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CODICE | DESCRIZIONE | NOTE | |||||||||||||
09856 | Compenso x Collab. Coordinata (1) | E' la quota dell'onorario lordo spettante al dipendente. | |||||||||||||
CC RESIDENTI ALL'ESTERO | |||||||||||||||
09618 | Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%) | CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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09636 | Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.) | CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09774 | Compenso per CC all'estero | La voce è assoggettata a ritenute previdenziali e INAIL per il 100%, e a ritenute fiscali per il 50%. Art. 51 comma 8 TUIR (nell'ambito ad esempio del programma Marie Curie).
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Per capire quando un soggetto, che lavora all'estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:
ESENZIONE IRAP: In caso di pagamento a soggetti NON residenti, che adottano la convenzione oppure non la adottano, l'IRAP è sempre dovuta. Solo la risoluzione 57/E del 5 marzo 2003 specifica che l'IRAP non è dovuta nei casi in cui il sostituto d'imposta, abbia una sede/uffici stabile all'estero, presso cui opererà il personale. ''...non devono assoggettare ad IRAP gli emolumenti relativi a percettori che svolgono l’attività in uffici operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi fuori dal territorio nazionale.'' Per uffici operanti si intende appunto sedi distaccate del sostituto d'imposta, che dovrebbe avere fuori del territorio dello stato una base stabile presso cui impiegare lavoratori e prestatori. | |||||||||||||||
CASI DI LIQUIDAZIONE ERRATA A NON RESIDENTI EFFETTUATA IN CORSO D’ANNO | |||||||||||||||
Nel caso di collaboratori all’estero assoggettati in corso d’anno all’imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09618_ Comp. x collab. coordinata (tassazione non resid. 30%) e che in seguito risultano non avere diritto a tale trattamento oppure collaboratori all’estero non assoggettati in corso d’anno ad imposta sostitutiva del 30% (uso in corso d’anno della voce 09636_ Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc.) e che in seguito risultano avere diritto a tale trattamento, occorre intervenire in sede di conguaglio fiscale, senza necessariamente interrompere il contratto alla data precedente quella di inizio rapporto generando dei compensi a rettifica.
Solo un inserimento manuale in scheda dati fiscali delle voci :
Le voce 08317-08316 andranno inserite da scheda fiscale della matricola XXXX per l'anno XXXX; il compenso andrà ricalcolato con conguaglio. | |||||||||||||||
09749 | Co.co.co a titolo gratuito | Per registrare la voce sul liquidato anche se l'importo del compenso è uguale a zero. | |||||||||||||
09830 | Rimborso spese CC sogg. contr. | Voce ad importo che applica IRPEF e IRAP. | |||||||||||||
09651 | Rimborso spese esenti | Rimborso spese netto. | |||||||||||||
09404 | Rimborso spese esenti (2) | Rimborso spese netto. La voce è esattamente uguale alla 09651. | |||||||||||||
09944 | Gettoni Presenza | Non sono pensionabili ai fini dell'anzianità di servizio. Versano comunque alla GS INPS ma quei contributi non saranno calcolati ai fini della pensione. (Es: chi fa presenze occasionali nel consiglio d'amministrazione). | |||||||||||||
VOCI DI COMPENSO CON RIDUZIONE L.662/96 AUTOMATICA Le voci in oggetto sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016
L'Art. 1 c.126 della L.662/96 prevede la riduzione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali in misura pari al: | |||||||||||||||
A partire dal 14/2/2012 CSA ha reso disponibili una serie di voci che consentono il calcolo automatico di tale abbattimento al raggiungimento delle soglie definite per legge. L'Art. 1 c.126 specifica inoltre che la riduzione è prevista "per ciascun incarico" e per questa ragione, si sono create voci distinte a seconda della tipologia di incarico ricoperto. Le voci sono già disponibili in CSA; per il loro utilizzo in U-GOV occorre richiederne la singola attivazione. Esempio pratico: La voce 09631 - "Compenso Nucleo di Valutazione (L.662/96)" calcola in automatico la ritenuta L.662/96 sulla base del montante:
Il compenso lordo erogato incrementa il montante. Se il lordo percipiente indicato per la voce 09631 è = 6.750,00, ipotizzando che questo sia l'unico CTR percepito dalla matricola utilizzando la voce 09631, il calcolo effettuato dal sistema sarà il seguente: Compenso da RATA 1. MONTANTE = 1.687,50: NESSUNA RITENUTA; Compenso da RATA 2. MONTANTE = 3.375,00: RITENUTA L. 662/96 = [(3.375,00 – 2.582,28) * 5%] = 39,636 = 39,64; Compenso da RATA 3. MONTANTE = 5.062,50: RITENUTA L. 662,96 = [(5.062,50 - 3.375,00) * 5%] = 84,375 = 84,37; Compenso da RATA 4. MONTANTE = 6.750,00: RITENUTA L. 662,96 = [(5.164,57 - 5.062,50) * 5%] + [(6.750,00 - 5.164,57) * 10%] = 5,1035 + 158,543 = 163,65. |
Le nuove voci sono:
9645 | Compenso Consiglio Amm. (L.662/96) | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
9631 | Compenso Nucleo Valutazione (L.662/96). | Voce ad importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
09644 | Compenso revisori L.662/96 | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
09686 | Compenso Senato Accademico (L.662/96) | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. |
Compenso Commissione (L.662/96) | Voce a importo e capitolo obbligatori. Attiva la riduzione automatica prevista dalla Legge 662/96 art. 1 comma 126 in caso di superamento della soglia. | |
VOCI DI COMPENSO CON RIDUZIONE L.662/96 NON AUTOMATICALe voci in oggetto sono state chiuse al 30/6/2016 con l’aggiornamento CSA del 25/07/2016 | ||
09795 | Compenso CDA (L.662/96) | |
09871 | Compenso revisori (L.662/96) | |
09992 | Gettoni di presenza (L.662/96) per il Consiglio degli studenti | |
VOCI DI COMPENSO ATTIVE PER ORGANI ISTITUZIONALI | ||
09796 | Compenso CDA | Voce senza riduzione erariale per Compenso CDA |
09963 | Compenso Nucleo Valutazione | E' un organo tecnico interno all'Università che verifica l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, e il buon andamento dell'azione gestionale della struttura amministrativa dell'Ateneo. Solitamente i componenti del nucleo di Valutazione sono nominati all'interno dell'Ateneo pertanto il ruolo corretto da utilizzare è il CC (Incarico nominativo). E' prevista l'applicazione dell'INAIL con rischio minimo. |
09549 | Compenso Senato Accademico | Voce senza riduzione erariale per Senato accademico. Da utilizzare per il personale non dipendente. E' assoggettata a ritenute fiscali, a gestione separata INPS e IRAP. |
09956 | Compenso ai Revisori | Compenso per Revisori contabili generici . Voce senza riduzione |
09646 | Gettoni di presenza | Compenso per Gettone presenza |
COMPENSI IRAP COMMERCIALE Normalmente l’IRAP per gli enti pubblici, IRAP ISTITUZIONALE è ad aliquota 8.50%, se i fondi per il compenso derivano dal MIUR. Questo per tutte le somme di stipendi, compensi, AU occasionali. Per chi svolge attività commerciali invece si considera l’utile riclassificato secondo le regole IRAP e sull’utile o perdita trovati, si applica l’aliquota ridotta di IRAP COMMERCIALE se i fondi derivano da enti esterni. | ||
09708 | Comp. per collab. finanziata da terzi IRAP commerciale | La voce calcola in automatico la tassazione IRPEF a scaglioni, IRAP commerciale, INPS aliquota piena. Per i non residenti accorerà, qualora si avvalgano della convenzione, inibire il calcolo dell'IRPEF (voce 00223). |
COMPENSI IRAP COMMERCIALE NON RESIDENTI | ||
09656 | Comp. x collab. coordinata (non residenti – no fisc. - IRAP Comm) | CC non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09614 | Comp. per collab. coord. (estero 30% IRAP Comm.) | CC non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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VOCI DI BOLLO | ||
09783 | Applicazione imposta di bollo | La voce prevede l'obbligatorietà dell'inserimento del soggetto collettivo e non richiede l'importo. |
1.2 RITENUTE FISCALI : TASSAZIONE
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CODICE | DESCRIZIONE | NOTE |
09867 | Compenso in ritenuta d'acconto | La voce applica in automatico IRPEF al 20%. |
09747 | Compenso a creditore pignoratizio | La voce applica in automatico il 20% di ritenuta d'acconto, no IRAP. Richiede comunque l'inserimento della voce di IVA 4413 al 20% che poi verrà inibita in sede di calcolo. |
09513 | Compenso professionisti revisori (L.662/96) | Voce di compenso. Genera la voce 1568 "Ritenuta L.662/96 art.1 c.126 (Revisori)" sulla quota che supera la soglia prevista dalla Legge 662/96. Da usare in caso di pagamento di compenso a professionisti appartenenti al collegio dei revisori. |
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PROFESSIONISTI ESORDIENTI. Legge 24/12/2007 n.244 | ||
09526 | Compenso professionisti esordienti | Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto. N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014). |
09525 | Rimborso spese professionisti esordienti | Voce variabile non assoggettata a ritenuta d'acconto. N.B. Il regime fiscale agevolato per professionisti esordienti di cui all’art. 13 Legge 388/2000 è stato abrogato dall’1.1.2015 (art. 1 c.85 Legge 90/2014). |
02029 | Rivalsa 4% Legge 111/2011 – Esordienti (iscritti gest. sep. impon. IVA e altre rivalse) | E' stata predisposta una nuova voce di rivalsa da utilizzare quando si liquida la voce 9526 "Compenso professionisti Esordienti" . |
VOCI DI RIMBORSO SPESE | ||
09753 La voce 9753 diventa 9754 dopo il calcolo. | Rimborso spese esente per Art.15 | Voce che prevede l'inserimento dell'importo e codice Iva (IVA 0%). Con questa voce l'importo di rimborso che viene inserito non sarà soggetto né ad IVA né a ritenuta d'acconto. |
09759 | Rimborso spese tassate | Serve per pagare i rimborsi spese tassati ai PR, soggetti a ritenuta d'acconto, IVA, contributo previdenziale. Sul 770 viene associata alla causale A. |
09606 | Spese sostenute per conto del PR | La voce, ad importo e capitolo obbligatori, è imponibile IVA e rivalsa iscritti all'albo (4415). L'importo della voce 9606 deve essere sottratto dal totale del compenso in quanto si tratta di spese già pagate dall'ateneo per conto del PR. Per tale motivo viene generata anche la voce extraerariale 9607: a dedurre spese sostenute per conto PR. |
09559 | Spese di trasporto PR pagate dall'Ateneo (non liq, si IVA, rivalsa,fisc e IRAP) | Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un PR con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per il PR perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali, rivalsa e IVA. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo costituisce un "bene in natura" per il soggetto perché incrementa gli imponibili rivalsa, IVA, ritenuta d'acconto. |
PR NON RESIDENTI: VOCI DI COMPENSO E RIMBORSO SPESE | ||
| Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta .) | PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09527 | Rimborso spese in rit.d' imposta (non residenti – no rit. d'imposta .) | PR non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit.d' imposta (non residenti – 30%) | PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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09529 | Rimborso spese in rit. d' imposta (non residenti – 30%) | PR non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit. d' imposta (non resid. – no rit. d'imposta – no prev) | PR non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).
Per questi redditi, prodotti interamente all'estero, viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni. Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero. La voce è mappata affinché nella CU finisca nel punto 7. |
VOCI ORGANI NO RIDUZIONE | ||
09577 | Gettoni professionali per Componenti Organi di Ateneo | Da utilizzare per pagare ai professionisti (PR) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto. |
VOCI DI BOLLO | ||
09771 |
| Voce di recupero imposta di bollo. |
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CODICE | DESCRIZIONE | NOTE |
09955 | Compenso in ritenuta d'acconto | La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS ad aliquota piena al superamento della franchigia. |
09728 | Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS) | Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale. |
09954 | Rimborsi Vari | E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali. Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M. |
09403 | Transazione novativa (AU, no IRAP) | La voce è assoggettata a ritenuta d'acconto, esente previdenziali e IRAP. Viene estratta ai fini BDM con il codice BDM del capitolo. Si utilizza per la liquidazione di una transazione novativa per lite generata da una contestazione in tema di lavoro. La somma viene infatti erogata al solo scopo di conciliare la controversia. Non è quindi soggetta a contribuzione previdenziale perchè non si tratta di lavoro svolto e non è un'attività produttiva, quindi esente da IRAP. |
09558 | Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP) | Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e. |
09762 | Premio a studenti (rit.25%) | La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori. Genera la voce di ritenuta d’imposta 9763 al 25% raccolta nel quadro ST del 770, come ritenuta versata. Non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP. I premi e le vincite sono certificato nel 770 quadro SH; CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770. |
09546 | Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76) | La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP). |
09544 | Interessi passivi | Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP. |
CONTRIBUTI AD IMPRESE | ||
09522 | Contributi ad imprese (rit. fonte 4%) Art. 28 DPR 600/1973 | La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523) raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770. E’associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP. Gli importi liquidati come “contributi ad imprese” sono certificati nel 770 quadro SF; CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770. |
09554 | Contributi ad imprese (esenti) | La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario. |
RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E | ||
09691 | Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP) | La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013. |
09505 | Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP) | La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP. |
09557 | Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP) | Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura". |
VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERELa disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir. Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973). L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale). Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che: - se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese; - ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica: I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale. Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568). Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU. | ||
09641 | Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20% | La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo. |
09137 | Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82) | La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta. |
09584 | Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP) | Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1. |
09568 | Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR) | Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in questo caso il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568). |
VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE | ||
Causale L1: redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
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09806 | Diritti d'autore (caus.L1) | Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. |
09516 | Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1) | Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73). |
09566 | Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1) | La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione. |
Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico
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09561 | Diritti d'autore (caus. B) | Come la 09806 ma con causale B |
09562 | Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B) | Il comportamento della voce è stato modificato con l’aggiornamento del 02/05/2017 in quanto l’abbattimento del 25% o 40%, per i NON residenti, si applica anche per gli autori o inventori (solo lettera B). La voce pertanto NON applicherà più in automatico la ritenuta del 30% sull’intero imponibile ma è stata modificata affinché sia possibile abbattere l'imponibile fiscale in base all'età dell'inventore. La normativa prevede che, per i soggetti con meno di 35 anni, l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. Per operare tale abbattimento occorrerà indicare 60 nel campo "Aliquota" della voce 9562. In caso di abbattimento del 25% (dai 35 anni in su) nel campo "Aliquota" dovrà essere indicato 75. Se il campo aliquota non viene valorizzato, l'imponibile fiscale corrisponderà al compenso lordo. |
09565 | Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B) | La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione. |
Causale L: EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore). | ||
09563 | Diritti d'autore (caus. L) | Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori). |
09564 | Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L) | Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73) |
09567 | Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L) | La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione. |
Le voci per “Diritti d’Autore” andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti. Inoltre per il pagamento dei Professionisti con Diritto d’Autore, non è possibile applicare la stessa agevolazione prevista per Art. 25 del DPR 600/73. Riportiamo di seguito il parere del nostro consulente fiscale:
“La rilevanza IVA dei corrispettivi relativi alla percezione di remunerazioni di attività quale diritto di autore è collegata al fatto che:
Si ritiene che la rilevanza IVA del corrispettivo (derivante dal presupposto illustrato in precedenza) riconduca la prestazione all'attività professionale abituale del soggetto e la collochi nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir e non nell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir. Da ciò deriva l'imponibilità ordinaria dell'intero compenso senza abbattimenti ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 20% in base all'art. 25 Dpr. 600/1973. | ||
VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI | ||
Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta. Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti). Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:
Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti. La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte. | ||
14294 | Attiva calcolo contr. integrativo 2% per cessione diritto autore. | Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INGI senza partita IVA sul ruolo AU. La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo 2% per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 2% sull'importo delle voci 9561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 9806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso. Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali. |
VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO | ||
| Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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09527 | Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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09529 | Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev) | AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).
Per questi redditi, prodotti interamente all'estero, viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni. Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.
La voce è mappata affinché nella CU finisca nel punto 7. |
VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE | ||
09770 | Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.) | La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale. |
09786 | Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS) | Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. |
VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE | ||
| Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS) | AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.
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| Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS) | AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.
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| Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm) | AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).
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VOCI ORGANI NO RIDUZIONE | ||
09576 | Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo | Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata. |
VOCI DI BOLLO | ||
09828 | Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2) | E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto che si comporta come la 09976. Si differenzia solo per la descrizione. La voce 09828 dal 01/01/2017 sostituisce la 09684 che è stata fatta scadere al 31.12.2016. |
09976 | Imposta di bollo ( -2) Valida per CC, AU, PR | E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo. Si applica pe rimporti lordi > 77.47. La voce 09976 dal 01.01.2017 sostituisce la 09685 che è stata fatta scadere al 31.12.2016. |
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CODICE VOCE | DESCRIZIONE | NOTE | ||||||||||||||||||
09953 | Compensi Vari | La voce applica IRPEF marginale e IRAP. | ||||||||||||||||||
09611 | Comp. Assimilato con IRAP comm. | La voce applica IRPEF marginale e IRAP commerciale | ||||||||||||||||||
09830 | Rimborso spese CC sogg. contr. | Voce ad importo che applica IRPEF e IRAP. | ||||||||||||||||||
09651 | Rimb. spese esente | Voce totalmente esente. | ||||||||||||||||||
09790 | Compenso x commissione | La voce applica IRPEF marginale e IRAP. Non viene estratta ai fini BDM. Si differenzia dalla 09953, solo per la descrizione più specifica. | ||||||||||||||||||
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