1 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (CC)


Disciplinati dall'Art. 50 TUIR comma 1 lettera c bis + Art .52

"Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1,concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente".

Le attività derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilati al lavoro dipendente. Sono lavoratori dipendenti, tutti coloro che svolgono un'attività alle dipendenze e sotto la direzione di altri, senza assunzione di rischio, con rispetto dell'orario di lavoro per una retribuzione erogata periodicamente e predeterminata.
Per gestire i compensi a collaboratori coordinati e continuativi si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo CC. La prestazione del CC viene riconosciuta dall'ente attraverso l'erogazione di un compenso.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09856 per i CC, la procedura calcola le ritenute fiscali a scaglioni IRPEF, l'IRAP istituzionale in percentuale dell' 8.50%, la ritenuta INPS al 28.72% ad aliquota piena. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

 

1.1 VOCI DI COMPENSO

 


CC RESIDENTI ALL’ESTERO: NORMATIVA

 

Per capire quando un soggetto, che lavora all’estero, è residente o meno nello stato italiano ci sono due distinzioni da evidenziare:

Quindi:

 

A livello previdenziale INPS, INAIL dei non residenti?


In merito all'aspetto del trattamento previdenziale dei rapporti di Co.Co.Co, si deve ricordare che l’INPS con la propria circolare del 21 Dicembre 2004 n.164 è categorica nel ritenerli in ogni caso soggetti ala contribuzione da GS INPS, anche in presenza dell'applicazione delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (INPS si paga sempre indipendentemente dalla convenzione).

"Peraltro, la legge n. 342/2000 qualifica, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, modificando l’art. 50, comma 8 del TUIR e inserendo i redditi da collaborazione, tramite integrazione dell’articolo 20 del TUIR,  tra quelli che si considerano, comunque, prodotti in Italia se corrisposti da:

1)  Stato italiano

2)  Soggetti residenti nello Stato Italiano

3)  Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano si soggetti non residenti

 

Deve ritenersi, quindi, che nel nuovo contesto normativo i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti, nell’attuale qualificazione di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere considerati imponibili ai fini contributivi se l’attività è svolta in Italia o, comunque, se il committente è italiano.

L'orientamento interpretativo, in estrema sintesi specifica che:

sussiste sempre l'obbligo di versamento dei contributi alla GS INPS di cui all'art.2 comma 26 della Lex 335/1995, anche se il percettore è un soggetto non residente riconoscendo la prevalenza nel fatto che l'attività sia svolta in Italia o che comunque il committente sia soggetto residente ai fini fiscali in Italia. Il principio della territorialità del reddito, è preponderante in questa scelta.

 

Il fatto che il soggetto non residente, che ha lavorato in Italia, percepisca un compenso da un committente residente fiscalmente in Italia porta a determinare l'imponibilità previdenziale del compenso.

Se sono soggetti a INPS, che aliquota applicare? L'aliquota ridotta per i paesi dell'UE e quelli legati all'Italia da convenzion internazinali di sicurezza sociale; piena per paesi non legati all'UE da convenzioni.

 

 

 

1.2 RITENUTE FISCALI : TASSAZIONE

 


Al momento dell'erogazione della retribuzione il datore di lavoro, deve determinare l'imposta dovuta ed effettuare la ritenuta sulla parte imponibile e le detrazioni previste rapportate al periodo di paga.
Le regole di imposizione dei redditi da lavoro dipendente (LD) si basano fondamentalmente sull'applicazione della ritenuta alla fonte; tali redditi sono soggetti alla ritenuta d'acconto con riferimento al periodo di paga (mese, settimana, quindicina, giornata) in cui sono effettivamente corrisposti.
La tassazione può essere:

 

 

1.2.1 TASSAZIONE ORDINARIA

 


E' il sistema normale di calcolo dell'imposta dovuta sulle somme e valori percepiti dal lavoratore; si attua applicando le aliquote progressive e, successivamente attribuendo le detrazioni spettanti (per reddito da lavoro dipendente e famigliari a carico, ART.12 TUIR).
LA RITENUTA IRPEF
L' IRPEF è l'imposta dovuta dalle persone fisiche; aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote diverse a seconda dello scaglione cui si colloca il reddito. Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le aliquote d'imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito.
Aliquote annuali e scaglioni in vigore per l'anno 2014:

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.



Aliquote mensili e scaglioni in vigore per l'anno 2014:

 



 

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).
Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).
Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).


N.B:


Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'IRPEF:

 


Per effetto delle detrazioni per tipologia di reddito, l'area di esenzione dall'Irpef risulta così determinata:


Ovviamente, l'area esente da Irpef aumenta ulteriormente se ci sono familiari a carico.

LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL' IRPEF: IRPEF LOCALE

Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere, dalle somme corrisposte al lavoratore, anche l'addizionale regionale e quella comunale.
 


L'Addizionale Regionale

E' dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31/12 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.
Determinazione: a saldo, all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio;
Trattenuta: in massimo di 11 rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre. Le rate saranno 9 nel caso il conguaglio sia fatto a Febbraio. (Nel 2012 si pagano le addizionali relativi al 2011).
L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.



 

L'Addizionale Comunale

L'addizionale comunale all'Irpef è un'imposta istituita da ogni singolo Comune.
E' dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1/1 dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Determinazione: in sede di conguaglio, sia a saldo che in acconto.

Trattenuta: il saldo è trattenuto in massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
Per l'A.C è dovuto un acconto del 30%, trattenuto dal datore di lavoro in massimo 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Si calcola solo per chi è in servizio; se il rapporto di lavoro cessa prima, non viene calcolato.


BASE IMPONIBILE PER IL CALCOLO DELLE ADDIZIONALI:
La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e relative pertinenze).

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.


Come avviene per il pagamento della ritenuta Irpef, gli importi delle addizionali sono versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono stati trattenuti.


LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PER FAMILIARI A CARICO
 


A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente (a partire da 1840 €) man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.
Annualmente il lavoratore deve presentare una richiesta al datore di lavoro in cui dichiarare di averne diritto e, se si vuol usufruire della detrazione per un familiare a carico, occorre inoltre indicare la composizione del nucleo famigliare.
Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.


ALCUNE REGOLE GENERALI
Le detrazioni per i lavoratori dipendenti devono essere rapportate al periodo di lavoro (espresso in giorni). Le altre si applicano sull'intero mese di lavoro.
Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.


DETRAZIONE DA LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni "base" (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri. Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 27 dicembre 2013 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".
La presente entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. La Legge di Stabilità si compone di un unico articolo suddiviso in 749 commi. Tra le numerose novità fiscali introdotte rientrano quelle riguardanti le detrazioni IRPEF (Art.1, co. 127, Legge 147/2013)


Per il loro calcolo si assume come parametro di riferimento l'intero reddito complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze.
La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:


DETRAZIONE PER FAMILIARI A CARICO
I contribuenti che hanno familiari a carico hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.
La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede possiede un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
CHI E' CONSIDERATO A CARICO



Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.
Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.
La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.
 


L'IMPORTO DELLA DETRAZIONE
 

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.
In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.




PER I FIGLI

La detrazione di base per i figli a carico è stata fissata in:
• 900 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni (1.220 euro dal 1° gennaio 2013)
• 800 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni (950 euro dal 1° gennaio 2013).
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio,
a partire dal primo.

La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all'ulteriore importo di 220 euro. Dal 1° gennaio 2013, con la Legge di Stabilità, questo incremento è stato elevato a 400 euro.



Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente
che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
Come va divisa la detrazione tra i genitori:
La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori.
È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.
Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi.
In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.


OBBLIGHI DEL COMMITTENTE


Il committente, in caso di pagamento di compenso a CC, ha l'obbligo:

 

 

1.3 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


La procedura, se non sono inserite le voci fiscali, applica la normale tassazione ordinaria a scaglioni con detrazioni personali (che spettano semplicemente per il fatto che il soggetto esegue una prestazione di lavoro) e familiari (se il soggetto ha famigliari a carico).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI


I CC sono soggetti all'obbligo di iscrizione alla sede INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative.
La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un'eventuale filiale dell'azienda committente.
Il collaboratore ha comunque facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Allo stesso modo, si procederà alla comunicazione alla Gestione Separata in caso di cessazione dell'attività di collaborazione.

MODALITA' DI CALCOLO INPS

La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e cioè, dal compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore.

CASSA INPS GS ALIQUOTE APPLICABILI

Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata l'aliquota piena (28.72 per il 2014) mentre per il soggetto iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria o soggetto pensionato verrà applicata l'aliquota ridotta.
Si precisa che risulta a carico del collaboratore 1/3 del contributo mentre gli altri 2/3 sono a carico del committente.


Aliquote INPS Gestione Separata

L'articolo 2 comma 57 della Riforma Fornero (Legge 92 del 28/06/2012) ha apportato modifiche alle aliquote contributive INPS G.S. a decorrere dal 2013; tali dati sono state ulteriormente modificati dalla Legge Stabilità 2014 come riepilogato nel seguente prospetto:
ANNO    CASSA UNICA     ALTRA CASSA2013       27.72            20.002014       28.72           22.002015        30.72            23.502016       31.72           24.002017       32.72           24.002018       33.72           24.00    
Si ricorda che nell'aliquota della cassa unica è presente una quota aggiuntiva (0.72) per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Per quanto attiene alle modalità di versamento, il committente ha l'obbligo:

  1. DATI RETRIBUTIVI che venivano versati attraverso il modulo EMENS (modulo tramite cui i sostituti d'imposta tenuti al rilascio del CUD trasmettevano mensilmente agli Enti previdenziali, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all'implementazione delle posizioni assicurative individuali, all'erogazione delle prestazioni).
  2. DATI CONTRIBUTIVI: data la posizione del soggetto, si versa una certa somma al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) attraverso il modulo DM10 (compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps i dati contributivi).


Alla fine di tutto con il modulo F24 il datore effettuava il versamento fiscale e contributivo per tutto ciò di sua competenza. Nel 2009 l'INPS ha annunciato l'unificazione dei dati retributivi (EMENS) e contributivi (DM10) attraverso il modulo UNIEMENS e il versamento con F24 o F24EP. Un Lavoratore Parasubordinato (LPS) ha oggi il modulo UNIEMENS come un LD.


I rapporti di lavoro assimilati a dipendente, soggetti ad INPS, sono
AR: Assegni di ricerca
AU: Lavoro Autonomo
CC: Collaboratori coordinati e continuativi
DR: Borse di dottorato
PE: Personale esterno
SP: Specializzandi
 


CONTRIBUTI ASSISTENZIALI CASSA INAIL Si veda Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000 per il calcolo imponibile INAIL (Circolare n.32 dell'11 Aprile 2000)
Secondo quanto disposto dal D.lgs 23 Febbraio 2000 n.38, i datori di lavoro, soggetti all'assicurazione antinfortunistica presso INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai Co.co.co.
L'estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata allo svolgimento, da parte del CC, di una delle attività protette e soggette alla tutela INAIL.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 carico del committente.
Sono previste aliquota diverse a seconda della valutazione del rischio a cui si è soggetti.



Il committente ha l'obbligo:

 

1.5 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE



Ricapitolando: i contributi previdenziali si versano alla Gestione Separata INPS (GS) per i CO.CO.CO. La contribuzione è per 1/3 a carico del dipendente e per 2/3 dell'ente.
Le aliquote di riferimento sono diverse:


Il sistema da procedura, se non è inserita alcuna voce, calcola il versamento contributivo GS ad aliquota piena. Volendo applicare l'aliquota ridotta si dovrà inserire la voce 01439.
Per i collaboratori non residenti la ritenuta previdenziale segue la regola della tassazione fiscale (vedi nota numero 1 pag.3).

 

1.6 DETERMINAZIONE IRPEF SU COMPENSI CO.CO.CO

1.7 INDENNITA' DI MATERNITA': COME GESTIRE IL CONTRATTO UGOV


Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (GS) hanno diritto ad un'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai due mesi antecedenti la data del parto e ai tre mesi successivi alla data stessa interamente pagata dall'inps.
ai fini della corresponsione dell'indennità occorre l'attestazione di astensione effettiva dal lavoro resa dalla lavoratrice e dal committente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
l'indennità è corrisposta dalla competente gs su richiesta diretta da parte dell'interessato; non ha alcun ruolo in merito il committente, il quale, dal canto suo, si limiterà ad interrompere verso il collaboratore la normale corresponsione del compenso mensile previsto da contratto. pertanto la richiesta all'inps non avrà alcun riflesso sul cedolino mensile rilasciato dal committente al cc.
per gestire casi come questo di interruzione del contratto, in u-gov, non è possibile interrompere la carriera con un'attività specifica, come in csa, ma occorrerà utilizzare l'apposita funzione "interrompi". al ritorno del cc, si aprirà un nuovo contratto.
per ulteriori dettagli si consulti il manuale delle variazioni contratto disponibile sulla piattaforma e-learning.

2 SUPPLENTI DOCENTI

E' stato creato il nuovo ruolo SC- Supplenti docenti (soggetti a contrib.)- che come richiesto dalla Circolare n. 6/2014 assoggetterà a contribuzione INPDAP (Tesoro e Fondo Credito) le supplenze liquidate a dipendenti di altre università o di altri enti. Il nuovo ruolo SC, ai fini BDM ha l'inquadramento 000 00 con qualifica 047000 -Tempo determinato e l'inquadramento 200 00 con qualifica BDM CAID0 - Contratto per attività di insegnamento (legge 240/10 art. 23).
Le voci da usare devono essere assoggettate a ritenuta previdenziale ed essere liquidate su un capitolo con codice BDM S611- Compenso per supplenze.

2.1 VOCI DI COMPENSO

 

 

Liquidabili per esempio sui capitoli 000208, 000241, 000242, 000243 e 000244.
I compensi liquidati sul ruolo SC sono quindi assoggettati a ritenute INPDAP, fiscali e ad IRAP.Ai fini del conguaglio il ruolo SC è definito come ruolo di lavoro dipendente e quindi i compensi saranno raccolti nel punto 1 del CUD, senza generare dettagli. Il ruolo SC è definito come secondario: quindi non verranno calcolate le detrazioni da lavoro dipendente.
N.B: Qualora per liquidare Compensi di Supplenze si utilizzasse il ruolo CB in alternativa al ruolo SC, le voci da utilizzare per la liquidazione sarebbero le stesse di una co.co.co (ruolo CC).
Inoltre utilizzando il ruolo CB con un tipo contratto specifico per le supplenze legato alla QUALIFICA BDM OCAID0 (a sua volta collegata all'inquadramento CSA 20000) tale inquadramento calcolerebbe sempre l'IRPEF marginale invece degli scaglioni + detrazioni. Qualora si volessero applicare gli scaglioni + le detrazioni allora andrà inserita la voce 09859 " Scelta capitolo stipend. x CC" in Scheda dati Fiscali.



REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

(commercialisti, avvocato, musicisti, fotografi)
Tra i Redditi di lavoro autonomo rientrano tutti quelli che non sono redditi di lavoro subordinato: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni [Abituali (PR) e Occasionali (AU)], diversi per modalità di determinazione del reddito e per obblighi contabili imposti dalla legge.
Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte, da applicarsi da parte di chi effettua il pagamento del compenso (l'ente) se sostituto d'imposta.
Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali.
L'autonomia consta nel fatto che il soggetto, svolge la propria attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, avvalendosi di una propria organizzazione di lavoro, decidendo i tempi, le modalità e i mezzi necessari per il compimento dell'opera.
La professionalità lo differenzia dal lavoratore dipendente e si concretizza quando il soggetto pone in essere atti e comportamenti coordinati fra loro, finalizzati ad uno scopo predefinito.
L'abitualità sussiste quando tali atti sono posti in essere con regolarità, stabilità e sistematicità.



RITENUTA ALLA FONTE
Le ritenute operano secondo un particolare meccanismo che vede coinvolti due soggetti:

INPS ha precisato che il reddito di 5000€ costituisce una fascia di esenzione e che in caso di suo superamento, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente i 5000€. Se la quota è quella del 22% (ridotta) occorre segnalare all'INPS l'altra assicurazione alla quale il lavoratore versa.


3 PROFESSIONISTI (PR)


Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica abituale.
Per gestire i compensi a liberi professionisti, soggetti in possesso di partita IVA, si utilizza in U-GOV compensi, il ruolo PR - Professionisti.
Al ricevimento della fattura del PR l'ente si attiva, attraverso la gestione U-GOV Compensi, per il pagamento, la contabilizzazione e gli adempimenti mensili/annuali. In U-GOV il compenso erogato deve coincidere con la fattura rilasciata dal professionista.
Solitamente il PR (avvocato, commercialista), può emettere come anticipo della fattura vera e propria, una fattura Pro-forma (Senza N. e data); questa non è un documento fiscale pertanto non deve essere effettuata alcuna registrazione IVA e relativo versamento all'erario. E' utilizzata dal PR per conoscere l'importo a lui dovuto.
L'onorario rilasciato dal professionista è soggetto a:


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09867 per il ruolo PR la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%. Non sarà applicata in automatica l'IVA al 20%. Per questo occorre una voce specifica. Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.


3.1 VOCI DI COMPENSO

 

 

 

3.2 COMPENSI L. 111 del 15/7/11 : NUOVO REGIME MINIMI e REGIME FORFETTARIO art. 58 e art. 67 L. 190/2014


Con la manovra economica approvata nel mese di luglio 2011 (DL n.98 del 6 luglio 2011, articolo 27, conv. nella Legge n. 111 del 15 luglio 2011) sono state disposte importanti modifiche al regime dei contribuenti minimi in vigore dal 2008 con decorrenza dal periodo d'imposta 2012.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 185820 /2011 del 22 dicembre 2011 ha chiarito le modalità di applicazione di questo nuovo regime fiscale, a cui accedono:


Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.
I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta.

 


VOCI DI COMPENSO


N.B: Qualora il professionista minimo sia iscritto all'albo e alla cassa dell'albo (no gestione separata), allora la combinazione di voci da usare sarà la 09633 "Compenso professionisti Legge 111/2011" + la 04415 "Rivalsa (iscritti ad albo imp. IVA)". che non rientrerà nella certificazione fiscale ma solo nella certificazione valida ai fini IVA.

3.3 NORMATIVA FISCALE DEI RIMBORSI SPESE AI PR


TUIR, Art.54, comma 5- determinazione del reddito
Per i redditi da lavoro abituale (PR) al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal professionista si applica la stessa disciplina fiscale prevista per il compenso professionale: il rimborso concorre alla formazione del reddito imponibile del PR ed è tassato (Voce 9759: SI IRPEF, SI IVA, SI CONTRIBUTI).
E' quindi irrilevante la forma che assume il rimborso indipendentemente dal fatto che:


I rimborsi spesa concorrono alla formazione della base imponibile in base al principio dell'accessorietà rispetto alla prestazione principale (R.M N.20/e 20/3/98).
L'ART.54 comma 1 del TUIR prevede che "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, …".
In particolare dall'Art.54 TUIR discende che i compensi per lavoro autonomo sono computati al netto solamente dei contributi previdenziali e assistenziali e quindi nella nozione di compenso devono ricondursi anche i rimborsi inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del PR e da questi addebitate in fattura.
I PR per poter dedurre dal reddito i rimborsi spese di cui sopra, devono inserirle in fattura per applicare su queste, IVA, IRPEF, RIVALSA. In questo modo, a fine anno, calcoleranno l'ammontare dei compensi percepiti e su questo il 2%. Il valore ottenuto è l'importo massimo di spese che si potranno dedurre dal reddito con il modello UNICO.Le spese invece, sostenute dall'ente per conto del PR, sono interamente deducibili. Uso della voce 9606: appendice numero 5
Documentazione: L'originale viene trattenuto dal PR perché gli serve per la propria dichiarazione dei redditi e portare tali spese in deduzione fino al 2%. La copia viene invece data all'ente.

3.4 RIMBORSI PER SPESE DIVERSE DA VITTO, VIAGGIO, ALLOGGIO E LA DISCIPLINA "IVA"


Non sono tassati i rimborsi di anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (marche da bollo, le concessioni governative, i valori bollati) purché documentate e con l'applicazione della marca da bollo da 1.29€ per importi di rimborso superiori a 77.47€. Sono fatture intestate direttamente al committente e non al PR che non può dedurre nulla da questi rimborsi dato che gli vengono rimborsati in toto.
In sintesi, per escludere dalla base imponibile della ritenuta il rimborso delle spese (Voce 9753) occorre che:


Se le spese sono sostenute in nome e per conto del committente sarà quest'ultimo ad avere l'originale della documentazione.
Disciplina IVA: il rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del cliente non partecipa alla formazione della base imponibile e del volume d'affari del PR ai sensi del Art. 15 comma n.3 del D.P.R n.633/72. Le spese devono essere provate con documentazione intestata al cliente o risultare nella parcella o fattura, sempre intestata al cliente committente del servizio.
Il rimborso delle altre somme quali viaggio, vitto, alloggio invece sono regolarmente assoggettate ad IVA così come ritenuta d'acconto.



 

3.5 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


Generalmente i PR hanno da procedura la ritenuta fiscale automatica al 20%.
La ritenuta è calcolata sul totale del Compenso + Rivalsa.
Qualora si volesse intervenire per modificare tale percentuale occorre inserire le voci 09808 quando il PR richieda di applicare un'aliquota differente maggiore del 20%.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.
Essa infatti potrebbe aumentare nel tempo per cui va messa direttamente nel compenso o contratto se si parte da questo come DG predecessore. L'autonomo infatti si applica una ritenuta d'acconto che ha facoltà di richiedere un'aliquota maggiore solo per sua comodità per non avere un saldo troppo alto nel suo unico.Il professionista o l'occasionale non comunicherà tale aliquota in sede di scheda dati fiscali.
E' più probabile che tali aliquota possa variare da parcella a parcella al variare del suo reddito.In ogni caso anche se la comunicasse ad inizio anno per i professionisti o AU,  fa fede sempre e solo quanto riportato in parcella.

 



Per i professionisti non residenti la risoluzione da seguire è la 69/E 2003.
Ai sensi del TUIR, art.23, comma 1 lett. d) si considerano prodotti in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato. Sono imponibili ai fini IRPEF sia il compenso che i rimborsi spese, sia che si tratti di PR che AU . L'IRPEF è al 30%.

3.6 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Generalmente i PR possono versare alla cassa INPS, rientrando nella GS, con le regole di un parasubordinato o ad una cassa previdenziale specifica, seguendo le regole della cassa stessa. In entrambi i casi è cura del PR provvedere a versare i contributi alla cassa interessata, applicando al datore di lavoro esclusivamente una quota di Rivalsa.
L'aliquota è del 4% sia che il PR versi alla GS sia che versi alla cassa previdenziale.
Il PR espone in fattura la rivalsa che poi sarà pagata dall'ente al momento della liquidazione del compenso.
Generalmente seguono il 4% la categoria degli avvocati, geometri, commercialisti.

 

I PR può applicare una percentuale (Rivalsa) a carico del datore di lavoro sull'importo lordo percepito, percentuale che utilizzerà per accantonare parte dei contributi dovuti.

La restante quota del contributo da versare, variabile a seconda della cassa, è a carico del professionista stesso.

3.7 VOCI DI IVA

 

Per i contribuenti minimi[1] con fattura esonerata dal campo IVA ai sensi della L. 244/2007, si utilizza sempre la voce di IVA 04413 ma con Codice Iva diverso, da scegliere aprendo l’apposito menù a tendina. Il vantaggio fiscale che ne deriva è l’esonero dagli adempimenti IVA, no dichiarazioni, comunicazioni, versamenti, no registri IVA.

Nel trattamento economico del contratto al personale e compenso, se si inserisce una voce di tipo IVA, il sistema propone come codice IVA di default, quello con aliquota al 20%, modificabile da parte dell'operatore:
- nel caso il DG sia di tipo commerciale il codice proposto è I302B
- nel caso il DG sia di tipo istituzionale il codice proposto è I103B

Il codice IVA per l’esenzione di contribuenti minimi è invece I120 (“Operazione non rilevante”) in attività istituzionale,  I362 (fuori campo IVA contribuenti minimi art.1 c.100 L.244/2007)  in attività commerciale.

Si precisa che il sistema, nella scelta dei codici IVA nel documento contratto/compenso mostra solo i codici IVA compatibili con il tipo di attività indicato nel documento, per cui se il documento è istituzionale si vedranno solo i codici istituzionali, se commerciale, solo i codici commerciali.



[1] Sono coloro che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non > 30.000€, non hanno avuto dipendenti o collaboratori, non hanno erogato utili da partecipazione agli associati; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per importi > 15.000. Per loro NO IVA, NO IRAP, SI IRPEF 22%.

 

 

4 LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI (AU)


Rientrano tra i redditi di lavoro autonomo con qualifica occasionale.
In U-GOV per gestire i compensi a lavoratori autonomi occasionali in ritenuta d'acconto è previsto il ruolo AU. Le attività di Lavoratore Autonomo Occasionale svolte in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi, rientrano nella categoria di redditi diversi. L'attività è occasionale se non rientra nell'esercizio dell'arte o professione o nel rapporto di co.co.co svolta eventualmente dallo stesso soggetto.
L'onorario di lavoratore autonomo occasionale è soggetto a:


N.B: Con l'inserimento della voce di compenso 09955 per il ruolo AU, la procedura calcola la ritenuta d'acconto al 20%, l'IRAP istituzionale al 8.50%.
Qualora l'importo del compenso per prestazione occasionale superasse i 5000€, la procedura applicherà anche l'INPS con aliquota automatica piena.
Se si volesse intervenire per modificare il calcolo automatico della procedura, occorre utilizzare le voci indicate nelle tabelle seguenti.

4.1 VOCI DI COMPENSO

 

4.1.2 NORMATIVA FISCALE RIMBORSI SPESE AU


Le modalità di determinazione del reddito percepito dal lavoratore autonomo occasionale sono stabilite dall'Art. 71 comma 2 del TUIR, secondo cui "il reddito è determinato dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese specificatamente inerenti alla produzione del reddito stesso".
Conseguentemente tutte le somme, anche quelle corrisposte a titolo di rimborso spese (viaggio, vitto e alloggio) percepito dall'lavoratore autonomo occasionale, concorrono alla formazione del suo reddito e devono essere considerate quali compensi da assoggettare a ritenuta alla fonte del 20% prevista dall'Art. 25 del DPR 600/1973 per i residenti e del 30% per i non residenti (Voce 09728: SI IRPEF, SI IRAP, NO INPS).
A loro volta le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal AU sono deducibili dall'ammontare dei compensi dallo stesso percepiti.
Non concorrono alla formazione del reddito (Voce 09954), e quindi non sono soggetti a ritenuta, i rimborsi delle spese anticipate per conto del cliente (i rimborsi per pagamenti di tasse, di diritti di cancelleria, che si pagano per i servizi effettuati da uffici pubblici, di visura, consultazione di un documento depositato presso un ufficio, e quelli per acquisto di materiale, purché:


Il compenso spettante al lavoratore autonomo occasione è fuori dal campo di applicazione dell'IVA; tale esclusione è strettamente legata al modo in cui viene esercitata l'attività professionale che non è esplicitata in modo abituale, come un professionista, ed assorbe anche il rimborso delle spese che rappresenta un vero e proprio compenso, e, in quanto tale, è escluso da IVA.

4.1.2.1 Agenzia delle Entrate, risoluzione 11 Luglio 2013 n.49/E


L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione dell'11 Luglio 2013 n.49/E, in risposta all'interpello Art. 11, Legge 27 Luglio 2000, n.212 - Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - afferma la non applicazione della ritenuta alla fonte su erogazioni non costituenti compensi a determinati beneficiari ed in condizioni specifiche.
In particolare la fattispecie è relativa al caso di docenti e ricercatori di altre istituzioni scientifiche, non svolgenti attività di lavoro autonomo abituale, invitati a visitare i laboratori del committente e a svolgere seminari scientifici (c.d. invited speakers), senza che ciò dia diritto ai soggetti di percepire compensi, ma solo il rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio) e necessarie per svolgere il seminario, o comunque che sia il committente a sostenere direttamente tali spese (c.d. servizi prepagati).
L'Agenzia nella risposta riafferma il principio generale secondo il quale le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (PR) e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (AU), fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo addebita al committente per il ristoro delle spese sostenute al fine dell'espletamento dell'incarico.
Infatti:

L'Agenzia ribadisce inoltre il principio secondo il quale la determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale differisce da quella dell'occasionale: mentre per il primo non si prevede un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguire il reddito in quanto il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione, per l'occasionale invece, proprio in virtù del carattere occasionale della prestazione, il collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo è presente.
Ne consegue che nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente (nel caso del prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d'imposta.


Tale considerazione spinge l'Agenzia ad assumere un approccio interpretativo secondo il quale non si applicano le ritenute alla fonte di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute, analiticamente documentate, a condizione che:


a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva_ NO PR ma AU);
b) le spese di viaggio, vitto, e alloggio, siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro autonomo richieste (nella specie seminari);
c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente acquisiti dal committente in originale
Lo stesso comportamento viene ritenuto ammissibile anche nell'ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente (prepagato) ed anche nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente ai fini fiscali in Italia.


Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme (in precedenza considerati compensi) e le corrispondenti spese nella propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO quadro RL o modello 730).


Per il rimborso di tali spese si utilizza la voce 09691 "Prestazioni con con mero rimborso spese (ris. 49/E-2013).


Per contro invece l'intero importo del rimborso spese costituirà reddito, assoggettabile alla ritenuta alla fonte Irpef di cui all'art. 25 del D.P.R. 600/1973, nel caso in cui:
a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro autonomo abituale (professionista con partita Iva- SI PR);
b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa.
Si deve ritenere che la presenza di eventuali indennità chilometriche per uso dell'automezzo proprio del percettore non configuri la fattispecie del rimborso senza applicazione della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile alla fattispecie del rimborso forfettario; da ciò deriva che il rimborso delle spese documentate, che però comprenda o a cui si aggiungano importi forfettari, configura l'obbligo di tassazione integrale alla fonte dell'intero ammontare (documentato e forfettario).
Come detto l'esenzione della ritenuta alla fonte non è prevista nel caso in cui il prestatore d'opera sia titolare di Partita Iva, in quanto in questi casi il percettore deve emettere parcella / fattura e quindi deve indicare il compenso da assoggettare a ritenuta d'imposta, che risulta comprensivo anche delle spese o solo di queste laddove non sia previsto compenso.

Certificazioni e modello 770


Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla fonte, per le ragioni illustrate, le somme erogate non dovranno essere oggetto di certificazione, ai sensi dell'art. 4 del Dpr. 322/1998 e non dovranno essere inserire nelle schede percipienti del modello 770 semplificato.


Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata


I compensi di lavoro autonomo non abituale, per l'ammontare che eccede la franchigia annua di euro 5.000,00, devono essere assoggettati alla contribuzione Inps gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base dell'art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003.
In tal caso le somme erogate non assoggettate alla ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di classificazione fra i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure per la determinazione dell'eventuale base imponibile contributiva Inps.


Comportamento ai fini IRAP


L'IRAP calcolata direttamente sui compensi si basa sul calcolo dell'IRAP secondo il metodo retributivo, il quale prevede l'uguaglianza della base imponibile fiscale con quella IRAP: per cui se c'è base imponibile ai fini fiscali, questa rileva anche ai fini IRAP, viceversa se non c'è base imponibile ai fini fiscali, non c'è nemmeno ai fini IRAP. Nel caso specifico la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 11 Luglio 2013 N. 49/2013 indica chiaramente che la base imponibile fiscale è pari a zero e, pertanto, in sede di calcolo del rimborso spese non si applica IRAP. Tali somme hanno invece rilevanza ai fini IRAP, in sede di dichiarazione IRAP annuale, nel caso si opti per il calcolo secondo il metodo produttivo.
In tal caso il rimborso delle spese rileva ai fini della formazione della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 446/1997, non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili.

 

Tabella Riepilogativa Trattamento rimborsi spese lavoratore autonomo abituale e occasionale

Tipologia Rimborso Spese

IRPEF

IRAP

INPS

Liberi Professionisti (PR) soggetti a Fattura e con P.IVA

 

 

 

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

NO

NO

Lavoratori Autonomi (AU) occasionali non soggetti a fattura

 

 

 

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista

NO

NO

NO

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + indennità

SI

SI

NO sul Rimborso SI sull'indennità

Rimborso spese analitiche documentate – piè di lista + compenso

SI

SI

NO sul Rimborso SI sul compenso




4.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE


Le trattenute fiscali sono assimilate a quelle del ruolo PR.
Tale voce 09808 si inserirà direttamente nel trattamento economico del compenso e non da scheda fiscale, perché non è detto che in tutte le fatture/notule di PR o prestazioni di occasionali AU,  ci sia la stessa aliquota.

 

 

4.4 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE


Il contributo previdenziale alla GS INPS viene calcolato automaticamente sulla quota del compenso che supera i 5000€ annui (eccedenza).
Gli AU occasionali dal punto di vista previdenziale sono assimilati ai CC (versando al GS) ma, a differenza del CC, non sono assoggettati a IRPEF ma a ritenuta d'acconto.
(Ex: In un compenso = 6000€, 5000€ sono tassati IRPEF e sui 1000€ sono applicati i contributi previdenziali).

Il sistema da procedura calcola l'aliquota piena sull'eccedenza.
Se il compenso è inferiore ai 5000€ la procedura non calcola la parte previdenziale, anche se dal menù Risorsa Umana è stata inserita la voce 01439.

 


5 BORSISTI CON TASSAZIONE (BS)


Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera c

Sono soggetti a tassazione IRPEF a scaglioni e IRAP carico ente, con le aliquote previste per i redditi assimilati a lavoro dipendente. Non hanno copertura previdenziale INPS.

Rimborsi spese in trasferta a BS: Secondo la circolare delle agenzie delle Entrate N.248/E del 7/7/2008 in materia di trattamento fiscale delle indennità assegnate per trasferte, è possibile inquadrare come BS gli studenti inviati in missione pur non avendo una reale borsa di studio, o i dottorandi a titolo gratuito che partecipano a progetti di ricerca per ricevere pubblicazioni.
In tal caso, tali soggetti come evidenzia il TUIR all'Art. 50 comma 1 lettera c, sono compresi tra i redditi assimilati a lavoro dipendente e trattati come tali (Modulo U-GOV Missioni).
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BS la procedura calcola IRPEF a scaglioni e IRAP. Non applicherà né INPS né INAIL.

5.1 VOCI DI COMPENSO

 

5.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

 

5.2.1 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: NO CONVENZIONE


Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni, non si applichi la ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo, ma l'IRPEF a scaglioni progressivi di reddito come per i soggetti residenti.
In questo caso nessuna informazione dovrà essere inserita nella scheda dati fiscali e previdenziali e nel contratto al percipiente si indicherà semplicemente ruolo e voce di compenso come se fossero soggetti residenti (Voce 9947).

5.2.2 BORSE DI STUDIO A NON RESIDENTI: SI CONVENZIONE


Art. 50 TUIR comma 1 lettera c DPR 917/1986 + Art. 24, comma 1 DPR 600/1973

Per le borse di studio a soggetti non residenti la normativa prevede che, in presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, si inibisca il pagamento della ritenuta alla fonte del 30% a titolo definitivo attraverso l'inserimento, nella scheda dati fiscali e previdenziali, della voce 00223: ‘Inib. IRPEF per non residenti’, con data inizio e fine pari all’anno in cui ci sta facendo tale dichiarazione. Nel contratto al percipiente si indicherà comunque ruolo e voce di compenso (Voce 9947).

In alternativa è possibile usare la voce di compenso 09553 “"Borsa di studio esente residenti all'estero", che in automatico disabilità il conteggio dell’IRPEF al 30%.

6 BORSE DI STUDIO ESENTI (BE)


Le borse di studio sono escluse dall'Anagrafe delle Prestazioni, non sono soggette né a contribuzione previdenziale INPS né INAIL per la copertura assicurativa (solitamente è l'Ateneo a prevedere una copertura interna). Inoltre non hanno tassazione IRPEF.
E' necessario dettagliare le singole voci di borse di studio presenti poiché la banca dati DALIA richiede questa specificazione al momento della comunicazione.
Inoltre, secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate N.120/E del 22/11/10 "le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero sono esenti dall'IRPEF" e pertanto rientrano nel ruolo BE.
N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo BE la procedura calcola direttamente il netto spettante al soggetto, senza applicazione dell'IRPEF, INPS, IRAP.

6.1 VOCI DI COMPENSO

 

 

6.2 BORSE DI STUDIO INTEGRATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE


La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per " le borse di studio integrative a sostegno della mobilità internazionale degli studenti", anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione Europea Socrates -Erasmus.
Tuttavia dal 2004 è stata posta l'esenzione dall'obbligo contributivo nel limite di spesa massimo annuo di 250.000 euro (L. 350/03, art. 4, c. 104 - D.L. 35/05, convertito in L. 80/05, art. 14, c. 8 ter): poiché sia allo stato attuale che nelle previsioni future i contributi erogati agli studenti non sono tali da indurre sconfinamenti nella copertura finanziaria, ne consegue che dal 2004 tali borse di studio non sono più assoggettabili a contribuzione.
L'obbligo resta invece valido per il periodo da maggio 2003 (mese di pubblicazione in G.U. del D.L. 105/03) a dicembre 2003.
Pertanto in caso di obbligo di versamento contributivo, occorrerà usare il ruolo BE con l'inserimento in scheda fiscale della voce 1450, se si vuole applicare INPS ad aliquota piena, o la 1439 se si vuole applicare l'aliquota ridotta.
La voce di compenso da utilizzare in questo sarà però la 09826 "Contributo integrativo borse mobilità studenti".

7 PERSONALE ESTERNO (PE)


Disciplinati dall'art. 50 TUIR comma 1 lettera b
"Sono assimilati a lavoro dipendente, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato".
Con PE si intende tutto quel personale che non rientra negli altri ruoli già disponibili e specificati, ovvero quei lavoratori dipendenti, incaricati dalla propria amministrazione di appartenenza in relazione alla propria carica e/o qualifica e non a titolo personale (Art. 50 comma 1 lettera b DPR 917/1986); quindi incarico non nominativo.
Pertanto si può ricorrere a questa fattispecie di inquadramento solo se il soggetto, oltre ad essere un pubblico dipendente, viene nominato non per le sue competenze, ma per la qualifica che riveste nell'ente di appartenenza e la nomina, non viene fatta direttamente dall'università nella quale viene svolto l'incarico, ma dall'ente di appartenenza o ente esterno.
Sono pochi quindi i casi in cui si possa ricorrere a tale inquadramento.
Fiscalmente sono assimilati ai CO.CO.CO. e hanno tassazione IRPEF, IRAP ma non copertura previdenziale INPS.

 

 

7.1 VOCI DI COMPENSO

8 DOTTORANDI (DR)


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP; soggetti alla GS INPS ma non INAIL.

8.1 VOCI DI COMPENSO



N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo DR la procedura calcola INPS da GS al 28.72 % e non IRPEF, INAIL.

8.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 



Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa.

9 TUTOR (TU)


Art.13 Legge 341/1990 - art.1, primo comma, lettera b), Legge 170/2003
Categoria di personale esenti IRPEF, INAIL, IRAP; soggetti alla GS INPS.

La L. 170/03, di conversione del D.L. 105/03 (art. 1, c. 3), ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata per gli assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato (ex art. 13, L. 341/90), nonché per le attività didattico -integrative, propedeutiche e di recupero erogati a favore di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di:


Il sostituto di imposta ha l'obbligo di rilasciare anche per i tutor la certificazione (CUD) per indicare in un'annotazione (BQ – Redditi totalmente esentati da imposizione: importo del reddito percepito) le somme corrisposte a questa categoria di redditi esenti.
In CSA, ai fini delle rilevazioni mensili 'DALIA' (BDM da Adempimenti MUR), il personale inquadrato nel ruolo TU al quale vengono corrisposti compensi, è classificato con qualifica 00TU00 (Tutor). Nella BDM economica i tutor sono individuati con B006, cioè ALTRE BORSE DI STUDIO.

9.1 VOCI DI COMPENSO

 



N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo TU la procedura calcola INPS da GS al 28.72 % e non IRPEF, INAIL, IRAP.

9.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

10 SPECIALIZZANDI (SP)


Categoria di personale (medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) esente IRPEF, IRAP e soggetti alla GS INPS (secondo l'Art.2 comma 26, della legge n.335/95).
In merito alla GS, si ricorda che il messaggio INPS n.4317 del 24-02-2009 recita:
"il medico in formazione specialistica non iscritto alla cassa professionale versi la contribuzione calcolata con aliquota piena, mentre quello iscritto alla cassa versi i contributi con aliquota ridotta", alla stregua di tutte le altre categorie tenute alla contribuzione nella Gestione separata".
Si ricorda che tale messaggio sospende di fatto l'efficacia della Circ. INPS n. 88 del 1 ottobre 2008.

10.1 VOCI DI COMPENSO


Il Ministero del Lavoro con la nota interpretativa del 18 Dicembre 2008 ha sospeso l'efficacia della circolare INPS n. 88 del 1° Ottobre 2008, che stabiliva per gli specializzandi medici l'applicazione retroattiva dal 2006 dell'aliquota gestione separata nella misura massima.
L'INPS ha diffuso la notizia col messaggio 0028284 del 19 dicembre 2008, precisando che a seguito della nota ministeriale l'aliquota applicabile per i medici in formazione specialistica, già iscritti all'ENPAM, è quella 'ridotta' e non quella 'piena'.

10.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 

11 ASSEGNISTI RICERCA (AR)


Categoria di personale esenti IRPEF, IRAP, INAIL; soggetto alla GS INPS, NO IRAP.

11.1 VOCI DI COMPENSO

 



N.B: Con l'inserimento della voce di compenso per il ruolo AR la procedura calcola INPS da GS ad aliquota piena e non IRPEF, INAIL, NO IRAP.

11.2 VOCI DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

 



Per i non residenti, la non applicazione dell'INPS è ammessa solo se la specifica convenzione lo prevede e per il solo periodo di validità della stessa. In tal caso dovrà essere usata la voce 01345 insieme alla voce di compenso 09995.

 

12 TIROCINANTI (TC)


Lo stage o tirocinio formativo di orientamento (ovvero il classico Tirocinio Curriculare promosso dalle Università) è un periodo di formazione presso un'azienda per un contatto diretto del mondo del lavoro.
I principali riferimenti normativi sono l'art.18 della Legge n. 196 del 24/06/1997 e il D.I. n. 142 del 25/03/1998.
In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti è stato predisposto il ruolo TC – Tirocinanti. Tale ruolo è soggetto a ritenuta IRPEF (redditi assimilati si detrazione), IRAP ma NON gestione separata INPS.

12.1 VOCI DI COMPENSO

 

13 TIROCINI EXTRA-CURRICULARI: ruolo TX (Inail CE)

 

In UGOV e CSA per poter liquidare i compensi ai tirocinanti EXTRA-CURRICULARI  è stato predisposto il  ruolo TX. Al tirocinante sarà corrisposta un’indennità di partecipazione al tirocinio che  costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente di cui all’art. 50 del TUIR, concorre alla formazione della base imponibile IRAP per il soggetto erogante e vi è l’obbligo di indicare tali somme nel modello CU e 770.

Sotto il profilo degli aspetti previdenziali, si esclude l’applicazione della gestione separata INPS di cui all’art. 2 co. 26 e seguenti, della Legge 335/1995. Il ruolo TX ruolo è stato creato per gestire i casi di tirocini extracurriculari, e in particolare:

•    I tirocini formativi e di orientamento
•    I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro
•    I tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale.

L'attivazione del ruolo TX da parte del CINECA, deve avvenire previa richiesta tramite ticket.

La voce di compenso da utilizzare è la 09545 - Tirocini extra-curriculari (IRPEF); applica in automatico IRPEF a scaglioni, IRAP C.E., INAIL ma NON gestione separata INPS. Al fine di convertire la quota di INAIL C. Dipendente, in quota a carico Ente, si deve inserire la voce 04675 "Conversione contr. INAIL da C.D. a C.E.".

Per il solo ruolo TX l'Inail viene applicato considerando sempre il minimale indipendentemente dagli importi pagati. Si fa notare come la sovrapposizione del ruolo TX con altri che abbiano attivo il calcolo dell'imponibile inail secondo il consueto meccanismo di confronto della rata con minimale/massimale, pone il limite ancora non chiarito dalla normativa su come calcolare l'imponibile qualora i ruoli sovrapposti abbiano la medesima PAT.  Non è infatti chiaro se debba prevalere il minimale o il confronto minimale/massimale. Attualmente per tale tipologia di contratti si presuppone non vi siano sovrapposizioni con altri contratti. Il sistema non gestirà eventuali sovrapposizioni a parità di percipiente e PAT INAIL su ruoli diversi.

 

13 COMPENSI IMPONIBILI RUOLI ESENTI : Ruolo CA e CG



Il ruolo CA "Compensi imponibili ruoli esenti deve essere utilizzato per liquidare somme imponibili (missioni, buoni pasto, ecc) al personale esente (BE, DR, SP, AR).come per esempio missioni imponibili, buoni pasto, prestazioni conto terzi o libera professione;Utilizzando questo ruolo sia il Calcolo Liquidazione che il Calcolo Conguaglio applicano correttamente a questi compensi le ritenute fiscali IRPEF, l'IRAP e le detrazioni art.12/13 TUIR.
Dal 2014 il calcolo di liquidazione anche per il modulo U-GOV Compensi, non permette più la liquidazione di importi imponibili su rapporti esenti, anche se non è stato possibile innescare un automatismo per impedire di liquidare compensi esenti sul ruolo CA.
L'attuale gestione del ruolo CA ha quindi originato due problematiche, in materia di giorni di detrazioni, al momento del Calcolo Conguaglio:
1.  Se erroneamente è stato scelto il ruolo CA per liquidare Compensi Esenti vengono riconosciuti i giorni di detrazioni.
Occorre necessariamente inserire la voce 8134 - GG. x detr.pers. con segno negativo per non riconoscere i giorni in sede di Calcolo conguaglio;
In base al parere ricevuto dal nostro consulente fiscale in presenza di "compensi" tassati erogati a soggetti che hanno un rapporto esente, "si deve dare rilevanza al presupposto che legittima l'erogazione", e di conseguenza, prevale l'applicazione delle norme per i redditi assimilati al lavoro dipendente (artt. 51 e 52 Tuir), ivi compreso l'attribuzione delle detrazioni di imposta. Non tutti gli Atenei concordano nel riconoscere i giorni di detrazioni sui compensi da CA.
Dunque, in questi casi, occorre inserire la voce 8134 - GG. x detr.pers. con segno negativo per non riconoscere i giorni in sede di Calcolo conguaglio.
Pertanto per semplificare la gestione è stato predisposto il ruolo CG "Compensi imponibili ruoli esenti NO DETR" da utilizzare nel 2015 in caso di pagamento compensi imponibili a personale inquadrato in un ruolo esente (es. AR, DR, SP e BE ). Il ruolo è identico al CA ma non vengono riconosciute le detrazioni.

14 PRESTAZIONI CONTO TERZI

(ruoli PO-PA-ND)


TUIR Art.50 Comma 1, Lettera e
"La prestazione conto terzi, nell'ambito Universitario, è disciplinata dall'art. 66 DPR 382/80 in base al quale i compensi relativi alle attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, con la collaborazione di personale docente e non docente, sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente senza diritto a detrazioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera e), del TUIR. Pertanto le voci di prestazioni conto terzi devono essere liquidate solo al proprio personale dipendente ed essere associate alla lettera e) del TUIR."
Nell'ambito delle prestazioni per le quali è previsto un pagamento sottoforma di compenso, si distinguono due tipologie di attività:



La prestazioni conto terzi si differenzia dai compensi accessori in quanto non prevede contributi previdenziali ma solo tassazione marginale.
Il compenso accessorio invece rientra nel reddito principale del dipendente e ha tassazione marginale più previdenziali (occorre per questi casi usare la voce di compenso 03784 _ Compensi accessori Vari [rientrante nel punto 1 CUD] che applica la tassazione marginale, ritenuta tesoro, fondo credito, si IRAP.

14.1 VOCI DI COMPENSO

 

 

14.2 VOCI DI TRATTAMENTO FISCALE

 

 

15 RUOLO PI: COMPENSI per LAVORO INTERINALE

Nel caso in cui si abbia necessità di liquidare compensi per attività interinale gestiti attraverso contratti di somministrazione nei quali non deve scaturire un pagamento vero e proprio (la retribuzione rimane a carico delle società interinali) ma deve generarsi il calcolo dell'IRAP da versare, si può utilizzare il ruolo PI: Contratti di somministrazione- SOLO IRAP.
Il ruolo PI ha un unico inquadramento disponibile: 10000, non estratto ai fini della BDM.
La voce di compenso da utilizzare è la 09524 –"Compenso teorico somministrati per IRAP"-, voce variabile liquidabile solo sul capitolo 005600 - Somministrati (solo IRAP). Tale tipologia di compenso non genera il pagamento di un netto e non rientrano in nessun adempimento; l'importo viene assoggettato a IRAP confluisce nell'F24EP per il versamento e nelle stampe riepiloghi/oneri amministrazione per la dichiarazione IRAP.
Se l'Ateneo ritiene utile avere il dettaglio dell'IRAP con il nominativo del percipiente che esegue l'attività è possibile generare un compenso per ogni lavoratore interinale, altrimenti è possibile inserire un unico compenso alla società che gestisce il lavoro a somministrazione per il totale.
Tale società andrà però immatricolata per pagare il compenso.

15.1 VOCI DI COMPENSO

 

16 TABELLA RIEPILOGATIVA TRATTAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI PER OGNI RUOLO


Riepiloghiamo in tabella, per ciascun ruolo, chi è soggetto a IRPEF, INPS, INAIL e IRAP.


17 SCHEDA DATI FISCALI E PREVIDENZIALI


Il percipiente che deve effettuare una prestazione presso l'ente, normalmente compila una dichiarazione in cui indica le sue informazioni previdenziali e fiscali, di cui il sostituto dovrà tener conto per effettuare il corretto calcolo delle somme, che gli erogherà a prestazione avvenuta.
Tali informazioni devono essere inserite in U-GOV COMPENSI nella Scheda dei dati fiscali e previdenziali, in modo che poi possano essere ereditate nei documenti gestionali successivi, che saranno creati al percipiente.


Inserendo le voci da questo menù, si presuppone che la situazioni fiscale/previdenziale valga per tutti i compensi che saranno pagati al soggetto, almeno a livello annuale. Solo così, calcolando il compenso con conguaglio, che è il riassunto di tutto l'anno di lavoro, la procedura terrà conto delle voci inserite nella SDF.
Le voci non inserite in tale scheda, ma direttamente nel trattamento economico del contratto o compenso (perché valide solo per una rata e non sempre) non saranno considerate per il calcolo con conguaglio dalla procedura, perché non valide per l'intera prestazione lavorativa effettuata presso l'ente.


Al momento le voci configurate nella scheda dati fiscali e previdenziali (secondo la proposta che CINECA presenta agli atenei al momento delle scelte di configurazione iniziale) sono:

CODICE VOCE

DESCRIZIONE VOCE


00221

Memorizzazione aliquota marginale (selezionabile anche nel contratto)

01265

Reddito totale (Dichiarato dal dipendente)

01352

Collaboratore con tassazione aliquota marginale

04350

Richiesta calcolo e Conguaglio ad aliquota Max

01379

Stima reddito x ded./detr.

01218

Stima reddito x ded. e detr. (valore + alto)

01439

Gest.Sep.INPS iscritto altra cassa/titolare pensione

01531

Reddito aggiuntivo per detrazioni d'imposta (artt. 12 e 13 TUIR)

04350

Richiesta calcolo e cong. ad aliq. massima

04685

Reddito INPS lavoro autonomo esterno (AU)

04686

Reddito INPS ges. sep esterno (AU)

08289

Detrazione minima intera

08291

Reddito abitazione princ.(Dichiarato dal dipendente)

08299

Richiesta add.reg. ad aliq. max



Volutamente sono state escluse le voci per PR, perché il professionista per sua natura non deve fare delle dichiarazioni fiscali, ma è lui a decidere cosa mettere in fattura a seconda della situazione e delle sue scelte, scelte che potrebbero essere diverse all'interno dello stesso anno. Ad esempio il professionista può decidere di applicare la rivalsa, ma è una sua facoltà, per cui potrebbero esserci casi in cui non la mette in fattura e altri in cui la mette, quindi non avrebbe senso indicarlo nella SDF.
Così vale anche per le voci di IVA, che hanno codici diversi a seconda che il compenso sia in attività commerciale o istituzionale, informazione non definibile prima del contratto e quindi nella SDF. Infine per come è fatto CSA nel caso il professionista emetta anche fatture su progetti UE, in cui solo una parte del contratto è soggetta a IVA, andrebbero utilizzate delle voci di IVA e rivalsa diverse da quelle usuali.
La situazione di un PR è quindi troppo volatile e si può definire solo con la fattura davanti: non avrebbe quindi senso inserire informazioni di cui non si è sicuri, nel pannello SDF e PREVIDENZIALI.