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1 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (CC)


Disciplinati dall'Art. 50 TUIR comma 1 lettera c bis + Art .52

"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1,concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Le attività derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono lavoratori dipendenti, tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con rispetto dell'orario di lavoro per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata.
Per gestire i compensi a collaboratori coordinati e continuativi si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo CC. La prestazione del CC viene riconosciuta dall'ente attraverso l'erogazione di un compenso.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09856 per i CC, la procedura calcola le ritenute fiscali a scaglioni IRPEF, l'IRAP istituzionale in percentuale dell' 8.50%, la ritenuta INPS al 28.72% ad aliquota piena. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

1.1 VOCI DI COMPENSO

 

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1.2 RITENUTE FISCALI : TASSAZIONE

 


Al momento dell'erogazione della retribuzione il datore di lavoro, deve determinare l'imposta dovuta ed effettuare la ritenuta sulla parte imponibile e le detrazioni previste rapportate al periodo di paga.
Le regole di imposizione dei redditi da lavoro dipendente (LD) si basano fondamentalmente sull'applicazione della ritenuta alla fonte; tali redditi sono soggetti alla ritenuta d'acconto con riferimento al periodo di paga (mese, settimana, quindicina, giornata) in cui sono effettivamente corrisposti.
La tassazione può essere:

 

  • ORDINARIA: con aliquota a scaglioni in vigore al momento del pagamento del compenso e aliquota marginale
  • SEPARATA: con aliquota media (per compensi percepiti in ritardo per effetto di legge o variazione del contratto)

...

1.2.1 TASSAZIONE ORDINARIA

 


E' il sistema normale di calcolo dell'imposta dovuta sulle somme e valori percepiti dal lavoratore; si attua applicando le aliquote progressive e, successivamente attribuendo le detrazioni spettanti (per reddito da lavoro dipendente e famigliari a carico, ART.12 TUIR).
LA RITENUTA IRPEF
L' IRPEF è l'imposta dovuta dalle persone fisiche; aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione cui si colloca il reddito. Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d'imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
Aliquote annuali e scaglioni in vigore per l'anno 2014:

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.



Aliquote mensili e scaglioni in vigore per l'anno 2014:

 



 

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).
Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).
Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

...



Volutamente sono state escluse le voci per PR, perché il professionista per sua natura non deve fare delle dichiarazioni fiscali, ma è lui a decidere cosa mettere in fattura a seconda della situazione e delle sue scelte, scelte che potrebbero essere diverse all'interno dello stesso anno. Ad esempio il professionista può decidere di applicare la rivalsa, ma è una sua facoltà, per cui potrebbero esserci casi in cui non la mette in fattura e altri in cui la mette, quindi non avrebbe senso indicarlo nella SDF.
Così vale anche per le voci di IVA, che hanno codici diversi a seconda che il compenso sia in attività commerciale o istituzionale, informazione non definibile prima del contratto e quindi nella SDF. Infine per come è fatto CSA nel caso il professionista emetta anche fatture su progetti UE, in cui solo una parte del contratto è soggetta a IVA, andrebbero utilizzate delle voci di IVA e rivalsa diverse da quelle usuali.
La situazione di un PR è quindi troppo volatile e si può definire solo con la fattura davanti: non avrebbe quindi senso inserire informazioni di cui non si è sicuri, nel pannello SDF e PREVIDENZIALI.