Con l'introduzione del meccanismo dello Split Payment da parte della Legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23/12/2014), le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Le fatture di acquisto soggette a regime di split payment sono però le sole fatture ricevute da FORNITORI NAZIONALI mentre sono escluse le fatture intraUE, extraUE, in regime di reverse charge e quelle di professionisti soggetti a ritenuta d’acconto.
Ciò ha determinato la distinzione in U-gov fra Registri istituzionali residenti e Registri istituzionali non residenti.