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  • per i redditi di lavoro autonomo abituale, l'art. 54, comma 1, del Tuir prevede che "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, …"
    • per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
      L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
      Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
      Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:
      a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
      b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
      c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
      Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.
      Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).
      Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).
      Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
      a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
      b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
      Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
      Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.
      Certificazioni e modello 770
      Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.

      Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata
      I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
      In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.
      Comportamento ai fini IRAP
      L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
      In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.
      Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale

      Tipologia Rimborso Spese

      IRPEF

      IRAP

      INPS

      Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA

         

      Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

      SI

      NO

      NO

      Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

      SI

      NO

      NO

      Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

      SI

      NO

      NO

      Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura

         

      Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

      NO

      NO

      NO

      Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

      SI

      SI

      NO sul Rimborso SI sull'indennità

      Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

      SI

      SI

      NO sul Rimborso SI sul compenso

      4.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


      Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
      Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

      CODICE
      VOCE

      DESCRIZIONE

      NOTE

      09808

      Aliquota ritenuta d'acconto

      Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

      09713

      Rettifica ritenuta d'acconto

      Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
      E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

      4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


      Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
      Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
      (Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

      Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
      Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

      CODICE
      VOCE

      DESCRIZIONE

      NOTE

       

      01439

      Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa

      Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

       

      04685

      Reddito INPS AU esterno.

      Voce ad importo (cioè il reddito esterno del AU) da inserire direttamente in scheda fiscale in modo da poterla ereditare nel contratto.
      Si riferisce al reddito percepito dall'AU al di fuori dal rapporto con l'ente, che serve per calcolare la franchigia dei 5000€ oltre la quale si applicheranno i contributi e per conteggiare il montante totale INPS e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa raggiungimento del reddito totale annuo (100.324 euro dal 1 Gennaio 2015)

       

      01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa

      Inibizione ritenute previdenziali

      Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

       

      04686 Per la GS non è possibile versare annualmente più di un certo numero di contributi.

      Reddito INPS GS esterno.
      E' una voce generica non solo per AU ma anche per gli altri redditi assimilati soggetti a GS INPS.

      Tale voce serve per indicare l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi percepiti extra procedura dal soggetto, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

      Serve per conteggiare il montante totale INPS (inserendo appunto anche l'informazione relativa ad eventuali redditi esterni, che il sistema non può conoscere) e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa appunto raggiungimento del massimale.

       

      VOCI DI RITENUTA ENPAPI
      Valide per CC-AU

      L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2016 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 31% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.

      L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2016 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 24%.

      L’applicazione di tale ritenuta prevede  l’inserimento della voce di compenso

    09955
    • 09856 “Comp

    . In ritenuta d’acconto”
    • . x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

       

      Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI.

       

      L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati.
      Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.

      14156

      Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

      L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

       

      14158

      Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

      L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

       

      14238

      Reddito ENPAPI Lavoro Autonomo Esterno

      Serve per comunicare l'eventuale reddito da lavoro autonomo esterno. L'Esenzione vale fino a 5000 euro dell'imponibile.

       

      09550

      Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

        

      09551

      Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)

        
      09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.) 
      09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.) 

      VOCI DI RETTIFICA INPS

      
    • 09832

      Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

      Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

       

      09833

      Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

      Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

       

      09838

      Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

      Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

       

      09839

      Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

        

      09840

      Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

      Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

       

      09841

      Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

      Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

       



      5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)

      Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

      Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

      Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.

      In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).

      N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

      5.1 VOCI DI COMPENSO

      CODICE
      VOCE

      DESCRIZIONE

      NOTE

      09947 Vedi Appendice Num.3 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

      Borse di studio (Tass. IRPEF)

      La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

      09824

      Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale

      La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.
      Si utilizza nei casi previsti all'ex art. 50 lett. C TUIR ("somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante") per erogazione di un premio di studio.

      09651

      Rimborso spese esenti

      Rimborso spese esente.

      COMPENSI IRAP COMMERCIALE

        

      09776

      Borsa di studio (Tass. IRPEF – IRAP Comm)

      La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale

      5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

      CODICE
      VOCE

      DESCRIZIONE

      NOTE

      08289

      Detrazione minima intera
      (Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

      Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo.

      01531

      Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

      Reddito dichiarato dal dipendente da aggiungere al reddito stimato dalla procedura, valido anche in fase di conguaglio.

      08134

      GG per detrazioni personali

      La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
      Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

      09652

      Rettifica fiscale

      Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.


      INTERVENTI SUL REDDITO

        

      01379 Si veda appendice numero 7 come caso pratico di utilizzo della voce.
      (Liq)

      Stima reddito per deduzioni/detrazioni

      (La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

      In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
      Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
      Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

      01265
      (Liq+Cong)

       

      Reddito totale

      La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

      01387 (Liq+Cong)

       

      Inibizione detrazioni personali (art.13)

      La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

      04350

       

      Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

       



      5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE

      Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

      Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, non si applichi la ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo, ma l'IRPEF a scaglioni progressivi di reddito come per i soggetti residenti.

      In questo caso nessuna informazione dovrà essere inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali e nel contratto al percipiente si indicherà semplicemente ruolo e voce di compenso come se fossero soggetti residenti (Voce 9947).



      5.2.2 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: SI CONVENZIONE

      Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

      Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si inibisca il pagamento della ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo attraverso l'inserimento, nella scheda dati fiscali e previdenziali, della voce 00223: 'Inib. IRPEF per non residenti', con data inizio e fine pari all'anno in cui ci sta facendo tale dichiarazione. Nel contratto al percipiente si indicherà comunque ruolo e voce di compenso (Voce 9947).

      In alternativa è possibile usare la voce di compenso 09553 ""Borsa di studio esente residenti all'estero", che in automatico disabilità il conteggio dell'IRPEF al 30%.



      6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)

      Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.

      E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.

      Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.

      N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP.

      6.1 VOCI DI COMPENSO

      CODICE
      VOCE

      DESCRIZIONE

      QUALIFICHE BDM

      NOTE

      09941

      Borse di studio (Tot.esente)

      B001

      09733

      Borse di studio per attività di ricerca esenti

      B001

      09835

      Borsa di post-dottorato (no IRAP)

      B003

      09981

      Borsa di studio perfezionamento estero

      B005

      09781

      Borsa di studio Erasmus Mundus

      B001

      09980

      Borsa di studio post-dottorato

      B003

      09850

      Borsa di specializzazione (no IRAP)

      B004

      09766

      Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

      B006

      09651

      Rimborso spese esenti

      S999

      Rimborso spese esente.

      6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

      La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per " le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti", anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus.

      Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione.

      L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003.

      Pertanto in caso di obbligo di versamento contributivo, occorrerà usare il ruolo BE con l'inserimento in scheda fiscale della voce 1450, se si vuole applicare INPS ad aliquota piena, o la 1439 se si vuole applicare l'aliquota ridotta.

      La voce di compenso da utilizzare in questo sarà però la 09826 "Contributo integrativo borse mobilità studenti".


       7 PERSONALE ESTERNO (PE)

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