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CODICE | DESCRIZIONE | NOTE | |||||||||||||
09856 | Compenso x Collab. Coordinata (1) | E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente. | |||||||||||||
CC RESIDENTI ALL'ESTERO | |||||||||||||||
09618 | Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%) | CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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09636 | Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.) | CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09774 | Compenso per CC all'estero | La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%. Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).
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09749 | Co.co.co a titolo gratuito | Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero. | |||||||||||||
09830 | Rimborso spese CC sogg. contr. | Voce ad importo che applica IRPEF e IRAP. | |||||||||||||
09651 | Rimborso spese esenti | Rimborso spese netto. | |||||||||||||
09944 | Gettoni Presenza | Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione). | |||||||||||||
VOCI DI COMPENSO CON RIDUZIONE L.662/96 AUTOMATICA (CC-PE)
L'Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:
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A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L'Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista "per ciascun incarico" e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto. Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione. Esempio pratico: La voce 09631 - "Compenso Nucleo di Valutazione (L.662/96)" calcola in automatico la ritenuta L.662/96 sulla base del montante:
Il compenso lordo erogato incrementa il montante. Se il lordo percipiente indicato per la voce 09631 è = 6.750,00, ipotizzando che questo sia l'unico CTR percepito dalla matricola utilizzando la voce 09631, il calcolo effettuato dal sistema sarà il seguente: Compenso da RATA 1. MONTANTE = 1.687,50: NESSUNA RITENUTA; Compenso da RATA 2. MONTANTE = 3.375,00: RITENUTA L. 662/96 = [(3.375,00 – 2.582,28) * 5%] = 39,636 = 39,64; Compenso da RATA 3. MONTANTE = 5.062,50: RITENUTA L. 662,96 = [(5.062,50 - 3.375,00) * 5%] = 84,375 = 84,37; Compenso da RATA 4. MONTANTE = 6.750,00: RITENUTA L. 662,96 = [(5.164,57 - 5.062,50) * 5%] + [(6.750,00 - 5.164,57) * 10%] = 5,1035 + 158,543 = 163,65. |
Le nuove voci sono:
9645 | Compenso Consiglio Amm. (L.662/96) | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
9631 | Compenso Nucleo Valutazione (L.662/96). | Voce ad importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
09644 | Compenso revisori L.662/96 | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
09686 | Compenso Senato Accademico (L.662/96) | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
Compenso Commissione (L.662/96) | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. | |
VOCI DI COMPENSO CON RIDUZIONE L.662/96 NON AUTOMATICA(CC-PE) | ||
09795 | Compenso CDA (L.662/96) | |
09871 | Compenso revisori (L.662/96) | |
09992 | Gettoni di presenza (L.662/96) per il Consiglio degli studenti | |
VOCI DI COMPENSO PER ORGANI GENERICHE | ||
09796 | Compenso CDA | Voce senza riduzione erariale per Compenso CDA |
09963 | Compenso Nucleo Valutazione | E' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo. |
09549 | Compenso Senato Accademico | Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP. |
09956 | Compenso ai Revisori | Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione. |
COMPENSI IRAP COMMERCIALENormalmente l’IRAP per gli enti pubblici, IRAP ISTITUZIONALE è ad aliquota 8.50%, se i fondi per il compenso derivano dal MIUR. Questo per tutte le somme di stipendi, compensi, AU occasionali. Per chi svolge attività commerciali invece si considera l’utile riclassificato secondo le regole IRAP e sull’utile o perdita trovati, si applica l’aliquota ridotta di IRAP COMMERCIALE se i fondi derivano da enti esterni. | ||
09708 | Comp. per collab. finanziata da terzi IRAP commerciale | La voce calcola in automatico la tassazione IRPEF a scaglioni, IRAP commerciale, INPS aliquota piena. Per i non residenti accorerà, qualora si avvalgano della convenzione, inibire il calcolo dell'IRPEF (voce 00223). |
COMPENSI IRAP COMMERCIALE NON RESIDENTI | ||
09656 | Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc. - IRAP Comm) | CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09614 | Comp. per collab. coord. (estero 30% IRAP Comm.) | CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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VOCI DI BOLLO | ||
09684 | Imposta di bollo assunta in modo virtuale | E' una voce di trattenuta sul netto, senza automatismo come la voce 9783, che consente in sede di stampa del compenso (per gli Atenei che ne hanno fatto richiesta di personalizzazione) di avere la dicitura "Imposta di bollo assunta in modo virtuale". |
09685 | Imposta di bollo (sul cedolino del CC). Valida per CC, AU, PR | E' una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del CC. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. |
09771 |
| Voce di recupero imposta di bollo. |
09783 | Applicazione imposta di bollo | La voce prevede l'obbligatorietà dell'inserimento del soggetto collettivo e non richiede l'importo. |
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per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:
a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.
Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).
Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).
Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.
Certificazioni e modello 770
Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.
Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata
I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.
Comportamento ai fini IRAP
L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.
Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale
Tipologia Rimborso Spese | IRPEF | IRAP | INPS |
Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA | |||
Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista | SI | NO | NO |
Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità | SI | NO | NO |
Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso | SI | NO | NO |
Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura | |||
Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista | NO | NO | NO |
Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità | SI | SI | NO sul Rimborso SI sull'indennità |
Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso | SI | SI | NO sul Rimborso SI sul compenso |
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