Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09856

Compenso x Collab. Coordinata (1)

E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente.
La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF a scaglioni, INPS ad aliquota piena.
A conguaglio la voce applica in Ugov le Add.Reg e Add.Comunali.


CC RESIDENTI ALL'ESTERO


09618
(NO CONV)

Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)

La voce applica in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + la 9853.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.


    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.

09636
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + 223.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.

09774

Compenso per CC all'estero
(IRPEF 50%)

La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%.

Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).

 


CC RESIDENTI ALL'ESTERO: NORMATIVA

Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

  • Se il soggetto lavora all'estero <183 giorni nell'arco di 12 mesi, è residente in Italia e sarà tassato dallo stato di residenza (ovvero nel comune dove si è prodotto il reddito) sulla retribuzione effettiva.
  • Se il soggetto lavora all'estero >183 giorni è residente all'estero. A quel punto qualora risiedesse in uno Stato che adotta la convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto pagherà le imposte dove è residente (cioè all'estero), mentre in caso contrario, senza convenzione, pagherà le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta).

    Quindi:

  • Senza Convenzione: si pagano le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta)
  • Con Convenzione: si paga dove si ha la residenza.


    A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?

    In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l'INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).
    "Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l'art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell'articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
  • Stato italiano
  • Soggetti residenti nello Stato Italiano
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti


    Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.
    L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:
    sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

    Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

    Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare?
  • ridotta: per Paesi dell'UE e quelli legati all'ITALIA da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
  • piena: per Paesi non legati all'UE da convenzioni

 

ESENZIONE IRAP:

In caso di pagamento a soggetti NON residenti, che adottano la convenzione oppure non la adottano, l'IRAP è sempre dovuta.

Solo la risoluzione 57/E del 5 marzo 2003 specifica che l'IRAP non è dovuta nei casi in cui il sostituto d'imposta, abbia una sede/uffici stabile all'estero, presso cui opererà il personale.

''...non devono assoggettare ad IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.''

Per uffici operanti si intende appunto sedi distaccate del sostituto d'imposta, che dovrebbe avere fuori del territorio dello stato una base stabile presso cui impiegare lavoratori e prestatori.

CASI DI LIQUIDAZIONE ERRATA A NON RESIDENTI EFFETTUATA IN CORSO D’ANNO

Nel caso di collaboratori all’estero assoggettati in corso d’anno all’imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09618_ Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)   e che in seguito risultano non avere diritto a tale trattamento oppure collaboratori all’estero non assoggettati in corso d’anno ad imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09636_ Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)  e che in seguito risultano avere diritto a tale trattamento, occorre intervenire in sede di conguaglio fiscale, senza necessariamente interrompere il contratto alla data precedente quella di inizio rapporto generando dei compensi a rettifica.

 

Solo un inserimento manuale in scheda dati fiscali delle voci :

 

  • '08317 Annul.Tassazione 30% non resid.'  annulla gli effetti della tassazione al 30% della voce di compenso 09618;
 
  • '08316 Annul.Inib.IRPEF non residenti' che annulla gli effetti dell'inibizione irpef per non residenti della voci di compenso (09636)

 Le voce 08317-08316  andranno inserite da scheda fiscale della matricola XXXX per l'anno XXXX;  il compenso andrà  ricalcolato con conguaglio.

09749

Co.co.co a titolo gratuito

Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero.
E' il caso in cui l'Ateneo abbia rapporti con soggetti che effettuano docenze gratuite, trattate come un rapporto di collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell'ente.
Il sistema calcola in automatico la voce 04478 sul minimale previsto per legge (per il 2012 1292,90)..
La voce va utilizzata insieme alla 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E." qualora l'Ateneo voglia accollarsi la quota di INAIL C. Dipendente, normalmente calcolata con l'utilizzo della sola voce di Compenso 09749.

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che applica IRPEF e IRAP.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese netto.

09404Rimborso spese esenti (2)Rimborso spese netto. La voce è esattamente uguale alla 09651.

09944

Gettoni Presenza

Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione).
Soggetti a IRPEF, IRAP. INPS GS calcolata da procedura.

VOCI DI COMPENSO CON  RIDUZIONE  L.662/96 AUTOMATICA            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le voci in oggetto  sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016 “I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:

 

 

2582,29

a

5164.57

 

(5%)

5164.58

a

10329.14

(10%)

10329.15

in poi

 

(20%)

 

A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L’Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista “per ciascun incarico” e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto.  Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione.

Le nuove voci sono:

 

09645Compenso Consiglio Amm. (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09631Compenso Nucleo Valutazione (L.662/96).Voce ad importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09644Compenso revisori L.662/96Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09686Compenso Senato Accademico (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09966

Comp.commissione (rid.L.662/96)

Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia

...

  
E' dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 01/01 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: a saldo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
Trattenuta: in massimo di 11 rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Le rate saranno 9 nel caso il conguaglio sia fatto a Febbraio. (Nel 2012 2017 si pagano le addizionali relativi al 20112016).
L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.

...

  • Versamento in F24 o F24EP (per le amministrazioni pubbliche): modello utilizzato per il versamento della grande maggioranza delle imposte (imposte sui redditi e ritenute alla fonte, IVA, IRAP, addizionali regionali e comunali, contributi dovuti da privati e imprese, premi INPS, INAIL, INPDAP).
  • 770: dichiarazione che va redatta dal sostituto d'imposta per la parte relativa alle ritenute. Attraverso i 770 avviene la trasmissione annuale, del compenso liquidato, all'Agenzia delle Entrate
  • Invio del modello CUD*Il *CUD, la CU (certificazione unica dei redditi, è un ) come documento che ricevono ogni anno i lavoratori dipendenti e chi percepisce coloro i quali percepiscono un reddito per attività equiparate al lavoro dipendente, come ad esempio i lavoratori a progetto e i lavoratori subordinati. al percipiente, attestante il compenso liquidato nel periodo d'imposta interessato (entro il 28/02 dell'anno successivo di riferimento).

 

  • Conguaglio fiscale*Il *conguaglio fiscale consiste nella ripresa di tutti gli imponibili dell'anno, compresi eventuali compensi derivanti da altri datori di lavoro o terzi e la ripresa delle imposte pagate, del ricalcolo delle detrazioni fiscali e delle detrazioni per carichi familiari e nella eventuale ripresa di deduzioni fiscali e oneri vari dichiarati dal dipendente. L'assoggettamento a imposte deve solitamente seguire il criterio di cassa: l'imposta deve essere quindi applicata nel periodo di paga in cui viene corrisposto il compenso. Fa eccezione il conguaglio di fine anno che può essere operato entro il 28 febbraio. La tassazione si applica mensilmente ma il periodo di imposta è annuale ed insiste su un anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre.
  • BDM (Banca dati MIUR) L'ente pagatore, mensilmente, invia un file dati di tipo giuridico o economico alla banca dati MIUR che svolgerà statistiche e analisi per definire la somma di finanziamento spettante all'ente, a seconda delle sue spese e necessità economiche.
  • Anagrafe delle Prestazioni Raccoglie le comunicazioni relative agli incarichi che le PA affidano ai pubblici dipendenti e a collaboratori esterni. Due volte l'anno è lo Stato a voler conoscere le tipologie di incarico affidate tra un impiego pubblico e l'altro (Ex: Università X - Università Y).
  • 730

...

2016          31.72               24.00

2017          2017          32.72               72               24.00    -> (cassa unica:la percentuale è 33.23% dal 01/07 per CC-TU-AR-DR

...

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

 

01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta. 
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia). 

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.

 

04686 Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.

 

VOCI PER INPGI

Con l'aggiornamento CSA del 16/02/15, in applicazione della circ. INPGI 1/2015 sono stati modificati il tetto per l'applicazione della rit. 438/92 che per il 2015 è pari a 44.888 euro annui (3741 euro mensili) e l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata - cassa unica che diventa complessivamente del 26,72%: 17,81% a carico dell'amministrazione (voce 2696) e 8,91% a carico del giornalista (voce 04643).

Si precisa che la funzione di Caricamento in CSA per la denuncia DASM consente di caricare i dati anagrafici e retributivi del personale dipendenti a cassa INPGI ma NON quelli delle figure di reddito assimilato (CC-AU) la cui comunicazione andrà gestita manualmente.

04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.

 

 

04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.

 

 

VOCI DI RITENUTA ENPAPI

Valide per CC-AU

ALIQUOTE ENPAPI 2017

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2017 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 32% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2017 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede  l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2016 corrisposti successivamente al 12/01/2017 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).

 

ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).


Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.

 

AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC

Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa.

Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI.

Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC.  Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’.

Analogamente a quanto avviene per la  gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC.

La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci.  La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI.

 

ENPAPI - CU

Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò  consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.

 

14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

 

14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

 

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

 

 
09551Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)  
09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.)  
09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.)  

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

 

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 

09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

 

 

09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 
14454

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.D.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.

 
14455

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.E.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'. 

VOCI DI RETTIFICA INPGI

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp

 

 

09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)

 

 

09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa

 

 

09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)

 

 

09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica

 

 

09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)

 

 

VOCI DI RETTIFICA INAIL

 

09836

Rettifica contributi INAIL C.E

 

 

09837

Rettifica contributi INAIL C.D

 

 

VOCI DI RETTIFICA IRPEF

 

09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.

 

...