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INPS ha precisato che il reddito di 5000€ costituisce una fascia di esenzione e che in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5000€. Se la quota è quella del 22% (ridotta) occorre segnalare all'INPS l'altra assicurazione alla quale il lavoratore versa.

3 PROFESSIONISTI (PR)


Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica abituale.
Per gestire i compensi a liberi professionisti, soggetti in possesso di partita IVA, si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo PR - Professionisti.
Al ricevimento della fattura del PR l'ente si attiva, attraverso la gestione U-GOV Compensi, per il pagamento, la contabilizzazione e gli adempimenti mensili/annuali. In U-GOV il compenso erogato deve coincidere con la fattura rilasciata dal professionista.
Solitamente il PR (avvocato, commercialista), può emettere come anticipo della fattura vera e propria, una fattura Pro-forma (Senza N. e data); questa non è un documento fiscale pertanto non deve essere effettuata alcuna registrazione IVA e relativo versamento all'erario. E' utilizzata dal PR per conoscere l'importo a lui dovuto.
L'onorario rilasciato dal professionista è soggetto a:

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto
(Seminario)

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS 28.72 % al superamento della franchigia.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.
Genera la voce di ritenuta d'imposta 9763 al 25%. Non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP.
I premi e le vincite sono certificato nel 770 ordinario (quadro SH prospetto G) e non nel 770 semplificato. CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770 ordinario.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

 

 

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523).
E'associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP.  La voce viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

 

 

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

 

 

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta.

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

 

 

09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Richiede la valorizzazione dell'importo da liquidare e dell'aliquota da utilizzare per determinare l'imponibile fiscale (se diverso dal lordo).
Viene applicata una ritenuta d'acconto del 30%.

Se l’Ateneo ritiene che per il caso dei non residenti non  valga la riduzione, ovvero il 30% si applica sull’intero imponibile si dovrà valorizzare il campo aliquota con 100.

Se l’Ateneo ritiene che per il caso dei non residenti si applichi la stessa riduzione prevista per il caso di residenti si dovrà valorizzare  il campo aliquota con 60 o 75 a seconda della riduzione spettante in base all’età.

09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Come la 09516 ma con causale B

09563

Diritti d'autore (caus. L)

Come la 09806 ma con causale L

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Come la 09516 ma con causale L

Le voci per "Diritti d'Autore" andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti. Qualora liquidate sul Ruolo PR, seppur il calcolo sia corretto, verranno estratte sulla PCC, in quanto presenterebbero la riga a zero per l'IVA nelle voci calcolate del compenso.

 

 

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO

 

 


09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS



09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS




09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

 

 

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE

 

 


09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€


09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

VOCI DI BOLLO

 

 

09684

Imposta di bollo assunta in modo virtuale

E' una voce di trattenuta sul netto.

09685

Imposta di bollo (Valida per CC, AU, PR).

E' una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo.
Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo.
Si applica per importi lordi > 77.47€.

09771


Recupero imposta di bollo

Voce di recupero imposta di bollo.
Da applicare in caso in cui l'AU chieda in restituzione all'ateneo l'importo del bollo da lui precedentemente pagato. Sarà poi il lavoratore autonomo stesso che penserà a versarla all'erario.

...

  • per i redditi di lavoro autonomo abituale, l'art. 54, comma 1, del Tuir prevede che "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, …"
  • per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".
    L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
    Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.
    Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:
    a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
    b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
    c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
    Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.
    Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).
    Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).
    Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
    a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
    b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
    Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
    Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.
    Certificazioni e modello 770
    Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.

    Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata
    I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
    In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.
    Comportamento ai fini IRAP
    L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
    In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.
    Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale

    Tipologia Rimborso Spese

    IRPEF

    IRAP

    INPS

    Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA

     

     

     

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

    SI

    NO

    NO

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

    SI

    NO

    NO

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

    SI

    NO

    NO

    Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura

     

     

     

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

    NO

    NO

    NO

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

    SI

    SI

    NO sul Rimborso SI sull'indennità

    Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

    SI

    SI

    NO sul Rimborso SI sul compenso

     

    Anchor
    _Toc427138264
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    4.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


    Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
    Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    NOTE

    09808

    Aliquota ritenuta d'acconto

    Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

    09713

    Rettifica ritenuta d'acconto

    Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
    E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

     

    Anchor
    _Toc427138265
    _Toc427138265
    4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


    Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
    Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
    (Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

    Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
    Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    NOTE

     

    01439

    Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa

    Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

     

    01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa

    Inibizione ritenute previdenziali

    Si usa quando ci si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni (pago dove sono residente, all'estero, e in Italia no IRPEF) e non si vuole applicare né IRPEF né INPS.

     

    04685

    Reddito INPS AU esterno.

    Voce ad importo (cioè il reddito esterno del AU) da inserire direttamente in scheda fiscale in modo da poterla ereditare nel contratto.
    Si riferisce al reddito percepito dall'AU al di fuori dal rapporto con l'ente, che serve per calcolare la franchigia dei 5000€ oltre la quale si applicheranno i contributi e per conteggiare il montante totale INPS e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa raggiungimento del reddito totale annuo (100.324 euro dal 1 Gennaio 2015)

     

    04686 Per la GS non è possibile versare annualmente più di un certo numero di contributi.

    Reddito INPS GS esterno.
    E' una voce generica non solo per AU ma anche per gli altri redditi assimilati soggetti a GS INPS.

    Tale voce serve per indicare l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi percepiti extra procedura dal soggetto, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.
    Serve per conteggiare il montante totale INPS (inserendo appunto anche l'informazione relativa ad eventuali redditi esterni, che il sistema non può conoscere) e verificare quando non è più dovuta la contribuzione, causa appunto raggiungimento del massimale.

     

    VOCI DI RITENUTA ENPAPI
    Valide per CC-AU
    L'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 30% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.
    L'aliquota contributiva applicata per l'anno 2015 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 23,50%.
    L'applicazione di tale ritenuta prevede l'inserimento della voce di compenso 09955 "Comp. In ritenuta d'acconto" nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

     

     

    14156

    Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

    L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

     

    14158

    Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

    L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

     

    14238

    Reddito ENPAPI Lavoro Autonomo Esterno

    Serve per comunicare l'eventuale reddito da lavoro autonomo esterno. L'Esenzione vale fino a 5000 euro dell'imponibile.

     

    09550

    Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

     

     

    09551

    Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)

     

     

    VOCI DI RETTIFICA INPS

     

     

    09832

    Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

    Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

     

    09833

    Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

    Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

     

    09838

    Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

    Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

     

    09839

    Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

     

     

    09840

    Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

    Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

     

    09841

    Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

    Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

     

     

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    5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)


    Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

    Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

    Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.
    In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).
    N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

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    5.1 VOCI DI COMPENSO

     

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    NOTE

    09947 Vedi Appendice Num.3 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

    Borse di studio (Tass. IRPEF)

    La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

    09824

    Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale

    La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.
    Si utilizza nei casi previsti all'ex art. 50 lett. C TUIR ("somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante") per erogazione di un premio di studio.

    09651

    Rimborso spese esenti

    Rimborso spese esente.

    COMPENSI IRAP COMMERCIALE

     

     

    09776

    Borsa di studio (Tass. IRPEF – IRAP Comm)

    La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale

     

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    5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

     

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

     

    NOTE

     

    08289

    Detrazione minima intera
    (Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

     

    Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo.

     

    01531

    Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

     

    Reddito dichiarato dal dipendente da aggiungere al reddito stimato dalla procedura, valido anche in fase di conguaglio.

     

    08134

    GG per detrazioni personali

     

    La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
    Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

     

    09652

    Rettifica fiscale

     

    Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.

     


    INTERVENTI SUL REDDITO

     

     

     

     

    01379 Si veda appendice numero 7 come caso pratico di utilizzo della voce.
    (Liq)

     

    Stima reddito per deduzioni/detrazioni

    (La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

     

    In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
    Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
    Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

    01265
    (Liq+Cong)

     

    Reddito totale

     

    La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

    01387 (Liq+Cong)

     

    Inibizione detrazioni personali (art.13)

     

    La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

    04350

     

    Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

     

     



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    5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE


    Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

    Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, non si applichi la ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo, ma l'IRPEF a scaglioni progressivi di reddito come per i soggetti residenti.
    In questo caso nessuna informazione dovrà essere inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali e nel contratto al percipiente si indicherà semplicemente ruolo e voce di compenso come se fossero soggetti residenti (Voce 9947).

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    5.2.2 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: SI CONVENZIONE


    Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

    Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si inibisca il pagamento della ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo attraverso l'inserimento, nella scheda dati fiscali e previdenziali, della voce 00223: 'Inib. IRPEF per non residenti', con data inizio e fine pari all'anno in cui ci sta facendo tale dichiarazione. Nel contratto al percipiente si indicherà comunque ruolo e voce di compenso (Voce 9947).
    In alternativa è possibile usare la voce di compenso 09553 ""Borsa di studio esente residenti all'estero", che in automatico disabilità il conteggio dell'IRPEF al 30%.
















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    6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)


    Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.
    E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.
    Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.
    N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP.

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    _Toc427138272
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    6.1 VOCI DI COMPENSO

     

    CODICE
    VOCE

    DESCRIZIONE

    QUALIFICHE BDM

    NOTE

    09941

    Borse di studio (Tot.esente)

    B001

     

    09733

    Borse di studio per attività di ricerca esenti

    B001

     

    09835

    Borsa di post-dottorato (no IRAP)

    B003

     

    09981

    Borsa di studio perfezionamento estero

    B005

     

    09781

    Borsa di studio Erasmus Mundus

    B001

     

    09980

    Borsa di studio post-dottorato

    B003

     

    09850

    Borsa di specializzazione (no IRAP)

    B004

     

    09766

    Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

    B006

     

     

     

     

     

    09651

    Rimborso spese esenti

    S999

    Rimborso spese esente.

     

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    _Toc427138273
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    6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE


    La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per " le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti", anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus.
    Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione.
    L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003.
    Pertanto in caso di obbligo di versamento contributivo, occorrerà usare il ruolo BE con l'inserimento in scheda fiscale della voce 1450, se si vuole applicare INPS ad aliquota piena, o la 1439 se si vuole applicare l'aliquota ridotta.
    La voce di compenso da utilizzare in questo sarà però la 09826 "Contributo integrativo borse mobilità studenti".

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    _Toc427138274
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    7 PERSONALE ESTERNO (PE)


    Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera b
    "Sono assimilati a lavoro dipendente, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
    Con PE si intende tutto quel personale che non rientra negli altri ruoli già disponibili e specificati, ovvero quei lavoratori dipendenti, incaricati dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla propria carica e/o qualifica e non a titolo personale (Art. 50 comma 1 lettera b DPR 917/1986); quindi incarico non nominativo.
    Pertanto si può ricorrere a questa fattispecie di inquadramento solo se il soggetto, oltre ad essere un pubblico dipendente, viene nominato non per le sue competenze, ma per la qualifica che riveste nell'ente di appartenenza e la nomina, non viene fatta direttamente dall'università nella quale viene svolto l'incarico, ma dall'ente di appartenenza o ente esterno.
    Sono pochi quindi i casi in cui si possa ricorrere a tale inquadramento.
    Fiscalmente sono assimilati ai CO.CO.CO. e hanno tassazione IRPEF, IRAP ma non copertura previdenziale INPS.
    PE (Lett. B TUIR) o CC (Lett. C-BIS TUIR)?
    La classificazione della tipologia di reddito tra lettera B e lettera C-bis per gli incarichi didattici dipende dal tipo di nomina fatta.

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Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa.

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9 TUTOR (TU)

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