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Provvigioni per attività di intermediazione o di brokeraggio

Ai sensi dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, va operata una ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante (mediante apposita “dichiarazione” in carta semplice), l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”, ossia che la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o Ires sia commisurata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle provvigioni.

Di fatto quindi su questo tipo di emolumenti viene applicata una ritenuta d'acconto pari all' 11,50% o al 4,60% a seconda della percentuale dell'imponibile su cui viene calcolata la ritenuta.
Per gestire questa particolare tipologia di compensi occorrerà utilizzare le seguenti voci:

09707Provvigioni ad agentiOccorre indicare nel campo 'Aliquota' di tale voce, la percentuale dell'imponibile della fattura su cui è stata calcolata la ritenuta d'acconto, normalmente quindi si inserirà come aliquota '50', o '20', ove ne esistano le condizioni, come sopra indicato.
09808Aliquota ritenuta d'accontoInserire nel campo aliquota di tale voce la percentuale 23
04413IVA imposta sul valore aggiuntoInserire il codice IVA interessato come si fa normalmente per tutte le parcelle



09718Provvigioni ad agenti (IRAP comm.)

Questa voce è da utilizzare al posto della voce 09707, solo in casi molto particolari, ossia se il soggetto che ha svolto l'attività di intermediazione, brokeraggio, ecc., svolge tale attività in modo 'non professionale', e quindi richiede il pagamento delle relative provvigioni nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, e quindi su RUOLO AU e non PR, come invece è la norma.

In tale caso, se l'ente interessato vuole applicare l'IRAP con il criterio 'commerciale' ( e non quindi con l'aliquota 'standard' del 8,50%' ) , deve allora utilizzare la voce 09718 per gestire il relativo compenso, in quanto la voce 09707 applicherebbe invece l'IRAP 'standard' all'8,50%. 

Per quanto riguarda le regole di compilazione del campo 'aliquota', valgono le stesse indicazioni fornite per la voce 09707.

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