Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

32

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE


01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.


04686

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.


VOCI PER INPGI

Le voci di ritenuta INPGI sono adeguate alla circolare 3 INPGI del 4/02/2016.
A partire dal 1 gennaio 2016, l'aliquota della voce 01560 - Ritenute INPGI passa da 8,69% al 9,19% per il carico dipendente mentre passa da 22.28% a 23.81% per il carico ente.

E' stata aggiornata anche la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% che diventa pari a 45.896,00 euro.

Si precisa che la funzione di Caricamento in CSA per la denuncia DASM consente di caricare i dati anagrafici e retributivi del personale dipendenti a cassa INPGI ma NON quelli delle figure di reddito assimilato (CC-AU) la cui comunicazione andrà gestita manualmente.

04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.



04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.



VOCI DI RITENUTA ENPAPI

Valide per CC-AU

ALIQUOTE ENPAPI 2018

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 33.72% .

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati è invariata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2017 corrisposti successivamente al 12/01/2018 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).



ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).


Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.


AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC

Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa.

Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI.

Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC.  Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’.

Analogamente a quanto avviene per la  gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC.

La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci.  La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI.


ENPAPI - CU

Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò  consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.


09588

Comp. x collab.coordinata – ENPAPI
 

La voce si utilizza nel caso il collaboratore abbia sia un Rapporto con l’Ateneo da assoggettare ad ENPAPI sia un ulteriore rapporto come figura assimilata (che versa alla GS INPS).

A seconda della presenza o meno della voce 1439 in scheda fiscale, l’aliquota applicata sarà la piena o la ridotta.


09488

Comp. x collab.coordinata - ENPAPI -aliquota piena
 

La voce si utilizza nei casi di collaboratore contemporaneamente iscritto ad ENPAPI e a INPS ges. sep con compensi ENPAPI da assoggettare ad aliquota piena e compensi INPS ad aliquota ridotta. L’eventuale presenza della voce 1439 in scheda fiscale NON influenzerà la ritenuta del compenso ENPAPI a cui verrà applicata l’aliquota piena.


14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".


14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)


Le voci 14156 e 14158 sono da utilizzare per tutti i casi di collaboratori ai quali vanno liquidati SOLO compensi soggetti a contribuzione ENPAPI.

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)



09551Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)

09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.)

09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.)

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata


09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D



09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


14454

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.D.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.










14455

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.E.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.
12450Inibizione DIS-COLLLa voce si utilizza per inibire il calcolo dell'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL, nei soli casi particolari in cui la DIS-COLL non sia applicabile (es. componenti esterni di organi collegiali quali nucleo di valutazione, consiglio di amministrazione, esami di stato), che non siano pensionati o dipendenti , da trattare quindi come co.co.co. con l'aliquota INPS GS del 33,72). Tale voce va inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali della matricola interessata e ha pertanto effetto su tutti i compensi soggetti ad INPS GS della matricola interessata facenti riferimento al periodo di validità della voce.
12451Inibizione DIS-COLL (contratto)Come la precedente voce 12450, questa voce si utilizza per inibire il calcolo dell'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL, nei soli casi particolari in cui la DIS-COLL non sia applicabile (es. componenti esterni di organi collegiali quali nucleo di valutazione, consiglio di amministrazione, esami di stato), che non siano pensionati o dipendenti, da trattare quindi come co.co.co. con l'aliquota INPS GS del 33,72). A differenza della precedente voce non si inserisce nella scheda dati fiscali e previdenziali della matricola interessata, ma direttamente sul tab trattamento economico del contratto/compenso interessato e quindi ha effetto esclusivamente per lo specifico contratto/compenso su cui è inserita.

VOCI DI RETTIFICA INPGI

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp



09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)



09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa



09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)



09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica



09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)



VOCI DI RETTIFICA INAIL


09836

Rettifica contributi INAIL C.E



09837

Rettifica contributi INAIL C.D



VOCI DI RETTIFICA IRPEF


09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.


...

Image RemovedLe voci calcolate risultano:

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

PR NON ISCRITTI ALL'ALBO MA ALLA GESTIONE SEPARATA Sono tutte le nuove professioni, attività di consulenza che non hanno un albo e una vera e propria cassa ma versano alla GS.

04417 Vedi Appendice Num. 1 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (Iscritti GS, imponibile IVA e altre rivalse). IVA = IRPEF = 20% sullo stesso imponibile.

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04414 nel Tab Voci Calcolate.

Si utilizza per i PR non iscritti all'albo ma alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è del 4%, inserita in automatico da procedura, per cui non accorerà inserire la sua percentuale. Il 4% è calcolato sul compenso.
La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA e Fiscale.

PR ISCRITTI ALL'ALBO E ALLA CASSA DELL'ALBO (NO GESTIONE SEPARATA)

Avvocati, Architetti, Ingegneri che solitamente sono al 4% mentre i Biologi, Agronomi al 2%.

04415 (Vedi Appendice Num. 2 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo)

Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA).

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04416 nel Tab Voci calcolate.

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
Occorre indicare l'aliquota della rivalsa (2% in genere o 4%).
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14039

Rivalsa 2% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 2%
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14040

Rivalsa 4% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 4%.
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

02039

Rivalsa 4% su quota (imp. IVA e altre rivalse)

La voce chiede la valorizzazione dell'imponibile su cui applicare la rivalsa.
La voce genera nel calcolo la 2040 "Rivalsa 4% su quota" il cui importo confluisce nell'imponibile rivalse iscritti all'albo, nell'imponibile IVA e nell'imponibile ritenuta d'acconto.

14512Rivalsa (iscritti CIPAG, impon. IVA) - solo enti privati

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo dei Geometri (CIPAG ) che richiedono la specifica rivalsa con aliquota 5%.

La voce genera nel calcolo la 14522 "Rivalsa iscritti CIPAG (enti privati)', il cui importo rientra nell'imponibile IVA, non in quello fiscale.

Fino al 31/12/2020 questa specifica rivalsa al 5% poteva essere richiesta dal professionista solo se il committente era un ente privato, mentre dal 01/01/2021 può anche essere richiesta ai committenti enti pubblici.




PROFESSIONISTI CASSA ENPALS

04423

Imponibile Ritenuta ENPALS
(Aliquote C.E. 9.19% più ulteriore onere C.E. 23.81%)

La voce va accompagnata alla voce di compenso 09867. La 4423 richiede l'imponibile su cui calcolare i contributi come indicato nell'immagine sottostante.

Allo stato attuale non è previsto nessun automatismo, nè in Uniemens, nè in F24, per la gestione del tributo relativo all'Enpals,  dovrà quindi essere inserito manualmente in CSA - Gestione F24, il tributo (DM10) relativo all'Enpals.

14591ENPALS aliquota carico enteConsente di impostare l'aliquota ENPALS carico ente.
Tale voce deve essere inserita in aggiunta alla "04423 - Imponibile ritenuta ENPALS" qualora si debba applicare nella voce "04422 - Ritenuta ENPALS c.E." un'aliquota carico ente diversa da quella di default di 23,81%


PR ISCRITTI ALL'ALBO (che non ha una cassa) MA NON ALLA CASSA → VERSA ALLA GS


Uso contemporaneo delle voci 4417 + 4415

  1. Contributo previdenziale alla Cassa GS. Addebito al committente di una Rivalsa del 4% (SI IVA, SI IRPEF)
  2. Contributo previdenziale alla Cassa dell'Albo. Addebito al committente di un Contributo Integrativo del 2% (SI IVA, NO IRPEF)


    Se le voci 04417 e 04415, sono utilizzate contemporaneamente, il calcolo agisce applicando prima la 04417 sull'imponibile della voce del compenso, e successivamente, la 04415 sull'imponibile del compenso sommato alla quota della rivalsa della voce 04417.


STUDI ASSOCIATI

Qualora il contratto preveda più rate (anche di importo differente), attualmente il DG Contratto nella stima, non gestisce correttamente l’uso delle voci 04661 e 04663; il sistema non calcolerà la rivalsa distribuita quota parte sulle singole rate, come l'utente si aspetterebbe, ma per il totale inserito come imponibile ai fini della rivalsa suddiviso per ciascuna quota (2% e 4%). In ogni caso, sarà possibile procedere con le operazioni connesse al DG (quali creazione estensioni e contabilizzazione COAN), anche se la rivalsa nel DG Contratto non è calcolata puntualmente, in quanto tale voce potrà essere correttamente gestita nel momento in cui si creerà il DG Compenso dalla FE.

A tal fine, nel momento in cui si dovrà creare il Dg Compenso, prima sarà necessario entrare in modifica del DG Contratto, valorizzare il campo Importo relativo a ciascuna quota imponibile di rivalsa con l’imponibile su cui il sistema dovrà calcolare effettivamente la rivalsa e salvare.

Poi si potrà creare il DG Compenso dalla FE ed il sistema erediterà correttamente l’informazione relativa alla rivalsa con relativo imponibile.


04661

Rivalsa con imponibile: quota 1

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato Produce reddito da lavoratore autonomo anche l'esercizio di arti e professioni in forma associata sempreché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, in quanto il reddito prodotto da tali tipi di società è in ogni caso considerato reddito di impresa.
Ex: Parcella di studio associato XY, con il 90% del totale soggetto alla cassa previdenziale Dottori commercialisti (4%) e il 10% del totale soggetto alla cassa nazionale previdenziale e associazione nazionale forense. (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote differenti.
L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile.
La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

04663

Rivalsa con imponibile: quota 2

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote diverse. L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile. La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS ad aliquota piena al superamento della franchigia.

09768Collaudo dirigenti pubbliciSi utilizzare per liquidare un collaudo agli autonomi. Il 50% dell'importo è assoggettato a ritenute INPS gestione separata, IRPEF e IRAP; il restante 50% non viene assoggettato a ritenute e genera la voce 9769 "Quota da trasferire collaudo extraerariale" da versare all'ente A00226 "DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO DI ROMA".
09409

Rimborsi forfettari per Cost Actions

(Risoluzione n.128/E/2017)

La voce si utilizza per il pagamento di rimborsi forfettari al personale esterno d’Ateneo che partecipa a progetti europei ricevendo un rimborso esente per le spese sostenute durante tale metting.

La voce è totalmente esente, non va in CU e prevede il rilascio di una certificazione in carta libera.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09954Rimborsi Vari

E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali.

Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M.
09403Transazione novativa (AU, no IRAP)La voce è assoggettata a ritenuta d'acconto, esente previdenziali e IRAP. Viene estratta ai fini BDM con il codice BDM del capitolo. Si utilizza per la liquidazione di una transazione novativa per lite generata da una contestazione in tema di lavoro. La somma viene infatti erogata al solo scopo di conciliare la controversia. Non è quindi soggetta a contribuzione previdenziale perchè non si tratta di lavoro svolto e non è un'attività produttiva, quindi esente da IRAP.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.

Genera la voce di ritenuta d’imposta 9763 al 25% , non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP. La voce 9763 viene raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770. E’associata al codice tributo 1048 per l'F24 ordinario e 107E per l'F24 EP. 

I premi e le vincite sono certificati nel 770 quadro SH prospetto G; l'importo liquidato con la voce 09762 non verrà considerato ai fini della nuova certificazione CU ma solo ed esclusivamente per la certificazione in carta libera, lanciabile attraverso la funzione Stampa certificazione redditi non previsti nel modello CU" da CSA.

09414Premio a studenti (non residenti - no rit.d'imposta)"La voce si utilizza per liquidare importi a studenti residenti all'estero che hanno presentato la documentazione utile per evitare la doppia imposizione. L’importo non è assoggettato a ritenuta d’imposta e non viene certificato nel modello 770. Si prevede solo il rilascio di una certificazione in carta libera.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

Art. 28 DPR 600/1973

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523) raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770.

E’associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP. 
La voce NON viene estratta per la CU ma è pappata al solo fine di produrre un certificato in carta libera da rilasciare all’ente beneficiario, qualora lo si volesse produrre.

Gli importi liquidati come “contributi ad imprese” sono certificati nel 770 quadro SF.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

La disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir.

Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973).

L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale).

Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che:

- se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;

- ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica:

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale.

Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568).

Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU.

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.  Dal 2024 tale voce applicherà anche l'IRAP carico ente.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.

09584Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP)Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.
09568Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR)

Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in  questo caso  il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto.

Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO  rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568). Dal 2024 tale voce applicherà invece l'IRAP carico ente.

VOCI di COMPENSO IMPATRIATI
09443Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)

Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a ritenute INPS gestione separata al superamento dei 5.000 euro di reddito . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 90%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09444 concatenata alla 09443.

Da notare che l'utilizzo di tale voce farà sì che sul relativo compenso/incarico non sia calcolata l'IRAP.

09445Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)

Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a ritenute INPS gestione separata al superamento dei 5.000 euro di reddito . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 70%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09446 concatenata alla 09445.

Da notare che l'utilizzo di tale voce farà sì che sul relativo compenso/incarico non sia calcolata l'IRAP.

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

Causale L1:  redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione


09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73).
09566Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico


09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Il comportamento della voce è stato modificato con l’aggiornamento del 02/05/2017 in quanto l’abbattimento del 25% o 40%, per i NON residenti, si applica anche per gli autori o inventori (solo lettera B).

La voce pertanto NON applicherà più in automatico la ritenuta del 30% sull’intero imponibile ma è stata modificata affinché sia possibile abbattere l'imponibile fiscale in base all'età dell'inventore.

La normativa prevede che, per i soggetti con meno di 35 anni, l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. Per operare tale abbattimento occorrerà indicare 60 nel campo "Aliquota" della voce 9562. In caso di abbattimento del 25% (dai 35 anni in su) nel campo "Aliquota" dovrà essere indicato 75. Se il campo aliquota non viene valorizzato, l'imponibile fiscale corrisponderà al compenso lordo.

09565Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale L:  EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore).


09563Diritti d'autore (caus. L)Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori).

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73)

09567Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Le voci per “Diritti d’Autore” andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti.

Inoltre per il pagamento dei  Professionisti con Diritto d’Autore, non è possibile applicare la stessa agevolazione prevista per Art. 25 del DPR 600/73. Riportiamo di seguito il parere del nostro consulente fiscale:


“La rilevanza IVA dei corrispettivi relativi alla percezione di remunerazioni di attività quale diritto di autore è collegata al fatto che:

  • il corrispettivo per il soggetto percettore configuri e si inserisca nello svolgimento della sua attività professionale abituale (soggetta ad IVA);
  • il soggetto percettore abbia ottenuto dall'autore (non in qualità di erede) il diritto allo sfruttamento economico dello stesso.


Si ritiene che la rilevanza IVA del corrispettivo (derivante dal presupposto illustrato in precedenza) riconduca la prestazione all'attività professionale abituale del soggetto e la collochi nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir e non nell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir. Da ciò deriva l'imponibilità ordinaria dell'intero compenso senza abbattimenti ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 20% in base all'art. 25 Dpr. 600/1973.
In sostanza non si applicano le regole di determinazione del reddito e della base imponibile per la ritenuta alla fonte con gli abbattimenti 25% o 40% di cui all'art. 54, comma 8 del Tuir.
Si osserva conclusivamente che l'art. 67, comma 1, lettera g) del Tuir trova applicazione unicamente nel caso in cui il percettore non operi in qualità di libero professionista e possa effettivamente essere qualificato come percezione e remunerazione di una cessione di opera dell'ingegno”.


Si segnala inoltre che l'Inps, con il messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, chiarisce che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto d'autore da parte del lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. Pertanto su questa tipologia di compensi non si applicherà nessuna ritenuta INPS, anche ove si superasse la franchigia dei 5.000 euro.

VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI

 

Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta.

Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:

  • Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
  • Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi.

Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.

La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte. Con decorrenza dal 01/01/2020 il contributo integrativo è stato aumentato dal 2% al 4%.

14294Attiva calcolo contr. integrativo per cessione diritto autore.

Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INPGI senza partita IVA sul ruolo AU.
Deve innescare "una rivalsa del 2%". Il funzionamento è simile alla voce 4415-Rivalsa (iscritti ad albo impon. IVA). L'aliquota della voce è stata modificata al 4% con decorrenza dal 01/01/2020, in tale occasione è stata anche rinominata per togliere dal nome della voce il riferimento all'aliquota

La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 4% sull'importo delle voci 09561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 09806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso.

Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali.

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO

09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS

09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS


09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia  che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

Per questi redditi, prodotti interamente all'estero,  viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni.

Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE

09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09576

Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo

 Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata.

VOCI DI BOLLO

09828

Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2)

E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto che si comporta come la 09976. Si differenzia solo per la descrizione. La voce 09828 dal 01/01/2017 sostituisce la 09684 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

09976

Imposta di bollo ( -2)

Valida per CC, AU, PR


E’ una voce di compenso che agisce come  trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo. Si applica pe rimporti lordi > 77.47. La voce 09976 dal 01.01.2017 sostituisce la 09685 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

QUALIFICHE BDM

NOTE

09941

Borse Borsa di studio (Tottot.esente)

B001

09733

Borse Borsa di studio per attività di ricerca esenti(tot.esente)

B001

09835

Borsa di post-dottorato (no IRAP)

B003

09981

Borsa di studio perfezionamento estero

B005

09781

Borsa di studio Erasmus Mundus

B001

09980

Borsa di studio post-dottorato

B003

09850

Borsa di specializzazione (no IRAP)

B004

09766

Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

B006

09651

Rimborso spese esenti

S999

Rimborso spese esente.

...