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Il sistema da procedura, se non è inserita alcuna voce, calcola il versamento contributivo GS ad aliquota piena. Volendo applicare l'aliquota ridotta si dovrà inserire la voce 01439.
Per i collaboratori non residenti la ritenuta previdenziale segue la regola della tassazione fiscale (vedi nota numero 1 pag.3).
CODICE VOCE | DESCRIZIONE | NOTE | |
01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta | Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa. | Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta. | |
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassa | Inibizione ritenute previdenziali | Si usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia). | |
04478 | Imponibile teorico automatico INAIL | Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL. | |
04686 Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura. | Reddito INPS GS esterno | Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE. | |
VOCI PER INPGI Con l'aggiornamento CSA del 16/02/15, in applicazione della circ. INPGI 1/2015 sono stati modificati il tetto per l'applicazione della rit. 438/92 che per il 2015 è pari a 44.888 euro annui (3741 euro mensili) e l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata - cassa unica che diventa complessivamente del 26,72%: 17,81% a carico dell'amministrazione (voce 2696) e 8,91% a carico del giornalista (voce 04643). Si precisa che la funzione di Caricamento in CSA per la denuncia DASM consente di caricare i dati anagrafici e retributivi del personale dipendenti a cassa INPGI ma NON quelli delle figure di reddito assimilato (CC-AU) la cui comunicazione andrà gestita manualmente. | |||
04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica | La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena. |
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04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa | La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta. |
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VOCI DI RITENUTA ENPAPI Valide per CC-AU ALIQUOTE ENPAPI 2017 L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2017 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 32% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%. L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2017 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 24%. L’applicazione di tale ritenuta prevede l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158. Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2016 corrisposti successivamente al 12/01/2017 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).
ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).
AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa. Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI. Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC. Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’. Analogamente a quanto avviene per la gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC. La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci. La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI. ENPAPI - CU Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.
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14156 | Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica | L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)". | |
14158 | Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa | L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.) | |
09550 | Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.) |
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09551 | Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d) | ||
09573 | Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.) | ||
09574 | Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.) | ||
VOCI DI RETTIFICA INPS | |||
09832 | Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E. | Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata | |
09833 | Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D. | Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata | |
09838 | Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E. | Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo. | |
09839 | Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D |
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09840 | Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E. | Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo. | |
09841 | Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D. | Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo. | |
14454 | Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.D. Caso in cui si utilizzano: Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL. | Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'. | |
14455 | Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.E. Caso in cui si utilizzano: Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL. | Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'. | |
VOCI DI RETTIFICA INPGI | |||
09534 | Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp |
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09535 | Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.) |
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09536 | Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa |
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09537 | Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.) |
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09538 | Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica |
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09539 | Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.) |
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VOCI DI RETTIFICA INAIL | |||
09836 | Rettifica contributi INAIL C.E |
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09837 | Rettifica contributi INAIL C.D |
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VOCI DI RETTIFICA IRPEF | |||
09652 | Rettifica fiscale (solo compensi) | Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate. |
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E' stato creato il nuovo ruolo SC- Supplenti docenti (soggetti a contrib.)- che come richiesto dalla Circolare n. 6/2014 assoggetterà a contribuzione INPDAP (Tesoro e Fondo Credito) le supplenze liquidate a dipendenti di altre università o di altri enti. Il nuovo ruolo SC, ai fini BDM ha l'inquadramento 000 00 con qualifica 047000 -Tempo determinato e l'inquadramento 200 00 con qualifica BDM CAID0 - Contratto per attività di insegnamento (legge 240/10 art. 23).
Le voci da usare devono essere assoggettate a ritenuta previdenziale ed essere liquidate su un capitolo con codice BDM S611- Compenso per supplenze.
2.1 VOCI DI COMPENSO
CODICE | DESCRIZIONE | NOTE |
VOCI AD IMPORTO |
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00291 | Pagamento Supplenze |
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03529 | Pag. Supplenza |
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03544 | Affidamento |
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03522 | Affidamento |
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03685 | Attività didattica aggiuntiva |
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03702 | Master - Affidamenti didattici |
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03740 | Supplenza (l+ce) |
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03884 | Incarichi di insegn. e att. didattiche integr. |
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03875 | Pag. Supplenza |
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03876 | Pagamento Supplenze |
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03930 | Pag. incentivo didattica |
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04172 | Incar. didatt. scuole di specializzazione |
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Liquidabili per esempio sui capitoli 000208, 000241, 000242, 000243 e 000244.
I compensi liquidati sul ruolo SC sono quindi assoggettati a ritenute INPDAP, fiscali e ad IRAP.Ai fini del conguaglio il ruolo SC è definito come ruolo di lavoro dipendente e quindi i compensi saranno raccolti nel punto 1 del CUD, senza generare dettagli. Il ruolo SC è definito come secondario: quindi non verranno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
N.B: Qualora per liquidare Compensi di Supplenze si utilizzasse il ruolo CB in alternativa al ruolo SC, le voci da utilizzare per la liquidazione sarebbero le stesse di una co.co.co (ruolo CC).
Inoltre utilizzando il ruolo CB con un tipo contratto specifico per le supplenze legato alla QUALIFICA BDM OCAID0 (a sua volta collegata all'inquadramento CSA 20000) tale inquadramento calcolerebbe sempre l'IRPEF marginale invece degli scaglioni + detrazioni. Qualora si volessero applicare gli scaglioni + le detrazioni allora andrà inserita la voce 09859 " Scelta capitolo stipend. x CC" in Scheda dati Fiscali.
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
(commercialisti, avvocatoavvocati, musicisti, fotografi)
Tra i Redditi di lavoro autonomo rientrano tutti quelli che non sono redditi di lavoro subordinato: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni [Abituali (PR) e Occasionali (AU)], diversi per modalità di determinazione del reddito e per obblighi contabili imposti dalla legge.
Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte, da applicarsi da parte di chi effettua il pagamento del compenso (l'ente) se sostituto d'imposta.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali.
L'autonomia consta nel fatto che il soggetto, svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera.
La professionalità lo differenzia dal lavoratore dipendente e si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro, finalizzati ad uno scopo predefinito.
L'abitualità sussiste quando tali atti sono posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.
RITENUTA ALLA FONTE
Le ritenute operano secondo un particolare meccanismo che vede coinvolti due soggetti:
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INPS ha precisato che il reddito di 5000€ costituisce una fascia di esenzione e che in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5000€. Se la quota è quella del 22% (ridotta) occorre segnalare all'INPS l'altra assicurazione alla quale il lavoratore versa.
3 PROFESSIONISTI (PR)
Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica abituale.
Per gestire i compensi a liberi professionisti, soggetti in possesso di partita IVA, si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo PR - Professionisti.
Al ricevimento della fattura del PR l'ente si attiva, attraverso la gestione U-GOV Compensi, per il pagamento, la contabilizzazione e gli adempimenti mensili/annuali. In U-GOV il compenso erogato deve coincidere con la fattura rilasciata dal professionista.
Solitamente il PR (avvocato, commercialista), può emettere come anticipo della fattura vera e propria, una fattura Pro-forma (Senza N. e data); questa non è un documento fiscale pertanto non deve essere effettuata alcuna registrazione IVA e relativo versamento all'erario. E' utilizzata dal PR per conoscere l'importo a lui dovuto.
L'onorario rilasciato dal professionista è soggetto a:
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N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09867 per il ruolo PR la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%. Non sarà applicata in automatica l'IVA al 20%. Per questo occorre una voce specifica. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.
3.1 VOCI DI COMPENSO
CODICE | DESCRIZIONE | NOTE |
09867 | Compenso in ritenuta d'acconto | La voce applica in automatico IRPEF al 20%. |
09747 | Compenso a creditore pignoratizio | La voce applica in automatico il 20% di ritenuta d'acconto, no IRAP. Richiede comunque l'inserimento della voce di IVA 4413 al 20% che poi verrà inibita in sede di calcolo. |
09513 | Compenso professionisti revisori (L.662/96) | Voce di compenso. Genera la voce 1568 "Ritenuta L.662/96 art.1 c.126 (Revisori)" sulla quota che supera la soglia prevista dalla Legge 662/96. Da usare in caso di pagamento di compenso a professionisti appartenenti al collegio dei revisori. |
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PROFESSIONISTI ESORDIENTI. Legge 24/12/2007 n.244 | ||
09526 | Compenso professionisti esordienti | Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto. N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014). |
09525 | Rimborso spese professionisti esordienti | Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto. N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014). |
02029 | Rivalsa 4% Legge 111/2011 – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse) | E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9526 "Compenso professionisti Esordienti" . |
VOCI DI RIMBORSO SPESE | ||
09753 La voce 9753 diventa 9754 dopo il calcolo. | Rimborso spese esente per Art.15 | Voce che prevede l'inserimento dell'importo e codice Iva (IVA 0%). Con questa voce l'importo di rimborso che viene inserito non sarà soggetto né ad IVA né a ritenuta d'acconto. |
09759 | Rimborso spese tassate | Serve per pagare i rimborsi spese tassati ai PR, soggetti a ritenuta d'acconto, IVA, contributo previdenziale. Sul 770 viene associata alla causale A. |
09606 | Spese sostenute per conto del PR | La voce, ad importo e capitolo obbligatori, è imponibile IVA e rivalsa iscritti all'albo (4415). L'importo della voce 9606 deve essere sottratto dal totale del compenso in quanto si tratta di spese già pagate dall'ateneo per conto del PR. Per tale motivo viene generata anche la voce extraerariale 9607: a dedurre spese sostenute per conto PR. |
09559 | Spese di trasporto PR pagate dall'Ateneo (non liq, si IVA, rivalsa,fisc e IRAP) | Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un PR con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per il PR perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali, rivalsa e IVA. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo costituisce un "bene in natura" per il soggetto perché incrementa gli imponibili rivalsa, IVA, ritenuta d'acconto. |
PR NON RESIDENTI: VOCI DI COMPENSO E RIMBORSO SPESE | ||
| Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta .) | PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09527 | Rimborso spese in rit.d' imposta (non residenti – no rit. d'imposta .) | PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%) | PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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09529 | Rimborso spese in rit. d' imposta (non residenti – 30%) | PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit. d' imposta (non resid. – no rit. d'imposta – no prev) | PR non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).
Per questi redditi, prodotti interamente all'estero, viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni. Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero. La voce è mappata affinché nella CU finisca nel punto 7. |
VOCI ORGANI NO RIDUZIONE | ||
09577 | Gettoni professionali per Componenti Organi di Ateneo | Da utilizzare per pagare ai professionisti (PR) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto. |
VOCI DI BOLLO | ||
09771 |
| Voce di recupero imposta di bollo. |
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CODICE | DESCRIZIONE | NOTE |
09955 | Compenso in ritenuta d'acconto | La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS ad aliquota piena al superamento della franchigia. |
09728 | Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS) | Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale. |
09954 | Rimborsi Vari | E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali. Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M. |
09403 | Transazione novativa (AU, no IRAP) | La voce è assoggettata a ritenuta d'acconto, esente previdenziali e IRAP. Viene estratta ai fini BDM con il codice BDM del capitolo. Si utilizza per la liquidazione di una transazione novativa per lite generata da una contestazione in tema di lavoro. La somma viene infatti erogata al solo scopo di conciliare la controversia. Non è quindi soggetta a contribuzione previdenziale perchè non si tratta di lavoro svolto e non è un'attività produttiva, quindi esente da IRAP. |
09558 | Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP) | Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e. |
09762 | Premio a studenti (rit.25%) | La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori. Genera la voce di ritenuta d’imposta 9763 al 25% raccolta nel quadro ST del 770, come ritenuta versata. Non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP. I premi e le vincite sono certificato nel 770 quadro SH; CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770. |
09546 | Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76) | La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP). |
09544 | Interessi passivi | Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP. |
CONTRIBUTI AD IMPRESE | ||
09522 | Contributi ad imprese (rit. fonte 4%) Art. 28 DPR 600/1973 | La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523) raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770. E’associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP. Gli importi liquidati come “contributi ad imprese” sono certificati nel 770 quadro SF; CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770. |
09554 | Contributi ad imprese (esenti) | La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario. |
RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E | ||
09691 | Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP) | La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013. |
09505 | Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP) | La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP. |
09557 | Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP) | Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura". |
VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERELa disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir. Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973). L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale). Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che: - se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese; - ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica: I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale. Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568). Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU. | ||
09641 | Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20% | La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo. |
09137 | Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82) | La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta. |
09584 | Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP) | Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1. |
09568 | Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR) | Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in questo caso il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568). |
VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE | ||
Causale L1: redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
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09806 | Diritti d'autore (caus.L1) | Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. |
09516 | Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1) | Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73). |
09566 | Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1) | La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione. |
Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
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09561 | Diritti d'autore (caus. B) | Come la 09806 ma con causale B |
09562 | Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B) | Il comportamento della voce è stato modificato con l’aggiornamento del 02/05/2017 in quanto l’abbattimento del 25% o 40%, per i NON residenti, si applica anche per gli autori o inventori (solo lettera B). La voce pertanto NON applicherà più in automatico la ritenuta del 30% sull’intero imponibile ma è stata modificata affinché sia possibile abbattere l'imponibile fiscale in base all'età dell'inventore. La normativa prevede che, per i soggetti con meno di 35 anni, l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. Per operare tale abbattimento occorrerà indicare 60 nel campo "Aliquota" della voce 9562. In caso di abbattimento del 25% (dai 35 anni in su) nel campo "Aliquota" dovrà essere indicato 75. Se il campo aliquota non viene valorizzato, l'imponibile fiscale corrisponderà al compenso lordo. |
09565 | Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B) | La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione. |
Causale L: EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore). | ||
09563 | Diritti d'autore (caus. L) | Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori). |
09564 | Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L) | Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73) |
09567 | Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L) | La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione. |
Le voci per “Diritti d’Autore” andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti. Inoltre per il pagamento dei Professionisti con Diritto d’Autore, non è possibile applicare la stessa agevolazione prevista per Art. 25 del DPR 600/73. Riportiamo di seguito il parere del nostro consulente fiscale:
“La rilevanza IVA dei corrispettivi relativi alla percezione di remunerazioni di attività quale diritto di autore è collegata al fatto che:
Si ritiene che la rilevanza IVA del corrispettivo (derivante dal presupposto illustrato in precedenza) riconduca la prestazione all'attività professionale abituale del soggetto e la collochi nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir e non nell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir. Da ciò deriva l'imponibilità ordinaria dell'intero compenso senza abbattimenti ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 20% in base all'art. 25 Dpr. 600/1973. | ||
VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI | ||
Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta. Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti). Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:
Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti. La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte. | ||
14294 | Attiva calcolo contr. integrativo 2% per cessione diritto autore. | Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INGI senza partita IVA sul ruolo AU. La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo 2% per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 2% sull'importo delle voci 9561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 9806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso. Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali. |
VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO | ||
| Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09527 | Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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09529 | Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev) | AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).
Per questi redditi, prodotti interamente all'estero, viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni. Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.
La voce è mappata affinché nella CU finisca nel punto 7. |
VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE | ||
09770 | Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.) | La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale. |
09786 | Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS) | Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. |
VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE | ||
| Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm) | AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).
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VOCI ORGANI NO RIDUZIONE | ||
09576 | Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo | Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata. |
VOCI DI BOLLO | ||
09828 | Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2) | E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto che si comporta come la 09976. Si differenzia solo per la descrizione. La voce 09828 dal 01/01/2017 sostituisce la 09684 che è stata fatta scadere al 31.12.2016. |
09976 | Imposta di bollo ( -2) Valida per CC, AU, PR | E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo. Si applica pe rimporti lordi > 77.47. La voce 09976 dal 01.01.2017 sostituisce la 09685 che è stata fatta scadere al 31.12.2016. |
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