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In attuazione della delega di cui alla legge n. 23/2014, l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 dispone che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni

La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), apportando numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce:

  • viene prevista l’emissione delle fatture e delle relative note di variazione mediante il sistema di interscambio (attualmente utilizzato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e da parti dei soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra 2017, hanno optato per la fatturazione elettronica tra privati)

  • viene altresì adottato un formato standard della fattura / nota di variazione (espresso in XML);

La Legge di bilancio per il 2018 (comma 909), apportando numerose modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce:

a partire dal 1° gennaio 2019, nei rapporti tra operatori economici stabiliti o identificati ai fini Iva in Italia e anche nei confronti di consumatori finali italiani, diventa obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione elettroniche
Sono escluse da tale obbligo:

-      Contribuenti nel regime di vantaggio di cui art.27 co.1 e 2 del DL 98/2011

-      Contribuenti nel regime forfettario di cui all’art.1 co.54-89 della L.190/2014

-      Agricoltori in regime speciale di cui articolo 34, co.6 del dpr 633/72

-      Società sportive dilettantistiche nel regime forfettario con ricavi fino a 65000

L'articolo 50 della legge di bilancio 2019 a seguito del provvedimento n. 511 del 20 dicembre del Garante per la protezione dei dati personali stabilisce che tutte le prestazioni sanitarie sia quelle con opposizione che quelle senza ( con la sola esclusione delle spese veterinarie) non sono soggette ad obbligo di Fatturazione Elettronica.

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viene prevista l’emissione delle fatture e delle relative note di variazione mediante il sistema di interscambio (attualmente utilizzato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione e da parti dei soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2017, hanno optato per la fatturazione elettronica tra privati)

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Nel primo semestre 2019 il legislatore ha previsto di non applicare delle sanzioni se la fattura viene emessa entro il termine di presentazione della liquidazione periodica ovvero entro 10 gg dall’effettuazione dell’operazione; viene introdotto il termine di effettuazione dell’operazione che sostituirebbe l’attuale data emissione della fattura in termini di rilevanza fiscale.

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