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E' il sistema normale di calcolo dell'imposta dovuta sulle somme e valori percepiti dal lavoratore; si attua applicando le aliquote progressive e, successivamente attribuendo le detrazioni spettanti (per reddito da lavoro dipendente e famigliari a carico, ART.12 TUIR).
LA RITENUTA IRPEF
L' IRPEF è l'imposta dovuta dalle persone fisiche; aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione cui si colloca il reddito. Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d'imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
Aliquote annuali e scaglioni in vigore per l'anno 2014:

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.



Aliquote mensili e scaglioni in vigore per l'anno 2014:



 

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).
Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).
Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).


N.B:

  • DETRAZIONE: somma che sottraggo dall'imposta lorda = sconto d'imposta uguale per tutti
  • DEDUZIONE: somma che sottraggo dall'imponibile fiscale; dipende dal reddito poiché > è il reddito > è la deduzione.


Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'IRPEF:

 


Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l'area di esenzione dall'Irpef risulta così determinata:

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Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF: IRPEF LOCALE

Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere, dalle somme corrisposte al lavoratore, anche l'addizionale regionale e quella comunale.
 


L'Addizionale Regionale

E' dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31/12 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: a saldo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
Trattenuta: in massimo di 11 rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Le rate saranno 9 nel caso il conguaglio sia fatto a Febbraio. (Nel 2012 si pagano le addizionali relativi al 2011).
L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.



 

L'Addizionale Comunale

L'addizionale comunale all'Irpef è un'imposta istituita da ogni singolo Comune.
E' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1/1 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

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BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE ADDIZIONALI:
La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.


Come avviene per il pagamento della ritenuta Irpef, gli importi delle addizionali sono versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono stati trattenuti.

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LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PER FAMILIARI A CARICO
 


A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente (a partire da 1840 €) man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.
Annualmente il lavoratore deve presentare una richiesta al datore di lavoro in cui dichiarare di averne diritto e, se si vuol usufruire della detrazione per un familiare a carico, occorre inoltre indicare la composizione del nucleo famigliare.
Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

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Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
 


L'IMPORTO DELLA DETRAZIONE
 

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.
In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.




PER I FIGLI

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:
• 900 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni (1.220 euro dal 1° gennaio 2013)
• 800 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni (950 euro dal 1° gennaio 2013).
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio,
a partire dal primo.

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I CC sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla sede INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative.
La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un'eventuale filiale dell'azienda committente.
Il collaboratore ha comunque facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Allo stesso modo, si procederà alla comunicazione alla Gestione Separata in caso di cessazione dell'attività di collaborazione.

MODALITA' DI CALCOLO INPS

La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e cioè, dal compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore.

CASSA INPS GS ALIQUOTE APPLICABILI

Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata l'aliquota piena (28.72 per il 2014) mentre per il soggetto iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria o soggetto pensionato verrà applicata l'aliquota ridotta.
Si precisa che risulta a carico del collaboratore 1/3 del contributo mentre gli altri 2/3 sono a carico del committente.

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Aliquote INPS Gestione Separata

L'articolo 2 comma 57 della Riforma Fornero (Legge 92 del 28/06/2012) ha apportato modifiche alle aliquote contributive INPS G.S. a decorrere dal 2013; tali dati sono state ulteriormente modificati dalla Legge Stabilità 2014 come riepilogato nel seguente prospetto:
ANNO    CASSA UNICA     ALTRA CASSA2013       27.72            20.002014       28.72           22.002015        30.72            23.502016       31.72           24.002017       32.72           24.002018       33.72           24.00    
Si ricorda che nell'aliquota della cassa unica è presente una quota aggiuntiva (0.72) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per quanto attiene alle modalità di versamento, il committente ha l'obbligo:

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I rapporti di lavoro assimilati a dipendente, soggetti ad INPS, sono
AR: Assegni di ricerca
AU: Lavoro Autonomo
CC: Collaboratori coordinati e continuativi
DR: Borse di dottorato
PE: Personale esterno
SP: Specializzandi
 


CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CASSA INAIL Si veda Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000 per il calcolo imponibile INAIL (Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 23 Febbraio 2000 n.38, i datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai Co.co.co.
L'estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata allo svolgimento, da parte del CC, di una delle attività protette e soggette alla tutela INAIL.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 carico del committente.
Sono previste aliquota diverse a seconda della valutazione del rischio a cui si è soggetti.



Il committente ha l'obbligo:

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Il compenso spettante al lavoratore autonomo occasione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA; tale esclusione è strettamente legata al modo in cui viene esercitata l'attività professionale che non è esplicitata in modo abituale, come un professionista, ed assorbe anche il rimborso delle spese che rappresenta un vero e proprio compenso, e, in quanto tale, è escluso da IVA.

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4.1.2.1 Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 Luglio 2013 n.49/E


L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'11 Luglio 2013 n.49/E, in risposta all'interpello Art. 11, Legge 27 Luglio 2000, n.212 - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - afferma la non applicazione della ritenuta alla fonte su erogazioni non costituenti compensi a determinati beneficiari ed in condizioni specifiche.
In particolare la fattispecie è relativa al caso di docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche, non svolgenti attività di lavoro autonomo abituale, invitati a visitare i laboratori del committente e a svolgere seminari scientifici (c.d. invited speakers), senza che ciò dia diritto ai soggetti di percepire compensi, ma solo il rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) e necessarie per svolgere il seminario, o comunque che sia il committente a sostenere direttamente tali spese (c.d. servizi prepagati).
L'Agenzia nella risposta riafferma il principio generale secondo il quale le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (PR) e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (AU), fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo addebita al committente per il ristoro delle spese sostenute al fine dell'espletamento dell'incarico.
Infatti:

  • per i redditi di lavoro autonomo abituale, l'art. 54, comma 1, del Tuir prevede che "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, …"
  • per i redditi di lavoro autonomo non abituale (occasionale), l'art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che questi "sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione".

L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.


Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:


a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.


Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).


Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).


Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.

Certificazioni e modello 770


Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.


Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata


I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.


Comportamento ai fini IRAP


L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.

 

Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale

Tipologia Rimborso Spese

IRPEF

IRAP

INPS

Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA

 

 

 

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

NO

NO

Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura

 

 

 

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

NO

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

SI

NO sul Rimborso SI sull'indennità

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

SI

NO sul Rimborso SI sul compenso




4.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

09713

Rettifica ritenuta d'acconto

Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

 

4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
(Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

 

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

 

01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa

Inibizione ritenute previdenziali

Si usa quando ci si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni (pago dove sono residente, all'estero, e in Italia no IRPEF) e non si vuole applicare né IRPEF né INPS.

 

04685

Reddito INPS AU esterno.
E' una sottoquota della voce 04686 relativa al reddito percepito dall'AU al di fuori dal rapporto con l'ente, che serve unicamente per calcolare la franchigia dei 5000€ oltre la quale si applicheranno i contributi.

Reddito percepito dal lavoratore al di fuori di quello inserito in procedura. Serve per evidenziare il corretto imponibile previdenziale (dato dal compenso + altri redditi) previsto dalla L.438 e rientrante nel montante previdenziale annuale.
Voce ad importo (cioè il reddito esterno del AU) da inserire direttamente in scheda fiscale in modo da poterla ereditare nel contratto.

 

04686 Per la GS non è possibile versare annualmente più di un certo numero di contributi.

Reddito INPS GS esterno.
E' una voce generica non solo per AU.
Riguarda tutti i redditi soggetti ad INPS.

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE. Serve per conteggiare il montante totale INPS e verificare quando non è più dovuta la contribuzione.
Se il soggetto raggiunge un certo reddito totale annuo (100.123,00€ dal 1 Gennaio 2013), non sarà più dovuto il versamento contributivo.

 

VOCI DI RETTIFICA INPS

 

 

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

 

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 

09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

 

 

09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

 

5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)


Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.
In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

...


...

5.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09947 Vedi Appendice Num.3 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Borse di studio (Tass. IRPEF)

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

09824

Sussidio – Indennità frequenza per fini di studio e/o addestramento professionale

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese esente.

COMPENSI IRAP COMMERCIALE

 

 

09776

Borsa di studio (Tass. IRPEF – IRAP Comm)

La voce applica IRPEF a scaglioni e IRAP commerciale

 

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5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

 

NOTE

 

08289

Detrazione minima intera
(Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

 

Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo.

 

01531

Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

 

Reddito dichiarato dal dipendente da aggiungere al reddito stimato dalla procedura, valido anche in fase di conguaglio.

 

08134

GG per detrazioni personali

 

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

 

09652

Rettifica fiscale

 

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.

 


INTERVENTI SUL REDDITO

 

 

 

 

01379 Si veda appendice numero 7 come caso pratico di utilizzo della voce.
(Liq)

 

Stima reddito per deduzioni/detrazioni

(La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

 

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01265
(Liq+Cong)

 

Reddito totale

 

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

01387 (Liq+Cong)

 

Inibizione detrazioni personali (art.13)

 

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365.

04350

 

Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

 

 

 

5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE


Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, non si applichi la ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo, ma l'IRPEF a scaglioni progressivi di reddito come per i soggetti residenti.
In questo caso nessuna informazione dovrà essere inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali e nel contratto al percipiente si indicherà semplicemente ruolo e voce di compenso come se fossero soggetti residenti (Voce 9947).

5.2.2 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: SI CONVENZIONE


Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si inibisca il pagamento della ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo attraverso l'inserimento, nella scheda dati fiscali e previdenziali, della voce 00223: 'Inib. IRPEF per non residenti', con data inizio e fine pari all'anno in cui ci sta facendo tale dichiarazione.
Nel contratto al percipiente si indicherà comunque ruolo e voce di compenso (Voce 9947).



6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)


Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.
E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.
Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP.

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6.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09941

Borse di studio (Tot.esente)

Voci personalizzabili dagli atenei

09733

Borse di studio per attività di ricerca esenti

 

09835

Borsa di post-dottorato (no IRAP)

 

09981

Borsa di studio perfezionamento estero

 

09781

Borsa di studio Erasmus Mundus

 

09980

Borsa di studio post-dottorato

 

09850

Borsa di specializzazione (no IRAP)

 

09766

Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

 

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese esente.

 

6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE


La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per " le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti", anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus.
Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione.
L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003.
Pertanto in caso di obbligo di versamento contributivo, occorrerà usare il ruolo BE con l'inserimento in scheda fiscale della voce 1450, se si vuole applicare INPS ad aliquota piena, o la 1439 se si vuole applicare l'aliquota ridotta.
La voce di compenso da utilizzare in questo sarà però la 09826 "Contributo integrativo borse mobilità studenti".

7 PERSONALE ESTERNO (PE)


Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera b
"Sono assimilati a lavoro dipendente, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
Con PE si intende tutto quel personale che non rientra negli altri ruoli già disponibili e specificati, ovvero quei lavoratori dipendenti, incaricati dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla propria carica e/o qualifica e non a titolo personale (Art. 50 comma 1 lettera b DPR 917/1986); quindi incarico non nominativo.
Pertanto si può ricorrere a questa fattispecie di inquadramento solo se il soggetto, oltre ad essere un pubblico dipendente, viene nominato non per le sue competenze, ma per la qualifica che riveste nell'ente di appartenenza e la nomina, non viene fatta direttamente dall'università nella quale viene svolto l'incarico, ma dall'ente di appartenenza o ente esterno.
Sono pochi quindi i casi in cui si possa ricorrere a tale inquadramento.
Fiscalmente sono assimilati ai CO.CO.CO. e hanno tassazione IRPEF, IRAP ma non copertura previdenziale INPS.
PE (Lett. B TUIR) o CC (Lett. C-BIS TUIR)?
La classificazione della tipologia di reddito tra lettera B e lettera C-bis per gli incarichi didattici dipende dal tipo di nomina fatta.

  • Se il decreto è non nominativo, ma relativo ad una persona con certe caratteristiche, la tipologia e' B (ruolo PE). Questo iter e' abbastanza raro e prevede in procedura U-GOV l'uso del ruolo PE.

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A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L'Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista "per ciascun incarico" e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto. Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione. | | |

 

09631

Compenso Nucleo di Valutazione (L.662/96)

 

09871

Comp. Revisori (L.662/96)

 

09872

Comp. Nucleo Valut

 

09956

Compenso ai revisori

 

09963

Comp. nucleo Valutazione

 

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Categoria di personale (medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) esente IRPEF, IRAP e soggetti alla GS INPS (secondo l'Art.2 comma 26, della legge n.335/95).
In merito alla GS, si ricorda che il messaggio INPS n.4317 del 24-02-2009 recita:
"il medico in formazione specialistica non iscritto alla cassa professionale versi la contribuzione calcolata con aliquota piena, mentre quello iscritto alla cassa versi i contributi con aliquota ridotta", alla stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione nella Gestione separata".
Si ricorda che tale messaggio sospende di fatto l'efficacia della Circ. INPS n. 88 del 1 ottobre 2008.

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10.1 VOCI DI COMPENSO

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09850

Borse di specializzazione (no IRAP)
Se non sono specializzandi medici, sono totalmente esenti anche da contribuzione INPS.

La voce, valida per gli Specializzandi non medici, NON applica INPS, IRPEF, IRAP.

09119

Scuola di spec. L 266/2005 (INPS)

La voce, valida per gli Specializzandi medici, applica aliquota GS INPS ridotta (poiché si presuppone siano già iscritti all'ENPAM).


Il Ministero del Lavoro con la nota interpretativa del 18 Dicembre 2008 ha sospeso l'efficacia della circolare INPS n. 88 del 1° Ottobre 2008, che stabiliva per gli specializzandi medici l'applicazione retroattiva dal 2006 dell'aliquota gestione separata nella misura massima.
L'INPS ha diffuso la notizia col messaggio 0028284 del 19 dicembre 2008, precisando che a seguito della nota ministeriale l'aliquota applicabile per i medici in formazione specialistica, già iscritti all'ENPAM, è quella 'ridotta' e non quella 'piena'.

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10.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

VOCI DI RETTIFICA INPS

 

 

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

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Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa. In tal caso dovrà essere usata la voce 01345 insieme alla voce di compenso 09995.

 

12 TIROCINANTI (TC)


Lo stage o tirocinio formativo di orientamento (ovvero il classico Tirocinio Curriculare promosso dalle Università) è un periodo di formazione presso un'azienda per un contatto diretto del mondo del lavoro.
I principali riferimenti normativi sono l'art.18 della Legge n. 196 del 24/06/1997 e il D.I. n. 142 del 25/03/1998.
In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti è stato predisposto il ruolo TC – Tirocinanti. Tale ruolo è soggetto a ritenuta IRPEF (redditi assimilati si detrazione), IRAP ma NON gestione separata INPS.

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04584

Forza aliquota max (NON USARE)

Per forzare l'aliquota max applicata nel calcolo sulla base del cedolino mensile; per tali casistiche il consiglio è quello di non usare la voce 00221 "Memorizzazione aliquota max" in quanto, per i dipendenti, necessita prima del passaggio della liquidazione sul capitolo stipendiale 100. Tuttavia è possibile usare la voce 04584 con competenza pari a quella del compenso da liquidare.
Il rischio però è che il calcolo applichi poi l'aliquota max inserita con tale voce 04584 anche per le successive liquidazioni.
Non si ha modo di isolare la singola liquidazione. Pertanto, dopo la liquidazione interessata, il consiglio è quello di mettere alla firma (da CSA) la voce personale 4584 e inserire una nuova voce 4584 ad aliquota più bassa eventualmente.
Si raccomanda di contattare il servizio consulenza prima di utilizzare la voce 4584.

 

15 RUOLO PI: COMPENSI per LAVORO INTERINALE

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