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viene prevista l’emissione delle fatture e delle relative note di variazione mediante il sistema di interscambio (attualmente utilizzato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e da parti dei soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2017, hanno optato per la fatturazione elettronica tra privati)
- viene altresì adottato un formato standard della fattura / nota di variazione (espresso in XML);
La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), apportando numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce:
a partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra operatori economici stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia e anche nei confronti di consumatori finali italiani, diventa obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione elettroniche.
Sono escluse da tale obbligo:
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- Società sportive dilettantistiche nel regime forfettario con ricavi fino a 65000
Il comma 53 della legge di bilancio 2019, stabilisce che per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al SISTEMA TESSERA SANITARIA non possono emettere fatture elettroniche con riferimento a quelle i cui dati sono da inviare al Sistema TS, con l’esclusione di spese veterinarie che la normativa vigente non accoglie nel sistema TS.
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La possibilità di registrare una FE o cartacea viene governata dal tipo tariffario scelto che determina i tipi sezionali proposti. La presenza di messaggi bloccanti o di avvertimento garantiscono all’utente un'ulteriore controllo sul sezionale scelto.
ATTENZIONE
Dalla versione 21.20.00.00 vengono recepite le modifiche legislative dell’IVA, articolo 11 del D.L 119/2018 che ha modificato l’art 21 del DPR 633/72, obbligando all’emissione delle fatture entro dieci giorni dalla data di effettuazione delle operazioni.
In U-GOV nell’estensione IVA dei documenti gestionali fatture di vendita e note di credito sono stati aggiunti due nuovi campi: data effettuazione e data emissione.
Con data emissione si intende la data in cui Sdi ha ricevuto il file e sarà recuperata in modo automatico dalla ricevuta che viene trasmessa al sistema documentale (titulus o altro documentale). Per gli atenei che non hanno un sistema documentale integrato con UGOV, la data sarà editabile.
Il sistema per fatture e note di credito elettronico pone la data effettuazione uguale alla data registrazione. L’utente ha facoltà di variare questa data, rispettando il limite che non può essere maggiore della data di registrazione del documento.
Nel caso la data di effettuazione sia posta anteriore di più di 10 gg rispetto alla data di registrazione compare un messaggio informativo.
Inoltre compare un messaggio nel caso la data effettuazione ricada in un mese in cui la liquidazione è già stata stampata in definitivo.
Per le fatture cartacee la data di effettuazione sarà uguale alla data di registrazione e non potrà essere modificata dall’utente.
Nelle note di credito il sistema effettua un controllo per cui è inibita la possibilità di registrare in una data effettuazione antecedente alla data effettuazione della fattura corrispondente.
E’ bene precisare che la data effettuazione dell’operazione determina il valore dell’Iva da liquidare, solo dalla liquidazione provvisoria e definitiva di Luglio 2019 il calcolo tiene in considerazione della data effettuazione invece che della data registrazione.
Le fatture a soggetto occasionale non residente
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Il flusso riprende al punto 3.
Ultima versione di aggiornamento
21.20.00.00
Diritti
- DG92_FATTURA_VENDITA_T.FTEL_DA_NON_RITRASM => permette di eseguire l'operazione "Non Ritrasmettere a Sistema Documentale" per le fatture di vendita e note di credito in stato rifiutato che non devono essere ritrasmesse a SDI.
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