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Se le spese sono sostenute in nome e per conto del committente sarà quest'ultimo ad avere l'originale della documentazione.
Disciplina IVA: il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del cliente non partecipa alla formazione della base imponibile e del volume d'affari del PR ai sensi del Art. 15 comma n.3 del D.P.R n.633/72. Le spese devono essere provate con documentazione intestata al cliente o risultare nella parcella o fattura, sempre intestata al cliente committente del servizio.
Il rimborso delle altre somme quali viaggio, vitto, alloggio invece sono regolarmente assoggettate ad IVA così come ritenuta d'acconto.
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3.5 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


Generalmente i PR hanno da procedura la ritenuta fiscale automatica al 20%.
La ritenuta è calcolata sul totale del Compenso + Rivalsa.
Qualora si volesse intervenire per modificare tale percentuale occorre inserire le voci 09808 quando il PR richieda di applicare un'aliquota differente maggiore del 20%.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.
Essa infatti potrebbe aumentare nel tempo per cui va messa direttamente nel compenso o contratto se si parte da questo come DG predecessore. L'autonomo infatti si applica una ritenuta d'acconto che ha facoltà di richiedere un'aliquota maggiore solo per sua comodità per non avere un saldo troppo alto nel suo unico.Il professionista o l'occasionale non comunicherà tale aliquota in sede di scheda dati fiscali.
E' più probabile che tali aliquota possa variare da parcella a parcella al variare del suo reddito.In ogni caso anche se la comunicasse ad inizio anno per i professionisti o AU,  fa fede sempre e solo quanto riportato in parcella.

 

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Per i professionisti non residenti la risoluzione da seguire è la 69/E 2003.
Ai sensi del TUIR, art.23, comma 1 lett. d) si considerano prodotti in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Sono imponibili ai fini IRPEF sia il compenso che i rimborsi spese, sia che si tratti di PR che AU . L'IRPEF è al 30%.

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Generalmente i PR possono versare alla cassa INPS, rientrando nella GS, con le regole di un parasubordinato o ad una cassa previdenziale specifica, seguendo le regole della cassa stessa. In entrambi i casi è cura del PR provvedere a versare i contributi alla cassa interessata, applicando al datore di lavoro esclusivamente una quota di Rivalsa.
L'aliquota è del 4% sia che il PR versi alla GS sia che versi alla cassa previdenziale.
Il PR espone in fattura la rivalsa che poi sarà pagata dall'ente al momento della liquidazione del compenso.
Generalmente seguono il 4% la categoria degli avvocati, geometri, commercialisti.

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I PR può applicare una percentuale (Rivalsa) a carico del datore di lavoro sull'importo lordo percepito, percentuale che utilizzerà per accantonare parte dei contributi dovuti.

La restante quota del contributo da versare, variabile a seconda della cassa, è a carico del professionista stesso.

3.7 VOCI DI IVA

 

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Per i contribuenti minimi[1] con fattura esonerata dal campo IVA ai sensi della L. 244/2007, si utilizza sempre la voce di IVA 04413 ma con Codice Iva diverso, da scegliere aprendo l’apposito menù a tendina. Il vantaggio fiscale che ne deriva è l’esonero dagli adempimenti IVA, no dichiarazioni, comunicazioni, versamenti, no registri IVA.

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