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Provvigioni per attività di intermediazione o di brokeraggioAi sensi dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, va operata una ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte. Di fatto quindi su questo tipo di emolumenti viene applicata una ritenuta d'acconto pari all' 11,50% o al 4,60% a seconda della percentuale dell'imponibile su cui viene calcolata la ritenuta. | ||
09707 | Provvigioni ad agenti | Occorre indicare nel campo 'Aliquota' di tale voce, la percentuale dell'imponibile della fattura su cui è stata calcolata la ritenuta d'acconto, normalmente quindi si inserirà come aliquota '50', o '20', ove ne esistano le condizioni, come sopra indicato. |
09808 | Aliquota ritenuta d'acconto | Inserire nel campo aliquota di tale voce la percentuale 23 |
04413 | IVA imposta sul valore aggiunto | Inserire il codice IVA interessato come si fa normalmente per tutte le parcelle |
09718 | Provvigioni ad agenti (IRAP comm.) | Questa voce è da utilizzare al posto della voce 09707, solo in casi molto particolari, ossia se il soggetto che ha svolto l'attività di intermediazione, brokeraggio, ecc., svolge tale attività in modo 'non professionale', e quindi richiede il pagamento delle relative provvigioni nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo occasionale, e quindi su RUOLO AU e non PR, come invece è la norma. In tale caso, se l'ente interessato vuole applicare l'IRAP con il criterio 'commerciale' ( e non quindi con l'aliquota 'standard' del 8,50%' ) , deve allora utilizzare la voce 09718 per gestire il relativo compenso, in quanto la voce 09707 applicherebbe invece l'IRAP 'standard' all'8,50%. Per quanto riguarda le regole di compilazione del campo 'aliquota', valgono le stesse indicazioni fornite per la voce 09707. |
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