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Liquidabili per esempio sui capitoli 000208, 000241, 000242, 000243 e 000244.
I compensi liquidati sul ruolo SC sono quindi assoggettati a ritenute INPDAP, fiscali e ad IRAP.Ai fini del conguaglio il ruolo SC è definito come ruolo di lavoro dipendente e quindi i compensi saranno raccolti nel punto 1 del CUD, senza generare dettagli. Il ruolo SC è definito come secondario: quindi non verranno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
N.B: Qualora per liquidare Compensi di Supplenze si utilizzasse il ruolo CB in alternativa al ruolo SC, le voci da utilizzare per la liquidazione sarebbero le stesse di una co.co.co (ruolo CC).
Inoltre utilizzando il ruolo CB con un tipo contratto specifico per le supplenze legato alla QUALIFICA BDM OCAID0 (a sua volta collegata all'inquadramento CSA 20000) tale inquadramento calcolerebbe sempre l'IRPEF marginale invece degli scaglioni + detrazioni. Qualora si volessero applicare gli scaglioni + le detrazioni allora andrà inserita la voce 09859 " Scelta capitolo stipend. x CC" in Scheda dati Fiscali.


REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

VOCI PER RITENUTA D'ACCONTO

09808

Aliquota ritenuta d'acconto

Da inserire solo se la ritenuta d'acconto non è del 20%.

La voce si inserisce direttamente nel trattamento economico del DG e NON in scheda fiscale, poichè nono è detto che il soggetto indichi la stessa aliquota per tutte le prestazioni.

14920Disabilita calcolo rit.d'acc. DL 18/2020 all'art. 62 c.7La voce, sia personale che variabile, sospende l'applicazione della ritenuta d'acconto per i professionisti sotto un certo volume di affari che esplicitino il riferimento a tale articolo nella loro fattura. Deve essere aggiunta nel tab Trattamento economico del compenso/incarico .

09444


Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 90%)La voce viene innescata dalla voce variabile 09443 e il suo importo corrisponde al 10% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.
09446Imponibile rit. acconto lav. autonomi impatriati art. 16 DLgs 147/2015 (agevol. 70%)La voce viene innescata dalla voce variabile 09445 e il suo importo corrisponde al 30% dell'importo di quest'ultima.
E' stata codificata per gestire correttamente il trattamento fiscale del compenso erogato ai lavoratori impatriati che beneficiano dell'agevolazione prevista dal DLgs 147/2015 art. 16.

VOCI DI TRATTENUTA SUL NETTO

09101

Pignoramenti e sequestri

Voce di trattenuta sul netto a pagare in caso di pignoramenti del Professionista.

09713

Rettifica Ritenuta d'acconto

Voce ad importo, per rettificare l'importo di ritenuta d'acconto non spettante al soggetto.

09152Rettifica ritenuta d'acconto crediotre creditore pignoratizio

Voce ad importo e capitolo. Da utilizzare per rettificare la voce 815 – "Ritenuta d'acconto creditore pignoratizio"

Ai fini degli adempimenti è associata ai seguenti codici:

  • BDM → IRPEF -Ritenute fiscali
  • Conto Annuale → non letta
  • F24 → 1049 "Rit.d'acconto IRPEF su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento 
  • F24EP → 112E "Ritenuta acconto IRPEF Pignoramento"


Per i professionisti non residenti la risoluzione da seguire è la 69/E 2003.
Ai sensi del TUIR, art.23, comma 1 lett. d) si considerano prodotti in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Sono imponibili ai fini IRPEF sia il compenso che i rimborsi spese, sia che si tratti di PR che AU . L'IRPEF è al 30%.


Provvigioni per attività di intermediazione o di brokeraggio

Ai sensi dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973, sulle provvigioni maturate nell'ambito dei rapporti di commissioni, agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, va operata una ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%; tale ritenuta va applicata – in generale – sul 50% dell'ammontare delle provvigioni corrisposte.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio, che si avvalgono in “via continuativa” dell’opera di dipendenti o terzi, possono richiedere al proprio committente, preponente o mandante (mediante apposita “dichiarazione” in carta semplice), l’applicazione della ritenuta in misura “ridotta”, ossia che la ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o Ires sia commisurata sul 20% (anziché sul 50%) dell’ammontare delle provvigioni.
Per gestire questa particolare tipologia di compensi occorrerà utilizzare le seguenti voci:

09707Provvigioni ad agentiOccorre indicare nel campo 'Aliquota' di tale voce, la percentuale dell'imponibile della fattura su cui è stata calcolata la ritenuta d'acconto, normalmente quindi si inserirà come aliquota '50', o '20', ove ne esistano le condizioni, come sopra indicato.
09808Aliquota ritenuta d'accontoInserire nel campo aliquota di tale voce la percentuale 23
04413IVA imposta sul valore aggiuntoInserire il codice IVA interessato come si fa normalmente per tutte le parcelle

3.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

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I PR può applicare una percentuale (Rivalsa) a carico del datore di lavoro sull'importo lordo percepito, percentuale che utilizzerà per accantonare parte dei contributi dovuti. La restante quota del contributo da versare, variabile a seconda della cassa, è a carico del professionista stesso.



3.7 VOCI DI IVA


CODICE VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

04413 La voce 4413 diventa 4418 dopo il calcolo.

IVA imposta sul valore aggiunto
Calcolata sull'importo del Compenso + Rivalsa

N.B. La voce di calcolo corrisponde alla 04418 nel Tab Voci Calcolate.

Di default impostata al 20%.
In casi particolari di non imponibilità l'utente dovrà modificare il codice IVA di riferimento (è il caso dei contribuenti minimi con esenzione IVA che di fatto vedranno un aliquota 0%).

04665

IVA con imponibile diventa al calcolo 04666 (gruppi IVA-VALTRO)

Per i contratti europei in cui l'imponibile IVA è minore all'imponibile del compenso.
Si utilizza per i compensi che presentano una quota soggetta ad IVA e un'altra no; entrambe le quote saranno soggette a contribuzione previdenziale.
Occorre valorizzare l'imponibile su cui si intende calcolare l'IVA come nel caso della non imponibilità definita all'ART.72 comma 2 DPR. 633/72.

02057Iva a zero con imponibile. Al calcolo rimane 02057 (gruppi IVA-VALTRO)Richiede la valorizzazione dell’importo (cioè l’imponibile su cui NON va applicata IVA) ed il corretto codice IVA di esenzione. L’utilizzo di questa voce permette di registrare sul liquidato l’imponibile assoggettato ad Iva zero.

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