comuni che la prevedono.

08241

Richiesta conguaglio ad aliquota max

In fase di liquidazione saranno applicati gli scaglioni IRPEF mentre in quella di conguaglio l'aliquota marginale.

08299

Richiesta Add. reg. ad aliquota max

Implica l'applicazione dell'aliquota max nel calcolo dell'addizionale regionale, con lo stesso criterio della tassazione IRPEF.

09652

Rettifica fiscale (Solo Compensi)

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata. Tale voce andrebbe utilizzata solo per rettificare IRPEF liquidata nello stesso mese a cui si riferisce la rettifica. Negli altri casi l'IRPEF non andrebbe rettificata direttamente, ma la rettifica dovrebbe essere effettuata solo a conguaglio. Se risulta effettivamente indispensabile rettificare l'IRPEF anche sul compenso a rettifica (e non si rientra nel caso iniziale), occorrerà allora avvertire dell'utilizzo di tale voce l'assistenza CSA perchè saranno necessari interventi di sistemazione dell'F24 del mese interessato.


INTERVENTI SUL REDDITO Il calcolo mensile delle detrazioni viene effettuato su un reddito presunto perché solo a fine anno, potrà essere definito il reddito certo. Nel calcolo del conguaglio fiscale verranno quindi ricalcolate tutte le imposte, comprese le detrazioni. Se in corso dell'anno si vuole intervenire sul reddito presunto automatico si utilizzeranno le voci 1379- 1265 – 1531.

01379
(Liq)

Stima reddito In fase di liquidazione dei compensi la stima del reddito viene considerata su tutto l'arco dell'anno e solo con il lancio del conguaglio verrà riproporzionata alla durata effettiva del contratto. Pertanto le detrazioni, che dipendono dal reddito, saranno rideterminate in fase di conguaglio e calcolate correttamente sul reddito certo e per il periodo corretto. per deduzioni/detrazioni
La voce può essere inserita solo nella funzione Scheda dati fiscali e previdenziali e sarà poi ereditata nei relativi documenti gestionali (contratto al personale, compenso).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, sostituisce sempre il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura considerando l'importo indicato nella voce.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

In fase di liquidazione la procedura considera il valore indicato nell'importo della voce solo se più alto di quello stimato dalla procedura.

01265
(Liq+Cong)

Reddito totale (dichiarato dal dipendente)

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura. La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura. A conguaglio, viene considerato il reddito inserito manualmente nel campo importo della voce, al momento del suo inserimento in scheda fiscale.

01531
(Liq+Cong)

Reddito aggiuntivo per detrazione d'imposta (in fase di liquidazione e conguaglio)

Deve essere inserita se il percipiente dichiara di avere nell'anno ulteriori redditi da considerare per le detrazioni, rispetto a quelli erogati dall'ente. Tale campo può essere utilizzato anche nel caso il soggetto abbia più rapporti in essere all'interno dello stesso ente per evitare conguagli troppo eccessivi. A conguaglio, viene considerato il reddito inserito nella voce all’interno della scheda fiscale oltre a quello già calcolato da UGOV/CSA.

08291Reddito abitazione principale

La voce serve solo per il sostituto d'imposta per comunicare il reddito dell’abitazione principale al calcolo conguaglio che ha il compito di raccogliere i dati ai fini della produzioni della CU ogni anno.

Il valore indicato non ha effetti sul calcolo delle detrazioni, della singola liquidazione e del conguaglio ma ha solo scopo documentativo affinchè nella  CU possa essere possibile compilare l'annotazione AO e il campo 462 "Abitazione principale" CU 2017/redditi 2016.

01219
(Liq+Cong)

Ricercatore rientrato in Italia.I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che hanno svolto attività di ricerca all'estero e sono rientrati in Italia, sono imponibili solo per il 10% ai fini delle imposte dirette mentre per il 90% sono esenti e certificati nella CU nell’apposita sezione redditi esenti. Per questo la procedura come stima automatica del reddito riduce l’imponibile fiscale al 10%.

La voce 01219 dovrà essere inserita dalla scheda dati fiscali e sarà comunque accompagnate, all’interno del documento gestionale, dalla voce di Compenso.

La presenza di tale voce farà inoltre sì che sui relativi compensi non sia più applicata l'IRAP.  Sarà solo riportata nella stampa supporto irap o nel cedolino riepilogativo, la voce 14274 di irap figurativa.


TRATTENUTA SUL NETTO (valide per ogni ruolo)

09102

Trattenute Varie

Voci extra-erariali di trattenuta sul netto del compenso percepito dal collaboratore.
Sono voci ad importo, ed escluse da imponibile fiscale e previdenziale.
Non è necessario inserire il capitolo poiché è lo stesso della voce di compenso.

02737

Polizza assicurativa RC


01779

Quota associativa


01805

Trattenuta Tessera Parcheggio


00887

Spese Telefoniche


04830

Quota associativa CURC


04831

Spese Telefoniche


04832

Spese telefoniche CURC


04319

Rit. Sindacale CIPUR Confsal

Unica voce già ad importo (7.50€).
Non prevede la scelta del capitolo perché associato a quello della voce di compenso.
Se per uno stesso compenso dovesse esserci l'esigenza di trattenere 2 volte tale importo, occorrerà duplicare la voce 4319 due volte nel trattamento economico. L'importo 7.50€ sarà così raddoppiato.

09625

Recupero Abbonamento bus treno

Qualora l'Ateneo richieda la configurazione di queste voci, trattandosi di voci di recupero, occorre sapere su quale gruppo contabile debbano transitare.
In particolare, se devono transitare nei versamenti perché sono somme che l'Ateneo reincamera o se il giro contabile a livello stipendiale è già chiuso e non devono transitare per gli stipendi.

09678

Recupero Netto



1.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI


I CC sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla sede INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative.
La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un'eventuale filiale dell'azienda committente.
Il collaboratore ha comunque facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Allo stesso modo, si procederà alla comunicazione alla Gestione Separata in caso di cessazione dell'attività di collaborazione.

MODALITA' DI CALCOLO INPS
La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e cioè, dal compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore.

CASSA INPS GS ALIQUOTE APPLICABILI
Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata l'aliquota piena mentre per il soggetto iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria o soggetto pensionato verrà applicata l'aliquota ridotta.
Si precisa che risulta a carico del collaboratore 1/3 del contributo mentre gli altri 2/3 sono a carico del committente.
Aliquote INPS Gestione Separata
L'articolo 2 comma 57 della Riforma Fornero (Legge 92 del 28/06/2012) ha apportato modifiche alle aliquote contributive INPS G.S. a decorrere dal 2013; tali dati sono state ulteriormente modificati dalla Legge Stabilità 2014 come riepilogato nel seguente prospetto:


ANNO    CASSA UNICA     ALTRA CASSA

2013          27.72                20.00

2014          28.72                22.00

2015          30.72                23.50

2016          31.72               24.00

2017          32.72               24.00    -> (cassa unica:la percentuale è 33.23% dal 01/07 per CC-TU-AR-DR

2018          33.72                24.00   -> (cassa unica:la percentuale è 34.23% dal 01/07 per CC-TU-AR-DR)


Si ricorda che nell'aliquota della cassa unica è presente una quota aggiuntiva (0.72) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.


Per quanto attiene alle modalità di versamento, il committente ha l'obbligo:

  1. DATI RETRIBUTIVI che venivano versati attraverso il modulo EMENS (modulo tramite cui i sostituti d'imposta tenuti al rilascio del CUD trasmettevano mensilmente agli Enti previdenziali, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'erogazione delle prestazioni).
  2. DATI CONTRIBUTIVI: data la posizione del soggetto, si versa una certa somma al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) attraverso il modulo DM10 (compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps i dati contributivi).


Alla fine di tutto con il modulo F24 il datore effettuava il versamento fiscale e contributivo per tutto ciò di sua competenza. Nel 2009 l'INPS ha annunciato l'unificazione dei dati retributivi (EMENS) e contributivi (DM10) attraverso il modulo UNIEMENS e il versamento con F24 o F24EP. Un Lavoratore Parasubordinato (LPS) ha oggi il modulo UNIEMENS come un LD.


I rapporti di lavoro assimilati a dipendente, soggetti ad INPS, sono


AR: Assegni di ricerca
AU: Lavoro Autonomo
CC: Collaboratori coordinati e continuativi
DR: Borse di dottorato
PE: Personale esterno
SP: Specializzandi


CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CASSA INAIL Si veda Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000 per il calcolo imponibile INAIL (Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 23 Febbraio 2000 n.38, i datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai Co.co.co.
L'estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata allo svolgimento, da parte del CC, di una delle attività protette e soggette alla tutela INAIL.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 carico del committente.
Sono previste aliquota diverse a seconda della valutazione del rischio a cui si è soggetti.

Il committente ha l'obbligo:


1.5 CIRCOLARE INPS N.115 “STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CO.CO DIS-COLL  New giugno 2017


Il 13 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81. La novità più rilevante in ambito fiscale e previdenziale per gli Atenei è rappresentata dall’art. 7:

A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

L’aumento, che entra in vigore dal 1 Luglio 2017, si riferisce all’aliquota INPS prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS privi di altra copertura previdenziale, che abbiano diritto all’indennità di disoccupazione (DIS-COLL).

La nuova aliquota INPS da luglio 2017 passerà quindi al 33,23% e dal 1 gennaio 2018 aumenterà al 34,23% (invece del 33,72%).  La modifica è stata applicata a tutti i ruoli inquadrati come redditi assimilati a lavoro dipendente, per cui sia prevista l’applicazione della gestione separata INPS ad aliquota piena, nello specifico si tratta dei ruoli:

La circolare INPS N. 122 “NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE. ISTRUZIONI CONTABILI E VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI” specifica le figure interessate dalla nuova aliquota contributiva indicando che “a decorrere dal 01/07/2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla GS NON pensionati e privi di P.IVA ( soggetti quindi privi di altra copertura previdenziale obbligatoria)  è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0.51 % “.

Le modifiche che permettono di applicare l’aliquota aggiuntiva sono state rilasciate con l'aggiornamento del CSA del 03/07/2017.  Per gestire l’aumento di aliquota, sono state create 2 nuove voci che verranno liquidate in aggiunta alle voci 01354 (10,91%) e 02954 (21,81%):

14450 Rit. INPS ges. sep. DIS-COLL cd (0,17)

14451 Rit. INPS ges. sep. DIS-COLL c.e. (0,34)

rispettivamente con la quota di 1/3 cd e 2/3. Queste 2 voci verranno generate solo per i compensi calcolati da luglio a dicembre 2017; a partire dal 2018 infatti l’aliquota aggiuntiva di disoccupazione, verrà aggiunta direttamente nelle voci 01354 e 02954.

1.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE


  I contributi previdenziali si versano alla Gestione Separata INPS (GS) per i CO.CO.CO. La contribuzione è per 1/3 a carico del dipendente e per 2/3 dell'ente.
Le aliquote di riferimento sono diverse:


Il sistema da procedura, se non è inserita alcuna voce, calcola il versamento contributivo GS ad aliquota piena. Volendo applicare l'aliquota ridotta si dovrà inserire la voce 01439.
Per i collaboratori non residenti la ritenuta previdenziale segue la regola della tassazione fiscale (vedi nota numero 1 pag.3).


CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE


01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.


04686

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.


VOCI PER INPGI

Le voci di ritenuta INPGI sono adeguate alla circolare 3 INPGI del 4/02/2016.
A partire dal 1 gennaio 2016, l'aliquota della voce 01560 - Ritenute INPGI passa da 8,69% al 9,19% per il carico dipendente mentre passa da 22.28% a 23.81% per il carico ente.

E' stata aggiornata anche la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% che diventa pari a 45.896,00 euro.

Si precisa che la funzione di Caricamento in CSA per la denuncia DASM consente di caricare i dati anagrafici e retributivi del personale dipendenti a cassa INPGI ma NON quelli delle figure di reddito assimilato (CC-AU) la cui comunicazione andrà gestita manualmente.

04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.



04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.



VOCI DI RITENUTA ENPAPI

Valide per CC-AU

ALIQUOTE ENPAPI 2018

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 33.72% .

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati è invariata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2017 corrisposti successivamente al 12/01/2018 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).



ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).


Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.


AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC

Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa.

Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI.

Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC.  Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’.

Analogamente a quanto avviene per la  gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC.

La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci.  La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI.


ENPAPI - CU

Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò  consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.


09588

Comp. x collab.coordinata – ENPAPI
 

La voce si utilizza nel caso il collaboratore abbia sia un Rapporto con l’Ateneo da assoggettare ad ENPAPI sia un ulteriore rapporto come figura assimilata (che versa alla GS INPS).

A seconda della presenza o meno della voce 1439 in scheda fiscale, l’aliquota applicata sarà la piena o la ridotta.


09488

Comp. x collab.coordinata - ENPAPI -aliquota piena
 

La voce si utilizza nei casi di collaboratore contemporaneamente iscritto ad ENPAPI e a INPS ges. sep con compensi ENPAPI da assoggettare ad aliquota piena e compensi INPS ad aliquota ridotta. L’eventuale presenza della voce 1439 in scheda fiscale NON influenzerà la ritenuta del compenso ENPAPI a cui verrà applicata l’aliquota piena.


14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".


14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)


Le voci 14156 e 14158 sono da utilizzare per tutti i casi di collaboratori ai quali vanno liquidati SOLO compensi soggetti a contribuzione ENPAPI.

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)



09551Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)

09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.)

09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.)

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata


09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D



09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


14454

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.D.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.










14455

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.E.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.
12450Inibizione DIS-COLLLa voce si utilizza per inibire il calcolo dell'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL, nei soli casi particolari in cui la DIS-COLL non sia applicabile (es. componenti esterni di organi collegiali quali nucleo di valutazione, consiglio di amministrazione, esami di stato), che non siano pensionati o dipendenti , da trattare quindi come co.co.co. con l'aliquota INPS GS del 33,72). Tale voce va inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali della matricola interessata e ha pertanto effetto su tutti i compensi soggetti ad INPS GS della matricola interessata facenti riferimento al periodo di validità della voce.
12451Inibizione DIS-COLL (contratto)Come la precedente voce 12450, questa voce si utilizza per inibire il calcolo dell'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL, nei soli casi particolari in cui la DIS-COLL non sia applicabile (es. componenti esterni di organi collegiali quali nucleo di valutazione, consiglio di amministrazione, esami di stato), che non siano pensionati o dipendenti, da trattare quindi come co.co.co. con l'aliquota INPS GS del 33,72). A differenza della precedente voce non si inserisce nella scheda dati fiscali e previdenziali della matricola interessata, ma direttamente sul tab trattamento economico del contratto/compenso interessato e quindi ha effetto esclusivamente per lo specifico contratto/compenso su cui è inserita.

VOCI DI RETTIFICA INPGI

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp



09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)



09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa



09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)



09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica



09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)



VOCI DI RETTIFICA INAIL


09836

Rettifica contributi INAIL C.E



09837

Rettifica contributi INAIL C.D



VOCI DI RETTIFICA IRPEF


09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.



1.7 DETERMINAZIONE IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO


COMPENSO LORDO    -
      
RITENUTE INPS CO.CO.CO CARICO DIP.
RITENUTE INAIL CO.CO.CO CARICO DIP.
_________________________________________________
IMPONIBILE FISCALE  su cui applicare

IRPEF LORDA A SCAGLIONI   -

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE    -
DETRAZIONI FIGLI E FAMILIARI A CARICO
_________________________________________________________________________
IRPEF NETTA

IMPONIBILE FISCALE – IRPEF NETTA = COMPENSO NETTO


1.8 INDENNITA' DI MATERNITA': COME GESTIRE IL CONTRATTO UGOV


Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (GS) hanno diritto ad un'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai due mesi antecedenti la data del parto e ai tre mesi successivi alla data stessa interamente pagata dall'inps.
Ai fini della corresponsione dell'indennità occorre l'attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
l'indennità è corrisposta dalla competente gs su richiesta diretta da parte dell'interessato; non ha alcun ruolo in merito il committente, il quale, dal canto suo, si limiterà ad interrompere verso il collaboratore la normale corresponsione del compenso mensile previsto da contratto. pertanto la richiesta all'inps non avrà alcun riflesso sul cedolino mensile rilasciato dal committente al cc.
per gestire casi come questo di interruzione del contratto, in u-gov, è possibile sospendere la carriera con la funzione si sospensione contratto  per pori riprendere la carriera al rientro della maternità. 
Per ulteriori dettagli si consulti il manuale delle variazioni contratto disponibile online.


 2 SUPPLENTI DOCENTI


E' stato creato il nuovo ruolo SC- Supplenti docenti (soggetti a contrib.)- che come richiesto dalla Circolare n. 6/2014 assoggetterà a contribuzione INPDAP (Tesoro e Fondo Credito) le supplenze liquidate a dipendenti di altre università o di altri enti. Il nuovo ruolo SC, ai fini BDM ha l'inquadramento 000 00 con qualifica 047000 -Tempo determinato e l'inquadramento 200 00 con qualifica BDM CAID0 - Contratto per attività di insegnamento (legge 240/10 art. 23).
Le voci da usare devono essere assoggettate a ritenuta previdenziale ed essere liquidate su un capitolo con codice BDM S611- Compenso per supplenze.

2.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI AD IMPORTO



00291

Pagamento Supplenze


03529

Pag. Supplenza


03544

Affidamento


03522

Affidamento


03685

Attività didattica aggiuntiva


03702

Master - Affidamenti didattici


03740

Supplenza (l+ce)


03884

Incarichi di insegn. e att. didattiche integr.


03875

Pag. Supplenza


03876

Pagamento Supplenze


03930

Pag. incentivo didattica


04172

Incar. didatt. scuole di specializzazione



Liquidabili per esempio sui capitoli 000208, 000241, 000242, 000243 e 000244.
I compensi liquidati sul ruolo SC sono quindi assoggettati a ritenute INPDAP, fiscali e ad IRAP.Ai fini del conguaglio il ruolo SC è definito come ruolo di lavoro dipendente e quindi i compensi saranno raccolti nel punto 1 del CUD, senza generare dettagli. Il ruolo SC è definito come secondario: quindi non verranno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
N.B: Qualora per liquidare Compensi di Supplenze si utilizzasse il ruolo CB in alternativa al ruolo SC, le voci da utilizzare per la liquidazione sarebbero le stesse di una co.co.co (ruolo CC).
Inoltre utilizzando il ruolo CB con un tipo contratto specifico per le supplenze legato alla QUALIFICA BDM OCAID0 (a sua volta collegata all'inquadramento CSA 20000) tale inquadramento calcolerebbe sempre l'IRPEF marginale invece degli scaglioni + detrazioni. Qualora si volessero applicare gli scaglioni + le detrazioni allora andrà inserita la voce 09859 " Scelta capitolo stipend. x CC" in Scheda dati Fiscali


REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Tra i Redditi di lavoro autonomo rientrano tutti quelli che non sono redditi di lavoro subordinato: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni [Abituali (PR) e Occasionali (AU)], diversi per modalità di determinazione del reddito e per obblighi contabili imposti dalla legge.
Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte, da applicarsi da parte di chi effettua il pagamento del compenso (l'ente) se sostituto d'imposta.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali.
L'autonomia consta nel fatto che il soggetto, svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera.
La professionalità lo differenzia dal lavoratore dipendente e si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro, finalizzati ad uno scopo predefinito.
L'abitualità sussiste quando tali atti sono posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.

RITENUTA ALLA FONTE
Le ritenute operano secondo un particolare meccanismo che vede coinvolti due soggetti:

INPS ha precisato che il reddito di 5000€ costituisce una fascia di esenzione e che in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5000€. Se la quota è quella del 24% (ridotta) occorre segnalare all'INPS l'altra assicurazione alla quale il lavoratore versa.

3 PROFESSIONISTI (PR)


Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica abituale.
Per gestire i compensi a liberi professionisti, soggetti in possesso di partita IVA, si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo PR - Professionisti.
Al ricevimento della fattura del PR l'ente si attiva, attraverso la gestione U-GOV Compensi, per il pagamento, la contabilizzazione e gli adempimenti mensili/annuali. In U-GOV il compenso erogato deve coincidere con la fattura rilasciata dal professionista.
Solitamente il PR (avvocato, commercialista), può emettere come anticipo della fattura vera e propria, una fattura Pro-forma (Senza N. e data); questa non è un documento fiscale pertanto non deve essere effettuata alcuna registrazione IVA e relativo versamento all'erario. E' utilizzata dal PR per conoscere l'importo a lui dovuto.
L'onorario rilasciato dal professionista è soggetto a:


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09867 per il ruolo PR la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%. Non sarà applicata in automatica l'IVA al 22%. Per questo occorre una voce specifica. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

3.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09867

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRPEF al 20%.

09747

Compenso a creditore pignoratizio

La voce applica in automatico il 20% di ritenuta d'acconto, no IRAP. Richiede comunque l'inserimento della voce di IVA 4413 al 20% che poi verrà inibita in sede di calcolo.

09513

Compenso professionisti revisori (L.662/96)

Voce di compenso. Genera la voce 1568 "Ritenuta L.662/96 art.1 c.126 (Revisori)" sulla quota che supera la soglia prevista dalla Legge 662/96. Da usare in caso di pagamento di compenso a professionisti appartenenti al collegio dei revisori.



PROFESSIONISTI ESORDIENTI. Legge 24/12/2007 n.244

09526

Compenso professionisti esordienti
(Legge 24/12/2007 N.244 (art.1 comma da 96 a 117)

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014).

09525

Rimborso spese professionisti esordienti

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto su un rimborso spese per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014).

02029

Rivalsa 4% Legge 111/2011 – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)

E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9526 "Compenso professionisti Esordienti" .
La voce 2029 attiva la voce di cedolino 2030 "Rivalsa 4% Legge 111/2011- Esordienti" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.

VOCI di COMPENSO IMPATRIATI

09443Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a rivalse e a IVA . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 90%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09444 concatenata alla 09443.
09445Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a rivalse e a IVA . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 70%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09446 concatenata alla 09445.

VOCI DI RIMBORSO SPESE

09753 La voce 9753 diventa 9754 dopo il calcolo.

Rimborso spese esente per Art.15

Voce che prevede l'inserimento dell'importo e codice Iva (IVA 0%). Con questa voce l'importo di rimborso che viene inserito non sarà soggetto né ad IVA né a ritenuta d'acconto.
La voce 9753 genera anche la voce 9754 di IVA su rimborso spese esente art.15 che ha imponibile pari all'importo della voce 9753, aliquota 0, importo 0. Entrambe le voci vengono registrate sul liquidato con riferimento IVA uguale a quello indicato nella voce 9753.

09759

Rimborso spese tassate

Serve per pagare i rimborsi spese tassati ai PR, soggetti a ritenuta d'acconto, IVA, contributo previdenziale. Sul 770 viene associata alla causale A.

09606

Spese sostenute per conto del PR

La voce, ad importo e capitolo obbligatori, è imponibile IVA e rivalsa iscritti all'albo (4415). L'importo della voce 9606 deve essere sottratto dal totale del compenso in quanto si tratta di spese già pagate dall'ateneo per conto del PR. Per tale motivo viene generata anche la voce extraerariale 9607: a dedurre spese sostenute per conto PR.

09559

Spese di trasporto PR pagate dall'Ateneo (non liq, si IVA, rivalsa,fisc e IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un PR con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per il PR perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali, rivalsa e IVA. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo costituisce un "bene in natura" per il soggetto perché incrementa gli imponibili rivalsa, IVA, ritenuta d'acconto.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09759.

PR NON RESIDENTI: VOCI DI COMPENSO E RIMBORSO SPESE

09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese in rit.d' imposta (non residenti – no rit. d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%

09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%)

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%

09529
(NO CONV)

Rimborso spese in rit. d' imposta (non residenti – 30%)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30%

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%


09639

Compenso in rit. d' imposta (non resid. – no rit. d'imposta – no prev)

PR non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF 30%

Per questi redditi, prodotti interamente all'estero,  viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni.

Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09577Gettoni professionali per Componenti Organi di AteneoDa utilizzare per pagare ai professionisti (PR) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto.

VOCI DI BOLLO

09771


Recupero imposta di bollo

Voce di recupero imposta di bollo.
Da applicare in caso in cui il PR chieda, come somma totalmente esente da ritenuta d'acconto e IVA, in restituzione all'ateneo, l'importo del bollo da lui precedentemente pagato. Sarà poi il PR stesso che penserà a versarla all'erario.

3.2 COMPENSI L. 111 del 15/7/11 : NUOVO REGIME MINIMI e REGIME FORFETTARIO art. 58 e art. 67 L. 190/2014


Con la manovra economica approvata nel mese di luglio 2011 (DL n.98 del 6 luglio 2011, articolo 27, conv. nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011) sono state disposte importanti modifiche al regime dei contribuenti minimi in vigore dal 2008 con decorrenza dal periodo d'imposta 2012.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 /2011 del 22 dicembre 2011 ha chiarito le modalità di applicazione di questo nuovo regime fiscale, a cui accedono:


Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.


3.2.1 VOCI DI COMPENSO REGIME MINIMI


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI DI COMPENSO e RIMBORSO SPESE

09633

Compenso professionisti Regime Minimi

La voce inibisce il calcolo della ritenuta d'acconto. Il compenso verrà assoggettato ad imposta sostitutiva ad aliquota ridotta del 5% in sede di dichiarazione dei redditi. Per il conteggio dell'IVA a zero occorre inserire la voce 04413 con apposito codice dei contribuenti minimi. Dal 01/01/2021 la voce è associata alla causale esenzione 7 ( precedentemente era associata alla 12)

09528

Rimborso spese professionisti Regime Minimi

La voce si utilizza per il rimborso esente dei PR secondo la Legge 111/2011. E' esente da ritenute fiscali, assoggettata a IVA e rivalsa, non valida ai fini della BDM.

3.2.2 VOCI DI COMPENSO REGIME FORFETTARIO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI DI COMPENSO e RIMBORSO SPESE

09435

Compenso professionisti regime forfettario (art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014)

La voce inibisce il calcolo della ritenuta d'acconto. Il compenso verrà assoggettato ad imposta sostitutiva ad aliquota ridotta del 5% in sede di dichiarazione dei redditi.

Per il conteggio dell'IVA a zero occorre inserire la voce 04413 con apposito codice dei contribuenti minimi.

La voce va utilizzata in caso di professionisti appartenenti al nuovo regime forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 190/2014 (art.1, commi 54-89). E' associata alla causale autonomi *2 che in CU diventerà causale 12 (CU/2020).

09436

Rimborso spese professionisti regime forfettario

La voce si utilizza per il rimborso esente dei PR secondo il regime previsto dagli articoli 58 e 67 L.190/2014. E' esente da ritenute fiscali, assoggettata a IVA e rivalsa, non valida ai fini della BDM.


3.2.3 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

02029

Rivalsa 4% Regime Minimi – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)

E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9633 "Compenso professionisti Legge 111/2011" oppure la voce 09526 "Compenso Professionisti Esordienti".

La voce 2029 attiva la voce di cedolino 2030 "Rivalsa 4% Legge 111/2011" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.

02058Rivalsa 4% Regime forfettario (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 09435"Compenso professionisti regime forfettario (art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014)" .

La voce 02058 attiva la voce di cedolino 02059 "Rivalsa Legge 111/11 - Regime forfettario" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.


N.B: Qualora il professionista minimo o forfettario sia iscritto all'albo e alla cassa dell'albo (no gestione separata), allora la combinazione di voci da usare sarà la 09633 "Compenso professionisti Legge 111/2011" oppure la voce 09435 " Compenso professionisti regime forfettario (art.1, commi 54-89, legge n. 190/2014)" + la voce 04415 "Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA)". che non rientrerà nella certificazione fiscale ma solo nella certificazione valida ai fini IVA.

3.3 NORMATIVA FISCALE DEI RIMBORSI SPESE AI PR


TUIR, Art.54, comma 5- determinazione del reddito
Per i redditi da lavoro abituale (PR) al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista si applica la stessa disciplina fiscale prevista per il compenso professionale: il rimborso concorre alla formazione del reddito imponibile del PR ed è tassato (Voce 9759: SI IRPEF, SI IVA, SI CONTRIBUTI).
E' quindi irrilevante la forma che assume il rimborso indipendentemente dal fatto che:


I rimborsi spesa concorrono alla formazione della base imponibile in base al principio dell'accessorietà rispetto alla prestazione principale (R.M N.20/e 20/3/98).
L'ART.54 comma 1 del TUIR prevede che "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, …".
In particolare dall'Art.54 TUIR discende che i compensi per lavoro autonomo sono computati al netto solamente dei contributi previdenziali e assistenziali e quindi nella nozione di compenso devono ricondursi anche i rimborsi inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del PR e da questi addebitate in fattura.
I PR per poter dedurre dal reddito i rimborsi spese di cui sopra, devono inserirle in fattura per applicare su queste, IVA, IRPEF, RIVALSA. In questo modo, a fine anno, calcoleranno l'ammontare dei compensi percepiti e su questo il 2%. Il valore ottenuto è l'importo massimo di spese che si potranno dedurre dal reddito con il modello UNICO.Le spese invece, sostenute dall'ente per conto del PR, sono interamente deducibili. Uso della voce 9606: appendice numero 5
Documentazione: L'originale viene trattenuto dal PR perché gli serve per la propria dichiarazione dei redditi e portare tali spese in deduzione fino al 2%. La copia viene invece data all'ente.


3.4 RIMBORSI PER SPESE DIVERSE DA VITTO, VIAGGIO, ALLOGGIO E LA DISCIPLINA "IVA"


Non sono tassati i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (marche da bollo, le concessioni governative, i valori bollati) purché documentate e con l'applicazione della marca da bollo da 1.29€ per importi di rimborso superiori a 77.47€. Sono fatture intestate direttamente al committente e non al PR che non può dedurre nulla da questi rimborsi dato che gli vengono rimborsati in toto.
In sintesi, per escludere dalla base imponibile della ritenuta il rimborso delle spese (Voce 9753) occorre che:


Se le spese sono sostenute in nome e per conto del committente sarà quest'ultimo ad avere l'originale della documentazione.
Disciplina IVA: il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del cliente non partecipa alla formazione della base imponibile e del volume d'affari del PR ai sensi del Art. 15 comma n.3 del D.P.R n.633/72. Le spese devono essere provate con documentazione intestata al cliente o risultare nella parcella o fattura, sempre intestata al cliente committente del servizio.
Il rimborso delle altre somme quali viaggio, vitto, alloggio invece sono regolarmente assoggettate ad IVA così come ritenuta d'acconto.
Art. 15: Esclusioni dal computo della base imponibile:
Non concorrono a formare la base imponibile:

  1. le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
  2. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
  3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate (concessioni governative, marche da bollo, valori bollati)
  4. l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
  5. le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto.


3.5 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


Generalmente i PR hanno da procedura la ritenuta fiscale automatica al 20%.
La ritenuta è calcolata sul totale del Compenso + Rivalsa.
Qualora si volesse intervenire per modificare tale percentuale occorre inserire le voci 09808 quando il PR richieda di applicare un'aliquota differente maggiore del 20%.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.
Essa infatti potrebbe aumentare nel tempo per cui va messa direttamente nel compenso o contratto se si parte da questo come DG predecessore. L'autonomo infatti si applica una ritenuta d'acconto che ha facoltà di richiedere un'aliquota maggiore solo per sua comodità per non avere un saldo troppo alto nel suo unico.Il professionista o l'occasionale non comunicherà tale aliquota in sede di scheda dati fiscali.
E' più probabile che tali aliquota possa variare da parcella a parcella al variare del suo reddito.In ogni caso anche se la comunicasse ad inizio anno per i professionisti o AU,  fa fede sempre e solo quanto riportato in parcella.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI PER RITENUTA D'ACCONTO

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%. Si precisa che, da normativa fiscale, la ritenuta d'acconto applicata non può mai essere inferiore al 20%, pertanto tale voce dovrebbe essere utilizzata SOLO per inserire aliquote di ritenuta d'acconto MAGGIORI del 20%, se richieste dal professionista, mai per gestire eventuali ritenute d'acconto di aliquota inferiore al 20% , non previste dalla normativa fiscale.

La voce si inserisce direttamente nel trattamento economico del DG e NON in scheda fiscale, poichè nono è detto che il soggetto indichi la stessa aliquota per tutte le prestazioni.

14920Disabilita calcolo rit.d'acc. DL 18/2020 all'art. 62 c.7La voce, sia personale che variabile, sospende l'applicazione della ritenuta d'acconto per i professionisti sotto un certo volume di affari che esplicitino il riferimento a tale articolo nella loro fattura. Deve essere aggiunta nel tab Trattamento economico del compenso/incarico .

09444


Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)La voce viene innescata dalla voce variabile 09443 e il suo importo corrisponde al 10% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.
09446Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)La voce viene innescata dalla voce variabile 09445 e il suo importo corrisponde al 30% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.

VOCI DI TRATTENUTA SUL NETTO

09101

Pignoramenti e sequestri

Voce di trattenuta sul netto a pagare in caso di pignoramenti del Professionista.

09713

Rettifica Ritenuta d'acconto

Voce ad importo, per rettificare l'importo di ritenuta d'acconto non spettante al soggetto.

09152Rettifica ritenuta d'acconto creditore pignoratizio

Voce ad importo e capitolo. Da utilizzare per rettificare la voce 815 – "Ritenuta d'acconto creditore pignoratizio"

Ai fini degli adempimenti è associata ai seguenti codici:

  • BDM → IRPEF -Ritenute fiscali
  • Conto Annuale → non letta
  • F24 → 1049 "Rit.d'acconto IRPEF su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento 
  • F24EP → 112E "Ritenuta acconto IRPEF Pignoramento"


Per i professionisti non residenti la risoluzione da seguire è la 69/E 2003.
Ai sensi del TUIR, art.23, comma 1 lett. d) si considerano prodotti in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Sono imponibili ai fini IRPEF sia il compenso che i rimborsi spese, sia che si tratti di PR che AU . L'IRPEF è al 30%.


Provvigioni per attività di intermediazione o di brokeraggio

Ai sensi dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, va operata una ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante (mediante apposita “dichiarazione” in carta semplice), l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”, ossia che la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o Ires sia commisurata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle provvigioni.

Di fatto quindi su questo tipo di emolumenti viene applicata una ritenuta d'acconto pari all' 11,50% o al 4,60% a seconda della percentuale dell'imponibile su cui viene calcolata la ritenuta.
Per gestire questa particolare tipologia di compensi occorrerà utilizzare le seguenti voci:

09707Provvigioni ad agentiOccorre indicare nel campo 'Aliquota' di tale voce, la percentuale dell'imponibile della fattura su cui è stata calcolata la ritenuta d'acconto, normalmente quindi si inserirà come aliquota '50', o '20', ove ne esistano le condizioni, come sopra indicato.
09808Aliquota ritenuta d'accontoInserire nel campo aliquota di tale voce la percentuale 23
04413IVA imposta sul valore aggiuntoInserire il codice IVA interessato come si fa normalmente per tutte le parcelle



09718Provvigioni ad agenti (IRAP comm.)

Questa voce è da utilizzare al posto della voce 09707, solo in casi molto particolari, ossia se il soggetto che ha svolto l'attività di intermediazione, brokeraggio, ecc., svolge tale attività in modo 'non professionale', e quindi richiede il pagamento delle relative provvigioni nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, e quindi su RUOLO AU e non PR, come invece è la norma. In tale situazione non dovrà quindi essere utilizzata la voce 04413 che s applica solo ai rapporti di tipo professionale su ruolo PR.

In tale caso, se l'ente interessato vuole applicare l'IRAP con il criterio 'commerciale' ( e non quindi con l'aliquota 'standard' del 8,50%' ) , deve allora utilizzare la voce 09718 per gestire il relativo compenso, in quanto la voce 09707 applicherebbe invece l'IRAP 'standard' all'8,50%. 

Per quanto riguarda le regole di compilazione del campo 'aliquota', valgono le stesse indicazioni fornite per la voce 09707.

3.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Generalmente i PR possono versare alla cassa INPS, rientrando nella GS, con le regole di un parasubordinato o ad una cassa previdenziale specifica, seguendo le regole della cassa stessa. In entrambi i casi è cura del PR provvedere a versare i contributi alla cassa interessata, applicando al datore di lavoro esclusivamente una quota di Rivalsa.
L'aliquota è del 4% sia che il PR versi alla GS sia che versi alla cassa previdenziale.
Il PR espone in fattura la rivalsa che poi sarà pagata dall'ente al momento della liquidazione del compenso.
Generalmente seguono il 4% la categoria degli avvocati, geometri, commercialisti.

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

PR NON ISCRITTI ALL'ALBO MA ALLA GESTIONE SEPARATA Sono tutte le nuove professioni, attività di consulenza che non hanno un albo e una vera e propria cassa ma versano alla GS.

04417 Vedi Appendice Num. 1 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (Iscritti GS, imponibile IVA e altre rivalse). IVA = IRPEF = 20% sullo stesso imponibile.

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04414 nel Tab Voci Calcolate.

Si utilizza per i PR non iscritti all'albo ma alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è del 4%, inserita in automatico da procedura, per cui non accorerà inserire la sua percentuale. Il 4% è calcolato sul compenso.
La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA e Fiscale.

PR ISCRITTI ALL'ALBO E ALLA CASSA DELL'ALBO (NO GESTIONE SEPARATA)

Avvocati, Architetti, Ingegneri che solitamente sono al 4% mentre i Biologi, Agronomi al 2%.

04415 (Vedi Appendice Num. 2 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo)

Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA).

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04416 nel Tab Voci calcolate.

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
Occorre indicare l'aliquota della rivalsa (2% in genere o 4%).
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14039

Rivalsa 2% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 2%
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14040

Rivalsa 4% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 4%.
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

02039

Rivalsa 4% su quota (imp. IVA e altre rivalse)

La voce chiede la valorizzazione dell'imponibile su cui applicare la rivalsa.
La voce genera nel calcolo la 2040 "Rivalsa 4% su quota" il cui importo confluisce nell'imponibile rivalse iscritti all'albo, nell'imponibile IVA e nell'imponibile ritenuta d'acconto.

14512Rivalsa (iscritti CIPAG, impon. IVA) - solo enti privati

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo dei Geometri (CIPAG ) che richiedono la specifica rivalsa con aliquota 5%.

La voce genera nel calcolo la 14522 "Rivalsa iscritti CIPAG (enti privati)', il cui importo rientra nell'imponibile IVA, non in quello fiscale.

Fino al 31/12/2020 questa specifica rivalsa al 5% poteva essere richiesta dal professionista solo se il committente era un ente privato, mentre dal 01/01/2021 può anche essere richiesta ai committenti enti pubblici.




PROFESSIONISTI CASSA ENPALS

04423

Imponibile Ritenuta ENPALS
(Aliquote C.E. 9.19% più ulteriore onere C.E. 23.81%)

La voce va accompagnata alla voce di compenso 09867. La 4423 richiede l'imponibile su cui calcolare i contributi come indicato nell'immagine sottostante.

Allo stato attuale non è previsto nessun automatismo, nè in Uniemens, nè in F24, per la gestione del tributo relativo all'Enpals,  dovrà quindi essere inserito manualmente in CSA - Gestione F24, il tributo (DM10) relativo all'Enpals.

14591ENPALS aliquota carico enteConsente di impostare l'aliquota ENPALS carico ente.
Tale voce deve essere inserita in aggiunta alla "04423 - Imponibile ritenuta ENPALS" qualora si debba applicare nella voce "04422 - Ritenuta ENPALS c.E." un'aliquota carico ente diversa da quella di default di 23,81%


PR ISCRITTI ALL'ALBO (che non ha una cassa) MA NON ALLA CASSA → VERSA ALLA GS


Uso contemporaneo delle voci 4417 + 4415

  1. Contributo previdenziale alla Cassa GS. Addebito al committente di una Rivalsa del 4% (SI IVA, SI IRPEF)
  2. Contributo previdenziale alla Cassa dell'Albo. Addebito al committente di un Contributo Integrativo del 2% (SI IVA, NO IRPEF)


    Se le voci 04417 e 04415, sono utilizzate contemporaneamente, il calcolo agisce applicando prima la 04417 sull'imponibile della voce del compenso, e successivamente, la 04415 sull'imponibile del compenso sommato alla quota della rivalsa della voce 04417.


STUDI ASSOCIATI

Qualora il contratto preveda più rate (anche di importo differente), attualmente il DG Contratto nella stima, non gestisce correttamente l’uso delle voci 04661 e 04663; il sistema non calcolerà la rivalsa distribuita quota parte sulle singole rate, come l'utente si aspetterebbe, ma per il totale inserito come imponibile ai fini della rivalsa suddiviso per ciascuna quota (2% e 4%). In ogni caso, sarà possibile procedere con le operazioni connesse al DG (quali creazione estensioni e contabilizzazione COAN), anche se la rivalsa nel DG Contratto non è calcolata puntualmente, in quanto tale voce potrà essere correttamente gestita nel momento in cui si creerà il DG Compenso dalla FE.

A tal fine, nel momento in cui si dovrà creare il Dg Compenso, prima sarà necessario entrare in modifica del DG Contratto, valorizzare il campo Importo relativo a ciascuna quota imponibile di rivalsa con l’imponibile su cui il sistema dovrà calcolare effettivamente la rivalsa e salvare.

Poi si potrà creare il DG Compenso dalla FE ed il sistema erediterà correttamente l’informazione relativa alla rivalsa con relativo imponibile.


04661

Rivalsa con imponibile: quota 1

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato Produce reddito da lavoratore autonomo anche l'esercizio di arti e professioni in forma associata sempreché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, in quanto il reddito prodotto da tali tipi di società è in ogni caso considerato reddito di impresa.
Ex: Parcella di studio associato XY, con il 90% del totale soggetto alla cassa previdenziale Dottori commercialisti (4%) e il 10% del totale soggetto alla cassa nazionale previdenziale e associazione nazionale forense. (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote differenti.
L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile.
La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

04663

Rivalsa con imponibile: quota 2

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote diverse. L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile. La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.


I PR può applicare una percentuale (Rivalsa) a carico del datore di lavoro sull'importo lordo percepito, percentuale che utilizzerà per accantonare parte dei contributi dovuti. La restante quota del contributo da versare, variabile a seconda della cassa, è a carico del professionista stesso.

3.7 VOCI DI IVA


CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04413 La voce 4413 diventa 4418 dopo il calcolo.

IVA imposta sul valore aggiunto
Calcolata sull'importo del Compenso + Rivalsa

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04418 nel Tab Voci Calcolate.

Di default impostata con aliquota 22%.
In casi particolari di non imponibilità l'utente dovrà modificare il codice IVA di riferimento (è il caso ad esempio dei contribuenti minimi o forfettari con esenzione IVA che di fatto vedranno un aliquota 0%).

04665

IVA con imponibile diventa al calcolo 04666 (gruppi IVA-VALTRO)

Per i contratti europei in cui l'imponibile IVA è minore all'imponibile del compenso.
Si utilizza per i compensi che presentano una quota soggetta ad IVA e un'altra no; entrambe le quote saranno soggette a contribuzione previdenziale.
Occorre valorizzare l'imponibile su cui si intende calcolare l'IVA come nel caso della non imponibilità definita all'ART.72 comma 2 DPR. 633/72.

02057Iva a zero con imponibile. Al calcolo rimane 02057 (gruppi IVA-VALTRO)Richiede la valorizzazione dell’importo (cioè l’imponibile su cui NON va applicata IVA) ed il corretto codice IVA di esenzione. L’utilizzo di questa voce permette di registrare sul liquidato l’imponibile assoggettato ad Iva zero.



Per i contribuenti minimi con fattura esonerata dal campo IVA ai sensi della L. 244/2007, si utilizza sempre la voce di IVA 04413 ma con Codice Iva diverso, da scegliere aprendo l'apposito menù a tendina. Il vantaggio fiscale che ne deriva è l'esonero dagli adempimenti IVA, no dichiarazioni, comunicazioni, versamenti, no registri IVA.
Nel trattamento economico del contratto al personale e compenso, se si inserisce una voce di tipo IVA, il sistema propone come codice IVA di default, quello con aliquota al 20%, modificabile da parte dell'operatore: - nel caso il DG sia di tipo commerciale il codice proposto è I302B- nel caso il DG sia di tipo istituzionale il codice proposto è I103B
Il codice IVA per l'esenzione di contribuenti minimi è invece I120 ("Operazione non rilevante") in attività istituzionale, I362 (fuori campo IVA contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007) in attività commerciale.
Si precisa che il sistema, nella scelta dei codici IVA nel documento contratto/compenso mostra solo i codici IVA compatibili con il tipo di attività indicato nel documento, per cui se il documento è istituzionale si vedranno solo i codici istituzionali, se commerciale, solo i codici commerciali.

4 LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (AU)


Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica occasionale.
In U-GOV per gestire i compensi a lavoratori autonomi occasionali in ritenuta d'acconto è previsto il ruolo AU. Le attività di Lavoratore Autonomo Occasionale svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nella categoria di redditi diversi. L'attività è occasionale se non rientra nell'esercizio dell'arte o professione o nel rapporto di co.co.co svolta eventualmente dallo stesso soggetto.
L'onorario di lavoratore autonomo occasionale è soggetto a:


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09955 per il ruolo AU, la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%, l'IRAP istituzionale al 8.50%.
Qualora l'importo del compenso per prestazione occasionale superasse i 5000€, la procedura applicherà anche l'INPS con aliquota automatica piena.
Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.


4.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS ad aliquota piena al superamento della franchigia.

09768Collaudo dirigenti pubbliciSi utilizzare per liquidare un collaudo agli autonomi. Il 50% dell'importo è assoggettato a ritenute INPS gestione separata, IRPEF e IRAP; il restante 50% non viene assoggettato a ritenute e genera la voce 9769 "Quota da trasferire collaudo extraerariale" da versare all'ente A00226 "DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO DI ROMA".
09409

Rimborsi forfettari per Cost Actions

(Risoluzione n.128/E/2017)

La voce si utilizza per il pagamento di rimborsi forfettari al personale esterno d’Ateneo che partecipa a progetti europei ricevendo un rimborso esente per le spese sostenute durante tale metting.

La voce è totalmente esente, non va in CU e prevede il rilascio di una certificazione in carta libera.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09954Rimborsi Vari

E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali.

Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M.
09403Transazione novativa (AU, no IRAP)La voce è assoggettata a ritenuta d'acconto, esente previdenziali e IRAP. Viene estratta ai fini BDM con il codice BDM del capitolo. Si utilizza per la liquidazione di una transazione novativa per lite generata da una contestazione in tema di lavoro. La somma viene infatti erogata al solo scopo di conciliare la controversia. Non è quindi soggetta a contribuzione previdenziale perchè non si tratta di lavoro svolto e non è un'attività produttiva, quindi esente da IRAP.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.

Genera la voce di ritenuta d’imposta 9763 al 25% , non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP. La voce 9763 viene raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770. E’associata al codice tributo 1048 per l'F24 ordinario e 107E per l'F24 EP. 

I premi e le vincite sono certificati nel 770 quadro SH prospetto G; l'importo liquidato con la voce 09762 non verrà considerato ai fini della nuova certificazione CU ma solo ed esclusivamente per la certificazione in carta libera, lanciabile attraverso la funzione Stampa certificazione redditi non previsti nel modello CU" da CSA.

09414Premio a studenti (non residenti - no rit.d'imposta)"La voce si utilizza per liquidare importi a studenti residenti all'estero che hanno presentato la documentazione utile per evitare la doppia imposizione. L’importo non è assoggettato a ritenuta d’imposta e non viene certificato nel modello 770. Si prevede solo il rilascio di una certificazione in carta libera.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

Art. 28 DPR 600/1973

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523) raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770.

E’associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP. 
La voce NON viene estratta per la CU ma è pappata al solo fine di produrre un certificato in carta libera da rilasciare all’ente beneficiario, qualora lo si volesse produrre.

Gli importi liquidati come “contributi ad imprese” sono certificati nel 770 quadro SF.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

La disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir.

Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973).

L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale).

Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che:

- se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;

- ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica:

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale.

Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568).

Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU.

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.  Dal 2024 tale voce applicherà anche l'IRAP carico ente.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.

09584Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP)Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.
09568Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR)

Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in  questo caso  il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto.

Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO  rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568). Dal 2024 tale voce applicherà invece l'IRAP carico ente.

VOCI di COMPENSO IMPATRIATI
09443Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)

Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a ritenute INPS gestione separata al superamento dei 5.000 euro di reddito . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 90%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09444 concatenata alla 09443.

Da notare che l'utilizzo di tale voce farà sì che sul relativo compenso/incarico non sia calcolata l'IRAP.

09445Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)

Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a ritenute INPS gestione separata al superamento dei 5.000 euro di reddito . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 70%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09446 concatenata alla 09445.

Da notare che l'utilizzo di tale voce farà sì che sul relativo compenso/incarico non sia calcolata l'IRAP.

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

Causale L1:  redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione


09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73).
09566Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico


09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Il comportamento della voce è stato modificato con l’aggiornamento del 02/05/2017 in quanto l’abbattimento del 25% o 40%, per i NON residenti, si applica anche per gli autori o inventori (solo lettera B).

La voce pertanto NON applicherà più in automatico la ritenuta del 30% sull’intero imponibile ma è stata modificata affinché sia possibile abbattere l'imponibile fiscale in base all'età dell'inventore.

La normativa prevede che, per i soggetti con meno di 35 anni, l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. Per operare tale abbattimento occorrerà indicare 60 nel campo "Aliquota" della voce 9562. In caso di abbattimento del 25% (dai 35 anni in su) nel campo "Aliquota" dovrà essere indicato 75. Se il campo aliquota non viene valorizzato, l'imponibile fiscale corrisponderà al compenso lordo.

09565Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale L:  EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore).


09563Diritti d'autore (caus. L)Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori).

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73)

09567Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Le voci per “Diritti d’Autore” andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti.

Inoltre per il pagamento dei  Professionisti con Diritto d’Autore, non è possibile applicare la stessa agevolazione prevista per Art. 25 del DPR 600/73. Riportiamo di seguito il parere del nostro consulente fiscale:


“La rilevanza IVA dei corrispettivi relativi alla percezione di remunerazioni di attività quale diritto di autore è collegata al fatto che:

  • il corrispettivo per il soggetto percettore configuri e si inserisca nello svolgimento della sua attività professionale abituale (soggetta ad IVA);
  • il soggetto percettore abbia ottenuto dall'autore (non in qualità di erede) il diritto allo sfruttamento economico dello stesso.


Si ritiene che la rilevanza IVA del corrispettivo (derivante dal presupposto illustrato in precedenza) riconduca la prestazione all'attività professionale abituale del soggetto e la collochi nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir e non nell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir. Da ciò deriva l'imponibilità ordinaria dell'intero compenso senza abbattimenti ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 20% in base all'art. 25 Dpr. 600/1973.
In sostanza non si applicano le regole di determinazione del reddito e della base imponibile per la ritenuta alla fonte con gli abbattimenti 25% o 40% di cui all'art. 54, comma 8 del Tuir.
Si osserva conclusivamente che l'art. 67, comma 1, lettera g) del Tuir trova applicazione unicamente nel caso in cui il percettore non operi in qualità di libero professionista e possa effettivamente essere qualificato come percezione e remunerazione di una cessione di opera dell'ingegno”.


Si segnala inoltre che l'Inps, con il messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, chiarisce che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto d'autore da parte del lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. Pertanto su questa tipologia di compensi non si applicherà nessuna ritenuta INPS, anche ove si superasse la franchigia dei 5.000 euro.

VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI

 

Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta.

Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:

  • Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
  • Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi.

Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.

La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte. Con decorrenza dal 01/01/2020 il contributo integrativo è stato aumentato dal 2% al 4%.

14294Attiva calcolo contr. integrativo per cessione diritto autore.

Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INPGI senza partita IVA sul ruolo AU.
Deve innescare "una rivalsa del 2%". Il funzionamento è simile alla voce 4415-Rivalsa (iscritti ad albo impon. IVA). L'aliquota della voce è stata modificata al 4% con decorrenza dal 01/01/2020, in tale occasione è stata anche rinominata per togliere dal nome della voce il riferimento all'aliquota

La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 4% sull'importo delle voci 09561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 09806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso.

Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali.

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO

09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS

09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS


09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia  che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

Per questi redditi, prodotti interamente all'estero,  viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni.

Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE

09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09576

Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo

 Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata.

VOCI DI BOLLO

09828

Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2)

E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto che si comporta come la 09976. Si differenzia solo per la descrizione. La voce 09828 dal 01/01/2017 sostituisce la 09684 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

09976

Imposta di bollo ( -2)

Valida per CC, AU, PR


E’ una voce di compenso che agisce come  trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo. Si applica pe rimporti lordi > 77.47. La voce 09976 dal 01.01.2017 sostituisce la 09685 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.


4.1.2 NORMATIVA FISCALE RIMBORSI SPESE AU


Le modalità di determinazione del reddito percepito dal lavoratore autonomo occasionale sono stabilite dall'Art. 71 comma 2 del TUIR, secondo cui "il reddito è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito stesso".
Conseguentemente tutte le somme, anche quelle corrisposte a titolo di rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) percepito dall'lavoratore autonomo occasionale, concorrono alla formazione del suo reddito e devono essere considerate quali compensi da assoggettare a ritenuta alla fonte del 20% prevista dall'Art. 25 del DPR 600/1973 per i residenti e del 30% per i non residenti (Voce 09728: SI IRPEF, SI IRAP, NO INPS).
A loro volta le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal AU sono deducibili dall'ammontare dei compensi dallo stesso percepiti.
Non concorrono alla formazione del reddito, e quindi non sono soggetti a ritenuta, i rimborsi delle spese anticipate per conto del cliente (i rimborsi per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria, che si pagano per i servizi effettuati da uffici pubblici, di visura, consultazione di un documento depositato presso un ufficio, e quelli per acquisto di materiale, purché:


Il compenso spettante al lavoratore autonomo occasione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA; tale esclusione è strettamente legata al modo in cui viene esercitata l'attività professionale che non è esplicitata in modo abituale, come un professionista, ed assorbe anche il rimborso delle spese che rappresenta un vero e proprio compenso, e, in quanto tale, è escluso da IVA.

4.1.2.1 Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 Luglio 2013 n.49/E


L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'11 Luglio 2013 n.49/E, in risposta all'interpello Art. 11, Legge 27 Luglio 2000, n.212 - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - afferma la non applicazione della ritenuta alla fonte su erogazioni non costituenti compensi a determinati beneficiari ed in condizioni specifiche.
In particolare la fattispecie è relativa al caso di docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche, non svolgenti attività di lavoro autonomo abituale, invitati a visitare i laboratori del committente e a svolgere seminari scientifici (c.d. invited speakers), senza che ciò dia diritto ai soggetti di percepire compensi, ma solo il rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) e necessarie per svolgere il seminario, o comunque che sia il committente a sostenere direttamente tali spese (c.d. servizi prepagati).
L'Agenzia nella risposta riafferma il principio generale secondo il quale le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (PR) e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (AU), fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo addebita al committente per il ristoro delle spese sostenute al fine dell'espletamento dell'incarico.
Infatti:

per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:
a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.
Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).
Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).
Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.
Certificazioni e modello 770
Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.

Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata
I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.
Comportamento ai fini IRAP
L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.
Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale


Tipologia Rimborso Spese

IRPEF

IRAP

INPS

Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA




Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

NO

NO

Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura




Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

NO

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

SI

NO sul Rimborso SI sull'indennità

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

SI

NO sul Rimborso SI sul compenso


4.3 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%. Si precisa che, da normativa fiscale, la ritenuta d'acconto applicata non può mai essere inferiore al 20%, pertanto tale voce dovrebbe essere utilizzata SOLO per inserire aliquote di ritenuta d'acconto MAGGIORI del 20%, se richieste dal prestatore d'opera, mai per gestire eventuali ritenute d'acconto di aliquota inferiore al 20% , non previste dalla normativa fiscale.

14920Disabilita calcolo rit.d'acc. DL 18/2020 all'art. 62 c.7La voce, sia personale che variabile, sospende l'applicazione della ritenuta d'acconto per i professionisti sotto un certo volume di affari che esplicitino il riferimento a tale articolo . Deve essere aggiunta nel tab Trattamento economico del compenso/incarico .

09713

Rettifica ritenuta d'acconto

Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

09444Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)

La voce viene innescata dalla voce variabile 09443 e il suo importo corrisponde al 10% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.

09446Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)

La voce viene innescata dalla voce variabile 09445 e il suo importo corrisponde al 30% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.


4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
(Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.


Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE


01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.


04685

Reddito INPS AU esterno.

Voce ad importo (cioè il reddito esterno del AU) da inserire direttamente in scheda fiscale in modo da poterla ereditare nel contratto.
Si riferisce al reddito percepito dall'AU al di fuori dal rapporto con l'ente, che serve per calcolare la franchigia dei 5000€ oltre la quale si applicheranno i contributi

N.B: occorre fare particolare attenzione nell'inserire o modificare tale voce su una matricola a cui sono già stati calcolati nell'anno corrente dei compensi di lavoro autonomo occasionale, che sono rientrati nella franchigia dei 5000 euro e su cui quindi non è stata applicata l'INPS.
In tali situazioni infatti l'inserimento o la modifica di tale voce potrebbe generare, nel caso di liquidazione di un ulteriore compenso da lavoro autonomo occasionale in UGOV, l'applicazione dell'INPS non solo sul nuovo compenso, ma anche su una quota di imponibile dei precedenti compensi già liquidati al percipiente in regime di Franchigia. Quest'ultima situazione sarebbe corretta se i redditi esterni comunicati dal percipiente erano già stati percepiti PRIMA di liquidare i precedenti compensi in UGOV e sono quindi stati comunicati tardivamente, oppure se tali redditi esterni sono stati fatti rientrare dal committente esterno in regime di franchigia e su cui quindi non è stata applicata INPS.
Ove invece tali redditi esterni siano stati percepiti successivamente alla liquidazione dei compensi già registrati in UGOV e non sono rientrati in regime di franchigia, ossia vi è stata applicata l'INPS allora è consigliabile inserire tali redditi esterni solo per la quota che fa raggiungere al percipiente esterno il reddito complessivo di 5000 euro, compresi gli emolumenti per lavoro autonomo già liquidati in UGOV, o, se il soggetto ha già raggiunto o superato i 5000 euro di franchigia, è consigliabile NON inserire del tutto tali ulteriori redditi esterni.
In caso contrario, infatti, in caso di nuova liquidazione di compenso per lavoro autonomo a tale percipiente, UGOV potrebbe applicare l'INPS anche su una quota dei compensi precedentemente erogati in regime di franchigia generando di fatto una duplicazione della ritenuta INPS per il percipiente.


01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa

Inibizione ritenute previdenziali

Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).


04686 Per la GS non è possibile versare annualmente più di un certo numero di contributi.

Reddito INPS GS esterno.
E' una voce generica non solo per AU

ma anche per gli altri redditi assimilati soggetti a GS INPS.

Tale voce serve per indicare l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi percepiti extra procedura dal soggetto, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

Serve per conteggiare il montante totale INPS (inserendo appunto anche l'informazione relativa ad eventuali redditi esterni, che il sistema non può conoscere) e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa appunto raggiungimento del massimale.


VOCI DI RITENUTA ENPAPI
Valide per CC-AU

ALIQUOTE ENPAPI 2018

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 33.72% .

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati è invariata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2017 corrisposti successivamente al 12/01/2018 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).



ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).


Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.


AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC

Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa.

Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI.

Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC.  Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’.

Analogamente a quanto avviene per la  gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC.

La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci.  La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI.

ENPAPI - CU


Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò  consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.
09587Compenso in Ritenuta d'ACCONTO – ENPAPI

La voce si utilizza nel caso l’autonomo occasionale abbia sia un Rapporto con l’Ateneo da assoggettare ad ENPAPI sia un ulteriore rapporto come figura assimilata che versa alla GS INPS.

A seconda della presenza o meno della voce 1439 in scheda fiscale, l’aliquota applicata sarà la piena o la ridotta.

09487

Compenso in Ritenuta d'ACCONTO - ENPAPI - aliquota piena

La voce si utilizza nei casi di autonomo occasionale contemporaneamente iscritto ad ENPAPI e a INPS ges. Sep, con compensi ENPAPI da assoggettare ad aliquota piena e compensi INPS ad aliquota ridotta. L’eventuale presenza della voce 1439 in scheda fiscale NON influenzerà la ritenuta del compenso ENPAPI a cui verrà applicata l’aliquota piena.

14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".


14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)


Le voci 14156 e 14158 sono da utilizzare per tutti i casi di autonomi occasionali ai quali vanno liquidati SOLO compensi soggetti a contribuzione ENPAPI.

09580

Rettifica Contr. ENPAPI lavoratori autonomi  cassa unica  (c.e.)



09581

Rettifica contr. ENPAPI lav.autonomi cassa unica  (c.d.)



09582Rettifica contr. ENPAPI lav.autonomi altra cassa  (c.e.)
09583Rettifica contr. ENPAPI lav.autonomi altra cassa

GESTIONE ENPAP (Psicologi)

Per i casi di soggettI che dichiarano:

-      di non esercitare abitualmente attività di lavoro autonomo e non essere titolare di partita IVA (PR) e di essere titolare di pensione diretta;

-      di essere iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria, cassa previdenziale ENPAP che prevede l'assorbimento dei versamenti da parte dei propri iscritti per fini pensionistici;

-      il soggetto si impegna a versare direttamente i contributi previdenziali obbligatori alla cassa di previdenza di categoria.


 Le voci da utilizzare sono:

-      09955: Compenso in ritenuta d’acconto

-      04415:  Rivalsa (iscritti ad albo impon. IVA)' per il ruolo AU.  E' da utilizzare per la prestazione occasionale resa da uno psicologo iscritto all'Albo senza partita iva che è soggetta a rivalsa 2% ( non imponibile fiscalmente).

-      Dal momento che la prestazione è esente da ritenute previdenziali occorre inserire la voce '1345 - Inibizione ritenute previdenziali'.

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata


09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D



09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.



5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)


Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.

In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).

N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.


5.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09947 Vedi Appendice Num.3 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Borse di studio (Tass. IRPEF)

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

09824

Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.
Si utilizza nei casi previsti all'ex art. 50 lett. C TUIR ("somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante") per erogazione di un premio di studio.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese esente.

COMPENSI IRAP COMMERCIALE



09776

Borsa di studio (Tass. IRPEF – IRAP Comm)

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale

09418Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale (IRAP Comm.)La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale. Simile alla 09824 ma con IRAP commerciale.


5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

08289

Detrazione minima intera
(Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo. Nella singola rata di contratto UGOV vengono riconosciuti i gg di detrazione per quella rata; a conguaglio per tutto il rapporto.

01531

Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

Deve essere inserita se il percipiente dichiara di avere nell'anno ulteriori redditi da considerare per le detrazioni, rispetto a quelli erogati dall'ente. Tale campo può essere utilizzato anche nel caso il soggetto abbia più rapporti in essere all'interno dello stesso ente per evitare conguagli troppo eccessivi. A conguaglio, viene considerato il reddito inserito nella voce all’interno della scheda fiscale oltre a quello già calcolato da UGOV/CSA.

08134

GG per detrazioni personali

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

09652

Rettifica fiscale. Vale anche per compensi a rettifica di dipendenti

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.

INTERVENTI SUL REDDITO



01379
(Liq)

Stima reddito per deduzioni/detrazioni

(La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01265
(Liq+Cong)


Reddito totale

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

01387 (Liq+Cong)


Inibizione detrazioni personali (art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365. Tale voce inibisce anche l'erogazione dell'eventuale trattamento integrativo, essendo questo strettamente legato all'applicazione delle detrazioni. La voce ha effetto sia in fase di liquidazione che a conguaglio.

04350


Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

La voce applica l’aliquota max in fase di liquidazione e al momento del conguaglio (soprattutto nei casi di incertezza del proprio reddito) adeguerà il calcolo in funzione della data competenza voce inserita, per i mesi antecedenti. Non calcola le detrazioni.

La voce si utilizza a fronte di un’esplicita richiesta del dipendente di trattare gli emolumenti e il conguaglio ad aliquota fissa. Si presti attenzione che la voce o meglio l’aliquota inserita nella voce influisce sull’applicazione della soglia di esenzione in caso di eventuali comuni che la prevedono


5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE


Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, non si applichi la ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo, ma l'IRPEF a scaglioni progressivi di reddito come per i soggetti residenti.

In questo caso nessuna informazione dovrà essere inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali e nel contratto al percipiente si indicherà semplicemente ruolo e voce di compenso come se fossero soggetti residenti (Voce 9947).



5.2.2 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: SI CONVENZIONE


Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si inibisca il pagamento della ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo attraverso l'inserimento, nella scheda dati fiscali e previdenziali, della voce 00223: 'Inib. IRPEF per non residenti', con data inizio e fine pari all'anno in cui ci sta facendo tale dichiarazione. Nel contratto al percipiente si indicherà comunque ruolo e voce di compenso (Voce 9947).

In alternativa è possibile usare la voce di compenso 09553 "Borsa di studio esente residenti all'estero", che in automatico disabilità il conteggio dell'IRPEF al 30% ( N.B la voce 09553 è stata disattivata dopo il 31/12/2022, pertanto a partire da tale data la fattispecie relativa al pagamento delle borse di studio a soggetti non residenti, con applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, è gestibile solo utilizzando la voce 00223 in scheda dati fiscali ).


6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)


Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.

E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.

Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.

N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP..


6.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

QUALIFICHE BDM

NOTE

09941

Borsa di studio (tot.esente)

B001

09733

Borsa di studio (tot.esente)

B001

09835

Borsa di post-dottorato (no IRAP)

B003

09981

Borsa di studio perfezionamento estero

B005

09781

Borsa di studio Erasmus Mundus

B001

09980

Borsa di studio post-dottorato

B003

09850

Borsa di specializzazione (no IRAP)

B004

09766

Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

B006

09651

Rimborso spese esenti

S999

Rimborso spese esente.


6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE


La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per " le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti", anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus.

Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione.

L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003.

Pertanto in caso di obbligo di versamento contributivo, occorrerà usare il ruolo BE con l'inserimento in scheda fiscale della voce 1450, se si vuole applicare INPS ad aliquota piena, o la 1439 se si vuole applicare l'aliquota ridotta.

La voce di compenso da utilizzare in questo sarà però la 09826 "Contributo integrativo borse mobilità studenti".


7. PERSONALE ESTERNO (PE) 

 Disciplinati Art. 50 TUIR comma 1 lettera b


"Sono assimilati a lavoro dipendente, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".




7.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09953

Compensi Vari

La voce applica IRPEF marginale e IRAP.

09611

Comp. Assimilato con IRAP comm.

La voce applica IRPEF marginale e IRAP commerciale

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che  applica IRPEF e IRAP.

09651

Rimb. spese esente

Voce totalmente esente.

09790

Compenso x commissione

La voce applica IRPEF marginale e IRAP. Non viene estratta  ai fini BDM. Si differenzia dalla 09953, solo per la descrizione più specifica.

VOCI DI COMPENSO ATTIVE  PER  ORGANI ISTITUZIONALI

09796Compenso CDAVoce senza riduzione erariale per Compenso CDA
09963Compenso Nucleo ValutazioneE' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.
09549Compenso Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09956Compenso ai Revisori

Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione

09646
Gettoni di presenzaCompenso per Gettone presenza
09412Compensi per Organi Istituzionali pers. assimilato                                                       

E’ una copia delle altre voci presenti per gli Organi. Da utilizzare per liquidare compensi per organi di Ateneo a personale assimilato (es. CC, PE). Assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali a seconda del ruolo associato. Deve essere abbinata ad uno dei capitoli di compenso per organi istituzionali (CC + esterni). Ignorata da BDM e Conto Annuale.

La descrizione è volutamente generica per permettere di personalizzare la voce a seconda del compenso erogato (es. Gettone di presenza per Comitato Etico). 


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo PE la procedura calcola in automatico IRPEF marginale e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.


8 DOTTORANDI (DR)


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP; soggetti alla GS INPS ma non INAIL.

8.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09985

Borsa di studio per dottorato di ricerca (INPS, no IRAP)

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP - NO IRPEF

09940

Borsa di dottorato di ricerca

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP - NO IRPEF

09834

Magg. x estero (360 gg)

INPS; no IRAP; importo annuo della maggiorazione aggiornato come da DM (ultimo 18.6.2008); inserire numero giorni di soggiorno all'estero

09939

Magg. borsa estero (365 gg)

INPS; no IRAP; importo annuo della maggiorazione aggiornato come da DM (ultimo 18.6.2008); inserire numero giorni di soggiorno all'estero

09820

Magg. estero


09405Rimborsi su budget dottorandi art.9 c.3 DM 45/2013

Si usa per la liquidazione dei rimborsi ai dottorandi previsti su budget personale dall’art. 9, c. 3 del D.M. 45/2013, per spese sostenute dagli stessi quali l'acquisto di materiale didattico/scientifico che resterà in loro possesso.

La nuova voce è liquidabile sul nuovo capitolo 004698 "Compensi a budget per attività di ricerca (BDM B007)". E' Assoggettata solo a INPS gestione separata. Codice BDM B007 "BUDGET PER ATTIVITÀ DI RICERCA (D.M.45/2013, ART.9, C.3)".

Essendo rimborsi per materiale che resta nella disponibilità del dottorando, si ha in linea di principio,  la rilevanza reddituale con obbligo di certificazione in CU. Nello specifico,  essendo  comunque somme per borse esenti non assoggettate a IRPEF, l’esenzione si estende alle fattispecie del rimborso di materiale scientifico afferente la borsa e quindi il rimborso nella CU va certificato come somma esente unitamente alla borsa.




N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo DR la procedura calcola INPS da GS ad aliquota piena e non IRPEF, INAIL.

8.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE


01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.


VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata


09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata




Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa.

9 TUTOR (TU)

Art.13 Legge 341/1990 - art.1, primo comma, lettera b), Legge 170/2003


Categoria di personale esenti IRPEF, INAIL, IRAP; soggetti alla GS INPS.

La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato (ex art. 13, L. 341/90), nonché per le attività didattico -integrative, propedeutiche e di recupero erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di:


Il sostituto di imposta ha l'obbligo di rilasciare anche per i tutor la certificazione (CUD) per indicare in un'annotazione (BQ – Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito) le somme corrisposte a questa categoria di redditi esenti.
In CSA, ai fini delle rilevazioni mensili 'DALIA' (BDM da Adempimenti MUR), il personale inquadrato nel ruolo TU al quale vengono corrisposti compensi, è classificato con qualifica 00TU00 (Tutor). Nella BDM economica i tutor sono individuati con B006, cioè ALTRE BORSE DI STUDIO.

9.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09121

Attività di Tutorato

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP- NO IRPEF.

09711

Attività di Tutorato (l +ce)

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP - NO IRPEF

09111

Attività di Tutorato

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP- NO IRPEF.

09118

Attività di Tutorato

SI INPS ad aliquota piena - NO IRAP- NO IRPEF.



N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo TU la procedura calcola INPS da GS ad aliquota piena e non IRPEF, INAIL, IRAP.

9.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


 

9.1 TUTOR ESENTE Art.11 D.LGS 68/2012 (TU)


 

L’art. 11 del D.lgs. 68/2012 (attività a tempo parziale degli studenti), nella versione attualmente in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, prevede quanto segue al comma 1 – “Le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi per il diritto allo studio, sentiti gli organi di rappresentanza degli studenti previsti dallo Statuto, disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, resi anche dai collegi non statali legalmente riconosciuti, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.”

 

Al comma 3 si evidenzia che– “La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite di 3.500 euro annui. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Il corrispettivo orario, che può variare in relazione al tipo di attività svolta, è determinato dalle università e dalle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.”

 


 


 

La Legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 291 della L. 232/2016) ha modificato, richiamandolo, l'art.11 comma 1 del D.lgs. 68/2012, che rendeva esenti le borse 150 ore (entro il limite di 3.500 euro annui) estendendo l'esenzione anche "al tutorato di cui all'art. 13 della L. 341/1990".

 

Il conferimento dell'esenzione INPS per queste attività di tutoraggio sembra essere relativa al non superamento dei 3500 euro per singolo contratto, non per anno solare.

 


 

Sentito il parere del nostro fiscalista affinché possano applicarsi le condizioni e la riconducibilità dei rapporti alle regole dell’art. 11 del D.lgs. 68/2012, è fondamentale che le erogazioni riferibili all’attività part-time e tutorato siano comunque nel limite di euro 3.500,00. Il singolo contratto individuale, stipulato con lo studente destinatario dell’incarico / corrispettivo per le attività in questione, deve essere tipizzato da una remunerazione che può stabilire un importo orario e un numero di ore da dedicare all’attività definita ma che, nel complesso, non deve superare l’importo di euro 3.500,00 annui.

 


 

Eventuali casi con retribuzioni al di sopra del predetto limite, esorbitano dalla fattispecie di configurazione giuridica e necessitano di una qualificazione autonoma e specifica del rapporto nelle diverse tipologie previste dall’ordinamento e richiedono uno specifico intervento per il conferimento di un incarico di co.co.co e/o di altre prestazioni di lavoro autonomo non abituali, con le necessità di inquadramento e trattamento da valutare caso per caso ed effetti conseguenti dal punto di vista fiscale, previdenziale e assicurativo (fuori dalla disciplina dell’art. 11 del D.lgs. 68/2012).

 


 

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, le attività part-time e le attività di tutorato che siano in linea con i presupposti regolamentari di ciascun Ateneo ancorati all’impostazione e alle condizioni della norma, ivi compreso il limite del valore della remunerazione di euro 3.500,00 annui, potranno trovare la conferma dell’esenzione da Irpef.

 

Il valore di euro 3.500,00, non ha funzione di franchigia per la fruizione del beneficio fiscale, ma costituisce requisito specifico per la qualificazione del rapporto all’interno delle fattispecie in esame.

 

In tal senso dovrebbe poter essere confermata la qualificazione reddituale come borsa di studio, di cui all’art. 50, comma 1, lettera c) del Tuir, e la conseguente irrilevanza rispetto alla contribuzione INPS gestione separata.

 


 

Qualora inoltre si dovesse verificare l’ipotesi di erogazione nello stesso periodo d’imposta (anno solare) di distinti contratti pregressi con un ammontare superiore a euro 3.500,00 l’esenzione Irpef verrebbe mantenuta. Infatti il limite retributivo annuo di 3.500,00 non è collegato all’annualità solare, ma all’annualità contrattuale e l’esenzione è riconosciuta in base a tale presupposto.

 


 

In merito alla rilevanza agli effetti della formazione della base imponibile IRAP delle erogazioni in argomento, fermo restando la loro, certa, riconducibilità alla sfera istituzionale di svolgimento

 

dell’attività dell’Ateneo, si deve tenere delle previsioni contenute nell’art. 10-bis, comma 1, del D.lgs. 446/1997 e del fatto che “… Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all’articolo 47 (oggi art. 50), comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 …”.

 


 

Ciò posto, anche per le due fattispecie in argomento, collaborazione studenti e attività di tutorato, ove si propenda per la qualificazione della relativa erogazione nella categoria borse di studio a livello previdenziale, la contribuzione INPS gestione separata deve essere esclusa e a livello IRAP non sussiste la rilevanza.

 


 

Per gestire questa casistica in CSA/UGOV si utilizza la voce 09148_ Attività di tutorato (tot.esente, art.11 Dlgs 68/2012).


 

9.1.1  VOCI DI COMPENSO


 

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09148

Attività di tutorato (tot.esente, art.11 Dlgs 68/2012).



La voce è completamente esente. Si utilizza per il personale del ruolo TU "Tutor in caso di attività di tutorato che prevede un unico contratto di importo non superiore a 3.500 euro. CSA non controlla ne' l'importo della voce ne' la presenza di altri importi pagati al percipiente.



10 SPECIALIZZANDI (SP)


Categoria di personale (medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) esente IRPEF, IRAP e soggetti alla GS INPS (secondo l'Art.2 comma 26, della legge n.335/95).
In merito alla GS, si ricorda che il messaggio INPS n.4317 del 24-02-2009 recita:
"il medico in formazione specialistica non iscritto alla cassa professionale versi la contribuzione calcolata con aliquota piena, mentre quello iscritto alla cassa versi i contributi con aliquota ridotta", alla stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione nella Gestione separata".
Si ricorda che tale messaggio sospende di fatto l'efficacia della Circ. INPS n. 88 del 1 ottobre 2008.

10.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09850

Borse di specializzazione (no IRAP)
Se non sono specializzandi medici, sono totalmente esenti anche da contribuzione INPS.

La voce, valida per gli Specializzandi non medici, NON applica INPS, IRPEF, IRAP.

09119

Scuola di spec. L 266/2005 (INPS)

La voce, valida per gli Specializzandi medici, applica aliquota GS INPS ridotta (poiché si presuppone siano già iscritti all'ENPAM).


Il Ministero del Lavoro con la nota interpretativa del 18 Dicembre 2008 ha sospeso l'efficacia della circolare INPS n. 88 del 1° Ottobre 2008, che stabiliva per gli specializzandi medici l'applicazione retroattiva dal 2006 dell'aliquota gestione separata nella misura massima. 
L'INPS ha diffuso la notizia col messaggio 0028284 del 19 dicembre 2008, precisando che a seguito della nota ministeriale l'aliquota applicabile per i medici in formazione specialistica, già iscritti all'ENPAM, è quella 'ridotta' e non quella 'piena'.

10.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

14645Inibizione rit.previd.li - Dichiarazione soggetto ed autonomo versamento

La voce dovrà essere utilizzata solo nel caso specifico in cui i percettori iscritti ad ENPAM, dichiarino la non applicazione della ritenuta GS INPS ridotta rispetto agli obblighi stabiliti dall’'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995 e la contestuale comunicazione di autonomo versamento dei contributi ENPAM ( art.18-comma 12 del D.L. n.98 del 06/07/2011 "...l'Inps riconosce, solo ed esclusivamente per l'Enpam la possibilità per i medici iscritti all'ordine dei Medici, anche se non piu' oppure non già titolari di partita iva, che nel caso di compensi derivanti da attività lavorativa non siano applicate le ritenute INPS in quanto la gestione previdenziale ENPAM assume gli oneri e gli onori del caso").


La voce inibisce quindi il calcolo dell’INPS GS INPS.

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


11 ASSEGNISTI RICERCA (AR)


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP, INAIL; soggetto alla GS INPS, NO IRAP.

11.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09995

Assegni per attività di ricerca

La voce applica INPS ad aliquota piena.
NO IRPEF - NO IRAP - NO INAIL - SI INPS.

09642

Integrazione ass.ricerca per maternità

NO IRPEF - NO IRAP - NO INAIL - SI INPS.
La voce viene utilizzata per gestire casi di maternità degli assegnisti di ricerca secondo la L.240/10. Non prevede però l'automatismo di calcolo (come per CSA) per cui nell'importo Lordo Percipiente del contratto occorrerà inserire direttamente il valore numerico dato dalla differenza tra quanto l'Ateneo deve pagare e quanto INPS comunica di aver già pagato.

09870

Magg. ass. di ricerca (estero)

In fase di inserimento vengono richiesti: l''importo
annuo della maggiorazione percepita dall'assegnista che presta servizio all'estero e le parti che costituiscono i giorni relativi al soggiorno all'estero.


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo AR la procedura calcola INPS da GS ad aliquota piena e non IRPEF, INAIL, NO IRAP.

11.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

01345

Inibizione ritenute previdenziali

Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa. In tal caso dovrà essere usata la voce 01345 insieme alla voce di compenso 09995.

11.3 VOCI DI TRATTENUTA

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09586

Rimborso polizza sanitaria assegnisti comunitari

La voce si utilizza per rimborsare la "Polizza sanitaria" agli assegnisti di ricerca provenienti dai paesi della Comunità Europea. E' esente e non rilevabile ai fini BDM


09547

Trattenuta per mancato preavviso (assegni ricerca)

Voce di compenso, da inserire direttamente nel tab 'trattamento economico' di un compenso su cui si vuole applicare all'assegnista una trattenuta, a seguito del mancato preavviso dell'assegnista all'ateneo nella richiesta di interruzione dell'assegno. La voce è una 'trattenuta sul lordo' e abbatte quindi direttamente la voce di assegno spettante al soggetto e quindi  l'imponibile previdenziale dell'assegno. Sulla voce occorrerà valorizzare con segno positivo l'importo che si intende trattenere all'assegnista per il mancato preavviso di interruzione dell'assegno.

14888

Trattenuta per mancato preavviso sul netto (assegni ricerca)

Voce di compenso, da inserire direttamente nel tab 'trattamento economico' di un compenso su cui si vuole applicare all'assegnista una trattenuta, a seguito del mancato preavviso dell'assegnista all'ateneo nella richiesta di interruzione dell'assegno. Da notare che, a differenza della voce precedente, si tratta di una 'trattenuta sul netto', per cui non diminuisce la voce di compenso liquidata al soggetto e non abbatte quindi l'imponibile previdenziale dello stesso, si raccomanda pertanto attenzione nell'utilizzo di tale voce o della precedente a seconda di come l'ateneo intenda gestire tale trattenuta. Sulla voce occorrerà valorizzare con segno positivo l'importo che si intende trattenere sul compenso per il mancato preavviso di interruzione dell'assegno.


12 TIROCINANTI (TC)


Lo stage o tirocinio formativo di orientamento (ovvero il classico Tirocinio Curriculare promosso dalle Università) è un periodo di formazione presso un'azienda per un contatto diretto del mondo del lavoro.
I principali riferimenti normativi sono l'art.18 della Legge n. 196 del 24/06/1997 e il D.I. n. 142 del 25/03/1998.
In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti è stato predisposto il ruolo TC – Tirocinanti. Tale ruolo è soggetto a ritenuta IRPEF (redditi assimilati si detrazione), IRAP ma NON gestione separata INPS.

12.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09758

Borse di studio (tass. IRPEF)

Le voci NON applicano INPS, si IRPEF, SI IRAP, no INAIL.
Hanno come Tipologia reddito fiscale: la lettera C "Borse - assegni di studio".

09947

Borse di studio (tass. IRPEF)

Le voci NON applicano INPS, si IRPEF, SI IRAP, no INAIL.

Hanno come Tipologia reddito fiscale: la lettera C “Borse - assegni di studio”.

09752

Borsa per tirocinio L+CE rapp gg

La voce è utilizzabile sia come personale che come variabile richiede la valorizzazione obbligatoria di aliquota e importo, l'importo è rapportato ai giorni di servizio con scorporo degli oneri a carico dell'ateneo (INPS e IRAP).
Ha come Tipologia reddito fiscale: la lettera C "Borse - assegni di studio".


13 TIROCINI EXTRA-CURRICULARI: ruolo TX (Inail CE)


In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti EXTRA-CURRICULARI è stato predisposto il ruolo TX. Al tirocinante sarà corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio che costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l'obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.
Come ha precisato l'INAIL nella circolare n. 16 del 4 Marzo 2014 in tema di garanzie assicurative, vi è l'obbligo di copertura assicurativa per i tirocinanti.
Secondo le "Linee guide in materia di tirocini", approvate, in data 24 gennaio 2013, nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni Province autonome di Trento e Bolzano, questi tirocini rientrano, infatti, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi soggetti alla disciplina dell'art. 1 num. 28 e art. 4 num. 5 del DPR 1124/1965 (TU INAIL).
E' quindi necessario, a carico dell'Università procedere all'apertura di una specifica  posizione assicurativa INAIL, tendo conto come retribuzione imponibile quella convenzionale annuale pari al minimale di rendita, con un premio interamente a carico dell'ateneo.

Restano estranee all'ambito di applicazione dell'accordo le seguenti esperienze,  per le quali quindi si può utilizzare il Ruolo TU:

Secondo la normativa sopracitata, al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio, tale indennità costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l'obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.
Sotto il profilo degli aspetti previdenziali, si esclude l'applicazione della gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 e seguenti, della Legge 335/1995. Il ruolo TX ruolo è stato creato per gestire i casi di tirocini extracurriculari, e in particolare:


L'attivazione del ruolo TX da parte del CINECA, deve avvenire previa richiesta tramite ticket.
La voce di compenso da utilizzare è la 09545 - Tirocini extra-curriculari (IRPEF); applica in automatico IRPEF a scaglioni, IRAP C.E., INAIL ma NON gestione separata INPS. Al fine di convertire la quota di INAIL C. Dipendente, in quota a carico Ente, si deve inserire la voce 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E.".
Per il solo ruolo TX l'Inail viene applicato considerando sempre il minimale indipendentemente dagli importi pagati. Si fa notare come la sovrapposizione del ruolo TX con altri che abbiano attivo il calcolo dell'imponibile inail secondo il consueto meccanismo di confronto della rata con minimale/massimale, pone il limite ancora non chiarito dalla normativa su come calcolare l'imponibile qualora i ruoli sovrapposti abbiano la medesima PAT. Non è infatti chiaro se debba prevalere il minimale o il confronto minimale/massimale. Attualmente per tale tipologia di contratti si presuppone non vi siano sovrapposizioni con altri contratti. Il sistema non gestirà eventuali sovrapposizioni a parità di percipiente e PAT INAIL su ruoli diversi.


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09545

Tirocini extra-curriculari (IRPEF)

La voce applica IRPEF a scaglioni, IRAP, INAIL, NO INPS. L'INAIL è conteggiata sul minimale.

04675

Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E.

La voce ha lo scopo di convertire la quota di contributi C.D. in contributi a C.E.

09571Tirocini extra-curriculari a titolo gratuitoLa voce si utilizza per i casi in cui l’ateneo attivi dei Tirocini Extracurriculari completamente a titolo gratuito in convenzione con soggetti esterni, che assumono il ruolo di soggetti ospitanti e liquideranno direttamente il compenso al soggetto. Rimane a carico dell'ateneo il pagamento dei premi INAIL calcolato sul minimale e completamente carico ente. La voce di compenso è ad importo nullo e capitolo. Per la conversione dei contributi si usa la voce 04675.


14 COMPENSI IMPONIBILI RUOLI ESENTI : Ruolo CA e CG



Il ruolo CA "Compensi imponibili ruoli esenti deve essere utilizzato per liquidare somme imponibili (missioni, buoni pasto, ecc) al personale esente (BE, DR, SP, AR).come per esempio missioni imponibili, buoni pasto, prestazioni conto terzi o libera professione;Utilizzando questo ruolo sia il Calcolo Liquidazione che il Calcolo Conguaglio applicano correttamente a questi compensi le ritenute fiscali IRPEF, l'IRAP e le detrazioni art.12/13 TUIR.
Dal 2014 il calcolo di liquidazione anche per il modulo U-GOV Compensi, non permette più la liquidazione di importi imponibili su rapporti esenti, anche se non è stato possibile innescare un automatismo per impedire di liquidare compensi esenti sul ruolo CA.
L'attuale gestione del ruolo CA ha quindi originato due problematiche, in materia di giorni di detrazioni, al momento del Calcolo Conguaglio:
1.  Se erroneamente è stato scelto il ruolo CA per liquidare Compensi Esenti vengono riconosciuti i giorni di detrazioni.
Occorre necessariamente inserire la voce 8134 - GG. x detr.pers. con segno negativo per non riconoscere i giorni in sede di Calcolo conguaglio;
In base al parere ricevuto dal nostro consulente fiscale in presenza di "compensi" tassati erogati a soggetti che hanno un rapporto esente, "si deve dare rilevanza al presupposto che legittima l'erogazione", e di conseguenza, prevale l'applicazione delle norme per i redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 51 e 52 Tuir), ivi compreso l'attribuzione delle detrazioni di imposta. Non tutti gli Atenei concordano nel riconoscere i giorni di detrazioni sui compensi da CA.
Dunque, in questi casi, occorre inserire la voce 8134 - GG. x detr.pers. con segno negativo per non riconoscere i giorni in sede di Calcolo conguaglio.
Pertanto per semplificare la gestione è stato predisposto il ruolo CG "Compensi imponibili ruoli esenti NO DETR" da utilizzare nel 2015 in caso di pagamento compensi imponibili a personale inquadrato in un ruolo esente (es. AR, DR, SP e BE ). Il ruolo è identico al CA ma non vengono riconosciute le detrazioni.

15 PRESTAZIONI CONTO TERZI E COMPENSI ACCESSORI A PERSONALE DELL'ATENEO


TUIR Art.50 Comma 1, Lettera e  (ruoli PO-PA-ND, ecc.)

"La prestazione conto terzi, nell'ambito Universitario, è disciplinata dall'art. 66 DPR 382/80 in base al quale i compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con la collaborazione di personale docente e non docente, sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente senza diritto a detrazioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del TUIR. Pertanto le voci di prestazioni conto terzi devono essere liquidate solo al proprio personale dipendente ed essere associate alla lettera e) del TUIR."


Nell'ambito delle prestazioni per le quali è previsto un pagamento sottoforma di compenso, si distinguono due tipologie di attività:


La prestazioni conto terzi si differenzia dai compensi accessori in quanto non prevede contributi previdenziali ma solo tassazione IRPEF ad aliquota marginale.

15.1 VOCI DI COMPENSO PRESTAZIONI CONTO TERZI

 

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03524

Prestazioni conto terzi (Lett. “e”)

Applica tassazione IRPEF marginale, IRAP, ma non le previdenziali.

03435   

Conv. da terzi a.66 DPR 382/80 - IRAP comm

Applica tassazione IRPEF marginale, IRAP Comm, ma non le previdenziali.

03461

Conv. da terzi a.66 DPR 382/80 - IRAP comm

Applica tassazione IRPEF marginale, IRAP Comm, ma non le previdenziali.


Il compenso accessorio invece rientra nel reddito principale del dipendente; prevede tassazione IRPEF ad aliquota marginale,  previdenziali, IRAP.


15.2 VOCI PER COMPENSI  ACCESSORI

 

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03784

Compensi accessori Vari

Applica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali.  Rientra nel punto 1 della CU.

  03654Compenso per commissioneApplica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali.  E' specifica per i pagamenti accessori a dipendenti rientranti in commissioni di concorso.

03690

Compensi accessori vari.

Applica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali. Rientra nel punto 1 della CU.

03434

"Compensi accessori vari (IRAP comm.)"

Trattamento previdenziale accessorio (Tesoro e Fondo Credito). Assoggettata a ritenute fiscali ad aliquota marginale e IRAP commerciale.

03427

Compenso per organi istituzionali pers. dipendente (1)

Voce per liquidare a dipendenti dell'ateneo indennità accessorie relative alla partecipazioni ad organi istituzionali dell'ateneo (ad esempio gettoni ai membri del consiglio di amministrazione ). Applica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali.


15.3 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04584

Forza aliquota max (NON USARE)

Per forzare l'aliquota max applicata nel calcolo sulla base del cedolino mensile; per tali casistiche il consiglio è quello di non usare la voce 00221 "Memorizzazione aliquota max" in quanto, per i dipendenti, necessita prima del passaggio della liquidazione sul capitolo stipendiale 100. Tuttavia è possibile usare la voce 04584 con competenza pari a quella del compenso da liquidare.
Il rischio però è che il calcolo applichi poi l'aliquota max inserita con tale voce 04584 anche per le successive liquidazioni.
Non si ha modo di isolare la singola liquidazione. Pertanto, dopo la liquidazione interessata, il consiglio è quello di mettere alla firma (da CSA) la voce personale 4584 e inserire una nuova voce 4584 ad aliquota più bassa eventualmente.
Si raccomanda di contattare il servizio consulenza prima di utilizzare la voce 4584.

15.4 VOCI DI TRATTENUTA SUL NETTO

CODICE VOCE

DESCRIZIONENOTE
09979Tratt. per Pignoramenti e/o Sentenze (acc.rie)Voce da utilizzare ove si debba effettuare una trattenuta 'sul netto' su compensi accessori o per conto terzi liquidati a personale strutturato dell'ateneo, per effetto di pignoramenti o altre trattenute similari.  Da notare che la voce ' 09101 'Pignoramenti e sequestri'  utilizzata per gestire i pignoramenti su altri ruoli o tipologie di compensi, non è utilizzabile per i compensi a personale 'strutturato' dell'ateneo.

16 RUOLO PI: COMPENSI per LAVORO INTERINALE


Nel caso in cui si abbia necessità di liquidare compensi per attività interinale gestiti attraverso contratti di somministrazione nei quali non deve scaturire un pagamento vero e proprio (la retribuzione rimane a carico delle società interinali) ma deve generarsi il calcolo dell'IRAP da versare, si può utilizzare il ruolo PI: Contratti di somministrazione- SOLO IRAP.
Il ruolo PI ha un unico inquadramento disponibile: 10000, non estratto ai fini della BDM.
La voce di compenso da utilizzare è la 09524 –"Compenso teorico somministrati per IRAP"-, voce variabile liquidabile solo sul capitolo 005600 - Somministrati (solo IRAP). Tale tipologia di compenso non genera il pagamento di un netto e non rientrano in nessun adempimento; l'importo viene assoggettato a IRAP confluisce nell'F24EP per il versamento e nelle stampe riepiloghi/oneri amministrazione per la dichiarazione IRAP.
Se l'Ateneo ritiene utile avere il dettaglio dell'IRAP con il nominativo del percipiente che esegue l'attività è possibile generare un compenso per ogni lavoratore interinale, altrimenti è possibile inserire un unico compenso alla società che gestisce il lavoro a somministrazione per il totale.
Tale società andrà però immatricolata per pagare il compenso.

16.1 VOCI DI COMPENSO


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09524

Compenso teorico somministrati per IRAP

Applica solo IRAP


17 TABELLA RIEPILOGATIVA TRATTAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI PER OGNI RUOLO


Riepiloghiamo in tabella, per ciascun ruolo, chi è soggetto a IRPEF, INPS, INAIL e IRAP.


IRPEF

INPS

INAIL

IRAP

RUOLI CSA/UGOV

 

 

 

 

CC

SI

SI

SI

SI

AU

SI

SI (se supera franchigia 5.000 euro)

NO

SI

PR

SI

SI se versa alla GS

NO

NO

BS

SI

NO

NO

SI

PE

SI

NO

NO

SI

BE

NO

NO

NO

NO

DR

NO

SI

NO

NO

SP

NO

SI

NO

NO

TU

NO

SI

NO

NO

AR

NO

SI

NO

NO

TC

SI

NO

NO

SI

PI

NO

NO

NO

SI

TX

SI

NO

SI

SI


18 SCHEDA DATI FISCALI E PREVIDENZIALI

Il percipiente che deve effettuare una prestazione presso l’ente normalmente compila una dichiarazione fiscale all’inizio di ogni anno, in cui indica le informazioni previdenziali e fiscali, di cui il sostituto dovrà tener conto per effettuare il corretto calcolo delle somme, che gli erogherà a prestazione avvenuta.


Tali informazioni devono essere inserite in U-GOV COMPENSI/CSA nella Scheda dei dati fiscali e previdenziali, archivio comune sia a CSA che UGOV. Le voci inserite nella scheda fiscale varranno ai fini di un corretto calcolo dell’emolumento e relativo conguaglio fiscale ne caso la figura liquidata ne sia soggetta.

Le voci non inserite in tale scheda, ma direttamente nel trattamento economico del contratto o compenso (perché valide solo per una rata e non sempre) non saranno considerate per il calcolo con conguaglio dalla procedura, perché non valide per l'intera prestazione lavorativa effettuata presso l'ente.

Prima di Gennaio 2017 la scheda fiscale era obbligatoria per tutti i ruoli liquidati solo su Ugov Compensi/Incarichi e per tutti i ruoli liquidati contemporaneamente sia in CSA che UGOV.

Da Gennaio 2017 la scheda fiscale è diventata obbligatoria anche in CSA indipendentemente da dove si decida di liquidare un determinato ruolo. A partire da tale data, le voci che elenchiamo di seguito sono gestite tramite la Scheda dati fiscali che sarà quindi verrà usata sia per ruoli dipendenti che per ruoli assimilati, sia per CSA che per U-GOV.


Al momento le voci configurate nella scheda dati fiscali e previdenziali sono:

VOCE

DESCRIZIONE

00223

Inib. IRPEF per non residenti

00955

Rinuncia alle detrazioni

01123

Inib. bonus famiglie numerose

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

01219

Ricercatore rientrato in Italia

01265

Reddito totale (dich. dipendente)

01338

Sist. contributivo L.335/95

01379

Stima reddito x ded./detr.

01380

Sogg.gestione separ.INPS-pension.

01387

Inibizione detrazione art.13

01399

Attivo ereditario automatico (ritenuta)

01439

Soggetto ges.separ.INPS iscritto altra cassa

01450

Sogg.gestione separ.INPS-unica

01531

Reddito aggiuntivo (dich. dipendente)

01577

Rientro dei lavoratori in Italia L.238/10

01766

Dilazionamento contributi

01837

Dilazione IRPeF e contr.

01853

Rich. Dilazionamento IRPEF

02680

Rich.Dilazionamento Ass. fiscale

04350

Richiesta calcolo e cong. ad aliq. fissa

04366

Ricerc. rientrato in Italia a.3 DL 269/2003 con perc.

04420

Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto

04435

Reddito anno precedente per detassazione

04642

Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

04685

Reddito INPS lavoro autonomo esterno

04686

Reddito INPS ges. sep esterno

04688

Richiesta calcolo e cong. ad aliq. fissa con detrazioni

04694

Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

08122

Rich. cong. aliq. fissa con detrazioni

08241

Richiesta cong. ad aliq. fissa

08289

Detr. minima non rapportata (T.D.)

08290

Detr. minima non rapportata (T.I.)

08291

Reddito abitazione princ.(dich dip)

08299

Richiesta add.reg. ad aliq. fissa/max

08304

Richiesta add.com. ad aliq. fissa/max

08316

Annul.Inib.IRPEF non residenti

08317

Annul.Tassazione 30% non resid.

09750

Non soggetto a massimale INPS L.335/95

09853

Tassazione non resid.(30%

10099

Attivo ereditario automatico (trattenute)

14014

Rich. calcolo detrazioni art. 13 c. 5 TUIR

14156

Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati cassa unica

14158

Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa

14175

Inibizione bonus IRPEF DL 66/2014

14238

Reddito ENPAPI lavoro autonomo esterno

14340

Lavoratori impatriati art.16 Dlg 147/2015


Volutamente sono state escluse le voci per PR, perché il professionista per sua natura non deve fare delle dichiarazioni fiscali, ma è lui a decidere cosa mettere in fattura a seconda della situazione e delle sue scelte, scelte che potrebbero essere diverse all'interno dello stesso anno.  Ad esempio il professionista può decidere di applicare la rivalsa, ma è una sua facoltà, per cui potrebbero esserci casi in cui non la mette in fattura e altri in cui la mette, quindi non avrebbe senso indicarlo nella SDF.

Così vale anche per le voci di IVA, che hanno codici diversi a seconda che il compenso sia in attività commerciale o istituzionale, informazione non definibile prima del contratto e quindi nella SDF. Infine per come è fatto CSA nel caso il professionista emetta anche fatture su progetti UE, in cui solo una parte del contratto è soggetta a IVA, andrebbero utilizzate delle voci di IVA e rivalsa diverse da quelle usuali.

La situazione di un PR è quindi troppo volatile e si può definire solo con la fattura davanti: non avrebbe quindi senso inserire informazioni di cui non si è sicuri, nel pannello SDF e PREVIDENZIALI.



APPENDICE


Numero 1: Voce 04417
Compenso a PR in ritenuta d'acconto (09867), con Rivalsa al 4% (04414 rientrante nell'imponibile IVA e fiscale) e IVA al 20%.



Come si può notare la quota di rivalsa al 4% (320) rientra nell'imponibile IVA ( 8320) e Fiscale (8320).
Essendo la voce 04417 una voce che influisce sul trattamento economico del soggetto, il numero con il quale il sistema indicherà tale voce, dopo il calcolo del compenso, varierà da 4417 a 4414

Numero 2: Voce 04415
Compenso a PR in ritenuta d'acconto (09867), con rivalsa a scelta secondo la cassa (04416, rientrante nell'imponibile IVA ma non fiscale) e IVA al 20%.



Come si può notare la quota di rivalsa al 2% (160) rientra nell'imponibile IVA ( 8160) ma non in quello Fiscale (8000).
Essendo la voce 04415 una voce che influisce sul trattamento economico del soggetto, il numero con il quale il sistema indicherà tale voce, dopo il calcolo del compenso, varierà da 4415 a 4416.

Numero 3: Voce 09947
Compenso a borsista, tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente.



Numero 4: Stima reddito per deduzione e detrazione
Esempio: contratto BS dal 1/1/2011 al 14/02/2011 per importo di 1683,03€ suddiviso in 2 rate di cui, la prima, da 1.122,02€ e la seconda da 561,01€.





Al pagamento della prima rata, in fase di liquidazione, il sistema come reddito sul quale calcolare le detrazioni non legge il reddito certo di 1683.03€ ma l'importo della prima rata per 12 mesi (1.122,02€*12 = 13464,24€). In realtà se si vuole considerare il reddito effettivo (1683.03€) di cui la procedura terrà conto solo in fase di conguaglio, accorerà inserire la voce 01379 con l'importo esatto.



Numero 5: Fattura PR spese sostenute dall'ente per conto del PR (Voce 9606)

Rimborso spese per partecipazione, per conto dell'università a convegni

€ 249.05

Spese sostenute dal committente per conto del PR

€ 314.00

TOTALE ONORARI

€ 563.05

Contributi INAR CASSA sul totale onorari (4%)

€ 22.52

TOTALE IMPONIBILE

€ 585.57

IVA 20% SU IMPONIBILE

€ 117.11

TOTALE FATTURA

€ 702.68

A dedurre ritenuta d'acconto 20% su onorari

€ 112.61

A dedurre spese sostenute dal committente per conto del PR

€314.00

TOTALE NETTO DA CORRISPONDERE

€ 276.07




Numero 6: Uso della voce 02039 "Rivalsa 4% su quota (impon. IVA e altre rivalse)"
Compenso a PR di 5200€
INPS al 4% sulla metà del compenso (voce 02039 ad importo)
INPS al 4% sull'imponibile del compenso (5200€) + Rivalsa della voce 02039
Iva al 21%
Ritenuta d'acconto al 20% sull'imponibile del compenso 5200€+ Rivalsa 02039 (104€)


§  L’applicazione dell’INPS è compatibile con la circolare inps n. 164/2004  fatte salve disposizioni specifiche diverse previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo stato di residenza del percettore


09587

Compenso in Ritenuta d'ACCONTO – ENPAPI

La voce si utilizza nel caso l’autonomo occasionale  abbia sia un Rapporto con l’Ateneo da assoggettare ad ENPAPI sia un ulteriore rapporto come figura assimilata che versa alla GS INPS.

A seconda della presenza o meno della voce 1439 in scheda fiscale, l’aliquota applicata sarà la piena o la ridotta.

09487

Compenso in Ritenuta d'ACCONTO - ENPAPI -aliquota piena

 

La voce si utilizza nei casi di autonomo occasionale  contemporaneamente iscritto ad ENPAPI e a INPS ges. Sep, con compensi ENPAPI da assoggettare ad aliquota piena e compensi INPS ad aliquota ridotta. L’eventuale presenza della voce 1439 in scheda fiscale NON influenzerà la ritenuta del compenso ENPAPI a cui verrà applicata l’aliquota piena.



09412

Compenso per Organi Istituzionali pers. assimilato

E’ una copia delle altre voci presenti per gli Organi. Da utilizzare per liquidare compensi per organi di Ateneo a personale assimilato (es. CC, PE). Assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali a seconda del ruolo associato. Deve essere abbinata ad uno dei capitoli di compenso per organi istituzionali (CC + esterni). Ignorata da BDM e Conto Annuale.

La descrizione è volutamente generica per permettere di personalizzare la voce a seconda del compenso erogato (es. Gettone di presenza per Comitato Etico).