Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In particolare il comma 629 introduce l’art. 17-ter (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici) al DPR 633/72 stabilendo che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Le disposizioni dell’art.17-ter si applicano a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, con le sole eccezioni di: a) operazioni per le quali il soggetto destinatario riveste lo status di debitore dell’IVA in base alle disposizioni in materia b) compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta Irpef./(A partire dal 1° luglio 2017, per effetto del decreto 50/2017 cd. Manovra Correttiva 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti, viene esteso  anche ad altre categorie di contribuenti soggetti alla ritenuta alla fonte. In particolare lo split payment è esteso alle fatture emesse dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa. Conseguentemente, la PA cliente pagherà al fornitore/professionista il corrispettivo della cessione di beni / prestazione di servizi (senza IVA) e verserà l’IVA all’Erario).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 è stato pubblicato il D.M. 23 gennaio 2015, anticipato nei giorni scorsi sul sito del Ministero dell’economia che fissa le modalità e i termini per il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni secondo il metodo dello “split payment”, unitamente al testo della relazione illustrativa.

...