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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09856

Compenso x Collab. Coordinata (1)

E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente.
La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF a scaglioni, INPS 28.72%.
A conguaglio la voce applica in Ugov le Add.Reg e Add.Comunali.

CC RESIDENTI ALL'ESTERO

 

 

09618
(NO CONV)

Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)

La voce applica in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + la 9853.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP in Italia.


    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.

09636
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + 223.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP in Italia.

09774

Compenso per CC all'estero
(IRPEF 50%)

La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali, per il 50%.


CC RESIDENTI ALL'ESTERO: NORMATIVA

Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

  • Se il soggetto lavora all'estero <183 giorni nell'arco di 12 mesi, è residente in Italia e sarà tassato dallo stato di residenza (ovvero nel comune dove si è prodotto il reddito) sulla retribuzione effettiva.
  • Se il soggetto lavora all'estero >183 giorni è residente all'estero. A quel punto qualora risiedesse in uno Stato che adotta la convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto pagherà le imposte dove è residente (cioè all'estero), mentre in caso contrario, senza convenzione, pagherà le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta).

    Quindi:
  • Senza Convenzione: si pagano le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta)
  • Con Convenzione: si paga dove si ha la residenza.


    A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?

    In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l'INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).
    "Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l'art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell'articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
  • Stato italiano
  • Soggetti residenti nello Stato Italiano
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti


    Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.
    L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:
    sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

    Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

    Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare?
  • ridotta: per Paesi dell'UE e quelli legati all'ITALIA da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
  • piena: per Paesi non legati all'UE da convenzioni

 

 

09749

Co.co.co a titolo gratuito

Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero.
E' il caso in cui l'Ateneo abbia rapporti con soggetti che effettuano docenze gratuite, trattate come un rapporto di collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell'ente.
Il sistema calcola in automatico la voce 04478 sul minimale previsto per legge (per il 2012 1292,90)..
La voce va utilizzata insieme alla 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E." qualora l'Ateneo voglia accollarsi la quota di INAIL C. Dipendente, normalmente calcolata con l'utilizzo della sola voce di Compenso 09749.

09796

Compenso CDA

Voce senza riduzione erariale per Compenso CDA

09956

Compenso ai revisori

Revisori contabili generici. Voce senza riduzione erariale

09963

Comp. Nucleo di Valutazione

E' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.

09549

Compenso per Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese netto.

09944

Gettoni Presenza

Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione).
Soggetti a IRPEF, IRAP. INPS GS calcolata da procedura.

VOCI DI COMPENSO PER RIDUZIONE L.662/96
"I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

 

L'Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:

 

2582,29

a

5164.57

(5%)

5164.58

a

10329.14

(10%)

10329.15

in poi

 

(20%)

...


E' il sistema normale di calcolo dell'imposta dovuta sulle somme e valori percepiti dal lavoratore; si attua applicando le aliquote progressive e, successivamente attribuendo le detrazioni spettanti (per reddito da lavoro dipendente e famigliari a carico, ART.12 TUIR).
LA RITENUTA IRPEF
L' IRPEF è l'imposta dovuta dalle persone fisiche; aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione cui si colloca il reddito. Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d'imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.


Aliquote annuali e scaglioni in vigore per l'anno 2014:

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

...


Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.



LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF: IRPEF LOCALE
Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere, dalle somme corrisposte al lavoratore, anche l'addizionale regionale e quella comunale.


L'Addizionale Regionale

 
E' dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 3101/12 01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: a saldo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
Trattenuta: in massimo di 11 rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Le rate saranno 9 nel caso il conguaglio sia fatto a Febbraio. (Nel 2012 si pagano le addizionali relativi al 2011).
L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.


L'Addizionale Comunale

 
L'addizionale comunale all'Irpef è un'imposta istituita da ogni singolo Comune.
E' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 101/1 01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: in sede di conguaglio, sia a saldo che in acconto.
Trattenuta: il saldo è trattenuto in massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
Per l'A.C è dovuto un acconto del 30%, trattenuto dal datore di lavoro in massimo 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Si calcola solo per chi è in servizio; se il rapporto di lavoro cessa prima, non viene calcolato.


BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE ADDIZIONALI:


La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).


Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

 


Come avviene per il pagamento della ritenuta Irpef, gli importi delle addizionali sono versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono stati trattenuti.

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DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO


I contribuenti che hanno familiari a carico hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.
La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede possiede un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.


CHI E' CONSIDERATO A CARICO


Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

 
L'IMPORTO DELLA DETRAZIONE

 
L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.
In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.



PER I FIGLI
La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:
• 900 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni (1.220 euro dal 1° gennaio 2013)
• 800 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni (950 euro dal 1° gennaio 2013).
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio,
a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 220 euro. Dal 1° gennaio 2013, con la Legge di Stabilità, questo incremento è stato elevato a 400 euro.




Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente
che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.


Come va divisa la detrazione tra i genitori:
La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori.
È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.
Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.
In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE


Il committente, in caso di pagamento di compenso a CC, ha l'obbligo:

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE


INIBIZIONI e DETRAZIONI Per inibire le detrazioni di familiari a carico non esiste un'apposita voce specifica ma bisogna intervenire dal pannello menù Risorse Umane - Carico Familiari chiudendo le Valutabilità (caratteristiche del componente nucleo famigliare).

 

 

01387
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

00955
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13) e Familiari a carico

La voce inibisce sia il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente che per familiari a carico.

00223
(Liq+Cong)

Inibizione IRPEF non residenti in Italia.

Se il CC è residente all'estero e si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni, non viene operata la ritenuta IRPEF in Italia, ma si pagheranno le imposte nel paese di origine.

08289
(Cong)

Detrazione minima non rapportata ai giorni (Tempo Determinato).

Da utilizzare quando il percipiente richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo di lavoro poiché il suo rapporto è inferiore a 8.000€.
La detrazioni spettante per i redditi inferiori a 8000€. sarebbe pari a 1880€. qualora sia rapportata su un rapporto nell'intero anno di 365 giorni.
Qualora invece il rapporto sia inferiore all'anno, ma si voglia comunque riconoscere la detrazione minima per i tempi determinati, si utilizzerà la voce 08289€..
Per legge la detrazione minima per lavori a tempo determinato è di 1380€.. Per i tempi indeterminati la detrazione minima è di 690. La voce da utilizzare in questi casi è la 08290, valida solo per il personale strutturato.

08134
(Cong)

Giorni per detrazioni personali
(Nel campo "Parti", occorre inserire i giorni che si vuole considerare per il calcolo)

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

14175

Inibizione Bonus IRPEF DL 66/2014

Voce personale per inibire il Bonus Fiscale sia nel calcolo del singolo compenso che a Conguaglio Fiscale. La voce può passare per questo motivo da Scheda fiscale.

14176

Rettifica bonus IRPEF DL 66/2014

Voce variabile ad importo per rettificare l'importo del Bonus calcolato. E' una voce che può assumere valori sia positivi che negativi.
La voce non passa da scheda fiscale.


INTERVENTI SU SCAGLIONI E ALIQUOTE

 

 

01352
(Liq)

CC con tassazione aliquota max.

In sede di liquidazione innesca la tassazione ordinaria IRPEF marginale e non applica le detrazioni ART.13 in sede di singola liquidazione. In sede di conguaglio sarà invece applicata la tassazione a scaglioni.

Per gli assimilati deve essere accompagnata dalla voce 00221 al fine di definire che aliquota applicare SOLO QUANDO non si hanno altre tipologie di redditi di lavoro nei quali è già determinata l'applicazione di un aliquota marginale.

Dovrebbe essere richiesta dal dipendente in sede di dichiarazione fiscale; è utile quando il dipendente abbia più rapporti sovrapposti in ognuno dei quali siano applicate le detrazioni; per evitare conguagli troppo pesanti, a debito, si può decidere di applicare in sede di liquidazione mese per mese la tassazione marginale.
Per questo motivo la voce NON va inserita da scheda fiscale ma va inserita direttamente nel compenso previo inserimento della 00221 da scheda fiscale.

00221
(Liq)

Memorizzazione aliquota max
(Specifica che aliquota inserire)

In sede di liquidazione il percipiente richiede l'applicazione di un'aliquota IRPEF marginale non a scaglioni progressivi d'imposta. In sede di conguaglio invece sarà applicata la tassazione a scaglioni.
La voce può essere inserita sia da scheda fiscale che da compenso.

N.B: Per i dipendenti liquidati in UGOV su capitoli diversi da quello stipendiale (Capitolo 100) la voce non necessita di essere accompagnata dalla 01352.

09853

Tassazione non residenti, 30%

Per CC non residenti in Italia, che non si avvalgono della convenzione contro le doppie imposizioni. La tassazione è applicata sul lordo inserito con la voce 09856. Non passa per la scheda fiscale in quanto è sempre meglio verificare gli effettivi giorni di presenza all'estero.

04350

Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota max

La voce applica l'aliquota max in fase di liquidazione e al momento del conguaglio (soprattutto nei casi di incertezza del proprio reddito) adeguerà il calcolo in funzione della data competenza voce inserita, per i mesi antecedenti. Non calcola le detrazioni.

08241

Richiesta conguaglio ad aliquota max

In fase di liquidazione saranno applicati gli scaglioni IRPEF mentre in quella di conguaglio l'aliquota marginale.

08299

Richiesta Add. reg. ad aliquota max

Implica l'applicazione dell'aliquota max nel calcolo dell'addizionale regionale, con lo stesso criterio della tassazione IRPEF.

09652

Rettifica fiscale (Solo Compensi)

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.


INTERVENTI SUL REDDITO Il calcolo mensile delle detrazioni viene effettuato su un reddito presunto perché solo a fine anno, potrà essere definito il reddito certo. Nel calcolo del conguaglio fiscale verranno quindi ricalcolate tutte le imposte, comprese le detrazioni. Se in corso dell'anno si vuole intervenire sul reddito presunto automatico si utilizzeranno le voci 1379- 1265 – 1531.

 

 

01379
(Liq)

Stima reddito In fase di liquidazione dei compensi la stima del reddito viene considerata su tutto l'arco dell'anno e solo con il lancio del conguaglio verrà riproporzionata alla durata effettiva del contratto. Pertanto le detrazioni, che dipendono dal reddito, saranno rideterminate in fase di conguaglio e calcolate correttamente sul reddito certo e per il periodo corretto. per deduzioni/detrazioni
(La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, sostituisce sempre il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura considerando l'importo indicato nella voce.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

In fase di liquidazione la procedura considera il valore indicato nell'importo della voce solo se più alto di quello stimato dalla procedura.

01265
(Liq+Cong)

Reddito totale (dichiarato dal dipendente)

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

01531
(Liq+Cong)

Reddito aggiuntivo per detrazione d'imposta (in fase di liquidazione e conguaglio)

Deve essere inserita se il percipiente dichiara di avere nell'anno ulteriori redditi da considerare per le detrazioni, rispetto a quelli erogati dall'ente. Tale campo può essere utilizzato anche nel caso il soggetto abbia più rapporti in essere all'interno dello stesso ente per evitare conguagli troppo eccessivi.

01219
(Liq+Cong)

Ricercatore rientrato in Italia.

I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che hanno svolto attività di ricerca all'estero e sono rientrati in Italia, sono imponibili solo per il 10%, ai fini delle imposte dirette. Per questo la procedura come stima automatica del reddito riduce l'imponibile fiscale al 10%.
Così facendo le detrazioni calcolate sull'imponibile fiscale totale non sono però calcolate correttamente e occorrerà intervenire correggendo la stima automatica con la voce 01218.
La voce 01219 e la 01218, dovranno passare per la scheda dati fiscali e saranno comunque accompagnate, all'interno del documento gestionale, dalla voce di Compenso.

08291

Reddito abitazione principale

Tale voce consente di far confluire la rendita dell'abitazione principale nel reddito complessivo per il calcolo delle detrazioni d'imposta.
La voce non ha nessun effetto in ambito di conguaglio ma serve unicamente per compilare i campi CUD e 770 relativi a tale casistica.


TRATTENUTA SUL NETTO (valide per ogni ruolo)

 

 

09102

Trattenute Varie

Voci extra-erariali di trattenuta sul netto del compenso percepito dal collaboratore.
Sono voci ad importo, ed escluse da imponibile fiscale e previdenziale.
Non è necessario inserire il capitolo poiché è lo stesso della voce di compenso.

02737

Polizza assicurativa RC

 

01779

Quota associativa

 

01805

Trattenuta Tessera Parcheggio

 

00887

Spese Telefoniche

 

04830

Quota associativa CURC

 

04831

Spese Telefoniche

 

04832

Spese telefoniche CURC

 

04319

Rit. Sindacale CIPUR Confsal

Unica voce già ad importo (7.50€).
Non prevede la scelta del capitolo perché associato a quello della voce di compenso.
Se per uno stesso compenso dovesse esserci l'esigenza di trattenere 2 volte tale importo, occorrerà duplicare la voce 4319 due volte nel trattamento economico. L'importo 7.50€ sarà così raddoppiato.

09625

Recupero Abbonamento bus treno

Qualora l'Ateneo richieda la configurazione di queste voci, trattandosi di voci di recupero, occorre sapere su quale gruppo contabile debbano transitare.
In particolare, se devono transitare nei versamenti perché sono somme che l'Ateneo reincamera o se il giro contabile a livello stipendiale è già chiuso e non devono transitare per gli stipendi.

09678

Recupero Netto

 

 

...

...

1.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI


I CC sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla sede INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative.
La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un'eventuale filiale dell'azienda committente.
Il collaboratore ha comunque facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Allo stesso modo, si procederà alla comunicazione alla Gestione Separata in caso di cessazione dell'attività di collaborazione.

MODALITA' DI CALCOLO INPS
La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e cioè, dal compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore.

CASSA INPS GS ALIQUOTE APPLICABILI
Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata l'aliquota piena (28.72 per il 2014) mentre per il soggetto iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria o soggetto pensionato verrà applicata l'aliquota ridotta.
Si precisa che risulta a carico del collaboratore 1/3 del contributo mentre gli altri 2/3 sono a carico del committente.
Aliquote INPS Gestione Separata
L'articolo 2 comma 57 della Riforma Fornero (Legge 92 del 28/06/2012) ha apportato modifiche alle aliquote contributive INPS G.S. a decorrere dal 2013; tali dati sono state ulteriormente modificati dalla Legge Stabilità 2014 come riepilogato nel seguente prospetto:
ANNO    CASSA UNICA     ALTRA CASSA2013       27.72            20.002014       28.72           22.002015        30.72            23.502016       31.72           24.002017       32.72           24.002018       33.72           24.00    
Si ricorda che nell'aliquota della cassa unica è presente una quota aggiuntiva (0.72) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per quanto attiene alle modalità di versamento, il committente ha l'obbligo:

...


I rapporti di lavoro assimilati a dipendente, soggetti ad INPS, sono


AR: Assegni di ricerca
AU: Lavoro Autonomo
CC: Collaboratori coordinati e continuativi
DR: Borse di dottorato
PE: Personale esterno
SP: Specializzandi


CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CASSA INAIL Si veda Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000 per il calcolo imponibile INAIL (Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 23 Febbraio 2000 n.38, i datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai Co.co.co.
L'estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata allo svolgimento, da parte del CC, di una delle attività protette e soggette alla tutela INAIL.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 carico del committente.
Sono previste aliquota diverse a seconda della valutazione del rischio a cui si è soggetti.

Il committente ha l'obbligo:

...


Il sistema da procedura, se non è inserita alcuna voce, calcola il versamento contributivo GS ad aliquota piena. Volendo applicare l'aliquota ridotta si dovrà inserire la voce 01439.
Per i collaboratori non residenti la ritenuta previdenziale segue la regola della tassazione fiscale (vedi nota numero 1 pag.3).

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.

04686 Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

VOCI PER INPGI


Con l'aggiornamento CSA del 16/02/15, in applicazione della circ. INPGI 1/2015 sono stati modificati il tetto per l'applicazione della rit. 438/92 che per il 2015 è pari a 44.888 euro annui (3741 euro mensili) e l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata - cassa unica che diventa complessivamente del 26,72%: 17,81% a carico dell'amministrazione (voce 2696) e 8,91% a carico del giornalista (voce 04643).

 

 

04642

Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.

04694

Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.

VOCI DI RITENUTA ENPAPI
Valide per CC-AU
L'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 30% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.
L'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 23,50%.
L'applicazione di tale ritenuta prevede l'inserimento della voce di compenso 09856 "Comp. x Collab.Coordinata" nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

 

 

14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

14238

Reddito ENPAPI Lavoro Autonomo Esterno

Serve per comunicare l'eventuale reddito da lavoro autonomo esterno. L'Esenzione vale fino a 5000 euro dell'imponibile.

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

 

VOCI DI RETTIFICA INPS

 

 

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

 

09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

VOCI DI RETTIFICA INPGI

 

 

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp

 

09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)

 

09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa

 

09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)

 

09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica

 

09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)

 

VOCI DI RETTIFICA INAIL

 

 

09836

Rettifica contributi INAIL C.E

 

09837

Rettifica contributi INAIL C.D

 

VOCI DI RETTIFICA IRPEF

 

 

09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.

 

...

...

1.6 DETERMINAZIONE IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO



COMPENSO LORDO
___
RITENUTE INPS CO.CO.CO CARICO DIP.
RITENUTE INAIL CO.CO.CO CARICO DIP.
_________________________________________________
IMPONIBILE FISCALE
Su cui applicare
IRPEF LORDA A SCAGLIONI
___
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
DETRAZIONI FIGLI E FAMILIARI A CARICO
_________________________________________________________________________
IRPEF NETTA

IMPONIBILE FISCALE – IRPEF NETTA = COMPENSO NETTO

...

...

1.7 INDENNITA' DI MATERNITA': COME GESTIRE IL CONTRATTO UGOV


Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (GS) hanno diritto ad un'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai due mesi antecedenti la data del parto e ai tre mesi successivi alla data stessa interamente pagata dall'inps.
ai fini della corresponsione dell'indennità occorre l'attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
l'indennità è corrisposta dalla competente gs su richiesta diretta da parte dell'interessato; non ha alcun ruolo in merito il committente, il quale, dal canto suo, si limiterà ad interrompere verso il collaboratore la normale corresponsione del compenso mensile previsto da contratto. pertanto la richiesta all'inps non avrà alcun riflesso sul cedolino mensile rilasciato dal committente al cc.
per gestire casi come questo di interruzione del contratto, in u-gov, non è possibile interrompere la carriera con un'attività specifica, come in csa, ma occorrerà utilizzare l'apposita funzione "interrompi". al ritorno del cc, si aprirà un nuovo contratto.
per ulteriori dettagli si consulti il manuale delle variazioni contratto disponibile sulla piattaforma e-learning.

...

 2 SUPPLENTI DOCENTI


E' stato creato il nuovo ruolo SC- Supplenti docenti (soggetti a contrib.)- che come richiesto dalla Circolare n. 6/2014 assoggetterà a contribuzione INPDAP (Tesoro e Fondo Credito) le supplenze liquidate a dipendenti di altre università o di altri enti. Il nuovo ruolo SC, ai fini BDM ha l'inquadramento 000 00 con qualifica 047000 -Tempo determinato e l'inquadramento 200 00 con qualifica BDM CAID0 - Contratto per attività di insegnamento (legge 240/10 art. 23).
Le voci da usare devono essere assoggettate a ritenuta previdenziale ed essere liquidate su un capitolo con codice BDM S611- Compenso per supplenze.

...

...

2.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI AD IMPORTO

 

 

00291

Pagamento Supplenze

 

03529

Pag. Supplenza

 

03544

Affidamento

 

03522

Affidamento

 

03685

Attività didattica aggiuntiva

 

03702

Master - Affidamenti didattici

 

03740

Supplenza (l+ce)

 

03884

Incarichi di insegn. e att. didattiche integr.

 

03875

Pag. Supplenza

 

03876

Pagamento Supplenze

 

03930

Pag. incentivo didattica

 

04172

Incar. didatt. scuole di specializzazione

 

Liquidabili per esempio sui capitoli 000208, 000241, 000242, 000243 e 000244.
I compensi liquidati sul ruolo SC sono quindi assoggettati a ritenute INPDAP, fiscali e ad IRAP.Ai fini del conguaglio il ruolo SC è definito come ruolo di lavoro dipendente e quindi i compensi saranno raccolti nel punto 1 del CUD, senza generare dettagli. Il ruolo SC è definito come secondario: quindi non verranno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
N.B: Qualora per liquidare Compensi di Supplenze si utilizzasse il ruolo CB in alternativa al ruolo SC, le voci da utilizzare per la liquidazione sarebbero le stesse di una co.co.co (ruolo CC).
Inoltre utilizzando il ruolo CB con un tipo contratto specifico per le supplenze legato alla QUALIFICA BDM OCAID0 (a sua volta collegata all'inquadramento CSA 20000) tale inquadramento calcolerebbe sempre l'IRPEF marginale invece degli scaglioni + detrazioni. Qualora si volessero applicare gli scaglioni + le detrazioni allora andrà inserita la voce 09859 " Scelta capitolo stipend. x CC" in Scheda dati Fiscali.


REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

(commercialisti, avvocato, musicisti, fotografi)


Tra i Redditi di lavoro autonomo rientrano tutti quelli che non sono redditi di lavoro subordinato: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni [Abituali (PR) e Occasionali (AU)], diversi per modalità di determinazione del reddito e per obblighi contabili imposti dalla legge.
Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte, da applicarsi da parte di chi effettua il pagamento del compenso (l'ente) se sostituto d'imposta.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali.
L'autonomia consta nel fatto che il soggetto, svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera.
La professionalità lo differenzia dal lavoratore dipendente e si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro, finalizzati ad uno scopo predefinito.
L'abitualità sussiste quando tali atti sono posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.

RITENUTA ALLA FONTE
Le ritenute operano secondo un particolare meccanismo che vede coinvolti due soggetti:

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI AD IMPORTO

 

 

09867

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRPEF al 20%.

09747

Compenso a creditore pignoratizio

La voce applica in automatico il 20% di ritenuta d'acconto, no IRAP. Richiede comunque l'inserimento della voce di IVA 4413 al 20% che poi verrà inibita in sede di calcolo.

09513

Compenso professionisti revisori (L.662/96)

Voce di compenso. Genera la voce 1568 "Ritenuta L.662/96 art.1 c.126 (Revisori)" sulla quota che supera la soglia prevista dalla Legge 662/96. Da usare in caso di pagamento di compenso a professionisti appartenenti al collegio dei revisori.


Image Modified

 

 

PROFESSIONISTI ESORDIENTI. Legge 24/12/2007 n.244

 

 

09526

Compenso professionisti esordienti
(Legge 24/12/2007 N.244 (art.1 comma da 96 a 117)

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

09525

Rimborso spese professionisti esordienti

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto su un rimborso spese per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

02029

Rivalsa 4% Legge 111/2011 – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)

E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9526 "Compenso professionisti Esordienti" .
La voce 2029 attiva la voce di cedolino 2030 "Rivalsa 4% Legge 111/2011- Esordienti" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.

VOCI DI RIMBORSO SPESE

 

 

09753 La voce 9753 diventa 9754 dopo il calcolo.

Rimborso spese esente per Art.15

Voce che prevede l'inserimento dell'importo e codice Iva (IVA 0%). Con questa voce l'importo di rimborso che viene inserito non sarà soggetto né ad IVA né a ritenuta d'acconto.
La voce 9753 genera anche la voce 9754 di IVA su rimborso spese esente art.15 che ha imponibile pari all'importo della voce 9753, aliquota 0, importo 0. Entrambe le voci vengono registrate sul liquidato con riferimento IVA uguale a quello indicato nella voce 9753.

09759

Rimborso spese tassate

Serve per pagare i rimborsi spese tassati ai PR, soggetti a ritenuta d'acconto, IVA, contributo previdenziale.

09606

Spese sostenute per conto del PR

La voce, ad importo e capitolo obbligatori, è imponibile IVA e rivalsa iscritti all'albo (4415). L'importo della voce 9606 deve essere sottratto dal totale del compenso in quanto si tratta di spese già pagate dall'ateneo per conto del PR. Per tale motivo viene generata anche la voce extraerariale 9607: a dedurre spese sostenute per conto PR.

09559

Spese di trasporto PR pagate dall'Ateneo (non liq, si IVA, rivalsa,fisc e IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un PR con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per il PR perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali, rivalsa e IVA. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo costituisce un "bene in natura" per il soggetto perché incrementa gli imponibili rivalsa, IVA, ritenuta d'acconto.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09759.

PR NON RESIDENTI: VOCI DI COMPENSO E RIMBORSO SPESE

 

 


09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese in rit.d' imposta (non residenti – no rit. d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%



09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%)

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%

09529
(NO CONV)

Rimborso spese in rit. d' imposta (non residenti – 30%)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30%

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%




09639

Compenso in rit. d' imposta (non resid. – no rit. d'imposta – no prev)

PR non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero.

  • NO RITENUTA D'IMPOSTA al 30%

VOCI DI BOLLO

 

 

09684

Imposta di bollo assunta in modo virtuale

E' una voce di trattenuta sul netto.

09685

Imposta di bollo ( Valida per CC, AU, PR).

E' una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del CC. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo.
Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo.
Si applica per importi lordi > 77.47€.

09771


Recupero imposta di bollo

Voce di recupero imposta di bollo.
Da applicare in caso in cui il CC chieda in restituzione all'ateneo l'importo del bollo da lui precedentemente pagato. Sarà poi il CC stesso che penserà a versarla all'erario.

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

PR NON ISCRITTI ALL'ALBO MA ALLA GESTIONE SEPARATA Sono tutte le nuove professioni, attività di consulenza che non hanno un albo e una vera e propria cassa ma versano alla GS.

 

 

04417 Vedi Appendice Num. 1 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (Iscritti GS, imponibile IVA e altre rivalse). IVA = IRPEF = 20% sullo stesso imponibile.

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04414 nel Tab Voci Calcolate.

Si utilizza per i PR non iscritti all'albo ma alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è del 4%, inserita in automatico da procedura, per cui non accorerà inserire la sua percentuale. Il 4% è calcolato sul compenso.
La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA e Fiscale.

PR ISCRITTI ALL'ALBO E ALLA CASSA DELL'ALBO (NO GESTIONE SEPARATA) Avvocati, Architetti, Ingegneri che solitamente sono al 4% mentre i Biologi, Agronomi al 2%.

 

 

04415 Vedi Appendice Num. 2 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA).

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04416 nel Tab Voci calcolate.

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
Occorre indicare l'aliquota della rivalsa (2% in genere o 4%).
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14039

Rivalsa 2% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 2%
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14040

Rivalsa 4% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 4%.
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

02039

Rivalsa 4% su quota (imp. IVA e altre rivalse)

La voce chiede la valorizzazione dell'imponibile su cui applicare la rivalsa.
La voce genera nel calcolo la 2040 "Rivalsa 4% su quota" il cui importo confluisce nell'imponibile rivalse iscritti all'albo, nell'imponibile IVA e nell'imponibile ritenuta d'acconto.

 

PROFESSIONISTI CASSA ENPALS

 

 

04423

Imponibile Ritenuta ENPALS
(Aliquote C.E. 9.19% più ulteriore onere C.E. 23.81%)

La voce va accompagnata alla voce di compenso 09867. La 4423 richiede l'imponibile su cui calcolare i contributi come indicato nell'immagine sottostante.



Le voci calcolate risultano:

 

 

 

 

PR ISCRITTI ALL'ALBO (che non ha una cassa) MA NON ALLA CASSA ->
VERSA ALLA GS

 

 


Uso contemporaneo delle voci 4417 + 4415

  1. Contributo previdenziale alla Cassa GS. Addebito al committente di una Rivalsa del 4% (SI IVA, SI IRPEF)
  2. Contributo previdenziale alla Cassa dell'Albo. Addebito al committente di un Contributo Integrativo del 2% (SI IVA, NO IRPEF)


    Se le voci 04417 e 04415, sono utilizzate contemporaneamente, il calcolo agisce applicando prima la 04417 sull'imponibile della voce del compenso, e successivamente, la 04415 sull'imponibile del compenso sommato alla quota della rivalsa della voce 04417.

    Image Modified

 

 

STUDI ASSOCIATI

 

 

04661

Rivalsa con imponibile: quota 1

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato Produce reddito da lavoratore autonomo anche l'esercizio di arti e professioni in forma associata sempreché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, in quanto il reddito prodotto da tali tipi di società è in ogni caso considerato reddito di impresa.
Ex: Parcella di studio associato XY, con il 90% del totale soggetto alla cassa previdenziale Dottori commercialisti (4%) e il 10% del totale soggetto alla cassa nazionale previdenziale e associazione nazionale forense. (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote differenti.
L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile.
La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

04663

Rivalsa con imponibile: quota 2

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote diverse. L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile. La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

...


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09955 per il ruolo AU, la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%, l'IRAP istituzionale al 8.50%.
Qualora l'importo del compenso per prestazione occasionale superasse i 5000€, la procedura applicherà anche l'INPS con aliquota automatica piena.
Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

...


...






4.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto
(Seminario)

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS 28.72 % al superamento della franchigia.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.
Genera la voce di ritenuta d'imposta 9763 al 25%. Non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP.
I premi e le vincite sono certificato nel 770 ordinario (quadro SH prospetto G) e non nel 770 semplificato. CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770 ordinario.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

 

 

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523).
E'associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP.  La voce viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

 

 

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

 

 

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta.

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

 

 

09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Richiede la valorizzazione dell'importo da liquidare e dell'aliquota da utilizzare per determinare l'imponibile fiscale (se diverso dal lordo). Viene applicata una ritenuta d'acconto del 30%.

Se l’Ateneo ritiene che per il caso dei non residenti non  valga la riduzione, ovvero il 30% si applica sull’intero imponibile si dovrà valorizzare il campo aliquota con 100.

Se l’Ateneo ritiene che per il caso dei non residenti si applichi la stessa riduzione prevista per il caso di residenti si dovrà valorizzare  il campo aliquota con 60 o 75 a seconda della riduzione spettante in base all’età.

09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Come la 09516 ma con causale B

09563

Diritti d'autore (caus. L)

Come la 09806 ma con causale L

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Come la 09516 ma con causale L

Le voci per "Diritti d'Autore" andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti. Qualora liquidate sul Ruolo PR, seppur il calcolo sia corretto, verranno estratte sulla PCC, in quanto presenterebbero la riga a zero per l'IVA nelle voci calcolate del compenso.

 

 

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO

 

 


09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS



09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS




09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

 

 

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE

 

 


09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€


09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

VOCI DI BOLLO

 

 

09684

Imposta di bollo assunta in modo virtuale

E' una voce di trattenuta sul netto.

09685

Imposta di bollo (Valida per CC, AU, PR).

E' una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo.
Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo.
Si applica per importi lordi > 77.47€.

09771


Recupero imposta di bollo

Voce di recupero imposta di bollo.
Da applicare in caso in cui l'AU chieda in restituzione all'ateneo l'importo del bollo da lui precedentemente pagato. Sarà poi il lavoratore autonomo stesso che penserà a versarla all'erario.

...

  • per i redditi di lavoro autonomo abituale, l'art. 54, comma 1, del Tuir prevede che "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, …"
  • per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
    L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
    Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
    Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:
    a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
    b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
    c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
    Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.
    Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).
    Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).
    Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
    a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
    b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
    Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
    Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.
    Certificazioni e modello 770
    Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.

    Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata
    I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
    In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.
    Comportamento ai fini IRAP
    L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
    In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.
    Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale

    Tipologia Rimborso Spese

    IRPEF

    IRAP

    INPS

    Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA

     

     

     

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

    SI

    NO

    NO

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

    SI

    NO

    NO

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

    SI

    NO

    NO

    Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura

     

     

     

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

    NO

    NO

    NO

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

    SI

    SI

    NO sul Rimborso SI sull'indennità

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

    SI

    SI

    NO sul Rimborso SI sul compenso

     

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    4.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


    Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
    Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    NOTE

    09808

    Aliquota ritenuta d'acconto

    Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

    09713

    Rettifica ritenuta d'acconto

    Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
    E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

     

    Anchor
    _Toc427138265
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    4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


    Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
    Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
    (Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

    Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
    Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    NOTE

     

    01439

    Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa

    Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

     

    01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa

    Inibizione ritenute previdenziali

    Si usa quando ci si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni (pago dove sono residente, all'estero, e in Italia no IRPEF) e non si vuole applicare né IRPEF né INPS.

     

    04685

    Reddito INPS AU esterno.

    Voce ad importo (cioè il reddito esterno del AU) da inserire direttamente in scheda fiscale in modo da poterla ereditare nel contratto.
    Si riferisce al reddito percepito dall'AU al di fuori dal rapporto con l'ente, che serve per calcolare la franchigia dei 5000€ oltre la quale si applicheranno i contributi e per conteggiare il montante totale INPS e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa raggiungimento del reddito totale annuo (100.324 euro dal 1 Gennaio 2015)

     

    01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia). 

    04686 Per la GS non è possibile versare annualmente più di un certo numero di contributi.

    Reddito INPS GS esterno.
    E' una voce generica non solo per AU ma anche per gli altri redditi assimilati soggetti a GS INPS.

    Tale voce serve per indicare l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi percepiti extra procedura dal soggetto, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

    Serve per conteggiare il montante totale INPS (inserendo appunto anche l'informazione relativa ad eventuali redditi esterni, che il sistema non può conoscere) e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa appunto raggiungimento del massimale.

     

    VOCI DI RITENUTA ENPAPI
    Valide per CC-AU
    L'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 30% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.
    L'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 23,50%.
    L'applicazione di tale ritenuta prevede l'inserimento della voce di compenso 09955 "Comp. In ritenuta d'acconto" nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

     

     

    14156

    Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

    L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

     

    14158

    Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

    L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

     

    14238

    Reddito ENPAPI Lavoro Autonomo Esterno

    Serve per comunicare l'eventuale reddito da lavoro autonomo esterno. L'Esenzione vale fino a 5000 euro dell'imponibile.

     

    09550

    Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

     

     

    09551

    Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)

     

     

    VOCI DI RETTIFICA INPS

     

     

    09832

    Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

    Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

     

    09833

    Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

    Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

     

    09838

    Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

    Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

     

    09839

    Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

     

     

    09840

    Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

    Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

     

    09841

    Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

    Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

     

     

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    5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)


    Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

    Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

    Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.
    In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).
    N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

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    5.1 VOCI DI COMPENSO

     

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    NOTE

    09947 Vedi Appendice Num.3 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

    Borse di studio (Tass. IRPEF)

    La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

    09824

    Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale

    La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.
    Si utilizza nei casi previsti all'ex art. 50 lett. C TUIR ("somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante") per erogazione di un premio di studio.

    09651

    Rimborso spese esenti

    Rimborso spese esente.

    COMPENSI IRAP COMMERCIALE

     

     

    09776

    Borsa di studio (Tass. IRPEF – IRAP Comm)

    La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale

     

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    5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

     

     

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

     

    NOTE

     

    08289

    Detrazione minima intera
    (Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

     

    Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo.

     

    01531

    Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

     

    Reddito dichiarato dal dipendente da aggiungere al reddito stimato dalla procedura, valido anche in fase di conguaglio.

     

    08134

    GG per detrazioni personali

     

    La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
    Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

     

    09652

    Rettifica fiscale

     

    Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.

     


    INTERVENTI SUL REDDITO

     

     

     

     

    01379 Si veda appendice numero 7 come caso pratico di utilizzo della voce.
    (Liq)

     

    Stima reddito per deduzioni/detrazioni

    (La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

    In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
    Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
    Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

    01265
    (Liq+Cong)

     

    Reddito totale 

    La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

    01387 (Liq+Cong)

     

    Inibizione detrazioni personali (art.13)

     

    La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

    04350

     

    Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

     

     

     

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    5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE


    Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

    Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, non si applichi la ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo, ma l'IRPEF a scaglioni progressivi di reddito come per i soggetti residenti.
    In questo caso nessuna informazione dovrà essere inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali e nel contratto al percipiente si indicherà semplicemente ruolo e voce di compenso come se fossero soggetti residenti (Voce 9947).

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    5.2.2 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: SI CONVENZIONE


    Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

    Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si inibisca il pagamento della ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo attraverso l'inserimento, nella scheda dati fiscali e previdenziali, della voce 00223: 'Inib. IRPEF per non residenti', con data inizio e fine pari all'anno in cui ci sta facendo tale dichiarazione. Nel contratto al percipiente si indicherà comunque ruolo e voce di compenso (Voce 9947).
    In alternativa è possibile usare la voce di compenso 09553 ""Borsa di studio esente residenti all'estero", che in automatico disabilità il conteggio dell'IRPEF al 30%.
    Anchor_Toc427138271_Toc427138271




    6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)


    Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.
    E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.
    Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.
    N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP. Anchor_Toc427138272_Toc427138272

    6.1 VOCI DI COMPENSO

     

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    QUALIFICHE BDM

    NOTE

    09941

    Borse di studio (Tot.esente)

    B001

     

    09733

    Borse di studio per attività di ricerca esenti

    B001

     

    09835

    Borsa di post-dottorato (no IRAP)

    B003

     

    09981

    Borsa di studio perfezionamento estero

    B005

     

    09781

    Borsa di studio Erasmus Mundus

    B001

     

    09980

    Borsa di studio post-dottorato

    B003

     

    09850

    Borsa di specializzazione (no IRAP)

    B004

     

    09766

    Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

    B006

     

     

     

     

     

    09651

    Rimborso spese esenti

    S999

    Rimborso spese esente.

     

    Anchor_Toc427138273_Toc427138273

    6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE


    La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per " le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti", anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus.
    Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione.
    L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003.
    Pertanto in caso di obbligo di versamento contributivo, occorrerà usare il ruolo BE con l'inserimento in scheda fiscale della voce 1450, se si vuole applicare INPS ad aliquota piena, o la 1439 se si vuole applicare l'aliquota ridotta.
    La voce di compenso da utilizzare in questo sarà però la 09826 "Contributo integrativo borse mobilità studenti".
    Anchor_Toc427138274_Toc427138274
  • 7 PERSONALE ESTERNO (PE)


    Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera b
    "Sono assimilati a lavoro dipendente, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
    Con PE si intende tutto quel personale che non rientra negli altri ruoli già disponibili e specificati, ovvero quei lavoratori dipendenti, incaricati dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla propria carica e/o qualifica e non a titolo personale (Art. 50 comma 1 lettera b DPR 917/1986); quindi incarico non nominativo.
    Pertanto si può ricorrere a questa fattispecie di inquadramento solo se il soggetto, oltre ad essere un pubblico dipendente, viene nominato non per le sue competenze, ma per la qualifica che riveste nell'ente di appartenenza e la nomina, non viene fatta direttamente dall'università nella quale viene svolto l'incarico, ma dall'ente di appartenenza o ente esterno.
    Sono pochi quindi i casi in cui si possa ricorrere a tale inquadramento.
    Fiscalmente sono assimilati ai CO.CO.CO. e hanno tassazione IRPEF, IRAP ma non copertura previdenziale INPS.
    PE (Lett. B TUIR) o CC (Lett. C-BIS TUIR)?
    La classificazione della tipologia di reddito tra lettera B e lettera C-bis per gli incarichi didattici dipende dal tipo di nomina fatta.

...

  • Se l'iter e' invece stato quello standard, di un'assunzione fatta con decreto nominativo, la tipologia e' C-bis (ruolo CC).

 

...

7.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09953

Compensi Vari

La voce applica IRPEF marginale e IRAP.

09611

Comp. Assimilato con IRAP comm.

La voce applica IRPEF marginale e IRAP commerciale

09759

Rimb. spese tassato

Voce ad importo che applica IRPEF e IRAP.

09651

Rimb. spese esente

Voce totalmente esente.

03654

Compenso x commissione

L'uso di questo voce consente in fase di CU di generare correttamente le annotazioni.

VOCI DI COMPENSO PER RIDUZIONE L.662/96
"I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

 

 

L'Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:

2582,29

a

5164.57

(5%)

5164.58

a

10329.14

(10%)

10329.15

in poi

 

(20%)

...