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CODICE
VOCE

DESCRIZIONE

NOTE

09955

Compenso in ritenuta d'acconto
(Seminario)

La voce applica in automatico IRAP a 8.50%, IRPEF al 20%, INPS ad aliquota piena al superamento della franchigia.

09728

Rimborso Spese (si ritenuta d'acconto, si IRAP istituzionale, no INPS)
(Missione)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP istituzionale.
Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS. La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

09954Rimborsi Vari

E’ una voce di rimborso esente perciò può essere usata per i casi di rimborso spese fotocopiatura, ecc... anticipate dal cliente che non devono essere assoggettate a ritenute fiscali.

Se la voce viene pagata ad un AU, sul 770 viene associata alla causale M.
09403Transazione novativa (AU, no IRAP)La voce è assoggettata a ritenuta d'acconto, esente previdenziali e IRAP. Viene estratta ai fini BDM con il codice BDM del capitolo. Si utilizza per la liquidazione di una transazione novativa per lite generata da una contestazione in tema di lavoro. La somma viene infatti erogata al solo scopo di conciliare la controversia. Non è quindi soggetta a contribuzione previdenziale perchè non si tratta di lavoro svolto e non è un'attività produttiva, quindi esente da IRAP.

09558

Spese di trasporto AU pagate dall'Ateneo (non liq, no prev, si fisc, si IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il rimborso delle spese di trasporto di un AU con compenso. Le spese di trasporto, già pagate dall'Ateneo all'azienda di trasporto, costituiscono reddito per l'AU perciò devono essere assoggettate a ritenute fiscali e IRAP c.e. La voce non determina un netto da liquidare al soggetto ma il suo importo incrementa l'imponibile ritenuta d'acconto, GS INPS e l'imponibile IRAP c.e.
Per gli adempimenti è equiparabile alla voce 09728.

09762

Premio a studenti (rit.25%)
ART.30 DPR 600/73

La voce 9762 è una voce variabile ad importo e capitolo obbligatori.

Genera la voce di ritenuta d'imposta d’imposta 9763 al 25% . Non raccolta nel quadro ST del 770, come ritenuta versata. Non è assoggettata ad altre ritenute, neanche IRAP.

I premi e le vincite sono certificato nel 770 ordinario ( quadro SH prospetto G) e non nel 770 semplificato. ; CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770 ordinario.

09546

Premio alla Cultura (Ris. Min. n. 8/1251/76)

La voce è completamente esente (no previdenziali, no fiscali, no IRAP).
Il premio non deve essere indicato nella CU: l'Ateneo può decidere di rilasciare una certificazione in carta libera all'interessato (non è un obbligo) ma dovrà registrare l'importo nel 770 ordinario, così come il percipiente dovrà dichiararlo nel suo 730.

09544

Interessi passivi

Voce assoggettata solo a ritenuta d'acconto al 20%; non concorre a formare base imponibile IRAP.
Si utilizza qualora si debbano liquidare gli interessi passivi sui compensi.

CONTRIBUTI AD IMPRESE

09522

Contributi ad imprese (rit. fonte 4%)

Art. 28 DPR 600/1973

La voce applica una ritenuta alla fonte del 4% (09523) raccolta come ritenuta nel quadro ST del 770.

E'associata E’associata al codice tributo 1045 per l'F24 ordinario e 106E per l'F24 EP. 
La voce NON viene estratta per la CU ai fini della produzione del ma è pappata al solo fine di produrre un certificato in carta libera all'ente beneficiarioda rilasciare all’ente beneficiario, qualora lo si volesse produrre.

Gli importi liquidati come “contributi ad imprese” sono certificati nel 770 quadro SF; CSA non gestisce tale dichiarazione in automatico pertanto occorre compilare manualmente il 770.

09554

Contributi ad imprese (esenti)

La voce è completamente esente e viene estratta per la CU ai fini della produzione del certificato in carta libera all'ente beneficiario.

RIMBORSO SPESE RISOLUZIONE 49/E

09691

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 - NO IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso delle spese di vitto, viaggio, alloggio ad AU che non prevedono compenso, secondo quanto esposto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 49/E di Luglio 2013.

09505

Prestazioni con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013 -SI IRAP)

La voce si utilizza per il solo rimborso tassato IRAP. E' esente da ritenute previdenziali e fiscali; imponibile IRAP.

09557

Spese di trasporto pagate dall'Ateneo (non liq, solo IRAP)

Art.54 comma 5 DPR 917/1986 e successive modifiche dall'art.10 del D.Lgs 175/2014 + Circolare 31/E 2014 del 30.12.2014

Da utilizzare per il solo rimborso delle spese di trasporto in assenza di compenso poiché tali spese sono pagate direttamente dall'Ateneo e costituiscono un "compenso in natura".
In questo caso le spese devono essere assoggettate a IRAP c.e. (per gli Atenei che scelgono di abilitare la voce 09505 al posto della 09691) ma non determinano un netto a pagare. La voce non confluirà negli adempimenti (no CU, no 770) ma produrrà semplicemente una certificazione in carta libera da rilasciare al soggetto.

VOCI DI COMPENSO OBBLIGAZIONI di FARE NON FARE PERMETTERE

La disciplina dei redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare e/o permettere trova la sua classificazione fra gli altri redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), seconda parte, del Tuir.

Le somme erogate ai soggetti, sono soggette a ritenuta alla fonte Irpef in misura pari al 20%, per i soggetti residenti ai fini fiscali in Italia (art. 25, comma 1 del Dpr. 600/1973_Voce 09641) ed in misura pari al 30% per i soggetti residenti all'estero, quando le attività che determinano il reddito sono svolte in Italia (art. 25, comma 2, ultimo periodo, Dpr. 600/1973).

L'esonero dell'applicazione della ritenuta per le somme corrisposte, in relazione all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, a soggetti non residenti, è estremamente dubbio quando non sia possibile, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera f) del Tuir, lo svolgimento dell'attività in Italia (in sostanza quando la prestazione potrebbe essere rilevante a livello territoriale).

Infatti la norma che dispone l'applicazione dell'esonero della ritenuta - art. 25, comma 2 del Dpr. 600/1973 - è specifica e delimita la casistica precisando che:

- se i compensi e le altre somme (del comma 1) ... sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese;

- ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La fattispecie dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere non è classificabile fra le prestazioni di lavoro autonomo in quanto nel comma 1 dell'art. 25 del Dpr. 600/1973 (a cui rimanda il comma 2) la norma opera una enunciazione distinta e specifica:

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

La ratio di tale differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che la remunerazione di una obbligazione generica, quale quella derivante dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, non è relativa necessariamente ad una attività che possa trovare certo riferimento a livello territoriale.

Quindi quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato si applicherà il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto. Prospettando quest'ultima ipotesi non si applicherà la ritenuta IRPEF senza rilascio della CU e senza indicare la fattispecie nel modello 770 Semplificato (Voce 09568).

Si tratta di casistica differente da quello di applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni (in quanto rese in Italia) o per i compensi di fare e non fare e permettere di importo inferiore ai 28,25 euro (che sono reddito in capo al percettore in Italia), tutte certificate nella CU.

09641

Obbligazioni di fare art.67 lett.L TUIR. La voce applica solo ritenuta d'acconto al 20%

La voce si utilizza per erogare ad un soggetto delle somme (a titolo di transazione) che rientrano tra i redditi diversi, ossia tra i redditi derivanti dall'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" ai sensi dell'art. 67, co. 1 lett. l) del Tuir. In merito alle somme erogate per l'assunzione di "obblighi di fare, non fare e permettere" si deve segnalare che l'art.36, co.24 del D.L. n.223/06, ha introdotto l'obbligo per i sostituti d'imposta di effettuare la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 20% (art.25 DPR n.600/73). Sotto l'aspetto contributivo, invece, le predette somme non saranno assoggettate a contributi, in quanto in nessun modo collegabili al rapporto di lavoro subordinato ovvero riconducibili a forme di tutela previdenziale collegate al lavoro parasubordinato o autonomo.

09137

Obbl. di fare art 67 lett.L Tuir esente (usare per imp < 25.82)

La voce si utilizza nelle stesse casistiche della voce 09641 ma per importi totalmente esenti e inferiori a 25.82. La voce non applica ritenuta d'acconto, NO IRAP, NO previdenziali. Non ha alcun tipo di controllo al superamento del limite annuo dei 25.82, per cui l'operatore potrebbe utilizzare la stampa cedolino riepilogativo di UGOV per verificare che il tetto raggiunto con le singole liquidazioni di compensi non superi la soglia dei 25.82 oltre la quale è dovuta l'applicazione della ritenuta.

09584Obbl. di fare art.67 lett.L Tuir (solo IRAP)Da utilizzare per liquidare una somma inferiore a 25,82 euro a fronte dell'assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67 c.1 lett. L del TUIR. E' assoggettata solo a IRAP carico ente. Ai fini della CU viene estratta con il codice M1.
09568Obbl. di fare, non fare, permettere prestate all'estero (art.67 lett.L TUIR)

Si utilizza quando l'obbligazione di fare, non fare o permettere è estranea al territorio dello stato; si applica in  questo caso  il presupposto di irrilevanza ai fini della tassazione, anche con ritenuta di acconto.

Non si applicherà la ritenuta IRPEF; NO  rilascio della CU e NO 770 Semplificato (Voce 09568).

VOCI di COMPENSO DIRITTI D'AUTORE

Causale L1:  redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione

 

09806

Diritti d'autore (caus.L1)

Permette di liquidare i diritti d'autore (sulle pubblicazioni) assoggettandoli a ritenuta d'acconto su un imponibile ridotto rispetto alla norma.

Richiede l'inserimento del campo aliquota e importo. La normativa prevede per i soggetti con meno di 35 anni, che l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%.
Dai 35 anni in su l'imponibile deve essere abbattuto del 25% come previsto dall'art. 67 comma 1 lettera G del TUIR.
Per poter abbattere il valore dell'imponibile del compenso occorre valorizzare il campo "Aliquota" della voce 9806, indicando, in percentuale, la base imponibile. Se la riduzione spettante è del 40% occorre indicare 60. Se la riduzione spettante è del 25% occorre indicare 75.

09516

Diritti d'autore (non residenti NO CONV - 30% - caus. L1)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull'intero imponibile (seguendo ART.25 DEL DPR 600/73).
09566Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L1)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale B: – utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico

 

09561

Diritti d'autore (caus. B)

Come la 09806 ma con causale B

09562

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. B)

Il comportamento della voce è stato modificato con l’aggiornamento del 02/05/2017 in quanto l’abbattimento del 25% o 40%, per i NON residenti, si applica anche per gli autori o inventori (solo lettera B).

La voce pertanto NON applicherà più in automatico la ritenuta del 30% sull’intero imponibile ma è stata modificata affinché sia possibile abbattere l'imponibile fiscale in base all'età dell'inventore.

La normativa prevede che, per i soggetti con meno di 35 anni, l'imponibile della ritenuta d'acconto sia pari al compenso abbattuto del 40%. Per operare tale abbattimento occorrerà indicare 60 nel campo "Aliquota" della voce 9562. In caso di abbattimento del 25% (dai 35 anni in su) nel campo "Aliquota" dovrà essere indicato 75. Se il campo aliquota non viene valorizzato, l'imponibile fiscale corrisponderà al compenso lordo.

09565Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. B)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.


Causale L:  EREDI – redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore).


09563Diritti d'autore (caus. L)Nel caso di pagamento di Diritti d'Autore ad eredi occorre applicare la ritenuta d'acconto del 20% sul totale dell'imponibile del compenso (l'abbattimento del 25% o 40% è limitato agli autori o inventori).

09564

Diritti d'autore (non residenti - 30% NO CONV - caus. L)

Applica una ritenuta d'acconto del 30% sull’intero imponibile (seguendo Art. 25 del DPR 600/73)

09567Diritti d'autore (non residenti - no fisc. - caus. L)La voce non applica alcuna tassazione IRPEF per i residenti che adottano la convenzione.

 

Le voci per “Diritti d’Autore” andrebbero liquidate sul Ruolo AU, in quanto tali compensi sono esclusi dalla comunicazione per la piattaforma della Certificazione dei crediti.

Inoltre per il pagamento dei  Professionisti con Diritto d’Autore, non è possibile applicare la stessa agevolazione prevista per Art. 25 del DPR 600/73. Riportiamo di seguito il parere del nostro consulente fiscale:

 

“La rilevanza IVA dei corrispettivi relativi alla percezione di remunerazioni di attività quale diritto di autore è collegata al fatto che:

  • il corrispettivo per il soggetto percettore configuri e si inserisca nello svolgimento della sua attività professionale abituale (soggetta ad IVA);
  • il soggetto percettore abbia ottenuto dall'autore (non in qualità di erede) il diritto allo sfruttamento economico dello stesso.

 

Si ritiene che la rilevanza IVA del corrispettivo (derivante dal presupposto illustrato in precedenza) riconduca la prestazione all'attività professionale abituale del soggetto e la collochi nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1 del Tuir e non nell'art. 53, comma 2, lettera b) del Tuir. Da ciò deriva l'imponibilità ordinaria dell'intero compenso senza abbattimenti ai fini della ritenuta alla fonte IRPEF pari al 20% in base all'art. 25 Dpr. 600/1973.
In sostanza non si applicano le regole di determinazione del reddito e della base imponibile per la ritenuta alla fonte con gli abbattimenti 25% o 40% di cui all'art. 54, comma 8 del Tuir.
Si osserva conclusivamente che l'art. 67, comma 1, lettera g) del Tuir trova applicazione unicamente nel caso in cui il percettore non operi in qualità di libero professionista e possa effettivamente essere qualificato come percezione e remunerazione di una cessione di opera dell'ingegno”.

VOCI DI COMPENSO DIRITTI D'AUTORE A GIORNALISTI

 

Al fine di pagare un compenso per cessione diritto d'autore a un soggetto, non titolare di partita IVA, iscritto all'inpgi, INPGI stabilisce che l’ente in qualità di come committente deve corrispondere al giornalista (iscritto all’INPGI ma NON titolare di partita iva) il 2% a titolo di contributo integrativo al momento del pagamento del compenso per cessione di diritto d'autore. Il contributo integrativo è deducibile dall'IRPEF e quindi l'importo non è base imponibile della ritenuta.

Si rammenta che la Gestione Separata dell’INPGI trae origine ed opera sulla base di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. Il citato decreto ha previsto anche la tipologia dei contributi dovuti da coloro i quali, iscritti agli albi professionali, svolgono attività di lavoro autonomo (e tali sono i giornalisti).

Nel lavoro autonomo il rapporto assicurativo intercorre unicamente tra Ente Previdenziale (nel nostro caso l’INPGI) ed il lavoratore. Ciò premesso, si ricorda che i contributi, calcolati sui compensi derivanti dallo svolgimento di attività giornalistica autonoma, che ogni giornalista deve annualmente versare alla Gestione Separata sono:

  • Contributo soggettivo, pari al 10% del reddito netto dichiarato ai fini IRPEF;
  • Contributo integrativo, pari al 2% dei corrispettivi lordi.

Il contributo integrativo del 2% al contrario del soggettivo, è il contributo posto dalla legge a carico dei committenti, cioè di coloro che si avvalgono dell’attività professionale dei giornalisti.

La misura del contributo integrativo e le modalità di riscossione e di versamento sono espressamente previste dall’art. 8 del Decreto legislativo n. 103/96. Tale articolo, infatti, fissa il contributo in questione al 2% dei compensi lordi corrisposti annualmente al giornalista e stabilisce che sia riscosso direttamente dal giornalista e da questi versato all’Istituto nei termini indicati dal Regolamento. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta d’acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile. Quindi non è detraibile dalle imposte.
14294Attiva calcolo contr. integrativo 2% per cessione diritto autore.

Deve essere usata per i giornalisti iscritti all'INGI senza partita IVA sul ruolo AU.
Deve innescare "una rivalsa del 2%". Il funzionamento è simile alla voce 4415-Rivalsa (iscritti ad albo impon. IVA).

La voce 14294 attiva la voce di cedolino 14295 “Contributo integrativo 2% per cessione diritto autore” che calcola il contributo aggiuntivo del 2% sull'importo delle voci 9561 "Diritti d'autore (caus. B)" e 9806 "Diritti d'autore (caus. L1)" eventualmente abbattuto dall'aliquota indicata nella voce di compenso.

Il contributo aggiuntivo non è rilevante ai fini fiscali.

VOCI DI COMPENSO AU RESIDENTI ALL'ESTERO


09637
(SI
CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – no rit d'imposta.)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09527
(SI
CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS



09638
(NO CONV)

Compenso in rit.d'imposta (non residenti – 30%)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€

09529
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta. 30%, si IRAP, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP, NO INPS




09639

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no rit d'imposta – no prev)

AU non residenti in Italia  che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP

 

Per questi redditi, prodotti interamente all'estero,  viene a mancare il principio di territorialità di produzione del reddito nello stato italiano (principio che non si può far valere per i redditi di tipo assimilato a lavoro dipendente) e quindi non si deve applicare alcuna tassazione. Non considerandosi reddito in Italia per tale motivo viene escluso da tutte le certificazioni.

Pertanto per capire se applicare la ritenuta d’acconto oppure ci si basa NON sul principio di territorialità ma sul luogo in cui si produce il reddito, indipendentemente dalla residenza del soggetto all’estero.

 

La voce è mappata affinché nella CU finisca nel punto 7.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU IRAP COMMERCIALE

09770

Compenso in rit. d'acconto (IRAP comm.)

La voce calcola la ritenuta d'acconto del 20% e IRAP commerciale.

09786

Rimborso spese (si rit. acconto, si IRAP comm., no INPS)

Si tratta di voce variabile e personale, utile per liquidare il rimborso spese, soggetto a ritenuta d'acconto e imponibile ai fini IRAP commerciale. Non rientra nell'imponibile previdenziale GS INPS.
La voce prevede l'esenzione da INPS anche se nel pannello dei dati fiscali, è inserita la voce di Reddito AU esterno per l'importo dei 5000 sui quali calcolare i contributi INPS.

VOCI DI COMPENSO E RIMBORSI AU NON RESIDENTI IRAP COMMERCIALE


09657
(SI
CONV)

Compenso rit.d'imposta (non residenti – no rit. d'imposta.- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, SI GS INPS SE SUPERA I 5000€


09530
(SI CONV)

Rimborso spese non residenti (no rit.d'imposta., si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia, che adottano la convenzione contro le doppie imposizioni.

  • NO IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale, NO INPS



09658
(NO CONV)

Compenso rit. d'imposta (non residenti – 30%- Irap Comm)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , SI GS INPS SE SUPERA I 5000€



09531
(NO CONV)

Rimborso spese non residenti (si rit.d'imposta 30%, si IRAP Comm, no INPS)

AU non residenti in Italia che non adottano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

  • SI IRPEF 30%, SI IRAP Commerciale , NO INPS




09659

Compenso in rit. d'imposta (non resid. – no fisc – no prev- IRAP Comm)

AU non residenti in Italia che effettuano la prestazione per lo stato italiano direttamente dal paese di residenza estero. (ART.25 D.PR 600/73).

  • NO IRPEF, NO INPS, SI IRAP Commerciale

VOCI ORGANI NO RIDUZIONE

09576

Gettoni occasionali per Componenti Organi di Ateneo

 Da utilizzare per pagare ai lavoratori autonomi (AU) compensi per partecipazione ad organi di Ateneo. Assoggettata a ritenuta d'acconto e INPS gestione separata.

VOCI DI BOLLO

09828

Imposta di bollo assunta in modo virtuale (-2)

E’ una voce di compenso che agisce come trattenuta sul netto che si comporta come la 09976. Si differenzia solo per la descrizione. La voce 09828 dal 01/01/2017 sostituisce la 09684 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

09976

Imposta di bollo ( -2)

Valida per CC, AU, PR


E’ una voce di compenso che agisce come  trattenuta sul netto, a carico del AU. Ha la stessa funzione della voce 9783 , ma senza automatismo. Richiede l'eventuale inserimento dell'ente soggetto collettivo e dell'importo. Si applica pe rimporti lordi > 77.47. La voce 09976 dal 01.01.2017 sostituisce la 09685 che è stata fatta scadere al 31.12.2016.

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