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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09856

Compenso x Collab. Coordinata (1)

E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente.
La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF a scaglioni, INPS ad aliquota piena.
A conguaglio la voce applica in Ugov le Add.Reg e Add.Comunali.

09408Collaudo (CC dirigenti pubblici)Si utilizza per liquidare un collaudo ai co.co.co. (per i lavoratori autonomi è disponibile la voce 9768 "Collaudo dirigenti pubblici").  Il 50% dell'importo è assoggettato a ritenute INPS gestione separata, IRPEF e IRAP; il restante 50% non viene assoggettato a ritenute e genera la voce 9769 "Quota da trasferire collaudo extraerariale" da versare all'ente A00226 "DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO DI ROMA".

CC RESIDENTI ALL'ESTERO

09618
(NO CONV)

Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)

La voce applica in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + la 9853.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.
    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.
  •  N.B: la voce 09618 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09856 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"09853 - Tassazione non resid.(30%)".


09636
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + 223.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.
  • N.B: la voce 09636 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09856 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"00223 - Inib. IRPEF per non residenti".

09774

Compenso per CC all'estero
(IRPEF 50%)

La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%.

Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).



CC RESIDENTI ALL'ESTERO: NORMATIVA

Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

  • Se il soggetto lavora all'estero <183 giorni nell'arco di 12 mesi, è residente in Italia e sarà tassato dallo stato di residenza (ovvero nel comune dove si è prodotto il reddito) sulla retribuzione effettiva.
  • Se il soggetto lavora all'estero >183 giorni è residente all'estero. A quel punto qualora risiedesse in uno Stato che adotta la convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto pagherà le imposte dove è residente (cioè all'estero), mentre in caso contrario, senza convenzione, pagherà le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta).

    Quindi:

  • Senza Convenzione: si pagano le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta)
  • Con Convenzione: si paga dove si ha la residenza.


    A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?

    In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l'INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).
    "Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l'art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell'articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
  • Stato italiano
  • Soggetti residenti nello Stato Italiano
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti


    Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.
    L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:
    sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

    Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

    Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare?
  • ridotta: per Paesi dell'UE e quelli legati all'ITALIA da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
  • piena: per Paesi non legati all'UE da convenzioni


ESENZIONE IRAP:

In caso di pagamento a soggetti NON residenti, che adottano la convenzione oppure non la adottano, l'IRAP è sempre dovuta.

Solo la risoluzione 57/E del 5 marzo 2003 specifica che l'IRAP non è dovuta nei casi in cui il sostituto d'imposta, abbia una sede/uffici stabile all'estero, presso cui opererà il personale.

''...non devono assoggettare ad IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.''

Per uffici operanti si intende appunto sedi distaccate del sostituto d'imposta, che dovrebbe avere fuori del territorio dello stato una base stabile presso cui impiegare lavoratori e prestatori.

CASI DI LIQUIDAZIONE ERRATA A NON RESIDENTI EFFETTUATA IN CORSO D’ANNO

Nel caso di collaboratori all’estero assoggettati in corso d’anno all’imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09618_ Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)   e che in seguito risultano non avere diritto a tale trattamento oppure collaboratori all’estero non assoggettati in corso d’anno ad imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09636_ Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)  e che in seguito risultano avere diritto a tale trattamento, occorre intervenire in sede di conguaglio fiscale, senza necessariamente interrompere il contratto alla data precedente quella di inizio rapporto generando dei compensi a rettifica.


Solo un inserimento manuale in scheda dati fiscali delle voci :

  • '08317 Annul.Tassazione 30% non resid.'  annulla gli effetti della tassazione al 30% della voce di compenso 09618;
  • '08316 Annul.Inib.IRPEF non residenti' che annulla gli effetti dell'inibizione irpef per non residenti della voci di compenso (09636)

 Le voce 08317-08316  andranno inserite da scheda fiscale della matricola XXXX per l'anno XXXX;  il compenso andrà  ricalcolato con conguaglio.

09749

Co.co.co a titolo gratuito

Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero.
E' il caso in cui l'Ateneo abbia rapporti con soggetti che effettuano docenze gratuite, trattate come un rapporto di collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell'ente.
Il sistema calcola in automatico la voce 04478 sul minimale previsto per legge (per il 2012 1292,90)..
La voce va utilizzata insieme alla 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E." qualora l'Ateneo voglia accollarsi la quota di INAIL C. Dipendente, normalmente calcolata con l'utilizzo della sola voce di Compenso 09749.

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che applica IRPEF, INPS e IRAP.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese netto.

09404Rimborso spese esenti (2)Rimborso spese netto. La voce è esattamente uguale alla 09651.

09944

Gettoni Presenza

Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione).
Soggetti a IRPEF, IRAP. INPS GS calcolata da procedura.

09920Interessi legali

Voce, da aggiungere direttamente in sede di liquidazione del relativo compenso, o come voce aggiuntiva sulla relativa rata di contratto, se si deve liquidare al percipiente anche degli interessi legali, in forza di una sentenza che li ha previsti in favore del percipiente. La voce prevede solo assoggettamento a IRPEF non a ritenute previdenziali.

VOCI DI COMPENSO CON  RIDUZIONE  L.662/96 AUTOMATICA            

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le voci in oggetto  sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016 “I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

L’Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al:



2582,29

a

5164.57


(5%)

5164.58

a

10329.14

(10%)

10329.15

in poi

 

(20%)


A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L’Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista “per ciascun incarico” e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto.  Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione.

Le nuove voci sono:


09645Compenso Consiglio Amm. (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09631Compenso Nucleo Valutazione (L.662/96).Voce ad importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09644Compenso revisori L.662/96Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09686Compenso Senato Accademico (L.662/96)Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia.
09966

Comp.commissione (rid.L.662/96)

Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia

...


VOCI DI COMPENSO ATTIVE  PER  ORGANI ISTITUZIONALI


09796Compenso CDAVoce senza riduzione erariale per Compenso CDA
09963Compenso Nucleo ValutazioneE' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.
09549Compenso Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09956Compenso ai Revisori

 Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione

09646
Gettoni di presenzaCompenso per Gettone presenza. Da utilizzare per studenti o personale non dipendente che non è soggetto alla riduzione della L.662/96.

09412

Compenso per organi istituzionali pers.assimilato


E’ una copia delle altre voci presenti per gli Organi. Da utilizzare per liquidare compensi per organi di Ateneo a personale assimilato (es. CC, PE). Assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali a seconda del ruolo associato. Deve essere abbinata ad uno dei capitoli di compenso per organi istituzionali (CC + esterni). Ignorata da BDM e Conto Annuale.

La descrizione è volutamente generica per permettere di personalizzare la voce a seconda del compenso erogato (es. Gettone di presenza per Comitato Etico).

COMPENSI IRAP COMMERCIALE


Normalmente l’IRAP per gli enti pubblici, IRAP ISTITUZIONALE è ad aliquota 8.50%,  se i fondi per il compenso derivano dal MIUR. Questo per tutte le somme di stipendi, compensi, AU occasionali.Per chi svolge attività commerciali invece si considera l’utile riclassificato secondo le regole IRAP e sull’utile o perdita trovati, si applica l’aliquota ridotta di IRAP COMMERCIALE se i fondi derivano da enti esterni.

09708

Comp. per collab. finanziata da terzi IRAP commerciale

La voce calcola in automatico la tassazione IRPEF a scaglioni, IRAP commerciale, INPS aliquota piena. Per i non residenti accoreràoccorrerà, qualora si avvalgano della convenzione, inibire il calcolo dell'IRPEF (voce 00223).

COMPENSI IRAP COMMERCIALE NON RESIDENTI

09656
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc. - IRAP Comm)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e calcola IRAP Commerciale.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP Commerciale in Italia.
  •  N.B: la voce 09656 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09708 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"00223 - Inib. IRPEF per non residenti".

09614
(NO CONV)

Comp. per collab. coord.

09614
(NO CONV)

Comp. per collab. coord. (estero 30% IRAP Comm.)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30% IRAP Commerciale.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP Commerciale in Italia.
    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.
  •  N.B: la voce 09614 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09708 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"09853 - Tassazione non resid.(30%)".
VOCI DI BOLLO

09783

Applicazione imposta di bollo
(Da applicare qualora dovesse essere utilizzata l'imposta di bollo sui cedolini il cui importo supera 77.47. Prevede il conteggio automatico.

La voce prevede l'obbligatorietà dell'inserimento del soggetto collettivo e non richiede l'importo, al calcolo movimenta la voce '09784 -  imposta di bollo'.
Non è una voce di compenso come la 09976 o 09828 ma di trattenuta valida per il personale assimilato. L'importo del bollo viene incamerato dalle amministrazioni centrali degli Atenei e a fine anno versato alla tesoreria dello Stato, sommando tutti i valori dei bolli virtuali incassati.

...

TRATTENUTA SUL NETTO (valide per ogni ruolo)

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01387
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365. Tale voce inibisce anche l'erogazione dell'eventuale trattamento integrativo, essendo questo strettamente legato all'applicazione delle detrazioni. La voce ha effetto sia in fase di liquidazione che a conguaglio.

00955
(Liq+Cong)

Inibizione detrazioni personali (Art.13) e Familiari a carico

La voce inibisce sia il calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente che per familiari a carico.

00223
(Liq+Cong)

Inibizione IRPEF non residenti in Italia.

Se il CC è residente all'estero e si avvale della convenzione contro le doppie imposizioni, non viene operata la ritenuta IRPEF in Italia, ma si pagheranno le imposte nel paese di origine.

08289
(Cong)

Detrazione minima non rapportata ai giorni (Tempo Determinato).

Da utilizzare quando il percipiente richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo di lavoro poiché il suo rapporto è inferiore a 8.000€.
La detrazioni spettante per i redditi inferiori a 8000€ sarebbe pari a 1880€ qualora sia rapportata su un rapporto nell'intero anno di 365 giorni. La detrazione minima per lavori a tempo determinato è di 1380€.

E’ possibile riconoscere le detrazioni minime tramite l’inserimento  della  voce 8289 se il rapporto è a tempo determinato. Il Conguaglio in ogni caso le riconosce se superiori alle detrazioni calcolate in base ai giorni lavorati.

Per i tempi indeterminati la detrazione minima è di 690.

La voce da utilizzare in questi casi è la 08290, valida solo per il personale strutturato.

Nella singola rata di contratto UGOV vengono riconosciuti i gg di detrazione per quella rata; a conguaglio per tutto il rapporto.

08134
(Cong)

Giorni per detrazioni personali
(Nel campo "Parti", occorre inserire i giorni che si vuole considerare per il calcolo)

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

14175

Inibizione Bonus IRPEF DL 66/2014

Voce personale per inibire il Bonus Fiscale sia nel calcolo del singolo compenso che a Conguaglio Fiscale. La voce può passare per questo motivo da Scheda fiscale.

14176

Rettifica bonus IRPEF DL 66/2014

Voce variabile ad importo per rettificare l'importo del Bonus calcolato. E' una voce che può assumere valori sia positivi che negativi.
La voce non passa da scheda fiscale.

14340Lavoratori rimpatriati Art. 16 Dlg 147/2015

La voce riduce l'imponibile IRPEF del 30% e di lasciare invariato l'imponibile IRAP.

La riduzione varrà anche ai fini del calcolo delle detrazioni personali e dei carichi di famiglia. Non vale  per il calcolo del bonus DL66, a scopo cautelativo e in linea con quanto già avviene per le agevolazioni relative al rientro ricercatori e talenti
INTERVENTI SU SCAGLIONI E ALIQUOTE

01352
(Liq)

Contratto secondario: aliq. max, no detr, no bonus DL 66/14, no tratt. L 21/20

Questa voce è da inserire per i contratti secondari dei collaboratori al fine di non applicare la tassazione a scaglioni, le detrazioni , il bonus DL 66/14 e il trattamento integrtivo . La voce è utile nel calcolo di liquidazione e non viene letta dal conguaglio fiscale. Sì dà per scontato che il trattamento fiscale "standard" venga effettuato sul contratto principale (sempre da co.co.co o altro ruolo dipendente).

La voce non va mai inserita in Scheda Dati Fiscali e Previdenziali (non è possibile inserirla).


Ricordiamo, infine che l’inserimento di questa voce è un escamotage per gestire le casistiche nei nostri applicativi dunque non sono richieste che arrivano dal lavoratore (come ad esempio può essere la richiesta di inibizione di detrazioni).


Per questo motivo la voce NON va inserita  da scheda fiscale ma va inserita direttamente nel singolo contratto/compenso.

00221
(Liq)

Memorizzazione aliquota max
(Specifica che aliquota inserire)

In sede di liquidazione il percipiente richiede l'applicazione di un'aliquota IRPEF marginale non a scaglioni progressivi d'imposta. In sede di conguaglio invece sarà applicata la tassazione a scaglioni.
La voce può essere inserita sia da scheda fiscale che da compenso.

N.B: Per i dipendenti liquidati in UGOV su capitoli diversi da quello stipendiale (Capitolo 100) la voce non necessita di essere accompagnata dalla 01352.

09853

Tassazione non residenti, 30%

Per CC non residenti in Italia, che non si avvalgono della convenzione contro le doppie imposizioni. La tassazione è applicata sul lordo inserito con la voce 09856. Non passa per la scheda fiscale in quanto è sempre meglio verificare gli effettivi giorni di presenza all'estero.

04350

Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota max

La voce applica l’aliquota max in fase di liquidazione e al momento del conguaglio (soprattutto nei casi di incertezza del proprio reddito) adeguerà il calcolo in funzione della data competenza voce inserita, per i mesi antecedenti. Non calcola le detrazioni.

La voce si utilizza a fronte di un’esplicita richiesta del dipendente di trattare gli emolumenti e il conguaglio ad aliquota fissa. Si presti attenzione che la voce o meglio l’aliquota inserita nella voce influisce sull’applicazione della soglia di esenzione in caso di eventuali comuni che la prevedono.

08241

Richiesta conguaglio ad aliquota max

In fase di liquidazione saranno applicati gli scaglioni IRPEF mentre in quella di conguaglio l'aliquota marginale.

08299

Richiesta Add. reg. ad aliquota max

Implica l'applicazione dell'aliquota max nel calcolo dell'addizionale regionale, con lo stesso criterio della tassazione IRPEF.

09652

Rettifica fiscale (Solo Compensi)

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata. Tale voce andrebbe utilizzata solo per rettificare IRPEF liquidata nello stesso mese a cui si riferisce la rettifica. Negli altri casi l'IRPEF non andrebbe rettificata direttamente, ma la rettifica dovrebbe essere effettuata solo a conguaglio. Se risulta effettivamente indispensabile rettificare l'IRPEF anche sul compenso a rettifica (e non si rientra nel caso iniziale), occorrerà allora avvertire dell'utilizzo di tale voce l'assistenza CSA perchè saranno necessari interventi di sistemazione dell'F24 del mese interessato.


INTERVENTI SUL REDDITO Il calcolo mensile delle detrazioni viene effettuato su un reddito presunto perché solo a fine anno, potrà essere definito il reddito certo. Nel calcolo del conguaglio fiscale verranno quindi ricalcolate tutte le imposte, comprese le detrazioni. Se in corso dell'anno si vuole intervenire sul reddito presunto automatico si utilizzeranno le voci 1379- 1265 – 1531.

01379
(Liq)

Stima reddito In fase di liquidazione dei compensi la stima del reddito viene considerata su tutto l'arco dell'anno e solo con il lancio del conguaglio verrà riproporzionata alla durata effettiva del contratto. Pertanto le detrazioni, che dipendono dal reddito, saranno rideterminate in fase di conguaglio e calcolate correttamente sul reddito certo e per il periodo corretto. per deduzioni/detrazioni
La voce può essere inserita solo nella funzione Scheda dati fiscali e previdenziali e sarà poi ereditata nei relativi documenti gestionali (contratto al personale, compenso).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, sostituisce sempre il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura considerando l'importo indicato nella voce.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

In fase di liquidazione la procedura considera il valore indicato nell'importo della voce solo se più alto di quello stimato dalla procedura.

01265
(Liq+Cong)

Reddito totale (dichiarato dal dipendente)

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura. La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura. A conguaglio, viene considerato il reddito inserito manualmente nel campo importo della voce, al momento del suo inserimento in scheda fiscale.

01531
(Liq+Cong)

Reddito aggiuntivo per detrazione d'imposta (in fase di liquidazione e conguaglio)

Deve essere inserita se il percipiente dichiara di avere nell'anno ulteriori redditi da considerare per le detrazioni, rispetto a quelli erogati dall'ente. Tale campo può essere utilizzato anche nel caso il soggetto abbia più rapporti in essere all'interno dello stesso ente per evitare conguagli troppo eccessivi. A conguaglio, viene considerato il reddito inserito nella voce all’interno della scheda fiscale oltre a quello già calcolato da UGOV/CSA.

08291Reddito abitazione principale

La voce serve solo per il sostituto d'imposta per comunicare il reddito dell’abitazione principale al calcolo conguaglio che ha il compito di raccogliere i dati ai fini della produzioni della CU ogni anno.

Il valore indicato non ha effetti sul calcolo delle detrazioni, della singola liquidazione e del conguaglio ma ha solo scopo documentativo affinchè nella  CU possa essere possibile compilare l'annotazione AO e il campo 462 "Abitazione principale" CU 2017/redditi 2016.

01219
(Liq+Cong)

Ricercatore rientrato in Italia.I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che hanno svolto attività di ricerca all'estero e sono rientrati in Italia, sono imponibili solo per il 10% ai fini delle imposte dirette mentre per il 90% sono esenti e certificati nella CU nell’apposita sezione redditi esenti. Per questo la procedura come stima automatica del reddito riduce l’imponibile fiscale al 10%.

La voce 01219 dovrà essere inserita dalla scheda dati fiscali e sarà comunque accompagnate, all’interno del documento gestionale, dalla voce di Compenso.

La presenza di tale voce farà inoltre sì che sui relativi compensi non sia più applicata l'IRAP.  Sarà solo riportata nella stampa supporto irap o nel cedolino riepilogativo, la voce 14274 di irap figurativa.


TRATTENUTA SUL NETTO (valide per ogni ruolo)

09102

Trattenute Varie

Voci extra-erariali di trattenuta sul netto del compenso

09102

Trattenute Varie

Voci extra-erariali di trattenuta sul netto del compenso percepito dal collaboratore.
Sono voci ad importo, ed escluse da imponibile fiscale e previdenziale.
Non è necessario inserire il capitolo poiché è lo stesso della voce di compenso.

02737

Polizza assicurativa RC


01779

Quota associativa


01805

Trattenuta Tessera Parcheggio


00887

Spese Telefoniche


04830

Quota associativa CURC


04831

Spese Telefoniche


04832

Spese telefoniche CURC


04319

Rit. Sindacale CIPUR Confsal

Unica voce già ad importo (7.50€).
Non prevede la scelta del capitolo perché associato a quello della voce di compenso.
Se per uno stesso compenso dovesse esserci l'esigenza di trattenere 2 volte tale importo, occorrerà duplicare la voce 4319 due volte nel trattamento economico. L'importo 7.50€ sarà così raddoppiato.

09625

Recupero Abbonamento bus treno

Qualora l'Ateneo richieda la configurazione di queste voci, trattandosi di voci di recupero, occorre sapere su quale gruppo contabile debbano transitare.
In particolare, se devono transitare nei versamenti perché sono somme che l'Ateneo reincamera o se il giro contabile a livello stipendiale è già chiuso e non devono transitare per gli stipendi.

09678

Recupero Netto


...

32.

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE


01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.


04686

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.


VOCI PER INPGI

Le voci di ritenuta INPGI sono adeguate alla circolare 3 INPGI del 4/02/2016.
A partire dal 1 gennaio 2016, l'aliquota della voce 01560 - Ritenute INPGI passa da 8,69% al 9,19% per il carico dipendente mentre passa da 22.28% a 23.81% per il carico ente.

E' stata aggiornata anche la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% che diventa pari a 45.896,00 euro.

Si precisa che la funzione di Caricamento in CSA per la denuncia DASM consente di caricare i dati anagrafici e retributivi del personale dipendenti a cassa INPGI ma NON quelli delle figure di reddito assimilato (CC-AU) la cui comunicazione andrà gestita manualmente.

04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.



04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.



VOCI DI RITENUTA ENPAPI

Valide per CC-AU

ALIQUOTE ENPAPI 2018

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 33.72% .

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2018 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati è invariata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2017 corrisposti successivamente al 12/01/2018 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).



ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).


Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.


AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC

Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa.

Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI.

Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC.  Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’.

Analogamente a quanto avviene per la  gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC.

La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci.  La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI.


ENPAPI - CU

Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò  consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.


09588

Comp. x collab.coordinata – ENPAPI
 

La voce si utilizza nel caso il collaboratore abbia sia un Rapporto con l’Ateneo da assoggettare ad ENPAPI sia un ulteriore rapporto come figura assimilata (che versa alla GS INPS).

A seconda della presenza o meno della voce 1439 in scheda fiscale, l’aliquota applicata sarà la piena o la ridotta.


09488

Comp. x collab.coordinata - ENPAPI -aliquota piena
 

La voce si utilizza nei casi di collaboratore contemporaneamente iscritto ad ENPAPI e a INPS ges. sep con compensi ENPAPI da assoggettare ad aliquota piena e compensi INPS ad aliquota ridotta. L’eventuale presenza della voce 1439 in scheda fiscale NON influenzerà la ritenuta del compenso ENPAPI a cui verrà applicata l’aliquota piena.


14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".


14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)


Le voci 14156 e 14158 sono da utilizzare per tutti i casi di collaboratori ai quali vanno liquidati SOLO compensi soggetti a contribuzione ENPAPI.

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)



09551Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)

09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.)

09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.)

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata


09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D



09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.


14454

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.D.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.










14455

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.E.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.
12450Inibizione DIS-COLLLa voce si utilizza per inibire il calcolo dell'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL, nei soli casi particolari in cui la DIS-COLL non sia applicabile (es. componenti esterni di organi collegiali quali nucleo di valutazione, consiglio di amministrazione, esami di stato), che non siano pensionati o dipendenti , da trattare quindi come co.co.co. con l'aliquota INPS GS del 33,72)

VOCI DI RETTIFICA INPGI

. Tale voce va inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali della matricola interessata e ha pertanto effetto su tutti i compensi soggetti ad INPS GS della matricola interessata facenti riferimento al periodo di validità della voce.
12451Inibizione DIS-COLL (contratto)Come la precedente voce 12450, questa voce si utilizza per inibire il calcolo dell'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL, nei soli casi particolari in cui la DIS-COLL non sia applicabile (es. componenti esterni di organi collegiali quali nucleo di valutazione, consiglio di amministrazione, esami di stato), che non siano pensionati o dipendenti, da trattare quindi come

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp. con l'aliquota INPS GS del 33,72). A differenza della precedente voce non si inserisce nella scheda dati fiscali e previdenziali della matricola interessata, ma direttamente sul tab trattamento economico del contratto/compenso interessato e quindi ha effetto esclusivamente per lo specifico contratto/compenso su cui è inserita.

VOCI DI RETTIFICA INPGI

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp



09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co

09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)



09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa



09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)



09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica



09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)



VOCI DI RETTIFICA INAIL


09836

Rettifica contributi INAIL C.E



09837

Rettifica contributi INAIL C.D



VOCI DI RETTIFICA IRPEF


09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.


...

  • Il sostituto d'imposta (ente), trattiene una quota a titolo di IRPEF. A differenza del Lavoratore dipendente (LD) che versa IRPEF a scaglioni, i lavoratori autonomi devono trattenere una quota IRPEF fissata generalmente attraverso una ritenuta d'acconto Trattenuta fiscale carico AU-PR del 20%. Il lavoratore autonomo presenta la parcella con il totale della quota di compenso data per prestazione d'opera più la ritenuta d'acconto al 20% (calcolata sulla quota del compenso) che gli deve essere pagata, e che l'ente successivamente verserà, tramite F24, all'Erario.
  • Il sostituito cioè colui che ha fornito la prestazione. Per i soli redditi di lavoro autonomo che superano i 5000€, il sostituito deve operare una trattenuta contributiva previdenziale pari al 20% o 28.72 % 24% (ridotta) o al 33,72% (intera) dell'importo erogato, da versare all'INPS per la GS.

INPS ha precisato che il reddito di 5000€ costituisce una fascia di esenzione e che in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5000€. Se la quota è quella del 22% 24% (ridotta) occorre segnalare all'INPS l'altra assicurazione alla quale il lavoratore versa.

...


Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica abituale.
Per gestire i compensi a liberi professionisti, soggetti in possesso di partita IVA, si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo PR - Professionisti.
Al ricevimento della fattura del PR l'ente si attiva, attraverso la gestione U-GOV Compensi, per il pagamento, la contabilizzazione e gli adempimenti mensili/annuali. In U-GOV il compenso erogato deve coincidere con la fattura rilasciata dal professionista.
Solitamente il PR (avvocato, commercialista), può emettere come anticipo della fattura vera e propria, una fattura Pro-forma (Senza N. e data); questa non è un documento fiscale pertanto non deve essere effettuata alcuna registrazione IVA e relativo versamento all'erario. E' utilizzata dal PR per conoscere l'importo a lui dovuto.
L'onorario rilasciato dal professionista è soggetto a:

  • Iva (ad aliquota 20%22%, 10%, 4%; il committente ha l'obbligo di registrarla negli appositi registri e fare il versamento tramite F24, carico percipiente);
  • Ritenute fiscali (Generalmente pari alla ritenuta d'acconto del 20% o 30%; il committente ha l'obbligo della certificazione al PR, versamento in F24, BDM, Anagrafe delle prestazioni Le PA hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica tutti gli incarichi retribuiti conferiti a consulenti e collaboratori esterni. Tutti i compensi liquidati con il ruolo PR vengono presi in considerazione dell'Anagrafe delle Prestazioni., 770, carico percipiente);
  • Contributi previdenziali (nessun obbligo per il committente, cassa INPS GS, cassa professionale aliquote varie). Nel caso di rivalsa, questa viene pagata dall'ente al PR attraverso la liquidazione del compenso; sarà poi il PR a versarla presso la GS INPS o alla sua cassa, a seconda dei casi.
  • NO IRAP secondo D.LGS. 446/97 Art.10bis


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09867 per il ruolo PR la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%. Non sarà applicata in automatica l'IVA al 20%22%. Per questo occorre una voce specifica. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09867

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRPEF al 20%.

09747

Compenso a creditore pignoratizio

La voce applica in automatico il 20% di ritenuta d'acconto, no IRAP. Richiede comunque l'inserimento della voce di IVA 4413 al 20% che poi verrà inibita in sede di calcolo.

09513

Compenso professionisti revisori (L.662/96)

Voce di compenso. Genera la voce 1568 "Ritenuta L.662/96 art.1 c.126 (Revisori)" sulla quota che supera la soglia prevista dalla Legge 662/96. Da usare in caso di pagamento di compenso a professionisti appartenenti al collegio dei revisori.



PROFESSIONISTI ESORDIENTI. Legge 24/12/2007 n.244

09526

Compenso professionisti esordienti
(Legge 24/12/2007 N.244 (art.1 comma da 96 a 117)

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014).

09525

Rimborso spese professionisti esordienti

Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto.
E' imponibile IVA e rivalse. SI utilizza nei casi in cui si abbia necessità di disattivare il calcolo della ritenuta d'acconto su un rimborso spese per i professionisti esordienti nei primi 3 anni di attività.

N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014).

02029

Rivalsa 4% Legge 111/2011 – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse)

E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9526 "Compenso professionisti Esordienti" .
La voce 2029 attiva la voce di cedolino 2030 "Rivalsa 4% Legge 111/2011- Esordienti" che ha lo stesso comportamento della voce 4417 (al calcolo 04414) ma è esente da ritenute fiscali. Ai fini della certificazione fiscale viene dichiarata come quota esente.

VOCI di COMPENSO IMPATRIATI

09443Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a rivalse e a IVA . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 90%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09444 concatenata alla 09443.
09445Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a rivalse e a IVA . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 70%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09446 concatenata alla 09445.

VOCI DI RIMBORSO SPESE

09753 La voce 9753 diventa 9754 dopo il calcolo.

Rimborso spese esente per Art.15

Voce che prevede l'inserimento dell'importo e codice Iva (IVA 0%). Con questa voce l'importo di rimborso che viene inserito non sarà soggetto né ad IVA né a ritenuta d'acconto.
La voce 9753 genera anche la voce 9754 di IVA su rimborso spese esente art.15 che ha imponibile pari all'importo della voce 9753, aliquota 0, importo 0. Entrambe le voci vengono registrate sul liquidato con riferimento IVA uguale a quello indicato nella voce 9753.

09759

Rimborso spese tassate

Serve per pagare i rimborsi spese tassati ai PR, soggetti a ritenuta d'acconto, IVA, contributo previdenziale. Sul 770 viene associata alla causale A.

09606

Spese sostenute per conto del PR

La voce, ad importo e capitolo obbligatori, è imponibile IVA e rivalsa iscritti all'albo (4415). L'importo della voce 9606 deve essere sottratto dal totale del compenso in quanto si tratta di spese già pagate dall'ateneo per conto del PR. Per tale motivo viene generata anche la voce extraerariale 9607: a dedurre spese sostenute per conto PR.

09559

Spese di trasporto PR pagate dall'Ateneo (non liq, si IVA, rivalsa,fisc e IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un PR con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per il PR perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali, rivalsa e IVA. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo costituisce un "bene in natura" per il soggetto perché incrementa gli imponibili rivalsa, IVA, ritenuta d'acconto.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09759.

PR NON RESIDENTI: VOCI DI COMPENSO E RIMBORSO SPESE

09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%

N.B: la voce 09637 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09867 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"04420 - Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto".

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese in rit.d' imposta (non residenti – no rit. d'imposta .)

PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%

N.B: la voce 09527 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09759 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"04420 - Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto".

09638
(NO CONV)

09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%)

PR non residenti in Italia che non adottano le

Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%)

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%

09529
(NO CONV)

Rimborso spese in rit. d' imposta (non residenti – 30%)

La voce calcola in automatico IRPEF al 30%

PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI RITENUTA D'IMPOSTA al 30%


09639

Compenso in rit. d' imposta (non resid. – no rit. d'imposta – no prev)

PR non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF , NO INPS, SI IRAP30%

Per questi redditi, prodotti interamente all'estero,  viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni.

Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09577Gettoni professionali per Componenti Organi di AteneoDa utilizzare per pagare ai professionisti (PR) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto.

VOCI DI BOLLO

09771


Recupero imposta di bollo

Voce di recupero imposta di bollo.
Da applicare in caso in cui il PR chieda, come somma totalmente esente da ritenuta d'acconto e IVA, in restituzione all'ateneo, l'importo del bollo da lui precedentemente pagato. Sarà poi il PR stesso che penserà a versarla all'erario.

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI PER RITENUTA D'ACCONTO

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%. Si precisa che, da normativa fiscale, la ritenuta d'acconto applicata non può mai essere inferiore al 20%, pertanto tale voce dovrebbe essere utilizzata SOLO per inserire aliquote di ritenuta d'acconto MAGGIORI del 20%, se richieste dal professionista, mai per gestire eventuali ritenute d'acconto di aliquota inferiore al 20% , non previste dalla normativa fiscale.

La voce si inserisce direttamente nel trattamento economico del DG e NON in scheda fiscale, poichè nono è detto che il soggetto indichi la stessa aliquota per tutte le prestazioni.

14920Disabilita calcolo rit.d'acc. DL 18/2020 all'art. 62 c.7La voce, sia personale che variabile, sospende l'applicazione della ritenuta d'acconto per i professionisti sotto un certo volume di affari che esplicitino il riferimento a tale articolo nella loro fattura. Deve essere aggiunta nel tab Trattamento economico del compenso/incarico .

09444


Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)La voce viene innescata dalla voce variabile 09443 e il suo importo corrisponde al 10% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.
09446Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)La voce viene innescata dalla voce variabile 09445 e il suo importo corrisponde al 30% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.

VOCI DI TRATTENUTA SUL NETTO

09101

Pignoramenti e sequestri

Voce di trattenuta sul netto a pagare in caso di pignoramenti del Professionista.

09713

Rettifica Ritenuta d'acconto

Voce ad importo, per rettificare l'importo di ritenuta d'acconto non spettante al soggetto.

09152Rettifica ritenuta d'acconto creditore pignoratizio

Voce ad importo e capitolo. Da utilizzare per rettificare la voce 815 – "Ritenuta d'acconto creditore pignoratizio"

Ai fini degli adempimenti è associata ai seguenti codici:

  • BDM → IRPEF -Ritenute fiscali
  • Conto Annuale → non letta
  • F24 → 1049 "Rit.d'acconto IRPEF su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento 
  • F24EP → 112E "Ritenuta acconto IRPEF Pignoramento"

...

Provvigioni per attività di intermediazione o di brokeraggio

Ai sensi dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, va operata una ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante (mediante apposita “dichiarazione” in carta semplice), l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”, ossia che la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o Ires sia commisurata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle provvigioni.

Di fatto quindi su questo tipo di emolumenti viene applicata una ritenuta d'acconto pari all' 11,50% o al 4,60% a seconda della percentuale dell'imponibile su cui viene calcolata la ritenuta.
Per gestire questa particolare tipologia di compensi occorrerà utilizzare le seguenti voci:

09707Provvigioni ad agentiOccorre indicare nel campo 'Aliquota' di tale voce, la percentuale dell'imponibile della fattura su cui è stata calcolata la ritenuta d'acconto, normalmente quindi si inserirà come aliquota '50', o '20', ove ne esistano le condizioni, come sopra indicato.
09808Aliquota ritenuta d'accontoInserire nel campo aliquota di tale voce la percentuale 23
04413IVA imposta sul valore aggiuntoInserire il codice IVA interessato come si fa normalmente per tutte le parcelle

3.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE




09718Provvigioni ad agenti (IRAP comm.)

Questa voce è da utilizzare al posto della voce 09707, solo in casi molto particolari, ossia se il soggetto che ha svolto l'attività di intermediazione, brokeraggio, ecc., svolge tale attività in modo 'non professionale', e quindi richiede il pagamento delle relative provvigioni nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, e quindi su RUOLO AU e non PR, come invece è la norma. In tale situazione non dovrà quindi essere utilizzata la voce 04413 che s applica solo ai rapporti di tipo professionale su ruolo PR.

In tale caso, se l'ente interessato vuole applicare l'IRAP con il criterio 'commerciale' ( e non quindi con l'aliquota 'standard' del 8,50%' ) , deve allora utilizzare la voce 09718 per gestire il relativo compenso, in quanto la voce 09707 applicherebbe invece l'IRAP 'standard' all'8,50%. 

Per quanto riguarda le regole di compilazione del campo 'aliquota', valgono le stesse indicazioni fornite per la voce 09707.

3.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Generalmente i PR possono versare alla cassa INPS, rientrando nella GS, con le regole di un parasubordinato o ad una cassa previdenziale specifica, Generalmente i PR possono versare alla cassa INPS, rientrando nella GS, con le regole di un parasubordinato o ad una cassa previdenziale specifica, seguendo le regole della cassa stessa. In entrambi i casi è cura del PR provvedere a versare i contributi alla cassa interessata, applicando al datore di lavoro esclusivamente una quota di Rivalsa.
L'aliquota è del 4% sia che il PR versi alla GS sia che versi alla cassa previdenziale.
Il PR espone in fattura la rivalsa che poi sarà pagata dall'ente al momento della liquidazione del compenso.
Generalmente seguono il 4% la categoria degli avvocati, geometri, commercialisti.

Image RemovedLe voci calcolate risultano:

CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

PR NON ISCRITTI ALL'ALBO MA ALLA GESTIONE SEPARATA Sono tutte le nuove professioni, attività di consulenza che non hanno un albo e una vera e propria cassa ma versano alla GS.

04417 Vedi Appendice Num. 1 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo

Rivalsa (Iscritti GS, imponibile IVA e altre rivalse). IVA = IRPEF = 20% sullo stesso imponibile.

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04414 nel Tab Voci Calcolate.

Si utilizza per i PR non iscritti all'albo ma alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è del 4%, inserita in automatico da procedura, per cui non accorerà inserire la sua percentuale. Il 4% è calcolato sul compenso.
La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA e Fiscale.

PR ISCRITTI ALL'ALBO E ALLA CASSA DELL'ALBO (NO GESTIONE SEPARATA)

Avvocati, Architetti, Ingegneri che solitamente sono al 4% mentre i Biologi, Agronomi al 2%.

04415 (Vedi Appendice Num. 2 alla fine del manuale come esempio concreto di calcolo)

Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA).

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04416 nel Tab Voci calcolate.

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
Occorre indicare l'aliquota della rivalsa (2% in genere o 4%).
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14039

Rivalsa 2% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 2%
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

14040

Rivalsa 4% (Iscritti al albo imp. IVA)

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo e non alla GS INPS.
L'aliquota della rivalsa è direttamente impostata al 4%.
La percentuale è calcolata sul compenso. La quota di rivalsa rientra nell'imponibile IVA ma non fiscale.

02039

Rivalsa 4% su quota (imp. IVA e altre rivalse)

La voce chiede la valorizzazione dell'imponibile su cui applicare la rivalsa.
La voce genera nel calcolo la 2040 "Rivalsa 4% su quota" il cui importo confluisce nell'imponibile rivalse iscritti all'albo, nell'imponibile IVA e nell'imponibile ritenuta d'acconto.

14512Rivalsa (iscritti CIPAG, impon. IVA) - solo enti privati

Si utilizza per i PR iscritti alla cassa dell'albo dei Geometri (CIPAG ) che richiedono la specifica rivalsa con aliquota 5%.

La voce genera nel calcolo la 14522 "Rivalsa iscritti CIPAG (enti privati)', il cui importo rientra nell'imponibile IVA, non in quello fiscale.

Fino al 31/12/2020 questa specifica rivalsa al 5% poteva essere richiesta dal professionista solo se il committente era un ente privato, mentre dal 01/01/2021 può anche essere richiesta ai committenti enti pubblici.




PROFESSIONISTI CASSA ENPALS

04423

Imponibile Ritenuta ENPALS
(Aliquote C.E. 9.19% più ulteriore onere C.E. 23.81%)

La voce va accompagnata alla voce di compenso 09867. La 4423 richiede l'imponibile su cui calcolare i contributi come indicato nell'immagine sottostante.

Allo stato attuale non è previsto nessun automatismo, nè in Uniemens, nè in F24, per la gestione del tributo relativo all'Enpals,  dovrà quindi essere inserito manualmente in CSA - Gestione F24, il tributo (DM10) relativo all'Enpals.

14591ENPALS aliquota carico enteConsente di impostare l'aliquota ENPALS carico ente.
Tale voce deve essere inserita in aggiunta alla "04423 - Imponibile ritenuta ENPALS" qualora si debba applicare nella voce "04422 - Ritenuta ENPALS c.E." un'aliquota carico ente diversa da quella di default di 23,81%


PR ISCRITTI ALL'ALBO (che non ha una cassa) MA NON ALLA CASSA → VERSA ALLA GS


Uso contemporaneo delle voci 4417 + 4415

  1. Contributo previdenziale alla Cassa GS. Addebito al committente di una Rivalsa del 4% (SI IVA, SI IRPEF)
  2. Contributo previdenziale alla Cassa dell'Albo. Addebito al committente di un Contributo Integrativo del 2% (SI IVA, NO IRPEF)


    Se le voci 04417 e 04415, sono utilizzate contemporaneamente, il calcolo agisce applicando prima la 04417 sull'imponibile della voce del compenso, e successivamente, la 04415 sull'imponibile del compenso sommato alla quota della rivalsa della voce 04417.


STUDI ASSOCIATI

Qualora il contratto preveda più rate (anche di importo differente), attualmente il DG Contratto nella stima, non gestisce correttamente l’uso delle voci 04661 e 04663; il sistema non calcolerà la rivalsa distribuita quota parte sulle singole rate, come l'utente si aspetterebbe, ma per il totale inserito come imponibile ai fini della rivalsa suddiviso per ciascuna quota (2% e 4%). In ogni caso, sarà possibile procedere con le operazioni connesse al DG (quali creazione estensioni e contabilizzazione COAN), anche se la rivalsa nel DG Contratto non è calcolata puntualmente, in quanto tale voce potrà essere correttamente gestita nel momento in cui si creerà il DG Compenso dalla FE.

A tal fine, nel momento in cui si dovrà creare il Dg Compenso, prima sarà necessario entrare in modifica del DG Contratto, valorizzare il campo Importo relativo a ciascuna quota imponibile di rivalsa con l’imponibile su cui il sistema dovrà calcolare effettivamente la rivalsa e salvare.

Poi si potrà creare il DG Compenso dalla FE ed il sistema erediterà correttamente l’informazione relativa alla rivalsa con relativo imponibile.


04661

Rivalsa con imponibile: quota 1

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato Produce reddito da lavoratore autonomo anche l'esercizio di arti e professioni in forma associata sempreché l'associazione non assuma la forma di società di capitali, in quanto il reddito prodotto da tali tipi di società è in ogni caso considerato reddito di impresa.
Ex: Parcella di studio associato XY, con il 90% del totale soggetto alla cassa previdenziale Dottori commercialisti (4%) e il 10% del totale soggetto alla cassa nazionale previdenziale e associazione nazionale forense. (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote differenti.
L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile.
La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

04663

Rivalsa con imponibile: quota 2

Si utilizza per PR iscritti ad Albo nei casi di parcella di studio associato (geometri e ingegneri) nella quale l'onorario è frazionato tra lo studio e il Professionista che applicano aliquote diverse. L'aliquota della rivalsa è variabile così come la quota dell'imponibile. La voce richiede l'immissione di importo + aliquota (2% o 4%).
Si comporta come la 04415 ma richiede l'imponibile su cui va calcolata la quota.

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CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04413 La voce 4413 diventa 4418 dopo il calcolo.

IVA imposta sul valore aggiunto
Calcolata sull'importo del Compenso + Rivalsa

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04418 nel Tab Voci Calcolate.

Di default impostata al 20%con aliquota 22%.
In casi particolari di non imponibilità l'utente dovrà modificare il codice IVA di riferimento (è il caso ad esempio dei contribuenti minimi o forfettari con esenzione IVA che di fatto vedranno un aliquota 0%).

04665

IVA con imponibile diventa al calcolo 04666 (gruppi IVA-VALTRO)

Per i contratti europei in cui l'imponibile IVA è minore all'imponibile del compenso.
Si utilizza per i compensi che presentano una quota soggetta ad IVA e un'altra no; entrambe le quote saranno soggette a contribuzione previdenziale.
Occorre valorizzare l'imponibile su cui si intende calcolare l'IVA come nel caso della non imponibilità definita all'ART.72 comma 2 DPR. 633/72.

02057Iva a zero con imponibile. Al calcolo rimane 02057 (gruppi IVA-VALTRO)Richiede la valorizzazione dell’importo (cioè l’imponibile su cui NON va applicata IVA) ed il corretto codice IVA di esenzione. L’utilizzo di questa voce permette di registrare sul liquidato l’imponibile assoggettato ad Iva zero.

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS ad aliquota piena al superamento della franchigia.

09768Collaudo dirigenti pubbliciSi utilizzare per liquidare un collaudo agli autonomi. Il 50% dell'importo è assoggettato a ritenute INPS gestione separata, IRPEF e IRAP; il restante 50% non viene assoggettato a ritenute e genera la voce 9769 "Quota da trasferire collaudo extraerariale" da versare all'ente A00226 "DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO DI ROMA".
09409

Rimborsi forfettari per Cost Actions

(Risoluzione n.128/E/2017)

La voce si utilizza per il pagamento di rimborsi forfettari al personale esterno d’Ateneo che partecipa a progetti europei ricevendo un rimborso esente per le spese sostenute durante tale metting.

La voce è totalmente esente, non va in CU e prevede il rilascio di una certificazione in carta libera.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09954Rimborsi Vari

E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali.

Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M.
09403Transazione novativa (AU, no IRAP)La voce è assoggettata a ritenuta d'acconto, esente previdenziali e IRAP. Viene estratta ai fini BDM con il codice BDM del capitolo. Si utilizza per la liquidazione di una transazione novativa per lite generata da una contestazione in tema di lavoro. La somma viene infatti erogata al solo scopo di conciliare la controversia. Non è quindi soggetta a contribuzione previdenziale perchè non si tratta di lavoro svolto e non è un'attività produttiva, quindi esente da IRAP.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.

Genera la voce di ritenuta d’imposta 9763 al 25% , non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP. La voce 9763 viene raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770. E’associata al codice tributo 1048 per l'F24 ordinario e 107E per l'F24 EP. 

I premi e le vincite sono certificati nel 770 quadro SH prospetto G; l'importo liquidato con la voce 09762 non verrà considerato ai fini della nuova certificazione CU ma solo ed esclusivamente per la certificazione in carta libera, lanciabile attraverso la funzione Stampa certificazione redditi non previsti nel modello CU" da CSA.

09414Premio a studenti (non residenti - no rit.d'imposta)"La voce si utilizza per liquidare importi a studenti residenti all'estero che hanno presentato la documentazione utile per evitare la doppia imposizione. L’importo non è assoggettato a ritenuta d’imposta e non viene certificato nel modello 770. Si prevede solo il rilascio di una certificazione in carta libera.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

Art. 28 DPR 600/1973

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523) raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770.

E’associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP. 
La voce NON viene estratta per la CU ma è pappata al solo fine di produrre un certificato in carta libera da rilasciare all’ente beneficiario, qualora lo si volesse produrre.

Gli importi liquidati come “contributi ad imprese” sono certificati nel 770 quadro SF.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

La disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir.

Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973).

L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale).

Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che:

- se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;

- ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica:

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale.

Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568).

Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU.

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.  Dal 2024 tale voce applicherà anche l'IRAP carico ente.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.

09584Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP)Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.
09568Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR)

Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in  questo caso  il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto.

Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO  rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568). Dal 2024 tale voce applicherà invece l'IRAP carico ente.

VOCI di COMPENSO IMPATRIATI
09443Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)

Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a ritenute INPS gestione separata al superamento dei 5.000 euro di reddito . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 90%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09444 concatenata alla 09443.

Da notare che l'utilizzo di tale voce farà sì che sul relativo compenso/incarico non sia calcolata l'IRAP.

09445Compenso lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)

Voce variabile a importo e capitolo obbligatori assoggettata a ritenute INPS gestione separata al superamento dei 5.000 euro di reddito . Il compenso beneficia dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16 che abbatte l'imponibile fiscale del 70%. Il trattamento fiscale del compenso è demandato alla voce 09446 concatenata alla 09445.

Da notare che l'utilizzo di tale voce farà sì che sul relativo compenso/incarico non sia calcolata l'IRAP.

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

Causale L1:  redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione


09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73).
09566Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico


09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Il comportamento della voce è stato modificato con l’aggiornamento del 02/05/2017 in quanto l’abbattimento del 25% o 40%, per i NON residenti, si applica anche per gli autori o inventori (solo lettera B).

La voce pertanto NON applicherà più in automatico la ritenuta del 30% sull’intero imponibile ma è stata modificata affinché sia possibile abbattere l'imponibile fiscale in base all'età dell'inventore.

La normativa prevede che, per i soggetti con meno di 35 anni, l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. Per operare tale abbattimento occorrerà indicare 60 nel campo "Aliquota" della voce 9562. In caso di abbattimento del 25% (dai 35 anni in su) nel campo "Aliquota" dovrà essere indicato 75. Se il campo aliquota non viene valorizzato, l'imponibile fiscale corrisponderà al compenso lordo.

09565Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale L:  EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore).


09563Diritti d'autore (caus. L)Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori).

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73)

09567Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Le voci per “Diritti d’Autore” andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti.

Inoltre per il pagamento dei  Professionisti con Diritto d’Autore, non è possibile applicare la stessa agevolazione prevista per Art. 25 del DPR 600/73. Riportiamo di seguito il parere del nostro consulente fiscale:


“La rilevanza IVA dei corrispettivi relativi alla percezione di remunerazioni di attività quale diritto di autore è collegata al fatto che:

  • il corrispettivo per il soggetto percettore configuri e si inserisca nello svolgimento della sua attività professionale abituale (soggetta ad IVA);
  • il soggetto percettore abbia ottenuto dall'autore (non in qualità di erede) il diritto allo sfruttamento economico dello stesso.


Si ritiene che la rilevanza IVA del corrispettivo (derivante dal presupposto illustrato in precedenza) riconduca la prestazione all'attività professionale abituale del soggetto e la collochi nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir e non nell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir. Da ciò deriva l'imponibilità ordinaria dell'intero compenso senza abbattimenti ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 20% in base all'art. 25 Dpr. 600/1973.
In sostanza non si applicano le regole di determinazione del reddito e della base imponibile per la ritenuta alla fonte con gli abbattimenti 25% o 40% di cui all'art. 54, comma 8 del Tuir.
Si osserva conclusivamente che l'art. 67, comma 1, lettera g) del Tuir trova applicazione unicamente nel caso in cui il percettore non operi in qualità di libero professionista e possa effettivamente essere qualificato come percezione e remunerazione di una cessione di opera dell'ingegno”.


Si segnala inoltre che l'Inps, con il messaggio n. 19435 del 28 novembre 2013, chiarisce che il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto d'autore da parte del lavoratore autonomo non iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, né ad una Cassa Professionale, è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995. Pertanto su questa tipologia di compensi non si applicherà nessuna ritenuta INPS, anche ove si superasse la franchigia dei 5.000 euro.

VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI

 

Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta.

Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:

  • Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
  • Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi.

Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.

La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte. Con decorrenza dal 01/01/2020 il contributo integrativo è stato aumentato dal 2% al 4%.

14294Attiva calcolo contr. integrativo per cessione diritto autore.

Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INPGI senza partita IVA sul ruolo AU.
Deve innescare "una rivalsa del 2%". Il funzionamento è simile alla voce 4415-Rivalsa (iscritti ad albo impon. IVA). L'aliquota della voce è stata modificata al 4% con decorrenza dal 01/01/2020, in tale occasione è stata anche rinominata per togliere dal nome della voce il riferimento all'aliquota

La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 4% sull'importo delle voci 09561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 09806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso.

Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali.

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO

09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€
N.B: la voce 09637 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09955 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"04420 - Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto".

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS

N.B: la voce 09527 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09728 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"04420 - Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto".

09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%09638
(NO CONV)Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS


09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia  che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

Per questi redditi, prodotti interamente all'estero,  viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni.

Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE

09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

N.B: la voce 09657 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09770 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"04420 - Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto".

09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS
N.B: la voce 09530 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09786 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"04420 - Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto".



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

I compensi erogati a non residenti che producono reddito all'estero non devono essere certificati in CU.

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09576

Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo

 Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata.

VOCI DI BOLLO

09828

Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2)

E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto che si comporta come la 09976. Si differenzia solo per la descrizione. La voce 09828 dal 01/01/2017 sostituisce la 09684 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

09976

Imposta di bollo ( -2)

Valida per CC, AU, PR


E’ una voce di compenso che agisce come  trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo. Si applica pe rimporti lordi > 77.47. La voce 09976 dal 01.01.2017 sostituisce la 09685 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%. Si precisa che, da normativa fiscale, la ritenuta d'acconto applicata non può mai essere inferiore al 20%, pertanto tale voce dovrebbe essere utilizzata SOLO per inserire aliquote di ritenuta d'acconto MAGGIORI del 20%, se richieste dal prestatore d'opera, mai per gestire eventuali ritenute d'acconto di aliquota inferiore al 20% , non previste dalla normativa fiscale.

14920Disabilita calcolo rit.d'acc. DL 18/2020 all'art. 62 c.714920Disabilita calcolo rit.d'acc. DL 18/2020 all'art. 62 c.7La voce, sia personale che variabile, sospende l'applicazione della ritenuta d'acconto per i professionisti sotto un certo volume di affari che esplicitino il riferimento a tale articolo . Deve essere aggiunta nel tab Trattamento economico del compenso/incarico .

09713

Rettifica ritenuta d'acconto

Voce a importo che permette di correggere la ritenuta d'acconto applicata.
E' necessaria in quanto ai lavoratori AU non viene calcolato il conguaglio fiscale e senza questa voce non riescono a recuperare la ritenuta d'acconto applicata su un compenso non dovuto.

09444Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)

La voce viene innescata dalla voce variabile 09443 e il suo importo corrisponde al 10% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.

09446Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)

La voce viene innescata dalla voce variabile 09445 e il suo importo corrisponde al 30% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

08289

Detrazione minima intera
(Con un contratto a tempo determinato, spetta sempre una quota di detrazione minima)

Se l'ente ha instaurato con il percipiente un rapporto inquadrato tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, che abbia una durata < all'anno ed un importo totale < a 8.000 €, e il percipiente stesso richieda l'applicazione della detrazione minima intera e non rapportata al periodo. Nella singola rata di contratto UGOV vengono riconosciuti i gg di detrazione per quella rata; a conguaglio per tutto il rapporto.

01531

Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (Art. 12 e 13 TUIR)

Deve essere inserita se il percipiente dichiara di avere nell'anno ulteriori redditi da considerare per le detrazioni, rispetto a quelli erogati dall'ente. Tale campo può essere utilizzato anche nel caso il soggetto abbia più rapporti in essere all'interno dello stesso ente per evitare conguagli troppo eccessivi. A conguaglio, viene considerato il reddito inserito nella voce all’interno della scheda fiscale oltre a quello già calcolato da UGOV/CSA.

08134

GG per detrazioni personali

La procedura calcola in automatico, all'interno del periodo del rapporto in essere, i giorni validi nell'anno per applicare le detrazioni.
Questa voce agisce in fase di conguaglio per la rettifica dei giorni di applicazione delle detrazioni.

09652

Rettifica fiscale. Vale anche per compensi a rettifica di dipendenti

Voce elaborata anche dal conguaglio fiscale per rettificare IRPEF ingiustamente pagata.

INTERVENTI SUL REDDITO



01379
(Liq)

Stima reddito per deduzioni/detrazioni

(La voce può essere inserita o dal contratto, e verrà ereditata per tutti i compensi relativi alle rate create, oppure direttamente in ogni compenso, ricordandosi però di riportarla ogni volta che si liquida una nuova rata e si crea un nuovo compenso per il pagamento della rata stessa).

In fase di liquidazione mensile la voce, ad importo, altera il reddito annuo stimato in automatico dalla procedura.
Serve nel caso il dipendente abbia altri redditi di riferimento oltre al reddito pagato con il compenso che si sta inserendo e non si vuole che il sistema attivi la stima annua automatica di reddito percepito.
Inoltre, tale voce, può essere utile anche nel caso di compensi a BS per indicare il reddito corretto sul quale calcolare le detrazioni.

01265
(Liq+Cong)


Reddito totale

La voce agisce in fase di liquidazione e conguaglio, se si verifica che il reddito presunto è più alto di quello stimato in automatico dalla procedura.

01387 (Liq+Cong)


Inibizione detrazioni personali (art.13)

La voce si utilizza qualora il percipiente dichiari di non volere l'applicazione delle detrazioni previste per questa tipologia di lavoro, in quanto ha già altri redditi da CC (Art. 13 del TUIR). Il totale dei giorni da conteggiare per le detrazioni annue è 365. Tale voce inibisce anche l'erogazione dell'eventuale trattamento integrativo, essendo questo strettamente legato all'applicazione delle detrazioni. La voce ha effetto sia in fase di liquidazione che a conguaglio.

04350


Richiesta calcolo e conguaglio ad aliquota massima

La voce applica l’aliquota max in fase di liquidazione e al momento del conguaglio (soprattutto nei casi di incertezza del proprio reddito) adeguerà il calcolo in funzione della data competenza voce inserita, per i mesi antecedenti. Non calcola le detrazioni.

La voce si utilizza a fronte di un’esplicita richiesta del dipendente di trattare gli emolumenti e il conguaglio ad aliquota fissa. Si presti attenzione che la voce o meglio l’aliquota inserita nella voce influisce sull’applicazione della soglia di esenzione in caso di eventuali comuni che la prevedono

...

In alternativa è possibile usare la voce di compenso 09553 ""Borsa di studio esente residenti all'estero", che in automatico disabilità il conteggio dell'IRPEF al 30% ( N.B la voce 09553 è stata disattivata dopo il 31/12/2022, pertanto a partire da tale data la fattispecie relativa al pagamento delle borse di studio a soggetti non residenti, con applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, è gestibile solo utilizzando la voce 00223 in scheda dati fiscali ).


6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)

...

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

QUALIFICHE BDM

NOTE

09941

Borse Borsa di studio (Tottot.esente)

B001

09733

Borse Borsa di studio per attività di ricerca esenti(tot.esente)

B001

09835

Borsa di post-dottorato (no IRAP)

B003

09981

Borsa di studio perfezionamento estero

B005

09781

Borsa di studio Erasmus Mundus

B001

09980

Borsa di studio post-dottorato

B003

09850

Borsa di specializzazione (no IRAP)

B004

09766

Borsa di studio att. Ricerca post-lauream

B006

09651

Rimborso spese esenti

S999

Rimborso spese esente.

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CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09953

Compensi Vari

La voce applica IRPEF marginale e IRAP.

09611

Comp. Assimilato con IRAP comm.

La voce applica IRPEF marginale e IRAP commerciale

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che  applica IRPEF e IRAP.

09651

Rimb. spese esente

Voce totalmente esente.

09790

Compenso x commissione

La voce applica IRPEF marginale e IRAP. Non viene estratta  ai fini BDM. Si differenzia dalla 09953, solo per la descrizione più specifica.

VOCI DI COMPENSO ATTIVE  PER  ORGANI ISTITUZIONALI

09796Compenso CDAVoce senza riduzione erariale per Compenso CDA
09963Compenso Nucleo ValutazioneE' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo.
09549Compenso Senato Accademico

Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP.
Liquidabile su capitolo 003623 "Compenso per Senato Accademico".

09956Compenso ai Revisori

Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione

09646
Gettoni di presenzaCompenso per Gettone presenza
09412Compensi per Organi Istituzionali pers. assimilato                                                       

E’ una copia delle altre voci presenti per gli Organi. Da utilizzare per liquidare compensi per organi di Ateneo a personale assimilato (es. CC, PE). Assoggettata a ritenute previdenziali e fiscali a seconda del ruolo associato. Deve essere abbinata ad uno dei capitoli di compenso per organi istituzionali (CC + esterni). Ignorata da BDM e Conto Annuale.

La descrizione è volutamente generica per permettere di personalizzare la voce a seconda del compenso erogato (es. Gettone di presenza per Comitato Etico). 


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo PE la procedura calcola in automatico IRPEF marginale e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

01439

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.

Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta.

01345

Inibizione ritenute previdenziali

Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia).

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata


Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa. In tal caso dovrà essere usata la voce 01345 insieme alla voce di compenso 09995.

11.3 VOCI DI TRATTENUTA

non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa. In tal caso dovrà essere usata la voce 01345 insieme alla voce di compenso 09995.

11.3 VOCI DI TRATTENUTA

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09586

Rimborso polizza sanitaria assegnisti comunitari

La voce si utilizza per rimborsare la "Polizza sanitaria" agli assegnisti di ricerca provenienti dai paesi della Comunità Europea. E' esente e non rilevabile ai fini BDM


09547

Trattenuta per mancato preavviso (assegni ricerca)

Voce di compenso, da inserire direttamente nel tab 'trattamento economico' di un compenso su cui si vuole applicare all'assegnista una trattenuta, a seguito del mancato preavviso dell'assegnista all'ateneo nella richiesta di interruzione dell'assegno. La voce è una 'trattenuta sul lordo' e abbatte quindi direttamente la voce di assegno spettante al soggetto e quindi  l'imponibile previdenziale dell'assegno. Sulla voce occorrerà valorizzare con segno positivo l'importo che si intende trattenere all'assegnista per il mancato preavviso di interruzione dell'assegno.

14888

Trattenuta per mancato preavviso sul netto (assegni ricerca)

Voce di compenso, da inserire direttamente nel tab 'trattamento economico' di un compenso su cui si vuole applicare all'assegnista una trattenuta, a seguito del mancato preavviso dell'assegnista all'ateneo nella richiesta di interruzione dell'assegno. Da notare che, a differenza della voce precedente, si tratta di una 'trattenuta sul netto', per cui non diminuisce la voce di compenso liquidata al soggetto e non abbatte quindi l'imponibile previdenziale dello stesso, si raccomanda pertanto attenzione nell'utilizzo di tale voce o della precedente a seconda di come l'ateneo intenda gestire tale trattenuta. Sulla voce occorrerà valorizzare con segno positivo l'importo che si intende trattenere sul compenso per il mancato preavviso di interruzione dell'assegno.

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09586

Rimborso polizza sanitaria assegnisti comunitariLa voce si utilizza per rimborsare la "Polizza sanitaria" agli assegnisti di ricerca provenienti dai paesi della Comunità Europea. E' esente e non rilevabile ai fini BDM


12 TIROCINANTI (TC)


Lo stage o tirocinio formativo di orientamento (ovvero il classico Tirocinio Curriculare promosso dalle Università) è un periodo di formazione presso un'azienda per un contatto diretto del mondo del lavoro.
I principali riferimenti normativi sono l'art.18 della Legge n. 196 del 24/06/1997 e il D.I. n. 142 del 25/03/1998.
In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti è stato predisposto il ruolo TC – Tirocinanti. Tale ruolo è soggetto a ritenuta IRPEF (redditi assimilati si detrazione), IRAP ma NON gestione separata INPS.

...

In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti EXTRA-CURRICULARI è stato predisposto il ruolo TX. Al tirocinante sarà corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio che costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l'obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.
Come ha precisato l'INAIL nella circolare n. 16 del 4 Marzo 2014 in tema di garanzie assicurative, vi è l'obbligo di copertura assicurativa per i tirocinanti.
Secondo le "Linee guide in materia di tirocini", approvate, in data 24 gennaio 2013, nell'ambito dell'accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni Province autonome di Trento e Bolzano, questi tirocini rientrano, infatti, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi soggetti alla disciplina dell'art. 1 num. 28 e art. 4 num. 5 del DPR 1124/1965 (TU INAIL).
E' quindi necessario, a carico dell'Università procedere all'apertura di una specifica  posizione assicurativa INAIL, tendo conto come retribuzione imponibile quella convenzionale annuale pari al minimale di rendita, con un premio interamente a carico dell'ateneo.

Restano estranee all'ambito di applicazione dell'accordo le seguenti esperienze,  per le quali quindi si può utilizzare il Ruolo TU:•   

  • Tirocini curriculari promossi da Università, istituzioni scolastiche,

...

  • ecc
  • Periodi di pratica

...

  • professionale
  • Tirocini

...

  • transazionali
  • Tirocini per soggetti

...

  • extracomunitari
  • Tirocini estivi.

Secondo la normativa sopracitata, al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione al tirocinio, tale indennità costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all'art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l'obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.
Sotto il profilo degli aspetti previdenziali, si esclude l'applicazione della gestione separata INPS di cui all'art. 2 co. 26 e seguenti, della Legge 335/1995. Il ruolo TX ruolo è stato creato per gestire i casi di tirocini extracurriculari, e in particolare:•    I

  •  I tirocini formativi e di

...

  • orientamento
  •  I tirocini di inserimento/reinserimento al

...

  • lavoro
  •  I tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.


L'attivazione del ruolo TX da parte del CINECA, deve avvenire previa richiesta tramite ticket.
La voce di compenso da utilizzare è la 09545 - Tirocini extra-curriculari (IRPEF); applica in automatico IRPEF a scaglioni, IRAP C.E., INAIL ma NON gestione separata INPS. Al fine di convertire la quota di INAIL C. Dipendente, in quota a carico Ente, si deve inserire la voce 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E.".
Per il solo ruolo TX l'Inail viene applicato considerando sempre il minimale indipendentemente dagli importi pagati. Si fa notare come la sovrapposizione del ruolo TX con altri che abbiano attivo il calcolo dell'imponibile inail secondo il consueto meccanismo di confronto della rata con minimale/massimale, pone il limite ancora non chiarito dalla normativa su come calcolare l'imponibile qualora i ruoli sovrapposti abbiano la medesima PAT. Non è infatti chiaro se debba prevalere il minimale o il confronto minimale/massimale. Attualmente per tale tipologia di contratti si presuppone non vi siano sovrapposizioni con altri contratti. Il sistema non gestirà eventuali sovrapposizioni a parità di percipiente e PAT INAIL su ruoli diversi.

...



Il ruolo CA "Compensi imponibili ruoli esenti deve essere utilizzato per liquidare somme imponibili (missioni, buoni pasto, ecc) al personale esente (BE, DR, SP, AR).come per esempio missioni imponibili, buoni pasto, prestazioni conto terzi o libera professione;Utilizzando questo ruolo sia il Calcolo Liquidazione che il Calcolo Conguaglio applicano correttamente a questi compensi le ritenute fiscali IRPEF, l'IRAP e le detrazioni art.12/13 TUIR.
Dal 2014 il calcolo di liquidazione anche per il modulo U-GOV Compensi, non permette più la liquidazione di importi imponibili su rapporti esenti, anche se non è stato possibile innescare un automatismo per impedire di liquidare compensi esenti sul ruolo CA.
L'attuale gestione del ruolo CA ha quindi originato due problematiche, in materia di giorni di detrazioni, al momento del Calcolo Conguaglio:
1.  Se erroneamente è stato scelto il ruolo CA per liquidare Compensi Esenti vengono riconosciuti i giorni di detrazioni.
Occorre necessariamente inserire la voce 8134 - GG. x detr.pers. con segno negativo per non riconoscere i giorni in sede di Calcolo conguaglio;
In base al parere ricevuto dal nostro consulente fiscale in presenza di "compensi" tassati erogati a soggetti che hanno un rapporto esente, "si deve dare rilevanza al presupposto che legittima l'erogazione", e di conseguenza, prevale l'applicazione delle norme per i redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 51 e 52 Tuir), ivi compreso l'attribuzione delle detrazioni di imposta. Non tutti gli Atenei concordano nel riconoscere i giorni di detrazioni sui compensi da CA.
Dunque, in questi casi, occorre inserire la voce 8134 - GG. x detr.pers. con segno negativo per non riconoscere i giorni in sede di Calcolo conguaglio.
Pertanto per semplificare la gestione è stato predisposto il ruolo CG "Compensi imponibili ruoli esenti NO DETR" da utilizzare nel 2015 in caso di pagamento compensi imponibili a personale inquadrato in un ruolo esente (es. AR, DR, SP e BE ). Il ruolo è identico al CA ma non vengono riconosciute le detrazioni.

15 PRESTAZIONI CONTO TERZI E COMPENSI ACCESSORI A PERSONALE DELL'ATENEO


TUIR Art.50 Comma 1, Lettera e  (ruoli PO-PA-ND, ecc.)

"La prestazione conto terzi, nell'ambito Universitario, è disciplinata dall'art. 66 DPR 382/80 in base al quale i compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con la collaborazione di personale docente e non docente, sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente senza diritto a detrazioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del TUIR. Pertanto le voci di prestazioni conto terzi devono essere liquidate solo al proprio personale dipendente ed essere associate alla lettera e) del TUIR."

...


La prestazioni conto terzi si differenzia dai compensi accessori in quanto non prevede contributi previdenziali ma solo tassazione IRPEF ad aliquota marginale.

15.1 VOCI DI COMPENSO PRESTAZIONI CONTO TERZI

...

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03524

Prestazioni conto terzi (Lett. “e”)

Applica tassazione IRPEF marginale, IRAP, ma non le previdenziali.

03435   

Conv. da terzi a.66 DPR 382/80 - IRAP comm

Applica tassazione IRPEF marginale, IRAP Comm, ma non le previdenziali.

03461

Conv. da terzi a.66 DPR 382/80 - IRAP comm

Applica tassazione IRPEF marginale, IRAP Comm, ma non le previdenziali.

...

Il compenso accessorio invece rientra nel reddito principale del dipendente; prevede tassazione IRPEF ad aliquota marginale,  previdenziali, IRAP.

...

15.2 VOCI PER COMPENSI  ACCESSORI

 

CODICE

VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03784

Compensi accessori Vari

Applica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali.  Rientra nel punto 1 della CU.

  03654Compenso per commissioneApplica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali.  E' specifica per i pagamenti accessori a dipendenti rientranti in commissioni di concorso.

03690

Compensi accessori vari.

Applica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e previdenziali. Rientra nel punto 1 della CU.

03434

"Compensi accessori vari (IRAP comm.)"

Trattamento previdenziale accessorio (Tesoro e Fondo Credito). Assoggettata a ritenute fiscali ad aliquota marginale e IRAP commerciale.

15.3 VOCI DI COMPENSO

03427

Compenso per organi istituzionali pers. dipendente (1)

Voce per liquidare a dipendenti dell'ateneo indennità accessorie relative alla partecipazioni ad organi istituzionali dell'ateneo (ad esempio gettoni ai membri del consiglio di amministrazione ). Applica fiscali ad aliquota marginale,  IRAP e

CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

03524

Prestazioni conto terzi (Lett. "e")

Applica tassazione marginale, IRAP, ma non le

previdenziali.


15.

...

3 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04584

Forza aliquota max (NON USARE)

Per forzare l'aliquota max applicata nel calcolo sulla base del cedolino mensile; per tali casistiche il consiglio è quello di non usare la voce 00221 "Memorizzazione aliquota max" in quanto, per i dipendenti, necessita prima del passaggio della liquidazione sul capitolo stipendiale 100. Tuttavia è possibile usare la voce 04584 con competenza pari a quella del compenso da liquidare.
Il rischio però è che il calcolo applichi poi l'aliquota max inserita con tale voce 04584 anche per le successive liquidazioni.
Non si ha modo di isolare la singola liquidazione. Pertanto, dopo la liquidazione interessata, il consiglio è quello di mettere alla firma (da CSA) la voce personale 4584 e inserire una nuova voce 4584 ad aliquota più bassa eventualmente.
Si raccomanda di contattare il servizio consulenza prima di utilizzare la voce 4584.

15.4 VOCI DI TRATTENUTA SUL NETTO

CODICE VOCE

DESCRIZIONENOTE
09979Tratt. per Pignoramenti e/o Sentenze (acc.rie)Voce da utilizzare ove si debba effettuare una trattenuta 'sul netto' su compensi accessori o per conto terzi liquidati a personale strutturato dell'ateneo, per effetto di pignoramenti o altre trattenute similari.  Da notare che la voce ' 09101 'Pignoramenti e sequestri'  utilizzata per gestire i pignoramenti su altri ruoli o tipologie di compensi, non è utilizzabile per i compensi a personale 'strutturato' dell'ateneo.

16 RUOLO PI: COMPENSI per LAVORO INTERINALE

...


IRPEF

INPS

INAIL

IRAP

RUOLI CSA/UGOV

 

 

 

 

CC

SI

SI

SI

SI

AU

SI

SI (se supera franchigia 5.000 euro)

NO

SI

PR

SI

SI se versa alla GS

NO

NO

BS

SI

NO

NO

SI

PE

SI

NO

NO

SI

BE

NO

NO

NO

NO

DR

NO

SI

NO

NO

SP

NO

SI

NO

NO

TU

NO

SI

NO

NO

AR

NO

SI

NO

NO

TC

SI

NO

NO

SI

PI

NO

NO

NO

SI

TX

SI

NO

SI

SI

...

VOCE

DESCRIZIONE

00223

Inib. IRPEF per non residenti

00955

Rinuncia alle detrazioni

01123

Inib. bonus famiglie numerose

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

01219

Ricercatore rientrato in Italia

01265

Reddito totale (dich. dipendente)

01338

Sist. contributivo L.335/95

01379

Stima reddito x ded./detr.

01380

Sogg.gestione separ.INPS-pension.

01387

Inibizione detrazione art.13

01399

Attivo ereditario automatico (ritenuta)

01439

Soggetto ges.separ.INPS iscritto altra cassa

01450

Sogg.gestione separ.INPS-unica

01531

Reddito aggiuntivo (dich. dipendente)

01577

Rientro dei lavoratori in Italia L.238/10

01766

Dilazionamento contributi

01837

Dilazione IRPeF e contr.

01853

Rich. Dilazionamento IRPEF

02680

Rich.Dilazionamento Ass. fiscale

04350

Richiesta calcolo e cong. ad aliq. fissa

04366

Ricerc. rientrato in Italia a.3 DL 269/2003 con perc.

04420

Disabilita il calcolo ritenuta d'acconto

04435

Reddito anno precedente per detassazione

04642

Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

04685

Reddito INPS lavoro autonomo esterno

04686

Reddito INPS ges. sep esterno

04688

Richiesta calcolo e cong. ad aliq. fissa con detrazioni

04694

Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

08122

Rich. cong. aliq. fissa con detrazioni

08241

Richiesta cong. ad aliq. fissa

08289

Detr. minima non rapportata (T.D.)

08290

Detr. minima non rapportata (T.I.)

08291

Reddito abitazione princ.(dich dip)

08299

Richiesta add.reg. ad aliq. fissa/max

08304

Richiesta add.com. ad aliq. fissa/max

08316

Annul.Inib.IRPEF non residenti

08317

Annul.Tassazione 30% non resid.

09750

Non soggetto a massimale INPS L.335/95

09853

Tassazione non resid.(30%

10099

Attivo ereditario automatico (trattenute)

14014

Rich. calcolo detrazioni art. 13 c. 5 TUIR

14156

Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati cassa unica

14158

Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa

14175

Inibizione bonus IRPEF DL 66/2014

14238

Reddito ENPAPI lavoro autonomo esterno

14340

Lavoratori impatriati art.16 Dlg 147/2015

...