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2017          32.72               24.0000    -> (cassa unica:la percentuale è 33.23% dal 01/07 per CC-TU-AR-DR

2018          33.72                24.00    .00   -> (cassa unica:la percentuale è 34.23% dal 01/07 per CC-TU-AR-DR)


Si ricorda che nell'aliquota della cassa unica è presente una quota aggiuntiva (0.72) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

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CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CASSA INAIL Si veda Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000 per il calcolo imponibile INAIL (Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 23 Febbraio 2000 n.38, i datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai Co.co.co.
L'estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata allo svolgimento, da parte del CC, di una delle attività protette e soggette alla tutela INAIL.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 carico del committente.
Sono previste aliquota diverse a seconda della valutazione del rischio a cui si è soggetti.
Il committente ha l'obbligo:

  • Versamento contributi carico percipiente e ente tramite F24
  • Autocertificazioni INAIL
  • 770

 

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INAIL (Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 23 Febbraio 2000 n.38, i datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai Co.co.co.
L'estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata allo svolgimento, da parte del CC, di una delle attività protette e soggette alla tutela INAIL.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 carico del committente.
Sono previste aliquota diverse a seconda della valutazione del rischio a cui si è soggetti.

Il committente ha l'obbligo:

  • Versamento contributi carico percipiente e ente tramite F24
  • Autocertificazioni INAIL
  • 770

 

1.5 CIRCOLARE INPS N.115 “STABILIZZAZIONE ED ESTENSIONE DELL’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CO.CO DIS-COLL  New giugno 2017

Il 13 giugno 2017 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81. La novità più rilevante in ambito fiscale e previdenziale per gli Atenei è rappresentata dall’art. 7:

A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento”.

L’aumento, che entra in vigore dal 1 Luglio 2017, si riferisce all’aliquota INPS prevista per i soggetti iscritti alla gestione separata INPS privi di altra copertura previdenziale, che abbiano diritto all’indennità di disoccupazione (DIS-COLL).

La nuova aliquota INPS da luglio 2017 passerà quindi al 33,23% e dal 1 gennaio 2018 aumenterà al 34,23% (invece del 33,72%).  La modifica è stata applicata a tutti i ruoli inquadrati come redditi assimilati a lavoro dipendente, per cui sia prevista l’applicazione della gestione separata INPS ad aliquota piena, nello specifico si tratta dei ruoli:

  • CC, CA e CG: collaborazioni coordinate e continuative
  • AR: Assegnisti di Ricerca
  • DR: Dottorandi
  • SP: Specializzandi
  • TU: Tutor
  • BE: Borsisti esenti (solo per alcune casistiche)

La circolare INPS N. 122 “NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE. ISTRUZIONI CONTABILI E VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI” specifica le figure interessate dalla nuova aliquota contributiva indicando che “a decorrere dal 01/07/2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla GS NON pensionati e privi di P.IVA ( soggetti quindi privi di altra copertura previdenziale obbligatoria)  è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0.51 % “.

Le modifiche che permettono di applicare l’aliquota aggiuntiva sono state rilasciate con l'aggiornamento del CSA del 03/07/2017.  Per gestire l’aumento di aliquota, sono state create 2 nuove voci che verranno liquidate in aggiunta alle voci 01354 (10,91%) e 02954 (21,81%):

14450 Rit. INPS ges. sep. DIS-COLL cd (0,17)

14451 Rit. INPS ges. sep. DIS-COLL c.e. (0,34)

rispettivamente con la quota di 1/3 cd e 2/3. Queste 2 voci verranno generate solo per i compensi calcolati da luglio a dicembre 2017; a partire dal 2018 infatti l’aliquota aggiuntiva di disoccupazione, verrà aggiunta direttamente nelle voci 01354 e 02954.

 

1.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE



Ricapitolando: i contributi previdenziali si versano alla Gestione Separata INPS (GS) per i CO.CO.CO. La contribuzione è per 1/3 a carico del dipendente e per 2/3 dell'ente.
Le aliquote di riferimento sono diverse:

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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

 

01439 Con tale voce non sarà applicata l'aliquota piena prevista in automatico dalla procedura, ma quella ridotta per 1/3 carico dipendente e 2/3 carico ente. La voce potrà essere anche inserita dal menù UGOV "Scheda dati fiscali e previdenziali" e in questo modo, la procedura applicherà di-default ad ogni compenso inserito per quello stesso percipiente, l'aliquota ridotta

Soggetto GS INPS iscritto ad altra cassa.Si applica quando il percipiente dichiara di essere iscritto ad un'altra forma previdenziale obbligatoria, o di essere titolare di pensione diretta. 
01345 Con tale voce non sono calcolati i contributi previdenziali e non è applicata né l'aliquota piena né i contributi per chi è iscritto ad altra cassaInibizione ritenute previdenzialiSi usa quando non si vogliono applicare i contributi previdenziali (ad esempio, quando, avvalendosi della convenzione contro le doppie imposizioni, non si vuole applicare INPS in Italia). 

04478

Imponibile teorico automatico INAIL

Permette il calcolo ritenuta INAIL solo se correttamente compilata la PAT nel contratto. Di default, la procedura propone la voce in automatico per ogni ruolo che preveda la copertura assicurativa INAIL.

 

04686 Per la GS il versamento contributivo prevede dei massimali annui che devono considerare le retribuzioni percepite anche extra-procedura.

Reddito INPS GS esterno

Indica l'imponibile previdenziale raggiunto con altri redditi extra procedura, da considerare per il raggiungimento del MASSIMALE.

 

VOCI PER INPGI

Con l'aggiornamento CSA del 16/02/15, in applicazione della circ. INPGI 1/2015 sono stati modificati il tetto per l'applicazione della rit. 438/92 che per il 2015 è pari a 44.888 euro annui (3741 euro mensili) e l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata - cassa unica che diventa complessivamente del 26,72%: 17,81% a carico dell'amministrazione (voce 2696) e 8,91% a carico del giornalista (voce 04643).

04642 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co cassa unica

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI piena.

 

 

04694 Sogg.gestione separ. INPGI per co.co.co altra cassa

La voce va inserita in Scheda dati fiscali e consente, unitamente all'uso del Ruolo CC e della voce di Compenso 09856 (da inserire direttamente nel compenso), di calcolare l'aliquota previdenziale cassa INPGI ridotta.

 

 

VOCI DI RITENUTA ENPAPI

Valide per CC-AU

ALIQUOTE ENPAPI 2017

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2017 ai collaboratori non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati, è innalzata al 32% oltre al contributo aggiuntivo pari allo 0,72%.

L’aliquota contributiva applicata per l’anno 2017 ai collaboratori iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o pensionati, è innalzata al 24%.

L’applicazione di tale ritenuta prevede  l’inserimento della voce di compenso 09856 “Comp. x Collab.Coordinata” nel trattamento economico del contratto previo inserimento in scheda fiscale della voce 14156 o 14158.

Si ricorda che la contribuzione dovuta segue il principio di cassa, pertanto i compensi di competenza dell’anno 2016 corrisposti successivamente al 12/01/2017 prevedono l’applicazione delle nuove aliquote (cd. principio di cassa allargato).

 

ENPAPI PER LAVORO OCCASIONALE

L'ENPAPI ha ottenuto legittimazione all'introduzione di una gestione separata ENPAPI con il DL 95/2012 art.8 c.4, e pertanto sembri sia corretto applicare le regole previste dalla circolare 19/2016, calcolando sempre la contribuzione previdenziale ENPAPI per i compensi di lavoro autonomo occasionale ad infermieri, indipendentemente dagli importi erogati (Circolare n. 19/2016 nella quale testualmente si evince che: "il limite dei euro 5.000 di cui all'art. 44 comma 2 del Dlgs n. 269/2003 non si applica agli iscritti a ENPAPI).


Secondo i nostri consulenti ci sono dei punti discutibili, perché nel regolamento della gestione separata Enpapi approvato non si parlava di lavoro autonomo occasionale e nelle circolari emesse prima del 2016 (circolare 9/2013 e 16/2014), si davano indicazione contrarie, che ammettevano la non applicazione della contribuzione previdenziale nei casi occasionali.

 

AGGIORNAMENTI NELLA GESTIONE ADEMPIMENTO DARC

Con l’aggiornamento CSA del 23 Gennaio 2017 per i collaboratori soggetti a contribuzioni ENPAPI, è stato attivato il campo altra assic. prev. (ENPAPI) in scheda dati fiscali e previdenziali, in presenza della voce 14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa.

Con l’aggiornamento del 30 gennaio sono state rilasciate in CSA le funzionalità per la denuncia DARC – gestione separata ENPAPI.

Come per gli altri adempimenti previdenziali saranno disponibili nel menù Adempimenti / Posizioni assicurative ENPAPI le funzioni di caricamento, gestione ed estrazione denuncia DARC.  Prima di procedere è necessario compilare in Tabelle / Dati fiscali sostituto il campo ‘Codice ENPAPI’.

Analogamente a quanto avviene per la  gestione separata INPS, in caso di aliquota ridotta è necessario specificare nella voce di attivazione l’altra assicurazione previdenziale. E’ stato quindi predisposto il nuovo campo ‘Altra assic. prev. (ENPAPI)’ in scheda dati fiscali e previdenziali per la voce in ‘14158 - Sogg.gestione separ. ENPAPI per assimilati altra cassa’). Tale informazione servirà per la compilazione del campo ‘Codice ente’ della denuncia DARC.

La funzione di caricamento leggerà tutte le voci di ritenuta ENPAPI liquidate nel mese specificato in input e caricherà i dati elaborati in appositi archivi, consultabili e modificabili da gestione. I campi compenso ed imponibile verranno compilati con la somma degli imponibili delle voci di ritenuta, i periodi lavorati saranno compilati con la competenza delle voci.  La funzione di estrazione leggerà questi nuovi archivi e provvederà ad estrarre un file testuale che dovrà essere caricato nel programma DARC di ENPAPI.

ENPAPI - CU

Ai fini della stampa CU sarà possibile effettuare il caricamento su tutto il 2016 in un unico lancio con l’ opzione ‘carica l’intero anno’ (visibile solo se si seleziona l’anno 2016). Ciò  consentirà alla CU di leggere i dati inerenti alla gestione separata ENPAPI (sez. 4 altri enti della Certificazione Lavoro Dipendente, Assimilati) direttamente dagli archivi di appoggio del nuovo adempimento. Per i lavoratori autonomi la stampa CU continuerà a leggere gli archivi degli autonomi.

14156

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati cassa unica

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14236 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Cassa Unica (c.e.)".

 

14158

Sogg.Gestione Separata ENPAPAI per assimilati altra cassa

L'inserimento della voce genera sul cedolino le voci 14237 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa" e 02443 "Rit. ENPAPI per Lav.Autonomi Altra Cassa (c.e.)

 

09550

Rettifica Contr. ENPAPI assimilati altra cassa (c.e.)

 

 
09551Rettifica Contr.ENPAPI assimilati altra cassa (c.d)  
09573Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.e.)  
09574Rettifica contr. ENPAPI co.co.co cassa unica (c.d.)  

VOCI DI RETTIFICA INPS

09832

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.E.

Per rettificare i contributi carico ente da Gestione Separata

 

09833

Rettifica contributi INPS da GS Pensione C.D.

Per rettificare i contributi carico dipendente da Gestione Separata

 

09838

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.E.

Voce che permette di rettificare i contributi previdenziali INPS GS per gli iscritti ad un'unica cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09839

Rettifica contr. INPS GS cassa unica C.D

 

 

09840

Rettifica contr. INPS GS altra cassa C.E.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.E. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 

09841

Rettifica contr. INPS ges.sep. altra cassa C.D.

Voce che permette di rettificare i contribuiti previdenziali C.D. INPS GS per gli iscritti ad altra cassa. Richiede la valorizzazione dell'importo che corrisponde alla rettifica da operare sul contributo.

 
14454

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.D.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'.

 
14455

Rettifica contr. INPS ges.sep. DIS-COLL C.E.

Caso in cui si utilizzano:

Compensi calcolati ad esempio nel mese di giugno con INPS aliquota piena poi da rettificare nei mesi successivi (esempio Luglio). Nel momento in cui si effettua  la rettifica totale il calcolo oltre a calcolare la rettifica dell'INPS ad aliquota piena calcola anche la quota aggiuntiva di DIS-COLL. Trattandosi di rettifica di liquidazione già pagata a giugno, non dovrebbe essere applicata per la fattispecie in oggetto la DIS-COLL.

Richiedono l'indicazione del'importo di contributo da rettificare e la quota di aliquota rispettivamente carico dip 0,17% e carico ente 0,34%, nonchè il sogg. collettivo cui effettuare la rettifica (A00030). Il valore da rettificare di DIS-COLL lo si può verificare dal calcolo che è stato effettuato dal sistema nel Tab 'Voci calcolate'. 

VOCI DI RETTIFICA INPGI

09534

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp

 

 

09535

Rettifica Rit. INPGI co.co.co prest. temp (c.e.)

 

 

09536

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa

 

 

09537

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co altra cassa (c.e.)

 

 

09538

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica

 

 

09539

Rettifica Rit. INPGI per co.co.co cassa unica (c.e.)

 

 

VOCI DI RETTIFICA INAIL

 

09836

Rettifica contributi INAIL C.E

 

 

09837

Rettifica contributi INAIL C.D

 

 

VOCI DI RETTIFICA IRPEF

 

09652

Rettifica fiscale (solo compensi)

Voce che permette di rettificare IRPEF non dovuta. Richiede l'immissione dell'importo al netto delle detrazioni eventualmente pagate.

 

1.

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7 DETERMINAZIONE IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO



COMPENSO LORDO    -
      
RITENUTE INPS CO.CO.CO CARICO DIP.
RITENUTE INAIL CO.CO.CO CARICO DIP.
_________________________________________________
IMPONIBILE FISCALE  su cui applicare

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IMPONIBILE FISCALE – IRPEF NETTA = COMPENSO NETTO


1.

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8 INDENNITA' DI MATERNITA': COME GESTIRE IL CONTRATTO UGOV


Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (GS) hanno diritto ad un'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai due mesi antecedenti la data del parto e ai tre mesi successivi alla data stessa interamente pagata dall'inps.
ai fini della corresponsione dell'indennità occorre l'attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
l'indennità è corrisposta dalla competente gs su richiesta diretta da parte dell'interessato; non ha alcun ruolo in merito il committente, il quale, dal canto suo, si limiterà ad interrompere verso il collaboratore la normale corresponsione del compenso mensile previsto da contratto. pertanto la richiesta all'inps non avrà alcun riflesso sul cedolino mensile rilasciato dal committente al cc.
per gestire casi come questo di interruzione del contratto, in u-gov, non è possibile interrompere la carriera con un'attività specifica, come in csa, ma occorrerà utilizzare l'apposita funzione "interrompi". al ritorno del cc, si aprirà un nuovo contratto.
per ulteriori dettagli si consulti il manuale delle variazioni contratto disponibile sulla piattaforma e-learning.

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