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Dall’01/10/2019 entrerà in vigore per le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti,) l’obbligo di inviare esclusivamente in via telematica attraverso questo sistema gestionale i documenti attestanti gli ordini per l’acquisto di beni o servizi e la loro esecuzione. Con una breve nota pubblicata sul sito web, la Ragioneria generale dello stato ha comunicato lo slittamento del termine di avvio dello scambio di ordini riservandosi di fornire in un successivo momento notizie circa la nuova tempistica, che verosimilmente verrà stabilita per l’inizio del 2020. 

Come specificato nelle linee guida, attualmente NSO non gestisce i documenti attestanti l’esecuzione degli acquisti, con l’eccezione della Risposta all’ordine, che si colloca a cavallo tra la fase di Ordinazione e quella di esecuzione. Ogni altro documento attestante l’esecuzione degli acquisti è escluso dall’obbligo di emissione e trasmissione in formato elettronico (esempio: DDT, stati avanzamento lavori ect).

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Gli attributi che devono essere compilati per indicare la data e il numero dell’ordine sono rispettivamente FE_DATA_ORDINE e FE_NUMERO_ORDINE

Dalla versione 23.14.00.00 nella fattura elettronica emessa nel formato FatturaPA 
− l’identificativo dell’ordine viene riportato nel campo <IdDocumento>, che ha cardinalità singola;
− la data di emissione dell’ordine va riportata nel campo <Data>, che ha cardinalità singola;
− l’identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l’ordine va ripotato nel campo <CodiceCommessaConvenzione>, che ha cardinalità singola, preceduto e seguito dal carattere “#” senza interposizione di spazi (tale accortezza è necessaria al solo fine di tenere distinta questa informazione da altre eventualmente presenti in questo campo).

DIRITTI

DG06_PROCEDURA@DG96_ORDINI_ELETTRONICI


ULTIMA VERSIONE AGGIORNAMENTO

23.14.00.00