Con l'introduzione del meccanismo dello Split Payment da parte della Legge di Stabilità 2015 (L. 190 del 23/12/2014), le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le fatture di acquisto soggette a regime di split payment sono però le sole fatture ricevute da FORNITORI NAZIONALI mentre sono escluse le fatture intraUE, extraUE, in regime di reverse charge e quelle . Quelle di professionisti soggetti a ritenuta d’acconto inizialmente escluse sono dal 1/7/2017 ricomprese nel meccanismo della scissione dei pagamenti.
Anche se non esiste ad oggi una normativa fiscale che impone l'obbligo U-GOV gestisce un nuovo tipo di registro Iva: Registri istituzionali residenti
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