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1 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (CC)

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Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

 

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4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
(Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

 

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5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)


Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.
In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

5.1 VOCI DI COMPENSO

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5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

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5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE

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Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.
E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.
Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP.

6.1 VOCI DI COMPENSO

 

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6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE

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Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera b
"Sono assimilati a lavoro dipendente, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
Con PE si intende tutto quel personale che non rientra negli altri ruoli già disponibili e specificati, ovvero quei lavoratori dipendenti, incaricati dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla propria carica e/o qualifica e non a titolo personale (Art. 50 comma 1 lettera b DPR 917/1986); quindi incarico non nominativo.
Pertanto si può ricorrere a questa fattispecie di inquadramento solo se il soggetto, oltre ad essere un pubblico dipendente, viene nominato non per le sue competenze, ma per la qualifica che riveste nell'ente di appartenenza e la nomina, non viene fatta direttamente dall'università nella quale viene svolto l'incarico, ma dall'ente di appartenenza o ente esterno.
Sono pochi quindi i casi in cui si possa ricorrere a tale inquadramento.
Fiscalmente sono assimilati ai CO.CO.CO. e hanno tassazione IRPEF, IRAP ma non copertura previdenziale INPS.

 

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7.1 VOCI DI COMPENSO

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8 DOTTORANDI (DR)


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP; soggetti alla GS INPS ma non INAIL.

8.1 VOCI DI COMPENSO

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N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo DR la procedura calcola INPS da GS al 28.72 % e non IRPEF, INAIL.

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