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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09856

Compenso x Collab. Coordinata (1)

E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente.
La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF a scaglioni, INPS ad aliquota piena.
A conguaglio la voce applica in Ugov le Add.Reg e Add.Comunali.

09408Collaudo (CC dirigenti pubblici)Si utilizza per liquidare un collaudo ai co.co.co. (per i lavoratori autonomi è disponibile la voce 9768 "Collaudo dirigenti pubblici").  Il 50% dell'importo è assoggettato a ritenute INPS gestione separata, IRPEF e IRAP; il restante 50% non viene assoggettato a ritenute e genera la voce 9769 "Quota da trasferire collaudo extraerariale" da versare all'ente A00226 "DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO DI ROMA".

CC RESIDENTI ALL'ESTERO

09618
(NO CONV)

Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)

La voce applica in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + la 9853.

CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

(Esempio: CC che ha prestato in servizio in Italia per meno di 183 giorni, ma che risiede comunque all'estero).

  • SI IRPEF 30%, SI GS INPS, SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.
    La ritenuta si applica sull'intero ammontare corrisposto, con esclusione delle somme documentate e rimborsate, per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni effettuate fuori dalla sede in cui svolgere la prestazione.
  •  N.B: la voce 09618 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09856 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"09853 - Tassazione non resid.(30%)".


09636
(SI CONV)

Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)

La voce disabilita in automatico IRPEF al 30% e sostituisce la combinazione di voci 9856 + 223.

CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI GS INPS (perché si è soggetti comunque a compenso da parte di un ente italiano) SI INAIL, SI IRAP in Italia. L'applicazione dell'INPS è compatibile con la circolare INPS 164/2004 fatte salve le disposizioni specifiche previste nella convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e lo Stato di residenza del percettore.
  • N.B: la voce 09636 verrà disattivata al 31/12/2022 , al suo posto occorrerà utilizzare la 'normale' voce di compenso 09856 e poi inserire nella scheda 'dati fiscali e previdenziali' della matricola interessata la voce: '"00223 - Inib. IRPEF per non residenti".

09774

Compenso per CC all'estero
(IRPEF 50%)

La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%.

Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).



CC RESIDENTI ALL'ESTERO: NORMATIVA

Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

  • Se il soggetto lavora all'estero <183 giorni nell'arco di 12 mesi, è residente in Italia e sarà tassato dallo stato di residenza (ovvero nel comune dove si è prodotto il reddito) sulla retribuzione effettiva.
  • Se il soggetto lavora all'estero >183 giorni è residente all'estero. A quel punto qualora risiedesse in uno Stato che adotta la convenzione contro le doppie imposizioni, il soggetto pagherà le imposte dove è residente (cioè all'estero), mentre in caso contrario, senza convenzione, pagherà le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta).

    Quindi:

  • Senza Convenzione: si pagano le imposte in Italia (IRPEF 30% ritenuta d'imposta)
  • Con Convenzione: si paga dove si ha la residenza.


    A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?

    In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l'INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).
    "Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l'art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell'articolo 20 del TUIR, tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:
  • Stato italiano
  • Soggetti residenti nello Stato Italiano
  • Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti


    Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell'attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l'attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.
    L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:
    sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

    Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

    Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare?
  • ridotta: per Paesi dell'UE e quelli legati all'ITALIA da convenzioni internazionali di sicurezza sociale
  • piena: per Paesi non legati all'UE da convenzioni


ESENZIONE IRAP:

In caso di pagamento a soggetti NON residenti, che adottano la convenzione oppure non la adottano, l'IRAP è sempre dovuta.

Solo la risoluzione 57/E del 5 marzo 2003 specifica che l'IRAP non è dovuta nei casi in cui il sostituto d'imposta, abbia una sede/uffici stabile all'estero, presso cui opererà il personale.

''...non devono assoggettare ad IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.''

Per uffici operanti si intende appunto sedi distaccate del sostituto d'imposta, che dovrebbe avere fuori del territorio dello stato una base stabile presso cui impiegare lavoratori e prestatori.

CASI DI LIQUIDAZIONE ERRATA A NON RESIDENTI EFFETTUATA IN CORSO D’ANNO

Nel caso di collaboratori all’estero assoggettati in corso d’anno all’imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09618_ Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%)   e che in seguito risultano non avere diritto a tale trattamento oppure collaboratori all’estero non assoggettati in corso d’anno ad imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09636_ Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.)  e che in seguito risultano avere diritto a tale trattamento, occorre intervenire in sede di conguaglio fiscale, senza necessariamente interrompere il contratto alla data precedente quella di inizio rapporto generando dei compensi a rettifica.


Solo un inserimento manuale in scheda dati fiscali delle voci :

  • '08317 Annul.Tassazione 30% non resid.'  annulla gli effetti della tassazione al 30% della voce di compenso 09618;
  • '08316 Annul.Inib.IRPEF non residenti' che annulla gli effetti dell'inibizione irpef per non residenti della voci di compenso (09636)

 Le voce 08317-08316  andranno inserite da scheda fiscale della matricola XXXX per l'anno XXXX;  il compenso andrà  ricalcolato con conguaglio.

09749

Co.co.co a titolo gratuito

Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero.
E' il caso in cui l'Ateneo abbia rapporti con soggetti che effettuano docenze gratuite, trattate come un rapporto di collaborazione a costo zero e assoggettate a copertura assicurativa INAIL totalmente a carico dell'ente.
Il sistema calcola in automatico la voce 04478 sul minimale previsto per legge (per il 2012 1292,90)..
La voce va utilizzata insieme alla 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E." qualora l'Ateneo voglia accollarsi la quota di INAIL C. Dipendente, normalmente calcolata con l'utilizzo della sola voce di Compenso 09749.

09830

Rimborso spese CC sogg. contr.

Voce ad importo che applica IRPEF, INPS e IRAP.

09651

Rimborso spese esenti

Rimborso spese netto.

09404Rimborso spese esenti (2)Rimborso spese netto. La voce è esattamente uguale alla 09651.

09944

Gettoni Presenza

Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione).
Soggetti a IRPEF, IRAP. INPS GS calcolata da procedura.

09920Interessi legali

Voce, da aggiungere direttamente in sede di liquidazione del relativo compenso, o come voce aggiuntiva sulla relativa rata di contratto, se si deve liquidare al percipiente anche degli interessi legati legali, in forza di una sentenza che li ha previsti in favore del percipiente. La voce prevede solo assoggettamento a IRPEF non a ritenute previdenziali.

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